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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 05/02/2026, n. 1945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1945 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1945/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE RA AN, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19049/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00170817 59 000 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1832/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente Ricorrente_1 impugnava la Cartella di pagamento n. n. 071 2025 00170817 59000 notificata in data 08/09/2025 dall'Agenzia delle Entrate – IS, relativa a Tassa Automobilistica, oltre sanzioni e interessi per l'anno d'imposta 2019 per complessivi € 583,88.
Eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti da parte della Regione Campania quale Ente creditore e la decadenza dall'azione nonché la prescrizione della pretesa impositiva.
Si costituisce ADER che eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva.
Resta contumace la Regione Campania.
All'udienza del 2.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La mancata costituzione in giudizio della Regione Campania non consente di verificare la effettiva notifica da parte dell'Ente creditore degli avvisi di accertamento relativi all'imposta TARI anno 2019, sottesi alla cartella impugnata, che risulta pertanto emessa in assenza dei titoli presupposti e come tale va annullata anche in ragione dell'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria alla data di notifica della cartella in data 8.9.2025.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'ufficio alle spese di giudizio che si quantificano in euro 200,00 con attribuzioine all'avvocato costituito.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE RA AN, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19049/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00170817 59 000 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1832/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente Ricorrente_1 impugnava la Cartella di pagamento n. n. 071 2025 00170817 59000 notificata in data 08/09/2025 dall'Agenzia delle Entrate – IS, relativa a Tassa Automobilistica, oltre sanzioni e interessi per l'anno d'imposta 2019 per complessivi € 583,88.
Eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti da parte della Regione Campania quale Ente creditore e la decadenza dall'azione nonché la prescrizione della pretesa impositiva.
Si costituisce ADER che eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva.
Resta contumace la Regione Campania.
All'udienza del 2.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La mancata costituzione in giudizio della Regione Campania non consente di verificare la effettiva notifica da parte dell'Ente creditore degli avvisi di accertamento relativi all'imposta TARI anno 2019, sottesi alla cartella impugnata, che risulta pertanto emessa in assenza dei titoli presupposti e come tale va annullata anche in ragione dell'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria alla data di notifica della cartella in data 8.9.2025.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'ufficio alle spese di giudizio che si quantificano in euro 200,00 con attribuzioine all'avvocato costituito.