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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/07/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel. dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 262/ 2022 R.G., promossa
DA
con l'avvocato Giuseppe Arruzzo Parte_1 appellante
CONTRO con l'avvocato Domenico Mesiti CP_1 appellato
FATTO e DIRITTO
Il ha impugnato la sentenza del Tribunale Parte_1 di Palmi n. 459/2022 del 09/03/2022 con la quale è stata rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1/2021 del Tribunale di Palmi, con condanna alle spese del giudizio.
Resisteva la parte appellata.
In data 8 aprile 2024 è stata emessa ordinanza con la quale , vista la sopravvenuta soppressione e liquidazione dei Consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 36, comma 1, della L.R. n. 39/2023, cui seguiva decreto n. 5 del 23.01.2024 del
Presidente del Presidente della Regione Calabria di nomina del Commissario liquidatore, è stata dichiarata l'interruzione del giudizio.
Con decreto della Coordinatrice della Sezione , rilevato che il giudizio era stato interrotto e fino al momento non riassunto e che la circostanza necessitava essere sottoposta al contraddittorio delle parti, fissava l'udienza del 15.7.2025 , sostituita da note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc., al fine di assumere le determinazioni conseguenti.
Il decreto veniva comunicato ma nessuno ha depositato note scritte.
A fronte di tale iter processuale, la Corte deve rilevare che, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 15, lett.
c), L. 18 giugno 2009 n. 69, applicabile alla fattispecie in esame in quanto entrata in vigore prima dell'instaurazione del giudizio, l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio dal Collegio con sentenza.
Non resta, pertanto, che prendere atto dell'inerzia delle parti e dell'avvenuto spirare del termine perentorio per la riassunzione, con conseguente estinzione del giudizio, evento processuale che opera di diritto e che, anche d'ufficio, deve essere dichiarato dal Collegio.
Le spese di questo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del
2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro , definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 contro e avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 459/2022 CP_1 del 09/03/2022 :
1. Dichiara estinto il giudizio.
2. Nulla per le spese.
Reggio Calabria, 16 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti dott.ssa Marialuisa Crucitti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel. dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 262/ 2022 R.G., promossa
DA
con l'avvocato Giuseppe Arruzzo Parte_1 appellante
CONTRO con l'avvocato Domenico Mesiti CP_1 appellato
FATTO e DIRITTO
Il ha impugnato la sentenza del Tribunale Parte_1 di Palmi n. 459/2022 del 09/03/2022 con la quale è stata rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1/2021 del Tribunale di Palmi, con condanna alle spese del giudizio.
Resisteva la parte appellata.
In data 8 aprile 2024 è stata emessa ordinanza con la quale , vista la sopravvenuta soppressione e liquidazione dei Consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 36, comma 1, della L.R. n. 39/2023, cui seguiva decreto n. 5 del 23.01.2024 del
Presidente del Presidente della Regione Calabria di nomina del Commissario liquidatore, è stata dichiarata l'interruzione del giudizio.
Con decreto della Coordinatrice della Sezione , rilevato che il giudizio era stato interrotto e fino al momento non riassunto e che la circostanza necessitava essere sottoposta al contraddittorio delle parti, fissava l'udienza del 15.7.2025 , sostituita da note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc., al fine di assumere le determinazioni conseguenti.
Il decreto veniva comunicato ma nessuno ha depositato note scritte.
A fronte di tale iter processuale, la Corte deve rilevare che, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 15, lett.
c), L. 18 giugno 2009 n. 69, applicabile alla fattispecie in esame in quanto entrata in vigore prima dell'instaurazione del giudizio, l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio dal Collegio con sentenza.
Non resta, pertanto, che prendere atto dell'inerzia delle parti e dell'avvenuto spirare del termine perentorio per la riassunzione, con conseguente estinzione del giudizio, evento processuale che opera di diritto e che, anche d'ufficio, deve essere dichiarato dal Collegio.
Le spese di questo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del
2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro , definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 contro e avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 459/2022 CP_1 del 09/03/2022 :
1. Dichiara estinto il giudizio.
2. Nulla per le spese.
Reggio Calabria, 16 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti dott.ssa Marialuisa Crucitti