Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/10/2002, n. 14897
CASS
Sentenza 22 ottobre 2002

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Nel caso di domanda del lavoratore intesa ad accertare un'intermediazione illecita di manodopera e la sussistenza del rapporto lavorativo con il committente, quale effettivo datore di lavoro, deve escludersi la necessità dell'estensione del contraddittorio all'appaltatore (soggetto interposto), ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ.. In tal caso, infatti, il lavoratore, agendo in giudizio, afferma l'esistenza di un rapporto con un certo datore di lavoro e ne nega uno diverso con altro soggetto, senza dedurre alcun rapporto plurisoggettivo ne' alcuna situazione di contitolarità, mentre l'accertamento negativo del rapporto fittizio con il datore di lavoro interposto costituisce oggetto di questione pregiudiziale, conosciuta dal giudice in via soltanto incidentale, ovvero senza vincolare il terzo attraverso la cosa giudicata e senza alcuna lesione del suo diritto di difesa.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/10/2002, n. 14897
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14897
Data del deposito : 22 ottobre 2002

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