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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 05/12/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1278/2018
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Alfio Filippello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1278/2018 RG promossa da
, C.F. , nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in C.da Vignitta, rappresentato e difeso dall'Avv. Graziella Randazzo elettivamente domiciliato in Caltagirone Via S. Pietro n. 149.
- Attore/opponente -
Contro con sigla (già giusta atto a rogito Controparte_1 CP_2 CP_3 del Notaio Dott. iscritto presso il Collegio Notarile del distretto di Persona_1
Verona del 29.06.2015 Rep. 1436, ufficialmente iscritta in data 14.07.2015), in persona del
Presidente e l.r.p.t., con sede legale in Verona (VR), Via Flavio Gioia n. 39, Codice Fiscale
e Partita Iva rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, dagli P.IVA_1
Avv.ti Elena Frascino, Giampiero Covino e Alessandro Landolfi elettivamente domiciliata presso la sede legale della C.F. e P. IVA: Controparte_4
, sita in Benevento, 82100, Via Pacevecchia 14 B/C. P.IVA_2
- Convenuta/opposta -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 05/11/2018, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 220/2018, n.667/2018 RG, emesso dal Tribunale di Caltagirone in data 02/7/2018, con il quale si ingiungeva al medesimo, il
1 pagamento in favore di della complessiva somma di € 36.435,42 oltre alle Controparte_5 spese, a titolo di ratei maturati e non riscossi dovuti in forza di un contratto di finanziamento rubricato al n. 40031604 sottoscritto con l'opposta in data 24.06.2010 con la
Findomestic Banca SpA per l'importo di € 30.000,00.
A sostegno dell'opposizione l'attore deduceva:
• La nullità del contratto di finanziamento per assenza di forma scritta ad substantiam, atteso che l'istituto di credito erogante non ha mai consegnato al beneficiario del prestito alcun contratto debitamente sottoscritto dal medesimo.
• La nullità del contratto di finanziamento per responsabilità extracontrattuale di cui agli artt. 1175, 1384 e 1375 c.c. e dell'art. 2 Cost., stante il mancato adempimento dell'onere informativo imputabile all'istituto di credito.
• La nullità del contratto di finanziamento de quo quale conseguenza della nullità della clausola contrattuale per indeterminatezza dell'indicazione dell'isc ai sensi dell'art. 117 tub.
• L'abuso, da parte della banca, della propria posizione contrattuale, atteso che la banca avrebbe subordinato l'erogazione del prestito alla sottoscrizione di due polizze assicurative, una sulla salute e una sulla persona, prive di connessione con il prestito.
Tanto premesso ha chiesto al Tribunale adito: Parte_1
• La revoca del decreto ingiuntivo previa dichiarazione di nullità e/o insussistenza e/o infondatezza e/o l'inesigibilità del contratto di finanziamento in subordine.
• In via subordinata nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere valido il contratto di finanziamento, dichiarare comunque la nullità della clausola relativa al TAEG per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato, e conseguentemente dichiarare comunque non dovuto l'importo richiesto.
Con memoria di costituzione risposta del 15.04.2019 si costituiva in giudizio la società
la quale respingeva le avverse argomentazioni deducendo: CP_5
• In via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione.
• La validità e l'efficacia del contratto di finanziamento a mezzo del quale l'opponente richiedeva l'erogazione di € 30.000,00 rimborsabili mediante 84 rate mensili, di cui solo 9 saldate.
• Che a cagione dell'interruzione dei pagamenti da parte dell'opponente il medesimo, in data 05.04.2012, decadeva dal beneficio del termine. 2 • Che a tale data il mutuatario era debitore dell'importo di € 5.132,83 per n.11 rate scadute, € 23.810,64 per capitale a scadere, € 410,50 per indennità di ritardo, €
1904,80 per indennità di contenzioso.
• Il rispetto del requisito della forma scritta ad substantiam del contratto di finanziamento, stante la richiesta sottoscritta dall'opponente per ottenere il prestito e la mancata contestazione in ordine all'inadempimento dei ratei maturati e non riscossi.
• Il rispetto delle regole di buona condotta codificate dagli artt. 1175, 1384 e 1375 c.c. per avere la banca fornito tutto il materiale informativo attinente con il contratto sottoscritto, come evincibile dalla sottoscrizione dell'opponente in calce alle note informative.
• La corretta indicazione del tasso di interesse.
Tanto premesso, ha chiesto all'intestato Tribunale: CP_5
• In via preliminare la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
• Nel merito il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc.
Perfezionato il contraddittorio, il Tribunale con ordinanza del 23.11.2021 invitava parte opposta a promuovere il tentativo obbligatorio di mediazione che si concludeva negativamente per mancata partecipazione dell'opponente. Successivamente si costituiva in giudizio, per successione nel rapporto controverso ex art. 111 cpc, la società CP_6
[... la quale si riportava alle deduzioni e conclusioni della Con ordinanza del CP_5
02.11.2023 il Tribunale concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e contestualmente assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc.
Successivamente il rapporto di credito, con contratto di cessione stipulato in data
28.11.2024, veniva ceduto alla società che si Controparte_7 costituiva nel presente giudizio con memoria di costituzione ritualmente depositata, reiterando le medesime deduzioni e conclusioni della società cedente. In data 01.04.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
Motivi della decisione
Devesi preliminarmente evidenziare che nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione,
3 risultando a carico del creditore opposto (avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione) l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente
(avente la veste di convenuto) quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (Tribunale di Torino. Sez. I, 25.06.2018 n. 3285).
A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente
l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (Cass. Civile 22.2.2002, n. 2573).
Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova. Sempre in via preliminare e propedeutica occorre esaminare l'eccezione di improcedibilità della domanda, sollevata dall'opponente, atteso che, secondo il medesimo, il tentativo obbligatorio di conciliazione, demandato dal
Giudice, è stato promosso dalla società opposta presso un organismo avente sede legale nel comune di Fregene (Roma), pertanto territorialmente incompetente. Come è noto, infatti, il legislatore ha esteso anche per i procedimenti di mediazione obbligatoria l'applicazione delle regole sulla competenza territoriale regolati dal codice di procedura civile. Dispone, infatti, l'art. 4 comma 1^ del d.lgs. 28.2010 che, La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia (…) Alla luce del superiore dato positivo, quindi, chi intende promuovere una mediazione, sia prima del giudizio che su invito del Giudice in corso di causa (come nel caso di specie), deve scegliere un organismo di conciliazione che abbia sede nel circondario del Tribunale territorialmente competente a conoscere della causa. Secondo la tesi attorea, pertanto, il tentativo di mediazione promosso presso un organismo avente sede al di fuori del circondario di questo Tribunale, deve essere considerato tamquam non esset. La nullità del procedimento di mediazione riverberebbe i propri effetti anche nel presente giudizio rendendolo improcedibile. Le citate argomentazioni sono prive di fondamento. Si osserva,
4 invero, che affinché sia considerato rispettato il requisito della competenza territoriale dell'organismo di mediazione (presso il quale è stata inoltrata la relativa istanza), è sufficiente che il medesimo abbia una sede, anche secondaria, nel circondario presso cui ha sede l'ufficio giudiziario territorialmente competente a conoscere della causa. Principio, questo, ulteriormente esplicitato dalla Circolare del Ministero della Giustizia del 27 novembre 2013 secondo la quale, (…) ai fini della individuazione dell'organismo competente a ricevere l'istanza di mediazione, va chiarito che la domanda di mediazione dovrà essere presentata presso un organismo di mediazione accreditato che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre. Dalla documentazione versata in atti emerge chiaramente che l'organismo di mediazione prescelto dalla società opposta abbia una sede secondaria, tra l'altro, nel comune di Grammichele, ricadente, come è noto, nel circondario dell'intestato Tribunale. Alla luce di quanto sopra argomentato, la domanda di mediazione si considera correttamente depositata. L'eccezione sollevata, pertanto, è infondata e va rigettata. L'opponente, inoltre, sostiene l'invalidità della mediazione svolta alla luce del fatto che la comunicazione dell'instaurando procedimento stragiudiziale è stata inoltrata solo al proprio procuratore e non anche alla parte personalmente. In relazione alla questione sollevata, il d.lgs. 28.2010 non specifica esplicitamente l'obbligo di comunicare direttamente alla parte l'avvio della procedura di mediazione. L'art. 8 del decreto citato si limita laconicamente ad affermare che La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Tale vulnus legislativo ha dato luogo a due differenti indirizzi interpretativi dagli esiti opposti. In particolare, ci si
è interrogati se, nell'ipotesi in cui la mediazione venga disposta in corso di causa iussu iudicis (come nel caso di specie), la comunicazione al solo procuratore, presso il cui studio la parte ha eletto domicilio, possa considerarsi sufficiente ad assicurare a quest'ultima la cognizione effettiva dell'instauranda procedura stragiudiziale. Ed invero, un primo filone ermeneutico, aderendo ad un'interpretazione letterale del dato normativo, ritiene che sia affetta da invalidità la comunicazione di avvio del procedimento (demandato dal
Tribunale) al solo procuratore e non anche alla parte interessata (sentenza Trib. Siena, 5 maggio 2020, n.744; sentenza Trib. Palermo 5 settembre 2019, n.3903; sentenza Trib.
Rimini 28 febbraio 2017). Si deve parimenti registrare l'affermarsi di un altro indirizzo
5 giurisprudenziale caratterizzato da un approccio meno formalistico al dato positivo e più spiccatamente orientato ad interpretare l'art. 8 d.lgs. 28.2010 attraverso una chiave di lettura teleologica, tenendo conto, anche, del carattere informale della mediazione e della fungibilità dei canali comunicativi, a condizione che i medesimi garantiscano la concreta conoscibilità dell'istaurando procedimento alla parte interessata e, pertanto, siano idonei al raggiungimento dello scopo. Sul punto la Corte d'Appello di Napoli ben sintetizza il punto d'equilibrio sopra delineato, affermando che, Considerato quindi che la funzione è quella di informare la parte personalmente perché possa partecipare all'incontro di mediazione (assistita dall'avvocato) è sicuramente sempre preferibile che anche quando il processo sia già pendente la comunicazione venga effettuata direttamente alla parte personalmente. Ma ciò, ad avviso del Collegio, non può escludere che la comunicazione sia inviata (anche) o esclusivamente al suo procuratore costituito presso il quale la parte ha eletto domicilio. D'altronde, se è vero che la mediazione demandata dal giudice apre una parentesi non giurisdizionale all'interno del processo ciò non impedisce che attraverso la comunicazione al procuratore costituito nel processo si possa raggiungere la medesima finalità indicata dal legislatore di informare la parte perché possa partecipare personalmente all'incontro di mediazione. […] In conclusione, appare ragionevole ritenere che la comunicazione dell'invito presso il procuratore costituito nel processo durante il quale viene disposta la mediazione sia sufficiente alla effettiva conoscibilità della stessa per la parte rappresentata. (Corte Appello di Napoli sentenza n. 586/2024).
Sullo stesso solco tracciato dal Tribunale partenopeo, il Tribunale di Roma ha sottolineato che, Una diversa lettura della norma apparirebbe eccessivamente formalistica e frustrante
(anche) del ruolo dell'avvocato che rappresenta la parte nel processo nel quale è disposta la mediazione soprattutto in considerazione degli stringenti obblighi legali e deontologici gravanti sul medesimo. La comunicazione dell'invito in mediazione, infatti, non può non fondarsi sul concetto dell'effettiva conoscibilità, non essendo predicabile che questa possa avere sempre una conoscenza concreta (Tribunale di Roma, sentenza n. 12453/2025; conf.
Tribunale di Foggia sentenza n. 1728/2025; Tribunale di Roma sez. VI civ. sentenza n.
7558/2024; Tribunale di Asti, sentenza n. 735/2022). Auspicando un intervento chiarificatore delle sezioni unite della Corte di cassazione, questo Tribunale ritiene di dovere aderire all'indirizzo interpretativo prospettato dagli arresti giurisprudenziali da ultimo evidenziati. Pertanto, nel caso di specie, si ritiene che la comunicazione al procuratore costituito abbia assicurato in favore del proprio assistito una conoscenza legale
6 dell'avvio del procedimento di mediazione. Tale convincimento è, inoltre, ulteriormente corroborato dalla comunicazione (versata in atti) con la quale la procuratrice dell'opponente ha comunicato all'organismo di mediazione (presso il quale ha avuto luogo il relativo tentativo di mediazione) che a cagione del trasferimento all'estero del proprio assistito il medesimo non solo non ha consegnato tempestivamente alla scrivente l'invito alla mediazione ricevuto, (…), ma è nell'impossibilità di presenziare vista la sua presenza saltuaria e non programmata nel territorio italiano. Per tale ragione ci si dichiara comunque disponibili a valutare eventuali proposte transattive, qualora nelle more il mio assistito si fosse stabilizzato lavorativamente. La lettura di quanto sopra dimostra che l'opponente ha comunque avuto conoscenza del procedimento di mediazione delegata.
Alla luce di quanto sopra esaustivamente motivato, l'eccezione di improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 8 d.lgs. 28/2010 è respinta. L'attore, inoltre, sostiene, sempre in via preliminare, l'invalidità dell'espletato tentativo di mediazione, atteso che l'istante non avrebbe rispettato il termine di 15 giorni assegnato dal Giudice per la proposizione della relativa domanda. Anche tale eccezione è infondata e come tale va respinta. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il termine di 15 giorni, di cui al d.lgs. 28.2010, è ordinatorio e non perentorio. Il carattere perentorio di un termine può essere disposto solo su espressa indicazione di legge. La circostanza della non perentorietà del termine, inoltre, emerge anche dal fatto che il giudice deve fissare un'udienza successiva considerando il termine massimo di durata della mediazione (3 mesi). Sul punto la Corte di la Cassazione ha statuito che, anche la ratio legis sottesa alla mediazione obbligatoria ope iudicis e cioè la ricerca della soluzione migliore possibile per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue caratteristiche, mal si concilia con la tesi della natura perentoria del termine, che finirebbe per giustificare il paradosso di non poter considerare utilmente esperite le mediazioni conclusesi senza pregiudizio per il prosieguo del processo solo perché tardivamente attivate, e così escludendo in un procedimento deformalizzato qual è quello di mediazione l'operatività del generale principio del raggiungimento dello scopo (Cassazione Civile, Sentenza n.
40035/2021).
Nel merito l'opposizione è infondata per i motivi appresso indicati.
L'opponente contesta l'inosservanza della forma scritta ab substantiam, ex art. 117 TUB, del contratto di finanziamento concluso illo tempore con la Findomestic spa, stante la mancata produzione, già in sede monitoria, della copia contrattuale sottoscritta anche dalla
7 società finanziaria. Tale omissione renderebbe, secondo la tesi attorea, l'intera pretesa creditoria inesigibile alla luce dell'inesistenza del rapporto sottostante. L'eccezione è priva di fondamento. Dalla documentazione versata in atti, si rileva, invero, che la società opposta ha allegato la richiesta di finanziamento debitamente sottoscritta dall'opponente, a mezzo della quale il medesimo richiedeva l'erogazione di un prestito di € 30.000,00 rimborsabili attraverso 84 ratei mensili posticipati. Emerge, inoltre, che il prestito è stato effettivamente elargito e che l'opponente ha provveduto a saldare solamente 9 ratei rispetto a quelli contrattualmente previsti, come dal medesimo implicitamente ammesso per non averne fatto oggetto di specifica contestazione. I facta concludentia delle parti, sono, di per sé, indice del fatto che i soggetti coinvolti hanno voluto dare seguito alle obbligazioni negozialmente pattuite. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la sanzione della nullità in caso di mancato rispetto della forma scritta, prescritta dall'art. 117
TUB, è posta a tutela del contraente debole in quanto mira a soddisfare finalità di certezza dell'impegno giuridico assunto con la sottoscrizione del contratto. Partendo da tale presupposto, i Giudici Ermellini hanno elaborato la regula iuris secondo la quale, il requisito della forma scritta del contratto quadro, posto a pena di nullità (azionabile solo dal cliente) dall'art. 23 del d.lgs 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo e non anche dell'intermediario, il cui consenso può ben desumersi da comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (Cass. Civ. SS.UU. n. 898.2018; conf. ord.
Cass. Civ. Sez. I n. 9196.2021). Alla luce delle superiori considerazioni, l'eccezione di nullità del contratto, per mancato rispetto della forma scritta e omessa sottoscrizione da parte della società erogante, è infondata e va pertanto respinta. Parimenti, prive di fondamento giuridico devono considerarsi le ulteriori contestazioni in ordine alla violazione, da parte della società opposta, del dovere di correttezza e buona fede. Dalla mera lettura della richiesta di finanziamento emerge, ictu oculi, che l'opponente abbia sottoscritto le clausole in ordine all'effettivo adempimento da parte della società erogante della consegna e illustrazione di tutto il materiale informativo a corredo dell'obbligazione principale anche in riferimento alla sottoscrizione delle relative polizze assicurative delle quali l'opponente sostiene sia stato costretto alla stipula. Per quanto riguarda la contestazione, sollevata dall'opponente, in ordine alla circostanza che l'istituto di credito
8 avrebbe indicato un tasso corrispettivo effettivo diverso e inferiore rispetto a quello effettivamente applicato, non vi è ragione di discostarsi da quanto già esposto con l'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto. In quella sede, invero, questo Tribunale sottolineò il carattere indeterminato e privo di riscontri oggettivamente valutabili dell'eccezione proposta. In corso di causa, inoltre, non sono stati portati all'attenzione di questo Giudice ulteriori e maggiormente pregnanti elementi di prova a sostegno di quanto affermato. In subiecta materia, come è noto, la Cassazione richiede al debitore di fornire prove precise e circostanziate, allegando la pattuizione originaria, gli importi pagati a titolo di interessi, l'aliquota applicata e il tasso effettivo globale medio (TEGM) di riferimento per i periodi contestati. Le contestazioni generiche non sono sufficienti per fondare l'eccezione. Nel caso di specie, pertanto, la contestazione di parte attrice è rimasta confinata entro un perimetro meramente labiale, non essendo stata suffragata da alcuna allegazione. Alla luce di quanto sopra motivato l'opposizione deve essere respinta. Deve, infine, essere rigettata la richiesta di condanna per lite temeraria proposta da parte convenuta non ravvisandosi né la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistenti nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Preme, altresì, evidenziare che, quand'anche si ritenesse sussistente la colpa grave in capo alla parte soccombente, ciò di per sé non sarebbe comunque sufficiente a fondare l'invocata condanna ex art. 96, comma primo c.p.c. Difatti, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. Cass. civ., n. 9080 del 2013; conf. Cass. civ. S.U., n. 7583 del 2004, secondo cui “La domanda di risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato”; e Cass. civ., n. 1517 del 2023). Prova non fornita nel caso in esame con conseguente rigetto della domanda di condanna. Vale, infine, precisare che, ad avviso di questo decidente, non ricorrono neppure i presupposti per condannare parte attrice al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata a tenore della previsione del terzo
9 comma dell'art. 96 c.p.c., essendo necessari – anche a tal uopo – sia la totale soccombenza della parte, sia “l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza)” (Cass. civ., S.U.,
n. 22405 del 2018; Cass. civ., n. 26545 del 2021), presupposto quest'ultimo mancante nel caso di specie.
Le spese, liquidate secondo i criteri di cui al dm 55.14, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone sezione unica civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• In via preliminare respinge le eccezioni di improcedibilità sollevate dall'opponente in ordine all'invalidità dell'espletato tentativo di mediazione delegata.
• Nel merito respinge l'opposizione.
• Condanna a pagare in favore di Parte_1 Controparte_1
, le spese del presente procedimento liquidate in € 7.600,00 oltre
[...] rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
• Respinge ogni altra pretesa.
Così deciso in Caltagirone, il 2 Dicembre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott. Vincenzo Alfio Filippello
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