Sentenza 24 marzo 2003
Massime • 2
Nel caso in cui più imprese formalmente distinte, ma con un'unica organizzazione imprenditoriale (intesa anche come unico centro decisionale), utilizzino contemporaneamente le prestazioni degli stessi lavoratori, i requisiti dimensionali e quantitativi prescritti dall'art. 24 della legge n. 223 del 1991 ai fini dell'applicabilità della disciplina dei licenziamenti collettivi devono essere riferiti all'unico complesso aziendale costituito dalle predette imprese.
L'art. 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223, come interpretato dall'art. 8 della legge 19 luglio 1993 n. 236, nel prevedere che i licenziamenti collettivi siano "comunque" riferibili alla medesima riduzione o trasformazione di attività, contiene una presunzione (conforme, d'altra parte, alla disciplina comunitaria: vedi Direttive CE n. 75/129 e 98/59) di riconducibilità di tutti i singoli licenziamenti ad una medesima causale, sempre che essi siano compresi nell'arco di centoventi giorni e non siano addebitabili a ragioni riguardanti il lavoratore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2003, n. 4274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4274 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - rel. Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GIARDINI POSEIDON TERME DI NT UD SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 62, presso lo studio dell'avvocato PAOLO NTELLI CAMPOSARCUNO;
rappresentata e difesa dall'avvocato EMILIO BALLETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TA VI, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA NICOLÒ PICCINNI 31, presso lo studio dell'avvocato CARLO PENNA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MARZIALE, giusta delega in atti, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- controricorrente -
nonché
contro
SERVIZI POSEIDON DI NT UD S.A.S., RISTORANTE POSEIDON DI NT UD S.A.S.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 997/01 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 06/03/01 - R.G.N. 43244/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato BALLETTI;
udito l'Avvocato MARZIALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 5.4.1996 al Pretore di Napoli- sez. distaccata di Ischia - Vito AS conveniva in giudizio la s.a.s. GI EI Terme in persona del suo procuratore AN AU, la s.a.s. Servizi EI, in persona del suo procuratore speciale Giovanni Calise, e la s.a.s. Ristorante EI, in persona del suo procuratore speciale, lo stesso Giovanni Calise, esponendo che queste tre società gestivano unitariamente il parco termale e balneare "GI EI" in Forio d'Ischia, occupando complessivamente più di trenta dipendenti per l'intero anno, oltre a 60/80 lavoratori impegnati nel periodo primavera-estate. Aggiungeva il ricorrente: a) che era stato assunto dalla s.a.s. GI EI nel maggio 1990 con mansioni di giardiniere (5^ livello contrattuale), e che ricopriva altresì funzioni di dirigente sindacale aziendale b) che era stato licenziato il 24.1.1993 a motivo di una "programmata parziale cessazione di attività"; c) che all'interno del complesso GI EI lavoravano sei giardinieri di cui quattro alle dipendenze della s.a.s. GI EI e due formalmente dipendenti della s.r.l. Servizi EI;
d) che tutti i giardinieri lavoravano abitualmente anche nel periodo invernale e che l'altro giardiniere, come lui licenziato, era stato riassunto nell'aprile 1993; e) che il suo posto di lavoro non era stato soppresso, mentre erano stati assunti altri lavoratori con le medesime mansioni di giardiniere;
f) che vi era totale promiscuità di attività fra le tre società convenute, appartenenti al medesimo proprietario, con promiscuità di dipendenti su tutte le postazioni di lavoro, e con una dirigenza unica ed accentrata.
Ciò premesso, il ricorrente assumeva l'illegittimità del licenziamento deducendo il collegamento societario fra i tre soggetti convenuti, sia ai fini dell'applicabilità dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, sia ai fini dei licenziamenti da considerare per l'applicabilità della disciplina di cui alla legge n. 223 del 1991. Il licenziamento veniva impugnato per violazione della disciplina di cui all'art. 4 della legge n. 223 del 1991, per violazione dell'art. 14 dell'accordo interconfederale del 18.4.1966 in merito al licenziamento di dirigenti sindacali, e per insussistenza del giustificato motivo oggettivo, non essendo stato soppresso il suo posto di lavoro. Veniva, infine, chiesta la condanna della s.a.s. GI EI Terme, nonché, se del caso, delle altre due società, alla propria reintegra nel posto di lavoro con gli ulteriori effetti previsti dal citato art. 18.
Costituitesi in giudizio, le società convenute eccepivano - per quanto qui interessa - la decadenza dal diritto di impugnazione del licenziamento (essendo stata la relativa lettera inviata alla sede operativa della società e non invece alla sede legale della medesima), e ribadivano che il licenziamento in questione era stato inquadrato in un programma di ridimensionamento aziendale. Il Pretore adito, con sentenza del 28.3.1997, respingeva la domanda, negando la riconducibilità del rapporto di lavoro del ricorrente ad un unico soggetto giuridico, e sostenendo l'esistenza di un giustificato motivo oggettivo, con esclusione di ogni collegamento del licenziamento con l'incarico sindacale ricoperto dal GL.
Proposto appello da parte del lavoratore, resistente la s.a.s. GI EI Terme, il Tribunale di Napoli, con sentenza 6.3.2001 riformava la decisione di prime cure ravvisando l'inefficacia del licenziamento per inosservanza della procedura prescritta dall'art. 4 della legge n. 223 del 1991. Il Tribunale osservava: a) che, pur non potendosi affermare l'esistenza di un unico soggetto giuridico nelle tre società convenute, non poteva escludersi un collegamento societario fra le tre imprese rilevante ai fini in esame;
b) che sussistevano i presupposti dimensionali e numerici per l'applicazione della disciplina sui licenziamenti collettivi di cui alla legge n. 223 del 1991, sia perché la società EI GI occupava all'epoca del licenziamento più di 15 dipendenti, sia perché i licenziamenti adottati da tutte e tre le società appellate, nell'arco di 120 gg. erano almeno cinque;
c) che non ricorreva l'ipotesi eccezionale prevista dall'art. 24, c. 4 che esonera le aziende svolgenti in toto attività stagionale dall'osservanza della disciplina prevista dalla legge n. 223/1991, in quanto l'attività della EI continuava ininterrotta per tutto l'anno, sia pure con ridotta intensità; d) che l'inosservanza dell'iter procedimentale previsto dall'art. 4 della stessa legge comportava l'inefficacia del licenziamento, con le conseguenze di cui al successivo art.5; e) che, non influendo il collegamento societario sulla soggettività giuridica, comunque distinta per le tre società, la condanna alla reintegra del ricorrente andava limitata solo alla società GI EI che lo aveva formalmente assunto, "salvo l'eventuale rapporto di solidarietà con le altre società".
Avverso detta sentenza la società GI EI Terme ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, cui ha resistito il GL con controricorso.
Entrambe le parti, in prossimità dell'udienza, hanno depositato rispettive note illustrative ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo - deducendo la violazione ed errata applicazione degli artt. 414, 112, 113,115, 116, 345, 437, c. 2 c.p.c. e degli artt. 2697 c.c., 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991, nonché inesatta e contraddittoria motivazione su punto decisivo - la ricorrente lamenta (come violazione dell'art. 414 c.p.c) che il ricorso introduttivo si è limitato a dedurre la violazione dell'art. 4 della legge n. 223/91: senza precisare i cinque licenziamenti cui dovesse farsi riferimento come presupposto per l'applicabilità di quella legge;
b) senza precisare se i supposti licenziamenti fossero riconducibili alla "medesima riduzione o trasformazione" (art. 24, c.
1 della legge 223); c) senza spiegare come fosse possibile cumulare i licenziamenti adottati, nello stesso arco di 120 giorni da tutte e tre le società.
Ad avviso della ricorrente, inoltre, la sentenza si pone anche contro il divieto di domande ed eccezioni nuove in appello oltre a violare la regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato, poiché il lavoratore aveva dedotto il collegamento societario soltanto ai fini del requisito numerico occupazionale richiesto dall'art. 24, ma non anche per il requisito numerico dei licenziamenti.
Occorre procedere all'esame dei numerosi profili nei quali si articola il primo motivo, cominciando da quello - pregiudiziale - riguardante la validità formale del ricorso introduttivo. Tale profilo appare senz'altro infondato atteso che nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento non è sufficiente che taluno di tali elementi non venga formalmente indicato, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto e della documentazione allegata. Il relativo accertamento è rimesso al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione (Cass., 25.7.2001, n. 10154 ed altre). Nella specie, dal testo del ricorso - come riportato nella sentenza impugnata - è agevolmente rinvenibile sia il petitum che la causa petendi, del tutto sufficienti ad identificare compiutamente la pretesa dell'attore e, dunque, a consentire il pieno esercizio della difesa da parte della società convenuta, mentre le carenze censurate dal ricorrente attengono piuttosto alla fondatezza, in fatto o in diritto, della medesima pretesa.
La difesa della società ricorrente, esercitando la facoltà prevista dall'art. 379 u.c. c.p.c., dopo le conclusioni del P.M. in udienza, ha insistito sulla violazione dell'art. 414 c.p.c. osservando che il "capo" della domanda concernente il c.d. "licenziamento collettivo" era stato aggiunto con un "foglio bis" e non poteva, quindi, essere considerato "determinato" ex art. 414 n. 3 c.p.c. nei suoi elementi costitutivi. Il Tribunale di Napoli, nel ricostruire illegittimamente ex officio la fattispecie sulla quale ha fondato l'ingiusta decisione, avrebbe dunque determinato una posizione di ingiustificato privilegio per l'attore rispetto alla convenuta che avrebbe dovuto, nella memoria difensiva, proporre e svolgere tutte le proprie difese in ordine a tale "capo" irritualmente occulto.
Quest'ultima doglianza non può trovare ingresso dal momento che, esaminando la sentenza di primo grado (indagine, questa, consentita nella presente sede, dovendosi risolvere una censura che prospetta un error in procedendo), può rilevare come la violazione della legge n. 223 del 1991 - e quindi della disciplina sui licenziamenti collettivi - era espressamente dedotta nel ricorso introduttivo come uno dei profili di illegittimità del licenziamento impugnato (p. 2 della motivazione). Peraltro, un allargamento in questa direzione del thema decidendum - ancorché successivo, ed "esterno" all'atto introduttivo (come sostenuto dalla società) non aveva formato oggetto di alcuna contestazione da parte della medesima società ne' in primo, ne' in secondo grado, sicché sul punto non può tornarsi in questa sede di legittimità.
Quanto ai profili concernenti l'individuazione dei requisiti numerici (almeno cinque licenziamenti), e temporali (arco di centoventi giorni) nonché la riferibilità dei licenziamenti alla medesima riduzione o trasformazione, tutti necessari per la qualificazione dei licenziamenti come "collettivi", ai sensi dell'art. 24 della legge n. 223 del 1991, deve osservarsi che, trattandosi di requisiti costitutivi del "tipo" prefigurato direttamente dalla legge, è sufficiente - sia ai fini della compiuta formulazione del ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., sia quale adempimento all'onere di allegazione incombente sull'attore - l'espresso richiamo di quella legge che tutte quelle condizioni testualmente richiama.
Analoga considerazione vale per quanto riguarda la mancata deduzione, nel ricorso, della violazione della procedura di cui all'art. 4 della legge n. 223 del 1991, il che - a giudizio della società ricorrente costituirebbe ulteriore violazione dell'art. 414 c.p.c. non sanzionata dalla sentenza di appello. Anche sotto questo aspetto vale ribadire che, una volta impugnato il licenziamento per violazione della specifica disciplina dettata dalla legge del 1991, appare sufficientemente percepibile dalla controparte la materia del contendere, e, dunque, l'ambito dei suoi oneri difensivi. Le ragioni appena esposte inducono a disattendere anche l'ulteriore censura di "ultrapetizione" ex art. 112 c.p.c. rivolta alla sentenza impugnata per essersi la stessa pronunziata su una deduzione non esplicitata dall'attore. Ed infatti, l'espressa invocazione della disciplina contenuta nella legge n. 223, comportava la necessità, per il giudice, di una indagine sul rispetto della procedura preventiva che costituisce una precondizione essenziale di efficacia dei licenziamenti collettivi.
Difficilmente comprensibile - anche perché non esplicitata - è la censura riferita alla violazione dell'art. 113 c.p.c. Inammissibili, in quanto generiche, sono, infine, le censure di "malgoverno delle risultanze istruttorie...o errata valutazione delle prove" da parte del Giudice di appello, trattandosi di apprezzamenti di merito che, in quanto non corredati dall'indicazione di precisi vizi logici o giuridici, restano sottratti a sindacato in questa sede di legittimità.
Col secondo motivo - deducendo la violazione ed errata applicazione degli artt. 112, 414, e 437 c. 2 c.p.c, nonché inesatta e contraddittoria motivazione su punto decisivo - la società ricorrente rileva che la sentenza ha affermato la ricorrenza dei requisiti numerico e temporale dei licenziamenti basandola solo sul "collegamento tra le società appellate", mentre il ricorrente in primo grado aveva dedotto il "collegamento societario" solo ai fini del requisito occupazionale richiesto dall'art. 4 della legge n. 223/91 e non anche ai fini del requisito numerico dei licenziamenti intimati nell'arco di 120 giorni.
Questo motivo, in parte rieccheggia sostanzialmente quanto già esposto nel primo complesso motivo in ordine al rispetto degli artt. 414, e 437, c. 2 c.p.c. sicché, per questa parte, può considerarsi assorbito, avendo trovato risposta nelle osservazioni che precedono. Va, comunque, escluso il vizio di "ultrapetizione" per le seguenti ragioni. In un "foglio aggiunto" al ricorso introduttivo il GL aveva rimarcato una ragione ulteriore di invalidità del licenziamento impugnato, deducendo anche la violazione della disciplina sui licenziamenti collettivi e, in particolare, dell'art. 4 della legge n. 223 del 1991, concernente il preventivo espletamento della procedura di informazione e consultazione con le rappresentanze sindacali ivi prevista.
Presupposto di questa ragione difensiva era l'esistenza di un collegamento societario fra le tre società convenute e la necessità di considerare il licenziamento impugnato unitamente ad altri nel contesto di un unico programma di riduzione del personale deciso da tutte e tre le società del gruppo.
In proposito, deve ribadirsi che sull'ammissibilità o ritualità del "foglio aggiunto", ovvero sulla idoneità del medesimo ad integrare validamente il ricorso originario, non v'è stata contestazione nei gradi di merito, e che, del resto,
sull'ampliamento delle ragioni difensive espresse dall'attore, la società convenuta ha avuto modo di controdedurre, così accettando il contraddittorio sul punto.
Sotto quest'ultimo aspetto, quindi, deve affermarsi che, nel rivolgere la sua attenzione su quella nuova prospettazione delle ragioni di diritto enunciate dal ricorrente, il Tribunale di Napoli non si è posto al di fuori dei limiti prescritti dal citato art. 112 c.p.c. Nè una violazione di quest'ultima disposizione può
essere rilevata - come più specificamente sostenuto dalla difesa delle società - con riferimento al solo requisito numerico dei licenziamenti intimati nell'arco di centoventi giorni, necessario per poter valutare il licenziamento impugnato alla stregua di un licenziamento collettivo, considerando un tale profilo del tutto estraneo o distinto dall'ambito delle deduzioni difensive dell'attore. L'interpretazione di tali deduzioni rientra nelle competenze del Tribunale, quale giudice di merito, il quale l'ha compiuta svolgendo una motivazione non sindacabile in questa sede di legittimità in quanto esente da vizi logici o giuridici. Con il terzo motivo - deducendo la violazione degli artt. 4, 5, e 24 della legge n. 223 del 1991, degli artt. 112,113,115,116,345,414 e 437 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c. - la società ricorrente osserva:
a) che la sentenza impugnata non precisa ne' quanti ne' quali sono i licenziamenti presi in considerazione, ne' le rispettive concrete "causali" e nemmeno le date dei medesimi, per dedurne la qualificabilità - ai sensi dell'art. 24, c. 1 cit. - come "collettivi";
b) che solo i licenziamenti intimati dal singolo imprenditore rilevano ai fini dei requisiti numerici e non anche quelli provenienti dall'intero gruppo di imprese;
c) che è rimasto del tutto indimostrato il fatto che le tre società gestiscano un'unica impresa;
d) che eccezionalmente e solo a certi fini la giurisprudenza ha dato rilievo al "collegamento societario" (ad. es. in relazione al requisito dimensionale per l'applicazione dello Statuto dei lavoratori) e non anche ai fini del requisito numerico-temporale dei cinque licenziamenti indicato dall'art. 24, c. 1 della legge n. 223/91;
e) che contraddittoriamente la sentenza, da un lato ha imputato i licenziamenti intimati dalle tre diverse società a tutte e tre le medesime società, dall'altro ha confermato la distinta soggettività giuridica delle medesime società;
f) che erroneamente la sentenza ha dapprima affermato che nel caso in esame non è necessaria la sussistenza di un motivo illecito o di una fraudolenta distinzione di soggetti giuridici, sostenendo poi che è sufficiente la sussistenza fra le diverse società di elementi di fatto che caratterizzano il collegamento;
g) che la controparte non ha ne' allegato ne' provato il requisito numerico-temporale dei licenziamenti, e nemmeno l'esistenza del collegamento societario.
Anche questo motivo non è meritevole di accoglimento. Deve premettersi che, così come riferito dalla sentenza di appello (p. 7), la società ricorrente aveva eccepito in quel grado l'inapplicabilità della più volte citata legge n. 223 del 1991 sotto quattro profili: il primo riguardante l'inapplicabilità della legge 19.7.1993, n. 236 (la quale, all'art. 8 avrebbe modificato la portata dell'art. 24 della legge del 1991) in quanto entrata in vigore successivamente al licenziamento in questione;
il secondo relativo alla inconfigurabilità nella fattispecie di un unico soggetto giuridico nelle tre società convenute;
il terzo concernente la natura stagionale delle attività dell'azienda, come tale sottratta all'area di operatività dell'art. 4 della legge n. 223 (secondo l'espressa previsione del comma 14 di quest'ultimo articolo); il quarto attinente alla circostanza che il licenziamento del AS non sarebbe riconducibile alla medesima trasformazione o riduzione di cui agli altri licenziamenti, come previsto dall'art. 24, in quanto i licenziamenti avevano riguardato il reparto giardini ed erano inferiori al numero di cinque previsto dalla stessa normativa.
Accantonato il primo profilo, in quanto non riproposto nel ricorso per cassazione, si osserva che gli altri tre profili sono stati correttamente disattesi dal Tribunale di Napoli.
Il secondo profilo (rifluito nelle lett. b, c, d, e, ed f del terzo motivo di ricorso) tocca, per più versi, la delicata problematica della configurabilità di un centro unitario di imputazione della posizione tipica del datore di lavoro nel caso di collegamento societario, sicché appare opportuna una riflessione più approfondita.
In più occasioni questa Corte si è espressa al riguardo, affermando il principio che la disciplina legislativa inerente all'attività di società tra loro collegate, desumibili dal codice civile e dalla legislazione speciale, non consente di attribuire all'attività di gruppo, di per sè, "un valore giuridicamente unificante", sicché dall'unitarietà economica del gruppo non può trarsi alcuna conseguenza per quanto attiene ai diritti ed agli obblighi attinenti alla risoluzione del rapporto di lavoro (così Cass. 3 aprile 1990 n. 2831; Cass. 9 novembre 1992 n. 10053; Cass. 27 febbraio 1995 n. 2261). La medesima giurisprudenza ha, peraltro, fatto sempre salva la possibilità di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro (anche ai fini della sussistenza o meno del requisito numerico necessario per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato) ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge degli atti costitutivi delle società del gruppo mediante interposizioni fittizie ovvero reali ma fiduciarie (cfr. Cass. 27 febbraio 1995 n. 2261 cit.; Cass. 12 marzo 1996 n. 2008), ovvero vi sia una illecita interposizione di manodopera ex art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, con conseguente separazione fra datore di lavoro nominale ed effettivo destinatario della prestazione lavorativa (cfr. al riguardo Cass. 12 agosto 1992 n. 9517; Cass. 8 agosto 1987 n. 6848):
fattispecie tutte che abbisognano però di una specifica prova perché dirette ad invalidare quelle conseguenze naturalmente ricollegabili alla distinta ed autonoma personalità giuridica di ogni società, e perché dirette a far valere a fronte dell'"apparenza" giuridica una diversa realtà di fatto (Cass., 1.11.1999, n. 12492). Sulla medesima linea argomentativa, è stato affermato (Cass., 1.4.1999, n. 3136) che il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sè sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione è stata ravvisata ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza di alcuni requisiti essenziali quali: a) l'unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) l'integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) il coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) l'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. Per altro verso, l'esigenza di individuare con precisione un unico centro di imputazione cui ricondurre la gestione del singolo rapporto di lavoro, a di là, degli schermi societari ovvero di una pluralità di strutture organizzative non aventi una chiara distinzione di ruoli, risponde al dato normativo base dell'art. 2094 c.c. che impone di individuare l'interlocutore tipico del lavoratore subordinato nella persona (fisica o giuridica) del "datore di lavoro", e cioè di chi, di fatto detiene ed esercita i suoi poteri (direttivo e disciplinare) nei confronti della controparte dipendente.
Può dunque affermarsi che, in presenza di determinate circostanze, è giuridicamente possibile concepire una impresa unitaria che alimenta varie attività formalmente affidate a soggetti diversi, il che, tra l'altro, non comporta sempre la necessità di superare lo schermo della persona giuridica, ne' di negare la pluralità di quei soggetti, ben potendo esistere un rapporto di lavoro che vede nella posizione del lavoratore un'unica persona e nella posizione di datore di lavoro più persone rendendo così solidale l'obbligazione del datore di lavoro.
Un tale orientamento risente dell'evoluzione della normativa lavoristica, influenzata anche dall'ordinamento comunitario, quest'ultimo particolarmente attento sia ai fenomeni di gruppo e del collegamento societario, sia all'effettività delle tutele e di un unico centro di imputazione cui ricollegare diritti e responsabilità rispetto a momenti particolarmente sensibili del rapporto di lavoro.
Significative, in proposito, le disposizioni contenute in alcune direttive comunitarie in cui si prescrive che alcuni obblighi (ad es., in materia di informazione e consultazione sindacale) si applicano indipendentemente dal fatto che la decisione riguardante il trasferimento d'azienda, o i licenziamenti collettivi, sia presa dal datore di lavoro, o da un'impresa che lo controlla (art. 7, n. 4 dir. n. 2001/23/CE; art. 2, n. 4 dir. 98/59/CEE).
La nozione di impresa unitaria, è, del resto, ben presente anche nella nostra legislazione interna nella quale assume rilievo anche l'effettività dell'impresa come datore di lavoro, nei fenomeni interpositori (cfr. art. 1 della legge n. 1369 del 1960). Significativi in proposito sono anche altri dati normativi: v. ad es., l'art. 8 c. 4bis della legge 23.7.1991, n. 223 che esclude dai benefici contributivi le imprese che, pur riassumendo lavoratori licenziati a seguito di procedura di mobilità abbiano "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti", che, cioè, si trovino in una situazione che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote, facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario, in grado di ideare e fare attuare un'operazione coordinata di ristrutturazione comportante il licenziamento di taluni dipendenti da un'azienda e l'assunzione da parte dell'altra (Cass., 1.7.2002, n. 9532). E così, pure, il complesso aziendale nel suo insieme, pur se costituito da più società, assume rilievo generale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 223 del 1991, come centro di imputazione delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative costituenti il criterio base di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità. Sulla base di quanto precede va senz'altro condivisa la giurisprudenza di questa Corte la quale, da una situazione di collegamento tra una ditta individuale ed una società, caratterizzata dalla promiscuità del personale, ha dedotto la sussistenza del requisito dimensionale-occupazionale stabilito dall'art 18 dello Statuto dei lavoratori, come modificato dall'art. 1 della legge n. 108 del 1990, riaffermando il principio secondo cui, in presenza dell'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte di varie società titolari delle distinte aziende, può ravvisarsi un unico centro d'imputazione del rapporto di lavoro (in questo senso: Cass., 1.4.1999, n. 3136; Cass., 17.5.1997, n. 4418; Cass., 29.11.1996, n. 10688; Cass., 12.3.1996, n. 2008; Cass., 27.2.1995, n. 2261; nonché Cass., 28.8.2000, n. 11275). Tale giurisprudenza non smentisce certo l'orientamento tradizionale che fondatamente richiede la prova del carattere simulatorio della pluralità delle società per affermarne la unicità sostanziale, a certi fini, ma ne costituisce uno sviluppo ulteriore precisando come determinate circostanze possono costituire appropriati indici rivelatori della mera apparenza di quella pluralità, a fronte di una unica sottostante organizzazione di impresa, intesa come unico centro decisionale.
Orbene, nel caso in esame, il Tribunale di Napoli ha accertato che le tre società convenute gestivano un'unica azienda costituita dal complesso denominato "GI EI"; avevano in comune gli organi direttivi, il socio accomandatario ed il procuratore speciale, Calise Giovanni. Inoltre - come sostenuto dalla stessa società GI EI - "le tre società si scambiavano i dipendenti, utilizzati indifferentemente per i vari servizi e spostati di anno in anno, da una società all'altra".
In particolare, è risultato (anche documentalmente) che le tre società avevano altresì in comune una serie di servizi (ad es. un'unica utenza telefonica), che più dipendenti venivano continuamente "scambiati" fra le tre società, e che lo stesso AS era passato più volte dalla "formale" dipendenza di una società a quella di una delle altre due.
Pertanto, può ben affermarsi, che nella fattispecie ricorrono tutte le condizioni - più volte richiamate dalla giurisprudenza - per poter riferire all'unico complesso aziendale "GI EI" i requisiti dimensionali e quantitativi prescritti dall'art. 24 della legge n. 223 del 1991 e quindi applicare al licenziamento del
GL, la disciplina dettata per i licenziamenti collettivi, compresa la necessità del preventivo iter procedimentale dettato dall'art. 4 della medesima legge.
Quanto al terzo profilo delle difese formulate dalla società in appello - qui riproposto nel quinto motivo del ricorso - è sufficiente rammentare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui (Cass. 29.11.2000, n. 15290) l'attività alberghiera non può essere considerata stagionale ai fini della sottrazione di essa alla procedura di mobilità di cui alla legge n. 223 del 1991, in quanto, pur potendo stipulare, ai sensi della legge n. 230 del 1962, e del d.P.R. n. 1525 del 1963, contratti di lavoro a tempo determinato, e pur potendo, in relazione alla località in cui sorge, svolgere un'attività caratterizzata da ritmi stagionali, non ha, per propria natura, carattere di precarietà e saltuarietà, salve eventuali particolarità in concreto atte a conferire alla stessa tale natura. Appare condivisibile il principio - affermato dalla sentenza impugnata - secondo cui, data la natura eccezionale della deroga contenuta nell'art. 24, c. 4 della legge n. 223 del 1991 - il criterio di definizione del carattere "stagionale" dell'attività dev'essere restrittivo, sicché non può accogliersi l'opposto criterio estensivo generalmente adottato per i contratti di lavoro a termine, soprattutto in ossequio alla libertà negoziale e concretamente adottato nell'ambito dei settori del commercio e turismo per disciplinare il rapporto per i periodi di punta stagionale.
In ogni caso, il Tribunale di Napoli ha sottolineato che "è pacifico che nella fattispecie in esame l'attività aziendale continua(va) ininterrotta per tutto l'anno sia pure con ridotta intensità, ma con la continuità nel rapporto di lavoro di una parte dei dipendenti" il che rendeva - a giudizio dello stesso Giudice - ancora più evidente la necessità di un controllo sindacale - cui precipuamente mira l'art. 4 cit. - sulla scelta dei lavoratori da licenziare.
Quanto infine ai rilievi sub lett. a) e g) del terzo motivo di ricorso, riguardanti i presupposti "numerico-temporali" dei licenziamenti richiesti dalla legge n. 223 del 1991, correttamente il Tribunale di Napoli ne ha ritenuto incontestata la sussistenza essendosi la società pronunziata in contrario facendo esclusivo riferimento alla società GI EI e non anche alle altre due società del gruppo.
Col quarto motivo - deducendo la violazione degli artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223 del 1991 - la società ricorrente denuncia ulteriori profili di illegittimità della sentenza, con riguardo alla "erroneamente affermata ricorrenza di un licenziamento collettivo pur in mancanza di una medesima riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, ex art. 24, c. 1 della citata legge"; lamenta altresì la violazione degli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., nonché inesatta, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. La censura - a parte profili di inammissibilità, in quanto formulata per la prima volta in questa sede di legittimità - appare altresì infondata atteso che la riferibilità del licenziamento impugnato, al pari di tutti gli altri adottati dalle tre società, nel periodo indicato, ad una medesima causale (contrazione dell'attività turistica) risulta ammessa dalla stessa società facendo ripetuti riferimenti alla contrazione dell'attività dell'intero complesso turistico-termale gestito dalle tre società del gruppo EI. Senza trascurare che lo stesso art. 24 della legge n. 223/91, come interpretato dall'art.8 della legge 19.7.1993, n. 236, contiene una presunzione di riconducibilità di tutti i licenziamenti (sempreché compresi nell'arco di 120gg. e non addebitabili a ragioni inerenti il lavoratore) ad una medesima causale, laddove prevede che i licenziamenti collettivi siano "comunque" riferibili alla medesima riduzione o trasformazione. È appena il caso di sottolineare, peraltro, che una tale interpretazione "soft" della norma in esame, si impone anche per una doverosa conformità con la disciplina comunitaria da cui trae origine la legge n. 223 del 1991: le direttive nn. 75/129/CEE, 92/56/CEE e 98/59/CEE non prescrivono affatto quella "causale" come elemento costitutivo della fattispecie, limitandosi ad indicare soltanto tre "requisiti" identificativi dei licenziamenti collettivi:
a) la non inerenza del licenziamento alla persona del lavoratore;
b) il numero minimo dei licenziamenti (variabile a seconda della dimensione occupazionale dell'impresa; c) l'arco temporale di riferimento dei medesimi licenziamenti.
Col quinto ed ultimo motivo la società lamenta che erroneamente la sentenza ha escluso il carattere di stagionalità del lavoro svolto dalla controparte, così ingiustamente affermando l'applicabilità degli artt. 4, c. 14 e 24, c. 4 della legge n. 223/91. Sull'infondatezza di tale censura si è già argomentato in precedenza, esaminando il terzo motivo di ricorso.
Le considerazioni che precedono inducono questa Corte a disattendere tutte le doglianze esposte dalla società ricorrente alla sentenza del Tribunale di Napoli, e, dunque, a respingere il ricorso. Le spese seguono la soccombenza nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della società ricorrente le spese del presente giudizio pari ad euro 35,80 oltre ad euro 3.000,00 (tremila) per onorari.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2003