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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7976/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 190 c.p.c.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 7976/2016 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto DEL GROSSO, Parte_1
elettivamente domiciliata in Lucera (Fg) alla via Indipendenza n. 11, presso lo studio legale dell'avv. Alberto DEL GROSSO
APPELLANTE
in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. Maria Teresa CAVALLI elettivamente domiciliata in Foggia, alla Via Isonzo, n. 23, presso lo studio legale dell'avv. CAVALLI
APPELLATA
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 647/16 del Giudice di Pace di Foggia, resa a definizione del giudizio N.R.G. 1463/14
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1
quale società d'assicurazione del veicolo Fiat Punto tg CM 109 GS, per Controparte_3
sentirla condannare al risarcimento delle lesioni subite, in qualità di terza trasportata nel predetto veicolo, a seguito del sinistro verificatosi in Foggia in data 6/07/13 alla Via Trinitapoli.
A sostegno della propria domanda risarcitoria ha sostenuto che:
- nelle predette condizioni di tempo e luogo, alla guida della Fiat Punto targata CP_2
CM 109 GS, assicurata con la e di proprietà del sig. sulla quale si CP_3 Controparte_4 trovava l'odierna appellante, perdeva il controllo del mezzo che terminava la sua corsa fuori strada, ribaltandosi;
- ella, lamentando dolori, si recava presso il Pronto Soccorso dove le era stato diagnosticato
“trauma della strada, contusione gomito sinistro arto superiore destro”;
- i danni subiti erano stati quantificati in € 14.763,77;
- aveva richiesto alla il risarcimento dei danni ma la richiesta risarcitoria era rimasta CP_3
inevasa.
D'AN ha concluso chiedendo: “condannare e , in Controparte_5 CP_2
solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 14.763,77 oltre danno morale”.
Si è costituita la non contestando il fatto storico ma unicamente il quantum richiesto CP_1
ritenuto eccessivo e non rispondente all'effettivo pregiudizio subito dall'attrice. ha dedotto: CP_1
- di aver dato immediatamente corso all'istruttoria della pratica incaricando il fiduciario della compagnia assicurativa, dott. Borraccia, che dopo aver sottoposto la a visita Parte_1
medica, aveva quantificato il periodo di inabilità temporanea in complessivi giorni 58 di cui giorni 3 di ITT, giorni 20 di ITP al 75%, giorni 20 di ITP al 50% ed ulteriori giorni 15 di ITP al 25%, ed i postumi permanenti nella misura del 4%;
- di aver inviato, sulla scorta della predetta quantificazione, tramite posta assegno n.
0073649331 dell'importo di € 4.494,00, al netto delle legali da corrispondere a seguito di quantificazione;
assegno poi stornato e sostituito da altro n. 0073862441-12 di pari importo, inviato tramite raccomandata a.r., mai ritirata.
In corso di causa ha inviato l'assegno n. 0073956909- 00 pari ad € 4.494,00 con CP_1
raccomandata recapitata il 16 gennaio 2015 e tale somma è stata trattenuta a titolo di acconto dalla
. Parte_1
Nel corso del giudizio è stata espletata CTU medico legale con incarico affidato al dott.
[...]
, il quale rassegnava le seguenti conclusioni: “postumi permanenti 5% periodo di i.t. Persona_1 giorni 58 di cui giorni 3 di i.t.t., giorni 20 al 75%, giorni 20 al 50%, giorni 15 al 25%”.
Precisate le conclusioni, il Giudice di Pace, “definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro in persona del legale e giuridico Parte_1 Controparte_3
rappresentante pt, così provvede:
1. Accoglie la domanda nei limiti sopra esposti e per l'effetto condanna la in persona del legale e giuridico rappresentante, al pagamento Controparte_3 della somma complessiva di € 2270,00 in favore di a titolo di saldo del Parte_1
risarcimento del danno, oltre interessi dal dì del sinistro sino al soddisfo.
2. Condanna la
[...]
in persona del legale e giuridico rappresentante al pagamento delle competenze di CP_3 giudizio che si liquidano, in ragione di ½ , in € 650,00 oltre spese ed accessori di legge e rimborso delle spese di CTU in ragione di ½;
3. Compensa tra le parti il restante ½.”
Avverso tale sentenza, ritenuta erronea in fatto ed in diritto, ha proposto gravame , Parte_1 concludendo come segue:“accertata e non contestata la presenza a bordo dell'autovettura Fiat
Punto targata CM109GS della sig.ra e, per l'effetto, condannare in solido tra Parte_1 loro i convenuti o chi di ragione, al pagamento in favore dell'attore della ulteriore somma di €
4.641,85 (quattromila seicento quarantuno/85), determinata sulla scorta della quantificazione del danno biologico nella misura compresa tra il sette e l'otto per cento rivista alla luce del tempo trascorso e prodotta dal CTP, dott. , nel corso dell'attività di consulenza Persona_2 tecnica d'ufficio, al netto della somma € 4.494,00 (quattromilaquattrocentonovantaquattro/00) conferita nelle more del giudizio, nonché della somma di € 2.270,00 liquidata in sentenza di primo grado, oltre danno morale, se dovuto, o a quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, per il risarcimento dei danni da lesioni personali subiti, col favore degli interessi e della svalutazione a far data dal giorno del sinistro;
b) condannare i convenuti, in persona dei loro legali rappresentanti o chi di ragione, al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre
IVA, CAF nonché del primo grado in ragione del 50%.”.
Con comparsa di costituzione depositata il 5.01.2017 si è costituita la eccependo in Controparte_5 via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito,
l'infondatezza dello stesso, concludendo in tal senso: “Voglia il Tribunale adito dichiarare il proposto appello inammissibile in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito rigettare l'appello perché del tutto infondato con condanna dell'appellante al pagamento delle competenze processuali del presente grado di giudizio, non sussistendo giusti motivi per un'eventuale compensazione”.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, all'udienza del 3.5.2017 il precedente Giudice, dato atto della ritualità della notifica dell'atto di appello nei confronti di , il quale non CP_2
si è costituito, ne ha dichiarato la contumacia. All'udienza del 11.10.2017 è stata, altresì, dichiarata inammissibile la CTU richiesta dall'appellante, in ragione della non necessarietà della rinnovazione dell'accertamento peritale alla luce della documentazione già presente in atti.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 25.09.2024, tenutasi secondo la modalità cd. cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190, c.p.c., per il deposito di note conclusionali e memorie di replica.
⁕⁕⁕⁕⁕
1.In via preliminare deve rilevarsi che l'appello è tempestivo essendo stato osservato il termine di cui all'art. 327 c.p.c. ed altresì ammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., presentando tutti i requisiti richiesti dalla norma.
Deve, in particolare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dall' Controparte_5
A tal riguardo, si rileva che, in osservanza dell'art. 342 comma 1, l'odierna appellante ha specificamente indicato le parti della sentenza che intendeva impugnare, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di prime cure, le circostanze da cui è derivata l'erroneità della pronuncia e la loro rilevanza ai fini della decisione di primo grado.
Occorre precisare, in particolare, che, anche successivamente alla riforma introdotta con la legge n.
134/2012, la Corte di Cassazione ha osservato che l'art. 342, co. 1, c.p.c. non richiede lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, enucleando, rispetto alle argomentazioni formulate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso. Tali ragioni di dissenso, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, consistono nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o erroneamente valutate. Laddove si tratti di doglianze afferenti a questioni di diritto i motivi di dissenso e censura consistono nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile. Infine, in relazione ai denunciati errores in procedendo, le ragioni di dissenso consistono nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. 05.02.2015 n.2143; Cass., 05.05.2017 n.10916; Cass. 14.09.2017 n.21336).
In sostanza, ciò che viene richiesto in ossequio al criterio della razionalizzazione del processo civile, funzionale al rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata, è che la parte appellante ponga il giudice di seconde cure nella condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver inteso le ragioni del primo giudice e indicando i motivi per i quali queste siano contestabili, senza la necessità di osservare particolari vincoli e forme. Applicando le suindicate coordinate normative e giurisprudenziali al caso di specie, occorre osservare che l'appello proposto da consta di una parte censoria, diretta ad Parte_1
individuare i punti impugnati della sentenza e di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e giuridiche poste dal giudice di primo grado a fondamento della decisione.
Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall' è da Controparte_5
ritenersi priva di fondamento.
Ancora, si osserva che l'eccezione formulata ai sensi dell'art. 348 bis, c.p.c. va dichiarata assorbita, non essendo stata pronunciata l'inammissibilità dell'appello nel corso dell'udienza cd. filtro.
1.a Preliminarmente deve, altresì, confermarsi la contumacia dell'appellato già CP_2 dichiarata all'udienza del 3.5.2017.
2. ha proposto gravame avverso la sentenza resa dal Giudice di prime cure, Parte_1
sulla scorta dei seguenti motivi di appello:
- CTU Medico legale omissiva e/o non corrispondente alle relative tabelle di riferimento per le microlesioni;
- Mancata liquidazione danno morale.
Con il primo motivo di appello ha contestato l'impugnata sentenza nella parte in cui Parte_1
il Giudice di prime cure ha aderito alle risultanze della perizia medico legale del proprio Ausiliare dott. , non disponendo la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte attrice. Per_1
Con il secondo motivo di appello la ha contestato il fatto che il primo Giudice non ha Parte_1
riconosciuto la voce di danno relativa alla sofferenza c.d. morale.
Dal canto suo, l'appellata compagnia ha ritenuto tali doglianze prive di fondamento chiedendo la conferma della gravata sentenza alla luce delle evidenze istruttorie del giudizio di primo grado con particolare riferimento agli esiti della CTU ivi espletata.
2.a Dato atto delle rispettive argomentazioni delle parti, occorre rilevare che la questio iuris non involge, in ragione del contenuto delle rispettive difese e secondo il principio di non contestazione,
l'an debeatur, stante le modalità del sinistro sostanzialmente non contestate e comunque acclarate nel corso dell'istruttoria del primo grado di giudizio.
Gli aspetti invece ampiamente controversi riguardano le problematiche in tema di quantificazione del danno e di accertamento delle lesioni subite dalla direttamente conseguenti al Parte_1
sinistro per cui è causa.
Nel caso che ci occupa, nel corso del giudizio di primo grado, al fine di determinare correttamente la compatibilità con l'evento dedotto ed il quantum delle lesioni subite dall'attrice, attuale appellante, il GdP ha inteso avvalersi dell'ausilio del CTU dott. che ebbe Persona_1 a riconoscere alla un periodo di inabilità temporanea di complessivi 58 giorni, di cui Parte_1
giorni 3 di i.t.t., giorni 20 di i.t.p. al 75%, giorni 20 di i.t.p. al 50% e giorni 15 di i.t.p. al 25%, con postumi del 5%.
Parte appellante ha censurato tale determinazione sostenendo che “il CTU pur riscontrando le lesioni e menomazioni subite dall'istante non le valuta tutte oppure non applica le tabelle di riferimento per la valutazione delle stesse” deducendo che come, rilevato dal proprio consulente di parte, l'incidenza all'integrità psicofisica avrebbe dovuto essere valutata percentualmente nella misura del 7-8% e che la condotta del ctu fosse stata “omissiva o non corrispondente alle relative tabelle di riferimento per le microlesioni” probabilmente in considerazione del fatto che “emerge dalla lettura della consulenza che il consulente tecnico d'ufficio, dott. , Persona_1
non sia specializzato in medicina legale ma in ortopedia, neurochirurgia e fisiatria”.
L'appellante ha anche censurato la decisione del Giudice di Pace di condividere le conclusioni del consulente, nonostante le contestazioni mosse a mezzo di CTP.
Quanto alle osservazioni svolte al contenuto della CTU e, in particolare, al mancato riconoscimento di una maggiore percentuale di IP, si ricorda che non sono previsti termini perentori per le relative difese: “I rilievi delle parti alla consulenza tecnica di ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e
157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene non di carattere tecnico giuridico, che possono essere svolte nella comparsa conclusionale, sempre che non introducano in giudizio nuovi fatti costitutivi, modificativi od estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, e purché il breve termine a disposizione per la memoria di replica, comparato con il tema delle osservazioni, non si traduca, con valutazione da effettuarsi caso per caso, in un'effettiva lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, spettando al giudice sindacare la lealtà e correttezza di una siffatta condotta della parte alla stregua della serietà dei motivi che l'abbiano determinata” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 20829 del 21/08/2018).
Chiarito quanto sopra, prima di entrare nel merito della valutazione, ritiene il Tribunale che le considerazioni formulate dall'appellante sulla completezza della CTU espletata non siano in condivisibili ma che, al contrario, la stessa sia del tutto coerente con le indagini diagnostiche eseguite ed esauriente e completa nelle risposte ai quesiti formulati.
Deve confermarsi, in questa sede, la decisione di non aver disposto una rinnovazione delle operazioni di c.t.u., ritenuta del tutto superflua ai fini della decisione. Peraltro la lamentata circostanza per cui il CTU nominato non fosse specializzato in medicina legale non ha rilevanza alcuna e non è stata oggetto di puntuale contestazione da parte della che non ha Parte_1 proceduto al deposito di alcuna istanza di sostituzione del consulente nominato, né, a ben vedere, tale segnalazione, in assenza di ulteriori e più gravi ragioni, avrebbe potuto indurre il primo giudice alla sostituzione del perito nominato in quanto il dott. è specialista in ortopedia, Per_1 esattamente la specializzazione entro la quale l'accertamento peritale si è svolto.
Parte appellante ha contestato il metodo adottato dal CTU, che non avrebbe tenuto conto di tutte le lesioni subite e non avrebbe eseguito la sommatoria algebrica dei valori percentuali assegnati alle diverse infermità riscontrate.
Invero, le doglianze di parte attrice sono superate alla luce dei chiarimenti offerti dal CTU in data
15.09.2015, nell'ambito dei quali ha argomentato sulle ragioni che lo hanno indotto alla determinazione del danno nella percentuale attualmente censurata, ponendo particolare enfasi circa la preesistenza della perdita di lordosi cervicale subita dalla danneggiata.
Come noto, rappresenta ormai principio consolidato, che la valutazione del danno biologico non sia una sommatoria algebrica delle lesioni subite, ma una valutazione complessiva sulla base degli esiti riscontrati che il CTU indica esattamente in “Trauma cranico contusivo, cervicalgia da contraccolpo, trauma contusivo spalla destra, trauma contusivo ginocchio”.
Alla luce di quanto detto, le conclusioni del perito nominato, in quanto coerenti con la documentazione in atti ed esenti da apparenti vizi logici, possono essere fatte proprie da questo
Giudicante, e può conclusivamente confermarsi, in primis, la compatibilità dei traumi subiti dall'attrice, comprovati dalla documentazione medica e ospedaliera prodotta in sede di perizia
(cartella cliniche con i relativi allegati e certificati medici puntualmente indicati nell'elaborato), con la dinamica dell'evento riferita e, inoltre, dalle lesioni fisiche indicate, ritenutone il nesso causale con il sinistro, dimostrato dalla successione cronologica e fenomenologica degli eventi (criteri cronologico e fenomenologico), l'accertamento del danno biologico con postumi permanenti nella misura percentuale del 5%
Ritenute, dunque, condivisibili le conclusioni del perito d'ufficio in ordine ai postumi permanenti residuati alla , al fine di quantificare il danno non patrimoniale da invalidità Parte_1
temporanea e da postumi permanenti inteso nel senso su esposto, il GdP ha correttamente utilizzato i parametri valutativi per la quantificazione delle somme dovute desumibili dalle tabelle risarcitorie del Tribunale di Milano, recepite anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Infatti la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. sez. III, 30.06.2011 n. 14402; 25.02.2011, depositata il
7.06.2011 n. 12408/2011; n. 6750/2011), nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, ha indicato le tabelle del Tribunale di Milano quale criterio per assicurare un sistema uniforme, a livello nazionale, di risarcimento del danno, assumendo “con operazione di natura sostanzialmente ricognitiva, la tabella milanese a parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.”.
Facendo applicazione dei criteri esposti, il danno biologico permanente è stato esattamente liquidato dal GdP in € 4.433,79, il danno non patrimoniale (nel senso unitario e generale detto) da invalidità temporanea totale va liquidato in € 138,87, quello da invalidità temporanea parziale al 75% in €
694,35, quello da invalidità temporanea parziale al 50% in € 462,90, quello da invalidità temporanea parziale al 25% in € 173,59 secondo valori monetari come dalla tabella del Tribunale di
Milano del 2015 , di talché il danno non patrimoniale da postumi permanenti, in base all'età al momento del sinistro e al grado (5%) di invalidità accertato, correttamente è stato liquidato in €
5.903,5 cui si sono sommate le somma di € 1002,20 per le spese mediche ritenute congrue, in totale
€ 6.905; da tale importo è stato poi correttamente sottratta la somma di € 4.494 già corrisposta da a titolo di risarcimento danni fisici e trattenuta dall'attrice in acconto sul maggior danno CP_1
da accertarsi.
Dall'analisi sopraesposta discende l'assoluta correttezza della sentenza oggetto di impugnazione riguardo alla liquidazione del danno subito dalla e il conseguente rigetto del primo Parte_1
motivo di appello.
2. Avuto riguardo alla seconda ragione di gravame, la ha lamentato che il Giudice di Parte_1
Pace non aveva liquidato nulla a ristoro del danno morale dalla stessa subito.
Sul punto, appare oltremodo opportuno evidenziare che le allegazioni documentali presenti agli atti non hanno consentito di riconoscere l'incremento per sofferenza soggettiva perché l'attrice nulla ha dedotto sul punto;
del pari nulla è stato riconosciuto per la personalizzazione del danno in mancanza della prova di circostanze specifiche che abbiano esplicato un'incidenza negativa specifica sulla attività quotidiana e sugli aspetti dinamico relazionali del danneggiato.
Sempre per mancanza della prova rigorosa, correttamente, non è stato nemmeno riconosciuto un autonomo risarcimento del danno morale inteso quale sofferenza interiore ulteriore rispetto a quella fisiologicamente ricompresa in casi analoghi.
Come noto, infatti, le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un "fatto costitutivo" della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come già ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la nota sentenza pronunciata da
Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014). In applicazione di tali principi, la Suprema Corte, ancora di recente (Cassazione civile n. 7513/2018), ha avuto modo di precisare che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del
07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).
Conclusivamente, alla luce della rivalutazione dell'istruttoria espletata nel primo grado di giudizio non può per concludersi dichiarando la correttezza della liquidazione del danno operata dal giudice di prime cure, non essendo stati forniti elementi a sostegno, neppure in via astratta, dell'erroneità della sentenza oggetto di appello.
Per le ragioni sopra esposte, le censure mosse alla gravata sentenza risultano infondate e, pertanto, si ritiene che la sentenza n. 647/16 del Giudice di Pace di Foggia debba essere integralmente confermata.
3. Le spese processuali liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri medi vigenti e delle fasi di giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale), stante l'esito del giudizio, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. n. 647/16 del Giudice di Pace di Foggia, resa a definizione del giudizio N.R.G. 1463/14;
- condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di Parte_1 giudizio in favore della che liquida in € 1.701 oltre IVA e CPA e rimborso spese Controparte_5
generali come per legge;
- condanna l'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio di appello, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Foggia, 13 gennaio 2025.
Il Giudice
Maria Elena de Tura
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 190 c.p.c.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 7976/2016 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto DEL GROSSO, Parte_1
elettivamente domiciliata in Lucera (Fg) alla via Indipendenza n. 11, presso lo studio legale dell'avv. Alberto DEL GROSSO
APPELLANTE
in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. Maria Teresa CAVALLI elettivamente domiciliata in Foggia, alla Via Isonzo, n. 23, presso lo studio legale dell'avv. CAVALLI
APPELLATA
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 647/16 del Giudice di Pace di Foggia, resa a definizione del giudizio N.R.G. 1463/14
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1
quale società d'assicurazione del veicolo Fiat Punto tg CM 109 GS, per Controparte_3
sentirla condannare al risarcimento delle lesioni subite, in qualità di terza trasportata nel predetto veicolo, a seguito del sinistro verificatosi in Foggia in data 6/07/13 alla Via Trinitapoli.
A sostegno della propria domanda risarcitoria ha sostenuto che:
- nelle predette condizioni di tempo e luogo, alla guida della Fiat Punto targata CP_2
CM 109 GS, assicurata con la e di proprietà del sig. sulla quale si CP_3 Controparte_4 trovava l'odierna appellante, perdeva il controllo del mezzo che terminava la sua corsa fuori strada, ribaltandosi;
- ella, lamentando dolori, si recava presso il Pronto Soccorso dove le era stato diagnosticato
“trauma della strada, contusione gomito sinistro arto superiore destro”;
- i danni subiti erano stati quantificati in € 14.763,77;
- aveva richiesto alla il risarcimento dei danni ma la richiesta risarcitoria era rimasta CP_3
inevasa.
D'AN ha concluso chiedendo: “condannare e , in Controparte_5 CP_2
solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 14.763,77 oltre danno morale”.
Si è costituita la non contestando il fatto storico ma unicamente il quantum richiesto CP_1
ritenuto eccessivo e non rispondente all'effettivo pregiudizio subito dall'attrice. ha dedotto: CP_1
- di aver dato immediatamente corso all'istruttoria della pratica incaricando il fiduciario della compagnia assicurativa, dott. Borraccia, che dopo aver sottoposto la a visita Parte_1
medica, aveva quantificato il periodo di inabilità temporanea in complessivi giorni 58 di cui giorni 3 di ITT, giorni 20 di ITP al 75%, giorni 20 di ITP al 50% ed ulteriori giorni 15 di ITP al 25%, ed i postumi permanenti nella misura del 4%;
- di aver inviato, sulla scorta della predetta quantificazione, tramite posta assegno n.
0073649331 dell'importo di € 4.494,00, al netto delle legali da corrispondere a seguito di quantificazione;
assegno poi stornato e sostituito da altro n. 0073862441-12 di pari importo, inviato tramite raccomandata a.r., mai ritirata.
In corso di causa ha inviato l'assegno n. 0073956909- 00 pari ad € 4.494,00 con CP_1
raccomandata recapitata il 16 gennaio 2015 e tale somma è stata trattenuta a titolo di acconto dalla
. Parte_1
Nel corso del giudizio è stata espletata CTU medico legale con incarico affidato al dott.
[...]
, il quale rassegnava le seguenti conclusioni: “postumi permanenti 5% periodo di i.t. Persona_1 giorni 58 di cui giorni 3 di i.t.t., giorni 20 al 75%, giorni 20 al 50%, giorni 15 al 25%”.
Precisate le conclusioni, il Giudice di Pace, “definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro in persona del legale e giuridico Parte_1 Controparte_3
rappresentante pt, così provvede:
1. Accoglie la domanda nei limiti sopra esposti e per l'effetto condanna la in persona del legale e giuridico rappresentante, al pagamento Controparte_3 della somma complessiva di € 2270,00 in favore di a titolo di saldo del Parte_1
risarcimento del danno, oltre interessi dal dì del sinistro sino al soddisfo.
2. Condanna la
[...]
in persona del legale e giuridico rappresentante al pagamento delle competenze di CP_3 giudizio che si liquidano, in ragione di ½ , in € 650,00 oltre spese ed accessori di legge e rimborso delle spese di CTU in ragione di ½;
3. Compensa tra le parti il restante ½.”
Avverso tale sentenza, ritenuta erronea in fatto ed in diritto, ha proposto gravame , Parte_1 concludendo come segue:“accertata e non contestata la presenza a bordo dell'autovettura Fiat
Punto targata CM109GS della sig.ra e, per l'effetto, condannare in solido tra Parte_1 loro i convenuti o chi di ragione, al pagamento in favore dell'attore della ulteriore somma di €
4.641,85 (quattromila seicento quarantuno/85), determinata sulla scorta della quantificazione del danno biologico nella misura compresa tra il sette e l'otto per cento rivista alla luce del tempo trascorso e prodotta dal CTP, dott. , nel corso dell'attività di consulenza Persona_2 tecnica d'ufficio, al netto della somma € 4.494,00 (quattromilaquattrocentonovantaquattro/00) conferita nelle more del giudizio, nonché della somma di € 2.270,00 liquidata in sentenza di primo grado, oltre danno morale, se dovuto, o a quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, per il risarcimento dei danni da lesioni personali subiti, col favore degli interessi e della svalutazione a far data dal giorno del sinistro;
b) condannare i convenuti, in persona dei loro legali rappresentanti o chi di ragione, al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre
IVA, CAF nonché del primo grado in ragione del 50%.”.
Con comparsa di costituzione depositata il 5.01.2017 si è costituita la eccependo in Controparte_5 via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito,
l'infondatezza dello stesso, concludendo in tal senso: “Voglia il Tribunale adito dichiarare il proposto appello inammissibile in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito rigettare l'appello perché del tutto infondato con condanna dell'appellante al pagamento delle competenze processuali del presente grado di giudizio, non sussistendo giusti motivi per un'eventuale compensazione”.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, all'udienza del 3.5.2017 il precedente Giudice, dato atto della ritualità della notifica dell'atto di appello nei confronti di , il quale non CP_2
si è costituito, ne ha dichiarato la contumacia. All'udienza del 11.10.2017 è stata, altresì, dichiarata inammissibile la CTU richiesta dall'appellante, in ragione della non necessarietà della rinnovazione dell'accertamento peritale alla luce della documentazione già presente in atti.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 25.09.2024, tenutasi secondo la modalità cd. cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190, c.p.c., per il deposito di note conclusionali e memorie di replica.
⁕⁕⁕⁕⁕
1.In via preliminare deve rilevarsi che l'appello è tempestivo essendo stato osservato il termine di cui all'art. 327 c.p.c. ed altresì ammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., presentando tutti i requisiti richiesti dalla norma.
Deve, in particolare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dall' Controparte_5
A tal riguardo, si rileva che, in osservanza dell'art. 342 comma 1, l'odierna appellante ha specificamente indicato le parti della sentenza che intendeva impugnare, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di prime cure, le circostanze da cui è derivata l'erroneità della pronuncia e la loro rilevanza ai fini della decisione di primo grado.
Occorre precisare, in particolare, che, anche successivamente alla riforma introdotta con la legge n.
134/2012, la Corte di Cassazione ha osservato che l'art. 342, co. 1, c.p.c. non richiede lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, enucleando, rispetto alle argomentazioni formulate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso. Tali ragioni di dissenso, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, consistono nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o erroneamente valutate. Laddove si tratti di doglianze afferenti a questioni di diritto i motivi di dissenso e censura consistono nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile. Infine, in relazione ai denunciati errores in procedendo, le ragioni di dissenso consistono nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. 05.02.2015 n.2143; Cass., 05.05.2017 n.10916; Cass. 14.09.2017 n.21336).
In sostanza, ciò che viene richiesto in ossequio al criterio della razionalizzazione del processo civile, funzionale al rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata, è che la parte appellante ponga il giudice di seconde cure nella condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver inteso le ragioni del primo giudice e indicando i motivi per i quali queste siano contestabili, senza la necessità di osservare particolari vincoli e forme. Applicando le suindicate coordinate normative e giurisprudenziali al caso di specie, occorre osservare che l'appello proposto da consta di una parte censoria, diretta ad Parte_1
individuare i punti impugnati della sentenza e di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e giuridiche poste dal giudice di primo grado a fondamento della decisione.
Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall' è da Controparte_5
ritenersi priva di fondamento.
Ancora, si osserva che l'eccezione formulata ai sensi dell'art. 348 bis, c.p.c. va dichiarata assorbita, non essendo stata pronunciata l'inammissibilità dell'appello nel corso dell'udienza cd. filtro.
1.a Preliminarmente deve, altresì, confermarsi la contumacia dell'appellato già CP_2 dichiarata all'udienza del 3.5.2017.
2. ha proposto gravame avverso la sentenza resa dal Giudice di prime cure, Parte_1
sulla scorta dei seguenti motivi di appello:
- CTU Medico legale omissiva e/o non corrispondente alle relative tabelle di riferimento per le microlesioni;
- Mancata liquidazione danno morale.
Con il primo motivo di appello ha contestato l'impugnata sentenza nella parte in cui Parte_1
il Giudice di prime cure ha aderito alle risultanze della perizia medico legale del proprio Ausiliare dott. , non disponendo la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte attrice. Per_1
Con il secondo motivo di appello la ha contestato il fatto che il primo Giudice non ha Parte_1
riconosciuto la voce di danno relativa alla sofferenza c.d. morale.
Dal canto suo, l'appellata compagnia ha ritenuto tali doglianze prive di fondamento chiedendo la conferma della gravata sentenza alla luce delle evidenze istruttorie del giudizio di primo grado con particolare riferimento agli esiti della CTU ivi espletata.
2.a Dato atto delle rispettive argomentazioni delle parti, occorre rilevare che la questio iuris non involge, in ragione del contenuto delle rispettive difese e secondo il principio di non contestazione,
l'an debeatur, stante le modalità del sinistro sostanzialmente non contestate e comunque acclarate nel corso dell'istruttoria del primo grado di giudizio.
Gli aspetti invece ampiamente controversi riguardano le problematiche in tema di quantificazione del danno e di accertamento delle lesioni subite dalla direttamente conseguenti al Parte_1
sinistro per cui è causa.
Nel caso che ci occupa, nel corso del giudizio di primo grado, al fine di determinare correttamente la compatibilità con l'evento dedotto ed il quantum delle lesioni subite dall'attrice, attuale appellante, il GdP ha inteso avvalersi dell'ausilio del CTU dott. che ebbe Persona_1 a riconoscere alla un periodo di inabilità temporanea di complessivi 58 giorni, di cui Parte_1
giorni 3 di i.t.t., giorni 20 di i.t.p. al 75%, giorni 20 di i.t.p. al 50% e giorni 15 di i.t.p. al 25%, con postumi del 5%.
Parte appellante ha censurato tale determinazione sostenendo che “il CTU pur riscontrando le lesioni e menomazioni subite dall'istante non le valuta tutte oppure non applica le tabelle di riferimento per la valutazione delle stesse” deducendo che come, rilevato dal proprio consulente di parte, l'incidenza all'integrità psicofisica avrebbe dovuto essere valutata percentualmente nella misura del 7-8% e che la condotta del ctu fosse stata “omissiva o non corrispondente alle relative tabelle di riferimento per le microlesioni” probabilmente in considerazione del fatto che “emerge dalla lettura della consulenza che il consulente tecnico d'ufficio, dott. , Persona_1
non sia specializzato in medicina legale ma in ortopedia, neurochirurgia e fisiatria”.
L'appellante ha anche censurato la decisione del Giudice di Pace di condividere le conclusioni del consulente, nonostante le contestazioni mosse a mezzo di CTP.
Quanto alle osservazioni svolte al contenuto della CTU e, in particolare, al mancato riconoscimento di una maggiore percentuale di IP, si ricorda che non sono previsti termini perentori per le relative difese: “I rilievi delle parti alla consulenza tecnica di ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e
157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene non di carattere tecnico giuridico, che possono essere svolte nella comparsa conclusionale, sempre che non introducano in giudizio nuovi fatti costitutivi, modificativi od estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, e purché il breve termine a disposizione per la memoria di replica, comparato con il tema delle osservazioni, non si traduca, con valutazione da effettuarsi caso per caso, in un'effettiva lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, spettando al giudice sindacare la lealtà e correttezza di una siffatta condotta della parte alla stregua della serietà dei motivi che l'abbiano determinata” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 20829 del 21/08/2018).
Chiarito quanto sopra, prima di entrare nel merito della valutazione, ritiene il Tribunale che le considerazioni formulate dall'appellante sulla completezza della CTU espletata non siano in condivisibili ma che, al contrario, la stessa sia del tutto coerente con le indagini diagnostiche eseguite ed esauriente e completa nelle risposte ai quesiti formulati.
Deve confermarsi, in questa sede, la decisione di non aver disposto una rinnovazione delle operazioni di c.t.u., ritenuta del tutto superflua ai fini della decisione. Peraltro la lamentata circostanza per cui il CTU nominato non fosse specializzato in medicina legale non ha rilevanza alcuna e non è stata oggetto di puntuale contestazione da parte della che non ha Parte_1 proceduto al deposito di alcuna istanza di sostituzione del consulente nominato, né, a ben vedere, tale segnalazione, in assenza di ulteriori e più gravi ragioni, avrebbe potuto indurre il primo giudice alla sostituzione del perito nominato in quanto il dott. è specialista in ortopedia, Per_1 esattamente la specializzazione entro la quale l'accertamento peritale si è svolto.
Parte appellante ha contestato il metodo adottato dal CTU, che non avrebbe tenuto conto di tutte le lesioni subite e non avrebbe eseguito la sommatoria algebrica dei valori percentuali assegnati alle diverse infermità riscontrate.
Invero, le doglianze di parte attrice sono superate alla luce dei chiarimenti offerti dal CTU in data
15.09.2015, nell'ambito dei quali ha argomentato sulle ragioni che lo hanno indotto alla determinazione del danno nella percentuale attualmente censurata, ponendo particolare enfasi circa la preesistenza della perdita di lordosi cervicale subita dalla danneggiata.
Come noto, rappresenta ormai principio consolidato, che la valutazione del danno biologico non sia una sommatoria algebrica delle lesioni subite, ma una valutazione complessiva sulla base degli esiti riscontrati che il CTU indica esattamente in “Trauma cranico contusivo, cervicalgia da contraccolpo, trauma contusivo spalla destra, trauma contusivo ginocchio”.
Alla luce di quanto detto, le conclusioni del perito nominato, in quanto coerenti con la documentazione in atti ed esenti da apparenti vizi logici, possono essere fatte proprie da questo
Giudicante, e può conclusivamente confermarsi, in primis, la compatibilità dei traumi subiti dall'attrice, comprovati dalla documentazione medica e ospedaliera prodotta in sede di perizia
(cartella cliniche con i relativi allegati e certificati medici puntualmente indicati nell'elaborato), con la dinamica dell'evento riferita e, inoltre, dalle lesioni fisiche indicate, ritenutone il nesso causale con il sinistro, dimostrato dalla successione cronologica e fenomenologica degli eventi (criteri cronologico e fenomenologico), l'accertamento del danno biologico con postumi permanenti nella misura percentuale del 5%
Ritenute, dunque, condivisibili le conclusioni del perito d'ufficio in ordine ai postumi permanenti residuati alla , al fine di quantificare il danno non patrimoniale da invalidità Parte_1
temporanea e da postumi permanenti inteso nel senso su esposto, il GdP ha correttamente utilizzato i parametri valutativi per la quantificazione delle somme dovute desumibili dalle tabelle risarcitorie del Tribunale di Milano, recepite anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Infatti la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. sez. III, 30.06.2011 n. 14402; 25.02.2011, depositata il
7.06.2011 n. 12408/2011; n. 6750/2011), nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, ha indicato le tabelle del Tribunale di Milano quale criterio per assicurare un sistema uniforme, a livello nazionale, di risarcimento del danno, assumendo “con operazione di natura sostanzialmente ricognitiva, la tabella milanese a parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.”.
Facendo applicazione dei criteri esposti, il danno biologico permanente è stato esattamente liquidato dal GdP in € 4.433,79, il danno non patrimoniale (nel senso unitario e generale detto) da invalidità temporanea totale va liquidato in € 138,87, quello da invalidità temporanea parziale al 75% in €
694,35, quello da invalidità temporanea parziale al 50% in € 462,90, quello da invalidità temporanea parziale al 25% in € 173,59 secondo valori monetari come dalla tabella del Tribunale di
Milano del 2015 , di talché il danno non patrimoniale da postumi permanenti, in base all'età al momento del sinistro e al grado (5%) di invalidità accertato, correttamente è stato liquidato in €
5.903,5 cui si sono sommate le somma di € 1002,20 per le spese mediche ritenute congrue, in totale
€ 6.905; da tale importo è stato poi correttamente sottratta la somma di € 4.494 già corrisposta da a titolo di risarcimento danni fisici e trattenuta dall'attrice in acconto sul maggior danno CP_1
da accertarsi.
Dall'analisi sopraesposta discende l'assoluta correttezza della sentenza oggetto di impugnazione riguardo alla liquidazione del danno subito dalla e il conseguente rigetto del primo Parte_1
motivo di appello.
2. Avuto riguardo alla seconda ragione di gravame, la ha lamentato che il Giudice di Parte_1
Pace non aveva liquidato nulla a ristoro del danno morale dalla stessa subito.
Sul punto, appare oltremodo opportuno evidenziare che le allegazioni documentali presenti agli atti non hanno consentito di riconoscere l'incremento per sofferenza soggettiva perché l'attrice nulla ha dedotto sul punto;
del pari nulla è stato riconosciuto per la personalizzazione del danno in mancanza della prova di circostanze specifiche che abbiano esplicato un'incidenza negativa specifica sulla attività quotidiana e sugli aspetti dinamico relazionali del danneggiato.
Sempre per mancanza della prova rigorosa, correttamente, non è stato nemmeno riconosciuto un autonomo risarcimento del danno morale inteso quale sofferenza interiore ulteriore rispetto a quella fisiologicamente ricompresa in casi analoghi.
Come noto, infatti, le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un "fatto costitutivo" della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come già ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la nota sentenza pronunciata da
Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014). In applicazione di tali principi, la Suprema Corte, ancora di recente (Cassazione civile n. 7513/2018), ha avuto modo di precisare che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del
07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).
Conclusivamente, alla luce della rivalutazione dell'istruttoria espletata nel primo grado di giudizio non può per concludersi dichiarando la correttezza della liquidazione del danno operata dal giudice di prime cure, non essendo stati forniti elementi a sostegno, neppure in via astratta, dell'erroneità della sentenza oggetto di appello.
Per le ragioni sopra esposte, le censure mosse alla gravata sentenza risultano infondate e, pertanto, si ritiene che la sentenza n. 647/16 del Giudice di Pace di Foggia debba essere integralmente confermata.
3. Le spese processuali liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri medi vigenti e delle fasi di giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale), stante l'esito del giudizio, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. n. 647/16 del Giudice di Pace di Foggia, resa a definizione del giudizio N.R.G. 1463/14;
- condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di Parte_1 giudizio in favore della che liquida in € 1.701 oltre IVA e CPA e rimborso spese Controparte_5
generali come per legge;
- condanna l'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio di appello, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Foggia, 13 gennaio 2025.
Il Giudice
Maria Elena de Tura