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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 19/02/2026, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 699/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4766/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250003165741000 IRPEF-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250003165741000 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 , come rappresentato e difeso, con tempestivo ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Caserta e all'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha impugnato la cartella di pagamento n. 02820250003165741 per i motivi specificati nella memoria di costituzione in giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Caserta, regolarmente costituita in giudizio in data 29 dicembre 2025, contrasta le eccezioni di parte ricorrente e chiede il rigetto del ricorso.
Con istanza depositata in data 15 febbraio 2026 il ricorrente fa presente che in data 23 gennaio 2026 ha ricevuto dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Caserta, lo sgravio del ruolo di € 7198,91 e quindi chiede la dichiarazione di estinzione del giudizio per intervenuta cessata materia del contendere.
l' Agenzia delle Entrate-Riscossione, ancorché regolarmente evocata, non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In considerazione di quanto chiarito da parte ricorrente nella propria memoria del 15 febbraio 2026, va dichiarata cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio. In ossequio al principio per cui la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. n. 3148 del 2016), va disposta la condanna dell'Agenzia delle Entrate- Direzione provinciale di Caserta, alla refusione delle spese di lite, che si quantificano come da dispositivo, tenuto conto che l'Amministrazione ha provveduto allo sgravio del ruolo solo dopo l'iscrizione a ruolo del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio. Condanna l' Agenzia delle Entrate-
Direzione provinciale di Caserta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 300,00 oltre al rimborso del cut, ed accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Caserta in data 17 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico dr. IA AT
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4766/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250003165741000 IRPEF-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250003165741000 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 , come rappresentato e difeso, con tempestivo ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Caserta e all'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha impugnato la cartella di pagamento n. 02820250003165741 per i motivi specificati nella memoria di costituzione in giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Caserta, regolarmente costituita in giudizio in data 29 dicembre 2025, contrasta le eccezioni di parte ricorrente e chiede il rigetto del ricorso.
Con istanza depositata in data 15 febbraio 2026 il ricorrente fa presente che in data 23 gennaio 2026 ha ricevuto dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Caserta, lo sgravio del ruolo di € 7198,91 e quindi chiede la dichiarazione di estinzione del giudizio per intervenuta cessata materia del contendere.
l' Agenzia delle Entrate-Riscossione, ancorché regolarmente evocata, non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In considerazione di quanto chiarito da parte ricorrente nella propria memoria del 15 febbraio 2026, va dichiarata cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio. In ossequio al principio per cui la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. n. 3148 del 2016), va disposta la condanna dell'Agenzia delle Entrate- Direzione provinciale di Caserta, alla refusione delle spese di lite, che si quantificano come da dispositivo, tenuto conto che l'Amministrazione ha provveduto allo sgravio del ruolo solo dopo l'iscrizione a ruolo del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio. Condanna l' Agenzia delle Entrate-
Direzione provinciale di Caserta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 300,00 oltre al rimborso del cut, ed accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Caserta in data 17 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico dr. IA AT