TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RG 11079 /2024
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Raffaele Sdino - Presidente - dott.ssa EV AT - Giudice rel. - dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11079 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) TRA
, nata a [...] il [...], CF: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. SCOTTO DI SANTOLO GAETANO presso il quale elettivamente domicilia E
, nato a [...] il [...], CF: , rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SCOTTO DI SANTOLO GAETANO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO Con ricorso cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc, depositato in data 12/06/2024, le parti e Parte_1 [...]
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al CP_1 matrimonio da loro contratto in Napoli il 6.8.1998 (atto n.113, parte II, Serie A, reg. Atti Matrimonio anno 1998), una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale. Aggiungevano che dall'unione tra le parti era nato (nato a [...] il [...]) – Persona_1 maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente. Pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti al 26.6.2025. All'udienza cartolare del 26.6.2025, il Giudice relatore, preso atto della mancata allegazione del certificato del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale, rinvia all'udienza del 23.10.2025.
1 All'udienza cartolare del 23.10.2025, il Giudice relatore, lette le note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti in data 21.10.2025, rimetteva la causa in decisione. Con le note di trattazione le parti depositavano certificato del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e dichiaravano che non era intervenuta riconciliazione, ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso anche in ordine alla pronuncia divorzile, alle medesime condizioni della separazione che di seguito si riportano:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Napoli alla Via Fratelli Cervi n.108 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a con il figlio , Parte_1 Per_1 maggiorenne ma non autosufficiente, e stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. Nessun piano genitoriale è previsto per la maggiore età del figlio . Per_1
3. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non CP_1 Parte_1 oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 200,00 per il mantenimento del figlio
che benché maggiorenne non è autonomo, assegno che sarà aggiornato automaticamente Per_1 di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
4. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
5) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. Il Collegio rileva che giusta sentenza di separazione n° 626/24 pubblicata in data 28.11.2024 veniva dichiarata la separazione dei coniugi. Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore (22.11.2024) ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto. Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c. in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti in Napoli il 6.8.1998 (atto n.113, parte II, Serie A, reg. Atti Matrimonio anno 1998);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• spese irripetibili. Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/10/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa EV AT dott. Raffaele Sdino
3
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Raffaele Sdino - Presidente - dott.ssa EV AT - Giudice rel. - dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11079 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) TRA
, nata a [...] il [...], CF: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. SCOTTO DI SANTOLO GAETANO presso il quale elettivamente domicilia E
, nato a [...] il [...], CF: , rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SCOTTO DI SANTOLO GAETANO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO Con ricorso cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc, depositato in data 12/06/2024, le parti e Parte_1 [...]
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al CP_1 matrimonio da loro contratto in Napoli il 6.8.1998 (atto n.113, parte II, Serie A, reg. Atti Matrimonio anno 1998), una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale. Aggiungevano che dall'unione tra le parti era nato (nato a [...] il [...]) – Persona_1 maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente. Pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti al 26.6.2025. All'udienza cartolare del 26.6.2025, il Giudice relatore, preso atto della mancata allegazione del certificato del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale, rinvia all'udienza del 23.10.2025.
1 All'udienza cartolare del 23.10.2025, il Giudice relatore, lette le note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti in data 21.10.2025, rimetteva la causa in decisione. Con le note di trattazione le parti depositavano certificato del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e dichiaravano che non era intervenuta riconciliazione, ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso anche in ordine alla pronuncia divorzile, alle medesime condizioni della separazione che di seguito si riportano:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Napoli alla Via Fratelli Cervi n.108 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a con il figlio , Parte_1 Per_1 maggiorenne ma non autosufficiente, e stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. Nessun piano genitoriale è previsto per la maggiore età del figlio . Per_1
3. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non CP_1 Parte_1 oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 200,00 per il mantenimento del figlio
che benché maggiorenne non è autonomo, assegno che sarà aggiornato automaticamente Per_1 di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
4. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
5) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. Il Collegio rileva che giusta sentenza di separazione n° 626/24 pubblicata in data 28.11.2024 veniva dichiarata la separazione dei coniugi. Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore (22.11.2024) ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto. Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c. in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti in Napoli il 6.8.1998 (atto n.113, parte II, Serie A, reg. Atti Matrimonio anno 1998);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• spese irripetibili. Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/10/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa EV AT dott. Raffaele Sdino
3