Sentenza 22 ottobre 2002
Massime • 1
Nel caso di domanda del lavoratore intesa ad accertare un'intermediazione illecita di manodopera e la sussistenza del rapporto lavorativo con il committente, quale effettivo datore di lavoro, deve escludersi la necessità dell'estensione del contraddittorio all'appaltatore (soggetto interposto), ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ.. In tal caso, infatti, il lavoratore, agendo in giudizio, afferma l'esistenza di un rapporto con un certo datore di lavoro e ne nega uno diverso con altro soggetto, senza dedurre alcun rapporto plurisoggettivo ne' alcuna situazione di contitolarità, mentre l'accertamento negativo del rapporto fittizio con il datore di lavoro interposto costituisce oggetto di questione pregiudiziale, conosciuta dal giudice in via soltanto incidentale, ovvero senza vincolare il terzo attraverso la cosa giudicata e senza alcuna lesione del suo diritto di difesa.
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- 1. C. Conti | La prova scientifica alle soglie dei 20 anni dalla sentenza Franzesehttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
1. Prova scientifica e teoria generale: il metodo avversativo della confutazione. – In quello che oramai si può definire un ventennio, in Italia si sono scritte in tema di prova scientifica nuove pagine nella storia del pensiero giuridico moderno. Se vogliamo trovare una data di inizio – l'archè secondo l'accezione cara a Tucidide e Polibio – essa è segnata senz'altro dal deposito della sentenza Franzese nel 2002[1]. Da allora è stato evidente che nel nostro Paese la prova scientifica incrocia il sistema accusatorio, il principio dispositivo, quello che Giovanni Canzio chiama il “modello della motivazione legale e razionale”[2], l'al di là del ragionevole dubbio in un unicum nel panorama …
Leggi di più… - 2. C. Conti | La prova scientifica alle soglie dei 20 anni dalla sentenza Franzesehttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
1. Prova scientifica e teoria generale: il metodo avversativo della confutazione. – In quello che oramai si può definire un ventennio, in Italia si sono scritte in tema di prova scientifica nuove pagine nella storia del pensiero giuridico moderno. Se vogliamo trovare una data di inizio – l'archè secondo l'accezione cara a Tucidide e Polibio – essa è segnata senz'altro dal deposito della sentenza Franzese nel 2002[1]. Da allora è stato evidente che nel nostro Paese la prova scientifica incrocia il sistema accusatorio, il principio dispositivo, quello che Giovanni Canzio chiama il “modello della motivazione legale e razionale”[2], l'al di là del ragionevole dubbio in un unicum nel panorama …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/10/2002, n. 14897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14897 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OL MARVULLI - Primo Presidente -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. AN GRIECO - Presidente di sezione -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. ALESND CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. RO IC TRIOLA - Consigliere -
Dott. GI IADEI - Consigliere -
Dott. FE ROSELLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR IO TT, FO EF, NO, IO, AR AT, ND EL, CA AN, ND DI, PE AN, LO IONI, LO SC, AN TR PA, ER LI, DI ED AN, OZ IO, FA EC, AL CE, TI AU, TO AU, DA PI, FA GA, DI ZZ ND, AR SE, TU NO, OS ED, PA ST, AT IO, IC IL, ON M. IA, ZU DA, IC ND, IN TR, LE ED, D'NO SE, SC SE, FL SA, AL ZO, OM AF, CC LD, ST AN, DI MA IN, RO GI, CE IC, SP LO, DO EN, RO SC, EC IO, MU TI, ZZ LU, EL VE EL, LL OL, UP OM, AN RO, VO IN, TT RG, ILNI SC, TO ND, FI RT, AB IA, TI DO, VI PI, CO IO, DE OL IONI, D'CE GI, D'CE SE, ON OT, RA ST, AL IO, D'CE RI, D'CE PA, SO EL, QU IC, EO RO, RE UL, AN IM, DI SE RN, AC SC, NC NO, AL GIANLO, NC RI, AI IN, NI GI, AV IO, ST SC, ON OM, NI AN, RM DI, OR RI, BR TR, IR RI, RC TO, TT RI, AG IG, PA LO, TA EO, ID ER, SA DO, NI IO, LO RG, TT AU, NA TO, IOLETTI DI, RI PA, AR ED, RD AU, RG RO, RS DA, RD ST, OL BR, TE DO, BE RO, CA AR, TR BR, DI SA ZO IO, PO AN, NA CO, AL EF, DI LOZO IONI, ON RO, CI IG, L'BA NO, AM CO, AC SE, TI EF, TI FI, ER ED, AR EO, ER LE, ZI RI, RO PA, RO IG, AR IO, ON NO, IE AC, MP EN, IO LI, DI IC ND, SC PIERI, GO DI, PO NO, TI SE, BA AR, CA MO, PE IN, NT CO, IN LF, TR AD, MI LI, DA RO, DI VO AL, IA TR, DA IO, PE LE, LL GI, VE IONI, IO ALESND, PE AN, SI IG, GI MI, SA IO, IA LO, EZ EF, DE SI AN, AR RE, LO RU IG, LO RO, EC OR, CI IO, TACI IM, DI MA AL, DI EO RI ED, LA EZ IC, PR MA, RA GIANPA, ZZ AN, PE RI, AC GIANLO, BE LANCO, DI IA NO, DI LI CO SC, DE ON IA, TR TI, RO TR IO, NI FE, DI IC ED, OB CE, MASTROTT GA, RU IO, ZO DO, BI ED, DI IC AU, DE PP MI, NA IO, LL BR, D'MI NI, DI CRESCZO ER, LL SE, LL IO, ON LO, UG CO, TR EA, PA RG, PA AU, CA IN, DI AN RT, BE SC, PE VINCZO, TO LO, NZ TR, AP DA, AM DI, TA TO, TR FI, AR RO, LL RI, ON VINCZO, AB LO, AB SA, IZ IG, AO EF, RO NT, DI DO OL, GR AN, NC RG, UA RO, LE RG, CC RO, ZI IONI, CI AUREL, LE IONI, PA OL, EL RO, RO ON, MA TR, HI IAO, NA SC SE, RO PR ZO, TA LI, CH AN, BERRD IO, OS VINCZO, CE OSVDO, MACCARI ZI, AR IONINO, OR EF, MO LO, AC RE, RO BR, GO DO, EC GIANLO, RE AM, GO RE, ME ED, GO RU, RO IONI, DI GL OL, NZ IO, UP IO, AG TO, DE NAS RO, OL RO, SI ASCIZO, CU CA, DE NT IO, OR EL, DI LL SE, NS RI, AN DA, HI EF, IN RT, SC QU, RE IO, EL SE, LL RE, LV RI, AO IO, DE LI MA, ON RO, PELLEGRI PI, RI IM, ELL'RS AC, ER RO, ER TI, AT PA, OBENI RI, DI PE PA, LU IO ED, UR RG, EC AU, LV VINCZO, PR GARI, FO RO, CC RG, AL BR, MM LD, NC DA, DI AB ZO, LI ER, NA LU, AO SE, MO SC, CC NO, RA SE E PER ESSO ER GSI, GSI LI, RA IA, RA RE, GSI PIERI, OR SC, HI RI, CI SE, AS CO E PER ESSO ER ZE, ZE SS, AS SS, AS AN, PERIG LI, COLATR SE, NF NE, RI BE, SS LITTO, CH SC, UZ CA, IA RO, CH IM, GN IO, IOTTI AN, OR LF, NI AR, GL RO, ET IO, RE RO, ANNI PA, SI RI, OL RO, SI TI, ND LI, RE CE, FR IO, RN RO, NC SE, MO AR, LA AU, TA UL, GI IN, IG IM, SU LI, LL ND, IN AU, ACCARI GI, BA DI IT, IN AR, CA ZO, BR RI, RI IO, CHIZNITI DO IN, GE SE, CA DA, RT GIANLO, ON CO, AC IONI, FI TO, RI IE, MA AR, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI MILLE 41/A, presso lo studio dell'avvocato SCAPPATICCI NI, che li rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso. Per RD AU, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FULCIERI PAULUCCI DEI CALBOLI 9, presso lo studio dell'avvocato Piero SANDULLI, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale del Notaio Dott. Carlo Lollio, depositata in data 7/06/2002, in atti;
- ricorrenti -
contro
TELECOM ITALIA S.P.A. e in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHELINI 5, presso lo studio dell'avvocato NUCCI SC, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DE LUCA TAMAJO AF, BOURSIER NIUTTA LO, per procura speciale atti Notar MISURALE rep. 132832;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 10374/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 27/05/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
uditi gli avvocati Piero SANDULLI, Ennio SCAPPATICCI, Carlo BOURSIER NIUTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'esclusione della necessità dell'integrazione del contraddittorio del preteso terzo interposto, e per la rimessione degli atti alla Sezione Lavoro.
SVOLGIMENTO EL PROCESSO
Con ricorso del 1^ dicembre 1992 al Pretore di Roma GI ST NI ed altri colleghi esponevano di aver lavorato formalmente alle dipendenze di diverse imprese societarie e fin dal 1^ maggio 1990 della s.p.a. Comitel, ma di avere sempre prestato effettivamente attività lavorativa nell'interesse ed alle dipendenze esclusive della s.p.a. Sip, poi trasformatasi in s.p.a. Telecom Italia. Essi chiedevano perciò l'accertamento della fattispecie di intermediazione di manodopera, vietata dall'art. 1 l. 23 ottobre 1960 n. 1369, e della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la Telecom.
Costituitasi la convenuta, il Pretore rigettava la domanda con decisione del 28 ottobre 1993, confermata con sentenza del 27 maggio 1997 dal Tribunale. Contro questa ricorrevano per cassazione il NI e gli altri qui indicati in epigrafe e la s.p.a. Telecom Italia resisteva con controricorso.
Tutte le parti depositavano memoria.
Con ordinanza del 24 ottobre 2000 la Sezione lavoro di questa Corte rilevava d'ufficio un contrasto di giurisprudenza in ordine alla questione della sussistenza di un litisconsorzio necessario (art. 102 cod. proc. civ.) tra asseriti interponente e interposto nel rapporto di lavoro, nei sensi dell'art. 1 l. n. 1369 del 1960. La Sezione rimetteva perciò gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni unite ai sensi dell'art. 374 cod. proc. civ. Il Primo Presidente decideva in conformità.
Nuove memorie di ricorrenti e resistente.
MOTIVI ELLA DECISIONE
1. - La sola questione su cui queste Sezioni Unite si pronunciano ex art. 142 disp. att. cod. proc. civ. è se, in un processo di accertamento della fattispecie di intermediazione di manodopera, vietata dall'art. 1 l. 23 ottobre 1960 n. 1369, sussista il litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ. fra appaltante (ossia interponente) di manodopera e appaltatore (ossia interposto o intermediario).
2. Va innanzi tutto precisato che l'art. 1 della L. n. 1369 del 1960 vieta all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono e che è considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per l'esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante, con la conseguenza che i prestatori di lavoro, occupati in violazione di tali divieti, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore il quale effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni. Con la sentenza 21 marzo 1997 n. 2517 queste Sezioni Unite hanno osservato come attraverso queste disposizioni il legislatore abbia inteso contrastare il fenomeno in cui un'impresa, comunemente detta interponente o appaltante, si giovi di una persona fisica o giuridica, la quale conserva lavoratori apparentemente alle proprie dipendenze, per poi destinarli in realtà ad esplicare le proprie mansioni nell'azienda gestita dall'impresa principale sotto la direzione tecnica e disciplinare di quest'ultima. Trattasi di un sistema che pone in pericolo i diritti dei lavoratori, com'è detto espressamente negli atti parlamentari che precedettero la legge n. 1360 (Relaz. Alla proposta di legge n. 130, presentata alla Camera dei deputati il 22 luglio 1958, 3^ legislatura Relaz. delle Commissioni permanenti giustizia e lavoro sulle proposte di legge del 22 luglio 1958, n. 130 A e 134 A, Atti Camera, 3^ legislatura, pag.
3).
La sentenza su indicata aggiunge altresì che l'effetto dell'interposizione vietata, previsto nel quinto comma dell'art. 1 cit., può verificarsi altresì quando il rapporto di lavoro, con l'appaltante o anche con l'appaltatore, sia stato già costituito ed anche quando non sia ravvisabile un accordo fraudolento o simulatorio tra interponente e interposto: è pertanto sufficiente che, malgrado l'apparente titolarità del rapporto in capo all'interposto, rischio economico, organizzazione produttive e interesse soddisfatto dalle prestazioni lavorative appartengono in realtà all'interponente (Sez. Lav. 16 settembre 2000 n. 12249, 19 aprile 2001 n. 5737). Le Sezioni unite hanno infine escluso la coesistenza di due rapporti di lavoro, del prestatore d'opera con l'appaltatore e con l'appaltante (diverso è il caso in cui nello stesso periodo il lavoratore sia il titolare di rapporti diversi, da attuare in ore diverse o comunque con modalità che li rendono conciliabili), salve restando le eventuali e residue responsabilità dell'interposto, che abbia costituito una situazione di apparenza (responsabilità soprattutto nei confronti dei terzi) o che comunque versi in re illicita o, ancora, che abbia esercitato il potere direttivo di cui all'art. 2094 cod. civ. agendo quale lavoratore dipendente dall'interponente.
3. Tutto ciò premesso, è da osservare, sulla questione del litisconsorzio necessario nel processo di accertamento dell'interposizione vietata e di condanna del vero datore di lavoro a soddisfare i crediti del lavoratore, che fin dall'entrata in vigore della legge n. 1360 questa Corte si è espressa in senso negativo, osservando come l'accertamento del rapporto di lavoro effettivo con l'interponente e della mera apparenza del rapporto con l'interposto non imponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo, non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario, atteso che il secondo accertamento, salvo che sia richiesto con efficacia di giudicato, può compiersi e produrre i suoi effetti riflessi tra le parti del processo senza chiamare in giudizio il terzo, al quale non deriva alcun pregiudizio da una decisione idonea a costituire giudicato nei suoi confronti (Cass. 6 giugno 1989 n. 2740, 23 novembre 1994 n. 9928, 23 giugno 1998 n. 6214, 23 dicembre 1999 n. 14510, 16 febbraio 2000 n. 1733). In senso conforme, con la sentenza 27 novembre 1987 n. 8808 queste Sezioni unite precisarono che, se il dipendente dell'appaltatore (o dell'interposto) proponga azione nei confronti del committente (o dell'interponente) per far dichiarare l'avvenuta costituzione ex lege del rapporto di lavoro rispetto a quest'ultimo, il lavoratore non ha l'onere di far dichiarare, con efficacia di giudicato, la nullità del rapporto di appalto (o di intermediazione), cui egli è estraneo, ma deve solo dimostrare che le sue prestazioni sono state utilizzate dall'imprenditore committente con le modalità vietate dalla legge;
in tal caso, la domanda proposta dal dipendente può anche avere un'efficacia riflessa sul rapporto di lavoro costituito con l'interposto, ma ciò può giustificare un intervento di quest'ultimo ad adiuvandum, non già una necessaria partecipazione al giudizio. Diverso, e perciò ininfluente sull'attuale questione, è il caso deciso da Cass. 23 febbraio 1979 n. 1182, nel quale era lo (pseudo) datore di lavoro interposto ad agire, allo scopo di negare ogni suo obbligo verso il lavoratore, attraverso la prova della nullità del contratto d'appalto stipulato con l'interponente. In tal caso la nullità del rapporto datore interposto - prestatore d'opere costituiva oggetto principale, e non incidentale, del giudizio.
4. Più di recente, con la sentenza 13 novembre 1997 n. 11241 la Sezione lavoro ha manifestato un diverso avviso, ritenendo che, ove il lavoratore convenga in giudizio l'appaltante affinché sia dichiarato che nei suoi confronti è in realtà intercorso il rapporto di lavoro, sussiste il litisconsorzio necessario nei confronti dell'appaltatore, trattandosi di situazione giuridica unitaria.
Nello stesso senso si è poi pronunciata la stessa Sezione con le sentenze 5 maggio 1999 n. 4511 e 12 giugno 2000 n. 8013. Tutte queste pronunce sono state motivate ritenendosi che l'art. 1 l. n. 1360 disciplini "una situazione giuridica complessa, di cui sono parte necessarie l'imprenditore, datore di lavoro effettivo, quello interposto e il lavoratore, situazione nell'ambito della quale non è dato postulare la sussistenza del rapporto che si asserisce effettivo se non previo accertamento della illegittimità e quindi della mera apparenza dell'altro rapporto".
Nella sent. n. 11241 del 1997 si aggiunge poi che l'interposto "resta pur sempre formalmente il titolare del rapporto di lavoro, responsabile dei correlativi adempimenti".
Si osserva infine che "solo ammettendo il litisconsorzio necessario si evita che all'esito del giudizio possa venire paradossalmente a risultare non essere la lavoratrice alle effettive dipendenze ne' dell'uno ne' dell'altro imprenditore".
Benché queste affermazioni abbiano portata generale, ossia riferibile alla necessità del litisconsorzio sostanziale, la sent. n. 11241 del 1997 avverte che nel caso di specie si configurava un litisconsorzio meramente processuale giacché l'interposto era stato chiamato iussu iudicis nel giudizio di primo grado, "il che determinava l'esigenza di tenere integro il contraddittorio nel successivo grado di giudizio".
Anche nelle sentenze 21 giugno 1999 n. 6277 e Sez. un 14 luglio 2000 n. 497 si afferma la necessità di litisconsorzio, ma solo di natura processuale, ossia rilevabile non nel momento dell'instaurazione bensì nelle successive fasi di svolgimento del processo.
5. Queste Sezioni unite ritengono di dover confermare il meno recente orientamento della Corte, che è anche quello a cui si sono attenute le pronunce più numerose, e cioè all'orientamento che esclude il litisconsorzio necessario.
L'art. 102 del codice di procedura civile, che impone il litisconsorzio "se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti", venne introdotto nell'ordinamento processuale del 1940 sulla base di una dottrina di ispirazione pubblicistica, ossia non aliena dal porre limiti al potere dispositivo delle parti: esse sono pienamente libere di esercitare le loro situazioni soggettive sostanziali e di disporne, ma, nel momento in cui si rivolgono al magistrato, questi controlla lo svolgimento del processo e non può pronunciare sentenze inutili, cioè non eseguibili oppure destinate ad essere caducate pur dopo essere passate in giudicato. Gli effetti della sentenza non sono quelli che l'attore si propone, ma anche quelli richiesti dalla situazione oggettiva onde realizzare la volontà concreta della legge. Il litisconsorzio necessario si pone così come eccezione alla regola che riserva alle parti di valutare l'utilità della sentenza e quindi anche la sua estensione soggettiva.
La decisione pronunciata a contraddittorio non integro è perciò inutile (inutiliter data) in quanto non idonea a fissare la volontà della legge rispetto all'intera situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Nè occorre in questa sede stabilire se l'inutilità si traduca nell'inesistenza del provvedimento oppure nella sua inopponibilità al litisconsorte pretermesso, legittimato alla opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ.. 6. La riportata formula dell'art. 102 non chiarisce però quando la sentenza debba essere pronunciata nei confronti di più parti e lascia perciò aperto un problema interpretativo da risolvere avendo riguardo al rapporto sostanziale affermato o negato dalle parti. La più accettata sistemazione dottrinale, costruita sulla base della casistica. distingue i casi di legittimazione (straordinaria) ad esercitare un diritto altrui, nei quali sono litisconsorti necessari sostituto e sostituito (ad es. art. 2900, secondo comma, cod. civ.), dai casi in cui è il legislatore che, senza cogente necessità logica ma solo per opportunità, prevede il litisconsorzio necessario (ad es. art. 784 cod. proc. civ., quanto ai creditori opponenti), dai casi, infine, di litisconsorzio determinato dall'essere stato dedotto in giudizio un rapporto giuridico sostanziale con più parti. Tralasciando le prime due ipotesi) estranee all'attuale tema di decisione, debbono essere qui considerati i rapporti che si presentano come unici ma con pluralità di soggetti, o come situazioni soggettive con più contitolari, nella loro astratta configurabilità ossia secondo la loro struttura quale risulta dalla normativa sostanziale;
in questi casi la necessaria partecipazione al processo di tutti i contitolari costituisce applicazione del criterio della legittimazione ad causam canonizzato nell'art. 101 cod. proc.civ.. Si suole portare l'esempio della divisione giudiziale, in cui sono litisconsorti necessari tutti i comproprietari, o del giudizio avente ad oggetto la servitù su un fondo comune, o l'usucapione del fondo comune (Cass. 28 novembre 1994 n. 10148), o la demolizione della costruzione comune (Cass. 11 febbraio 1999 n. 1158), o ancora, nel diritto delle obbligazioni, dei rapporti bilaterali connessi in modo particolarmente intenso, come nell'azione di simulazione ex art. 1415, secondo comma, cod. civ. in cui sono litisconsorti i contraenti del negozio simulato e il terzo (vedi infra, par. 8), o nella risoluzione di una vendita, quando più siano i compratori o i venditori.
Una parte della dottrina osserva altresì come la necessità del litisconsorzio derivi certamente dalla necessità che destinatari della sentenza siano non solo i soggetti designati dall'attore ma tutte le parti del rapporto sostanziale, garantiti dall'art. 24 Cost. del diritto di far valere le loro ragioni in giudizio, ma altresì dall'esigenza di fornire alle medesime non un qualsivoglia provvedimento di merito, ma una sentenza idonea a regolare compiutamente il rapporto controverso con la conseguenza che la necessità del litisconsorzio va affermata sulla base del petitum invece che della causa petendi.
7. Così delineata, per quanto interessa, la nozione di litisconsorzio necessario, non sembra alle Sezioni unite che nella fattispecie di interposizione di manodopera, vietata dall'art. 1 l. n. 1369 del 1960, sia ravvisabile quell'unica "situazione giuridica complessa", di cui parla la citata sentenza n. 11241 del 1997. La struttura del rapporto di lavoro subordinato, quale risulta dalla normativa sostanziale (art. 2094 cod. civ.), è bilaterale e non plurilaterale (nè rileva ora l'inserzione del lavoratore nella comunità di persone organizzata in quanto operante nell'impresa). Il lavoratore che, agendo in giudizio, afferma l'esistenza di un rapporto con un certo datore di lavoro e ne nega uno diverso con altra persona, non deduce in giudizio alcun rapporto plurisoggettivo nè alcuna situazione di contitolarità (vedi Cass. Sez. un. n. 2517 del 1997, cit. sub par. 2) ma tende ad un'utilità (il petitum) ottenibile rivolgendosi ad una sola persona, ossia al datore vero. L'accertamento negativo del rapporto fittizio, con il datore di lavoro interposto - rapporto che per lo più è frutto di accorso simulatorio fra interponente e interposto, ma non necessariamente:
Cass. n. 2517 del 1997 costituisce oggetto di questione pregiudiziale, conosciuta dal giudice in via soltanto incidentale, ovvero senza vincolare il terzo attraverso la cosa giudicata, ovvero, ancora, senza alcuna lesione del suo diritto di difesa.
8. Diverso, come s'è detto, è, il caso deciso da Cass. n. 1182 del 1979, cit. sub. par. 3, nel quale il datore di lavoro interposto agiva per la dichiarazione di nullità del detto accordo simulatorio e perciò coinvolgeva necessariamente i tre soggetti interessati. In tema di simulazione soggettiva, questa Corte è solita ritenere il litisconsorzio necessario tra tutte le parti del negozio simulato quando l'azione giudiziale sia direttamente intesa all'accertamento della simulazione (Cass. 16 settembre 1986 n. 5626, 7 luglio 1987, n. 5958, 9 giugno 1989 n. 2819, 29 dicembre 1987 n. 13091, 3 aprile 1998 n. 3425) ma non anche quando questa debba essere accertata in via incidentale e le parti controvertono in via diretta sugli effetti del negozio dissimulato (Cass. 8 aprile 1989 n. 1708, 16 agosto 2000 n. 10841, 2 febbraio 2001 n. 1516). È da aggiungere che, in mancanza di una nozione teorica, generale ed astratta, di litisconsorzio necessario (l'enunciato dell'art. 102, primo comma, cod. proc. civ., si risolve in una prescrizione in bianco), tanto completa e coerente dal poter definire soluzioni logicamente irresistibili, è opportuno attenersi al criterio di libertà, che rimette, per quanto possibile, alla parte, e non all'intervento autoritativo del giudice, la determinazione della estensione (oggettiva e soggettiva del provvedimento richiesto. È da considerare che spesso il lavoratore, attore in giudizio per l'accertamento del rapporto di lavoro vero, con l'interponente, afferma in giudizio la mera apparenza di una pluralità di rapporti succedutisi, com'è avvenuto nel caso di specie, e intercorsi con soggetti non sempre facilmente identificabili: sarebbe contrario ai principi di economia e di speditezza processuale (tutelati dagli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost.) l'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 cit., secondo comma, nei confronti di questi soggetti, dalla cui partecipazione al giudizio attore e convenuto non potrebbero trarre alcuna utilità e che comunque essi potrebbero chiamare in causa, se interessati (art. 106 cod. proc. civ). In altre parole, senza il litisconsorzio di questi soggetti il lavoratore - attore può conseguire una sentenza idonea a fornirgli tutta l'utilità fisiologicamente derivante dalla situazione sostanziale dedotta in giudizio, anche in sede esecutiva e senza pregiudizio di terzi estranei ossia in definitiva una sentenza non inutiliter data.
Quanto all'eventualità, paventata dalla sent. n. 11241 del 1997, di giudicati contrastanti logicamente (uno reso all'interponente e l'altro all'interposto), è da osservare che essa sussiste sempre quando sulla questione pregiudiziale debba decidersi senza efficacia di giudicato (cfr. art. 34 cod. proc. civ.) ed è bilanciata dalle suddette esigenze di economia e di speditezza.
Non è vero infine che l'interposto rimanga "pur sempre e formalmente il titolare del rapporto di lavoro, responsabile dei correlativi adempimenti: è configurabile invece una responsabilità del medesimo, ma solo in via residua ed eventuale e per cause diverse dalla titolarità del rapporto di lavoro.
In conclusione, queste Sezioni unite escludono il litisconsorzio necessario tra interponente e interposto ed ordinano la trasmissione degli atti alla Sezione lavoro per l'esame dei motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, esclude il litisconsorzio necessario tra la s.p.a. Telecom e gli altri soggetti asseritamente interposti nel rapporto di lavoro;
ordina la trasmissione degli atti alla Sezione lavoro per l'esame del ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2002