Sentenza 7 novembre 2019
Massime • 1
In tema di intercettazioni, l'inutilizzabilità ex art. 270, comma 1, cod. proc. pen. degli esiti dell'attività di captazione in procedimenti diversi da quello in cui è stata disposta riguarda i risultati probatori conseguiti con tale specifico mezzo di prova, ma non esclude che i medesimi risultati possano essere ottenuti con un mezzo di prova diverso, sicchè non sono affette da invalidità derivata le deposizioni rese dagli interlocutori, cui sia stata data lettura delle conversazioni intercettate in ausilio alla memoria, in quanto essi, nel riferire quanto personalmente detto o ascoltato, diventano fonte di sommarie informazioni testimoniali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/2019, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2019 |
Testo completo
01007-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da ND Tronci Presidente - Sent. n. sez. 1597/2019 -UP 07/11/2019ST Mogini Maria Silvia Giorgi Relatore R.G.N. 24826/2019 Riccardo Amoroso Martino Rosati ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da CH ND, nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 16/01/2018 della Corte d'appello di Venezia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione quanto al capo "A" e il rigetto nel resto del ricorso;
uditi i difensori degli imputati: Avv. Maurizio Paniz per CH e PO che si è riportato ai motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento; Avv. Michele Godina per OC che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; هست که Avv. Pierangelo Conte per TO, anche in sostituzione dell'Avv. Domenico Carponi Schittar, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO ND1. Con sentenza del 21/11/2016 il Tribunale di Belluno dichiarava: CH, NR PO e TE TO colpevoli del reato di cui all'art. 353-bis cod. pen. (capo A: perché, nella veste di sindaco il primo e di assessore ai Il.pp. il secondo del comune di Cortina d'Ampezzo, in collusione con TO, avevano posto in essere azioni tese a interferire nella formazione del bando di gara, al fine di procurare l'aggiudicazione a TO dell'appalto di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non realizzata per l'opposizione della funzionaria IA OS che nel dicembre 2010 predisponeva autonomamente i bandi di gara); - ND CH e ST OC colpevoli del reato di cui all'art. 336 cod. pen. (capo D: per avere, in veste di sindaco il primo e di assessore il secondo del comune di Cortina d'Ampezzo, impartito a OL SA, comandante della polizia municipale, l'ordine di sospendere, nel periodo preelettorale, i controlli di circolazione stradale diretti a reprimere le violazioni dei limiti di velocità e di guida in stato di ebbrezza, minacciando, in caso contrario, di non rinnovargli l'incarico). -Il Tribunale condannava quindi: CH, unificati i reati sub A) e D) nel vincolo della continuazione e ritenuto più grave il primo, alla pena di anni 3 mesi 6 di reclusione ed euro 1.000 di multa;
PO e TO alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione ed euro 350 di multa per il reato sub A); - OC alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione per il reato sub D); CH e PO, inoltre, al risarcimento del danno a favore della parte civile OS, liquidato in euro 10.000. CH e PO venivano assolti dai reati di cui agli artt. 610 e 323 cod. pen. (capi B e C) "perché il fatto non sussiste".
2. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado, concesse agli imputati le attenuanti generiche, riduceva la pena per CH a mesi 9 di reclusione ed euro 200 di multa, per PO e TO a mesi 8 di reclusione ed euro 140 di multa, per OC a mesi 4 di reclusione;
revocava le statuizioni civili, sul rilievo che la OS s'era costituita parte civile limitatamente al reato di cui al capo B) per il quale era intervenuta assoluzione;
confermava nel resto l'impugnata sentenza.
3. La Corte territoriale, dopo avere richiamato i principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione con la sentenza Sez. 6, n. 44896 del 22/10/2013 (Rv. 2 АбJup 252269-270-271), reiettiva nella fase cautelare del ricorso di CH avverso l'ordinanza del riesame del Tribunale di Venezia, ripercorreva nel merito le motivazioni svolte dal primo giudice e, integrandone la motivazione, rimarcava la consistenza fattuale del reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, alla luce della copiosa documentazione amministrativa e delle dichiarazioni accusatorie rese dalla OS, puntualmente riscontrate dalle deposizioni del teste GH e dalle parziali ammissioni degli imputati circa la portata degli accordi collusivi (mentre le dichiarazioni del teste LL siccome avrebbe dovuto essere indiziato ab origine di concorso nel medesimo reato venivano giudicate inutilizzabili). Premesso che soggetto attivo del delitto poteva essere "chiunque" e, quindi, anche il pubblico ufficiale intraneo all'amministrazione che aveva indetto la gara oggetto di turbativa, il momento genetico di questa, alla stregua delle prove acquisite, veniva individuato nella collusione, in base alla quale il sindaco, in concorso con l'assessore ai II.pp., in cambio del pacchetto di voti garantito dall'imprenditore TO che avrebbe rinunciato a candidarsi nelle prossime elezioni comunali, aveva assicurato a quest'ultimo l'assegnazione dell'appalto del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. A questo accordo, stipulato già nei mesi precedenti, era seguita nella fase pre-elettorale dell'estate 2010 una serie di numerosi incontri, trattative e intese - intercorsi tra il sindaco, l'assessore, TO e il suo consulente di fiducia ST LL-, finalizzati alla riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti, con l'istituzione di un apposito servizio di comunicazione e controllo, e alla preparazione del relativo bando, studiato per consentire l'assegnazione dell'appalto a TO. La collusione intesa a condizionare il contenuto del bando a favore dell'imprenditore TO era dimostrata dalla sequenza cronologica degli incontri e degli scambi di mail (9/8, 20-23/8, 3/9, 27/9, 6/10, 15/10, 16/10), dei quali la sentenza forniva un'ampia descrizione, osservando che i reiterati contatti e la corrispondenza avevano lo scopo di studiare l'organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti e di preparare il bando per soddisfare gli interessi di un imprenditore legato agli amministratori da rapporti extraistituzionali. In tale prospettiva LL preparava le bozze dei bandi di gara, che il sindaco, nell'ottobre 2010, sottoponeva a IA OS, responsabile dell'ufficio lavori pubblici, per la formalizzazione;
la funzionaria non accettava l'imposizione e, nel dicembre 2010, predisponeva autonomamente i bandi di gara, suscitando le reazioni del sindaco, dell'assessore e dello stesso TO, che l'avevano perciò invitata a correggere il bando o a ritirarlo;
la funzionaria aveva resistito alle pressioni e TO era stato costretto ad associarsi ad altra società aggiudicatrice dell'appalto. 3 Аб сид Tali condotte illecite, pure innestate in un risalente accordo e avviate nell'estate 2010, erano proseguite anche dopo il 7 settembre 2010, data di entrata in vigore della legge che aveva introdotto il reato di cui all'art. 353-bis cod.pen. e, pertanto, non era violato il principio di irretroattività della legge penale. La promessa iniziale e gli incontri avvenuti prima del 7 settembre 2010 non potevano ricadere, per l'assenza del presupposto della gara, nella fattispecie prevista dall'art. 353 cod. pen. Essi rilevavano tuttavia sotto il profilo probatorio, perché illuminavano la condotta tenuta a partire dal 7 settembre, che si era estrinsecata nel lavoro di stesura della bozza del bando (settembre 2010) e nella sua consegna alla funzionaria (ottobre 2010), attività queste che evidenziavano la persistente collusione. Inoltre, il reato doveva intendersi perfezionato il 15/10/2010, quando il Sindaco aveva chiesto alla OS di firmare il bando di gara come predisposto da LL (o al più il 16/11/2010, data di pubblicazione della delibera giuntale del 24/8/2010 e di affidamento dell'incarico formale di consulente esterno a LL), anche se la funzionaria non aveva ceduto alle indebite pressioni, perché gli imputati, a prescindere dalla realizzazione dell'intento perseguito, avevano oggettivamente turbato il procedimento di formazione del bando. Non vi era spazio per ravvisare il tentativo, essendo il delitto di cui all'art. 353-bis cod. pen. costruito come reato di pericolo, per la cui integrazione è sufficiente che si verifichi un turbamento del processo amministrativo, ossia che la correttezza della procedura di predisposizione del bando sia messa concretamente in pericolo. Il che, nella specie, era avvenuto quando il sindaco aveva consegnato la bozza del bando, frutto di collusione, alla funzionaria responsabile dell'ufficio competente per gli appalti pubblici, ordinando che fosse convertita senza modificazioni nel bando pubblico;
la disobbedienza della funzionaria che rifiutò l'imposizione aveva impedito l'inquinamento del bando, ma non aveva cancellato la turbativa oggettivamente arrecata al procedimento amministrativo mediante l'intervento diretto del sindaco sul funzionario preposto. Il reato di cui al capo A) non era comunque prescritto, pur tenendo conto del duplice periodo di sospensione della prescrizione per complessivi mesi 9 e gg. 20. 4. Quanto al reato previsto dall'art. 336 cod.pen. la Corte ha ritenuto accertato, alla luce delle dichiarazioni di NS, assessore alla polizia locale e coimputato dello stesso reato, giudicato separatamente, e della persona offesa SA, comandante della polizia municipale, considerate coerenti e attendibili, che il sindaco, d'intesa con l'assessore OC, avesse impartito a SA, l'ordine di sospendere, nel periodo preelettorale, i controlli di circolazione Аб дид stradale diretti a reprimere le violazioni dei limiti di velocità e di guida in stato di ebbrezza, minacciando, in caso contrario, di non rinnovargli l'incarico. La Corte ha richiamato innanzitutto il principio affermato dalla S.C. con la citata sentenza n. 44896/13, per cui l'inutilizzabilità ex art. 270, comma 1, cod. proc. pen. dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello nel quale sono state disposte riguarda gli esiti probatori conseguiti con quello specifico mezzo di prova, ma non esclude che il medesimo risultato possa essere ottenuto con altro e diverso mezzo di prova. Nel caso concreto, la circostanza che le conversazioni intercettate fossero state lette ai conversanti per sollecitarne la memoria non produceva alcun effetto invalidante sulle dichiarazioni rese. L'accennata lettura, infatti, non era finalizzata a dare la prova del fatto di reato, ma soltanto a sollecitare il ricordo degli interlocutori, i quali, nel riferire ciò che personalmente dissero o udirono, diventavano fonte di sommarie informazioni testimoniali, disciplinate dall'art. 351 cod. proc. pen., che costituiscono autonomo mezzo di prova, legittimamente utilizzabile per la ricostruzione dei fatti. Nel merito, la Corte ha osservato che il pur consentito potere del sindaco di impartire ordini o direttive in tema di circolazione stradale viene meno quando gli ordini abbiano un contenuto illegittimo. Vietare alla-come nel caso di specie polizia municipale di svolgere - temporaneamente e limitatamente a determinate contravvenzioni - i controlli e gli accertamenti, previsti dalla legge in materia di prevenzione e repressione delle violazioni della disciplina sulla circolazione stradale, costituisce ordine illegittimo. Inoltre, l'esplicito avvertimento dato al comandante della polizia municipale che, se non si fosse uniformato all'ordine impartitogli, alla scadenza dell'incarico non sarebbe stato confermato, andava qualificato come minaccia, essendo evidente la coartazione esercitata sulla volontà dello stesso comandante. Questi, se non si fosse sottomesso all'ordine, avrebbe subito il male futuro prospettato, che aveva i connotati dell'ingiustizia, perché, se il comandante della polizia municipale non ha un diritto soggettivo al reincarico, ha tuttavia una legittima aspettativa al rinnovo ove non abbia demeritato. Sicché la prospettazione dell'allontanamento dal servizio per ritorsione costituisce minaccia di un male ingiusto.
5. Il difensore di fiducia di CH e PO ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza della Corte d'appello di Venezia e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone con plurimi motivi (che si espongono in sintesi): a) in ordine al reato di cui all'art. 353-bis cod. pen. (capo A), contestato a CH e PO in concorso con TO: 5 Б buy -la mancanza e la contraddittorietà della motivazione e la violazione del principio di correlazione fra imputazione e sentenza, con riguardo all'individuazione delle condotte materiali punibili, realizzate dopo il 7/9/2010, data di entrata in vigore dell'art. 353-bis cod. pen., e racchiuse nell'imputazione contestata, con la conseguente violazione del principio di irretroattività della legge penale, perché la conclusione dell'accordo collusivo sarebbe avvenuta prima di quella data, mentre le condotte tenute successivamente non avrebbero turbato il procedimento di predisposizione del bando, già definito con la delibera giuntale del 24/8/2010; - la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione perché l'interpretazione delle condotte successive all'entrata in vigore della nuova normativa in termini di turbativa era frutto di un travisamento delle prove, anche con riferimento al movente del preteso accordo collusivo;
- la violazione di legge e la mancanza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione circa l'elemento soggettivo delle condotte successive al 7/9/2010; b) in ordine al reato di cui all'art. 336 cod. pen. (capo D), contestato a CH in concorso con OC: -la violazione di legge (artt. 56 e 336 cod. pen.) e il vizio motivazionale per travisamento della prova, perché, da un lato, il sindaco, nel dare a SA l'ordine incriminato, aveva agito nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge e dal regolamento comunale e, dall'altro, l'avvertimento sul non rinnovo dell'incarico di comandante della polizia locale non costituiva minaccia di un male ingiusto, dato che tale incarico era temporaneo senza diritto alla riconferma;
in difetto del dolo specifico del reato contestato, nella condotta del sindaco erano al più ravvisabili l'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 336 cod. pen. o il mero tentativo di minaccia.
6. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato TO e ha chiesto l'annullamento della sentenza di appello in ordine alla declaratoria di responsabilità e alla condanna per il reato di cui all'art. 353-bis cod. pen. (capo A), contestatogli in concorso con CH e PO, denunziandone con plurimi ma strettamente connessi motivi, così sintetizzati: la violazione degli artt. 196, 197-bis, 210 e 603 cod. proc. pen., quanto alla ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste LL, il quale non aveva mai assunto la veste di indagato nel medesimo reato;
la violazione degli artt. 125, comma 3, e 185 cod. proc. pen. e dell'art. 2 prot. n. 7 Cedu per non essere stato assicurato all'imputato il doppio grado di giurisdizione, atteso l'omesso vaglio da parte del primo giudice di 6 Аб beep varie questioni poste dalla difesa, che venivano prese in esame per la prima volta solo dai giudici di appello;
vizio motivazionale, anche per travisamento della prova, quanto alla incoerente valutazione dell'ambiguo quadro probatorio desumibile dalla deposizione testimoniale della OS circa le asserite intese collusive di cui al capo A), anche in considerazione delle ricadute della intervenuta assoluzione per i delitti di cui ai capi B) e C) dell'originaria imputazione;
violazione dell'art. 133 cod. pen. e vizio motivazionale con riguardo alla determinazione della pena, fissata per TO, privato imprenditore, in misura identica a quella stabilita per PO, pubblico ufficiale, nonostante la diversità dei ruoli dei coimputati 7. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza anche il difensore dell'imputato OC, condannato per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. (capo D) contestatogli in concorso con CH, lamentando: -la violazione del divieto di utilizzazione probatoria stabilito dall'art. 270, comma 1, cod. proc. pen., perché i giudici di merito, pur riconoscendo che i risultati delle intercettazioni non erano utilizzabili in quanto autorizzate solo per l'accertamento del reato previsto dall'art. 353-bis cod. pen., avevano poi concretamente fatto uso, come fonte degli indizi di colpevolezza, delle informazioni testimoniali che la persona offesa SA e il coimputato NS avevano reso a conferma della trascrizione delle intercettazioni medesime;
- la mancanza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione con riguardo alla ritenuta affidabilità soggettiva ed estrinseca delle dichiarazioni del coimputato NS, non sorrette da adeguati riscontri esterni individualizzanti, nonché alla credibilità soggettiva del teste e persona offesa SA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso degli imputati CH, PO e TO con riguardo all'imputazione di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente di cui all'art. 335-bis cod. pen. (capo A) non sono fondati.
2. Per un verso, in linea di fatto, la ricostruzione probatoria della vicenda collusiva de qua risulta correttamente ancorata dai giudici di merito, con apparati argomentativi che s'integrano reciprocamente (donde la palese infondatezza della censura di TO circa un'asserita violazione del principio del doppio grado Аб suy 7 di giudizio a causa del pretermesso vaglio da parte del primo giudice di talune questioni prese in esame per la prima volta dal giudice di appello), alla verifica orale e documentale della sua oggettiva consistenza. La lettura della copiosa documentazione amministrativa acquisita e le dichiarazioni accusatorie rese dalla funzionaria OS, responsabile dell'ufficio lavori pubblici, risultano puntualmente riscontrate dalla deposizione del teste GH e dalle parziali ammissioni degli imputati circa il tenore dell'accordo collusivo. E ciò pure a prescindere dalla deposizione del teste di accusa LL, che è stata correttamente giudicata inutilizzabile, dovendo lo stesso essere indiziato ab origine di concorso nel medesimo reato, quale collaboratore e tecnico fiduciario dell'imprenditore privato nel cui interesse era stato incaricato di predisporre il bando di gara frutto dell'accordo collusivo. La scansione temporale della vicenda, alla stregua delle prove acquisite, risulta dettagliatamente descritta con riferimento, nella fase pre- elettorale dell'estate/autunno 2010, ai numerosi incontri e scambi di corrispondenza telematica intercorsi (9/8, 20-23/8, 3/9, 27/9, 6/10, 15/10, 16/10) tra il sindaco, l'assessore ai lavori pubblici, l'imprenditore e il suo consulente di fiducia LL, finalizzati alla riorganizzazione della raccolta rifiuti con l'istituzione di un apposito servizio e alla preparazione del relativo bando, tale da consentire l'assegnazione dell'appalto a TO. LL preparava la bozza del bando di gara, che il sindaco, nell'ottobre 2010, sottoponeva alla OS, la quale peraltro resisteva alle pressioni e si rifiutava di accettare l'imposizione. Il reato doveva intendersi perfezionato il 15/10/2010, quando il sindaco aveva chiesto alla OS di firmare il bando di gara come predisposto da LL (o al più il 16/11/2010, data di pubblicazione della delibera giuntale del 24/08 e di affidamento dell'incarico formale di consulente esterno a LL), quando gli imputati, a prescindere dalla mancata realizzazione dell'intento, avevano compiuto atti di oggettiva turbativa del procedimento di formazione del bando. La Corte ha infatti adeguatamente e congruamente spiegato i motivi per cui ha disatteso l'impostazione difensiva tesa a non attribuire rilievo alle condotte collusive poste in essere prima del 07/09/2010 - in quanto penalmente irrilevanti all'epoca dei fatti " né ai comportamenti tenuti oltre tale data, che costituirebbero solo momenti attuativi di un accordo già perfezionato. Invero se le condotte (precedentemente irrilevanti) si rinnovano e si perpetuano oltre la data di entrata in vigore della legge, il reato si perfeziona in tali date e le condotte anteriori assumono rilievo probatorio al fine di interpretare le condotte successive e l'elemento psicologico degli autori. Sotto diverso profilo è pure condivisibile l'assunto della Corte territoriale secondo cui le mail del 04/02/2011 e del 07/02/2011 provenienti da PO (che si rivolgeva alla OS e a CH, lamentando che il bando presentasse Аб Sup 8 dei requisiti troppo restrittivi) e da CH (che scriveva alla OS contestando il suo operato e chiedendole sostanzialmente di ritirare il bando), intervenute a bando già pubblicato, fuoriescono dallo schema del reato in esame, attenendo eventualmente all'imputazione di cui al capo B) che non è oggetto del ricorso, e non rilevano dunque ai fini della decorrenza del termine massimo di prescrizione.
3. Per altro verso, in linea di diritto, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla Corte di cassazione con la sentenza Sez. 6, n. 44896 del 22/10/2013 (Rv. 252269-270-271), che aveva respinto, nella fase cautelare, il ricorso di CH avverso l'ordinanza del riesame del Tribunale di Venezia. Da un lato, le descritte condotte illecite, pure avviate nell'estate 2010, erano proseguite dopo il 7 settembre 2010, data di entrata in vigore della legge che aveva introdotto il reato di cui all'art. 353-bis cod.pen. e, pertanto, non era violato il principio di irretroattività della legge penale. Anche se l'intesa e gli incontri avvenuti prima del 7 settembre 2010 non potevano ricadere, per l'assenza del presupposto della gara, nella fattispecie prevista dall'originario art. 353 cod. pen., essi rilevavano tuttavia sotto il profilo probatorio, perché illuminavano le condotte criminose tenute a partire da quella data, che si erano estrinsecate nell'opera di stesura della bozza del bando (settembre 2010) e nella sua consegna alla funzionaria (ottobre 2010): attività queste che rilevavano ai fini della contestata e persistente collusione. Dall'altro, non era ravvisabile il mero tentativo, configurandosi la fattispecie criminosa di cui all'art. 353-bis cod. pen. come reato di pericolo (v. anche, sul punto, Sez. 6, n. 1 del 02/12/2014, dep. 2015, Pedrotti, Rv. 262917; Sez. 6, n. 29267 del 05/04/2018, Baccari, Rv. 273449), per la cui integrazione è sufficiente che la linearità della procedura di predisposizione del bando sia messa concretamente in pericolo. Il che, nella specie, era avvenuto quando il sindaco aveva consegnato la bozza del bando, frutto di collusione, alla funzionaria responsabile dell'ufficio competente per i lavori pubblici, ordinando che fosse convertita senza modificazioni nel bando, così arrecando un'oggettiva turbativa al procedimento amministrativo mediante l'intervento diretto del sindaco sul funzionario preposto.
4. La sentenza impugnata, con ancoraggio alle informazioni probatorie, orali e documentali, conseguite per la ricostruzione della vicenda collusiva, ha pertanto adeguatamente argomentato con considerazioni scevre da illogicità in fatto e corrette in diritto, perciò insindacabili in sede di controllo di legittimità. 45 Jeep 9 Dalla ritenuta infondatezza dei motivi dei ricorsi in ordine al capo A) consegue, come lineare e logico corollario, che non sono riscontrabili elementi di giudizio idonei a riconoscere, a mente dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la prova evidente dell'innocenza degli imputati CH, PO e TO. In assenza di elementi idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza, s'impone peraltro l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, relativamente a detto capo, con la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Ed invero, il tempo necessario a prescrivere, da determinarsi in anni 7 e mesi 6 oltre il duplice periodo di sospensione per complessivi mesi 9 e giorni 20, è maturato il 4 gennaio 2019 (dopo la pronuncia in data 16/1/2018 della sentenza impugnata, depositata il 16/4/2018, e nelle more della trasmissione del relativo fascicolo alla Corte di cassazione, cui perveniva solo il 17/6/2019). Ciò in quanto, ai fini del calcolo della prescrizione, il reato - giusta la insindacabile valutazione di merito del giudice di appello deve intendersi perfezionato il 15/10/2010, quando il Sindaco ha chiesto alla OS di firmare il bando di gara, predisposto da LL siccome frutto dell'accordo collusivo (o al più il 16/11/2010, data di pubblicazione della delibera giuntale del 24/8 e di affidamento dell'incarico formale di consulente esterno a LL, con prescrizione quindi al 6 marzo 2019). -5. Si palesano privi di fondamento e per alcuni profili meramente ripetitivi delle doglianze mosse con l'appello e disattese dai quel giudice - i motivi dei ricorsi degli imputati CH e OC, rispettivamente sindaco e assessore del comune di Cortina d'Ampezzo, con riguardo al reato di cui all'art. 336 cod. pen. (capo D). La Corte di appello, alla luce delle coerenti, lineari, attendibili e reciprocamente riscontrate dichiarazioni di NS, assessore alla polizia locale e coimputato dello stesso reato, giudicato separatamente, e della persona offesa SA, comandante della polizia municipale, ha ritenuto accertato in fatto che il sindaco, d'intesa con l'assessore, pretendeva che quest'ultimo sospendesse, nel periodo preelettorale e durante la campagna elettorale, i controlli di circolazione stradale autovelox ed etilometro diretti a reprimere le violazioni dei limiti di - velocità e di guida in stato di ebbrezza, facendo ripetute pressioni in tal senso e minacciando, in caso contrario, di non rinnovargli l'incarico. La Corte ha inoltre richiamato, in linea di diritto, i principi affermati dalla Corte di cassazione con la citata sentenza n. 44896 del 2013. Per un verso, l'inutilizzabilità ex art. 270, comma 1, cod. proc. pen. dei risultati delle intercettazioni in procedimenti e per reati diversi da quello nel 10 Аб сид quale erano state disposte riguardava gli esiti probatori conseguiti con quello specifico mezzo di prova, ma non escludeva che il medesimo risultato potesse essere ottenuto con altro e diverso mezzo di prova. Nella specie, infatti, la circostanza che le conversazioni intercettate fossero state lette agli interlocutori per sollecitarne la memoria non produceva alcun effetto invalidante sulle dichiarazioni rese dagli stessi, i quali, nel riferire ciò che personalmente avevano detto o ascoltato, diventavano fonte di sommarie informazioni testimoniali, che costituiscono autonomo e legittimo mezzo di prova per la ricostruzione della vicenda criminosa. Per altro verso, l'esercizio del pur legittimo potere sindacale di impartire ordini o direttive in tema di circolazione stradale non è consentito quando gli ordini abbiano un contenuto palesemente illegittimo, com'è avvenuto nel caso di specie pretendendo che la polizia municipale sospendesse temporaneamente i controlli previsti dalla legge in materia di prevenzione e repressione delle violazioni della disciplina sulla circolazione stradale. Inoltre, l'esplicito avvertimento dato al comandante della polizia municipale che, se non si fosse uniformato all'ordine impartitogli, alla scadenza dell'incarico non sarebbe stato confermato, doveva qualificarsi come minaccia ai sensi del primo comma dell'art. 336 cod. pen., essendo evidente la coartazione dolosamente esercitata sulla volontà dello stesso, il quale, se non si fosse sottomesso all'ordine, avrebbe subito il prospettato e ingiusto male del mancato rinnovo dell'incarico. Il comandante della polizia municipale non ha certamente un diritto soggettivo al reincarico, ma ha una legittima aspettativa ad esso ove non abbia demeritato;
sicché la prospettazione del mancato reincarico per ritorsione di fronte al rifiuto di ottemperare a un ordine illegittimo costituiva minaccia di un male ingiusto. La sentenza della Corte d'appello, con solido ancoraggio al quadro probatorio conseguito per la ricostruzione della condotta criminosa, ha pertanto adeguatamente motivato con argomentazioni esaurienti, scevre da illogicità in fatto e corrette in diritto, perciò insindacabili in sede di controllo di legittimità del provvedimento impugnato. Il ricorso di OC in ordine al capo D) va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La sentenza impugnata dev'essere, viceversa, annullata con rinvio nei confronti di CH limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio quanto al residuo reato di cui al capo D), per il quale la pena era stata fissata in continuazione rispetto al più grave delitto di cui al capo A), dichiarato estinto per prescrizione. 11 تاشو
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CH ND, PO NR e TO TE, relativamente al reato di cui al capo A) della rubrica perché estinto per prescrizione e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per la determinazione della pena nei riguardi del CH in ordine al residuo reato di cui al capo D). Rigetta nel resto il ricorso di quest'ultimo, nonché il ricorso di OC ST, che condanna al pagamento delle spese processuali del grado. Così deciso il 07/11/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente ND Tronci Maria Silvia Giorgi Andra Drove Chandrack DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 GEN 2023 IL CANCELARE E. Patrizia 12