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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/06/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 562/2025 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza dell'11 giugno 2025, sostituita da note ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'Avv. Ida Francesca Ginori (C.F. ) e dall'Avv. CodiceFiscale_2
Antonino Matina (C.F. ) CodiceFiscale_3
Appellante
E
(CF: in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Assunta Persico
( ); CodiceFiscale_4
Appellata
Conclusioni
Per l'appellante:
“1)
Accogliere l'appello avverso la Sentenza n. 1898/2024 emessa dal Tribunale di Catanzaro, nel
Proc. n. 2380/2023 R.G., depositata in Cancelleria in data 03.10.2024 e mai notificata e, per
1 l'effetto, riformarla per i motivi di cui alla narrativa che precede in relazione ai capi e ai punti della sentenza oggetto della presente impugnazione;
2)
Accogliere le conclusioni, ed in particolar modo, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro: in via preliminare sospendere l'efficacia dell'impugnata Sentenza, nonché dell'atto impugnato, stante il fumus boni iuris in capo all'appellante, per tutti i motivi di cui alla narrativa che precede, nonché il periculum in mora, in quanto l'appellante, attualmente privo di occupazione, il cui unico reddito familiare è quello della coniuge, di circa € 1.000,00 mensili, non potrebbe far fronte ad un pagamento di una sanzione irrogata illegittimamente, senza che ciò si ripercuota negativamente sulla capacità economica del e del suo nucleo familiare di far Parte_1 fronte all'esigenze della vita quotidiana;
nel merito, accertare e dichiarare che l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 247 del 25.10.2022 emessa dall' è illegittima e/o inefficace e/o nulla e/o Controparte_1
annullabile;
e, per l'effetto,
Annullare o dichiarare nulla la suddetta ordinanza ingiunzione di pagamento e dichiarare estinta
l'obbligazione di pagamento in esso contenuta;
Condannare l'appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio con le maggiorazioni di legge da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.
Altresì, in via istruttoria, chiede ammettersi prova per testi …
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria eccezione e richiesta disattesa:
1. In via del tutto preliminare, rigettare, in quanto inammissibile e infondata, l'invocata sospensione dell'esecuzione e/o efficacia esecutiva della sentenza appellata, per difetto dei gravi
e fondati motivi richiesti dall'art. 283 c.p.c.;
2. In via preliminare, dichiarare, inammissibile l'appello per le motivazioni esposte al punto 1 del presente atto;
3. Nel merito rigettare l'appello proposto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I – Il giudizio di primo grado
2 Con ricorso depositato in data 9 giugno 2023, in riassunzione di precedente procedimento incardinato innanzi al Giudice di Pace dichiaratosi incompetente, propose Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 247 del 25.10.2022, con la quale l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro gli aveva imposto il versamento della somma di euro
1.222,67 a tiolo di sanzione per la violazione dell'art. 5 co. 1 D. lgs 209/2003, perché “ritenuto responsabile di omessa consegna di un veicolo a motore Citroen RA targa DM 252 EN e di colore
Grigio presso un Centro di Rottamazione”.
A sostegno del ricorso, per quanto qui ancora rileva, pose la tesi secondo Parte_1
la quale giammai aveva abbandonato il veicolo – del quale risultava incontrovertibilmente proprietario – ma di averlo affidato per le riparazioni a titolare di autofficina resosi irreperibile dopo la cessazione dell'attività.
Disattesa sia la richiesta di sospensione dell'ordinanza ingiunzione sia di ammissione dei mezzi di prova, il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 1898/2024, depositata in Cancelleria il 3 ottobre 2024, ritenuta infondata l'opposizione, rigettò il ricorso e condannò Parte_1
al pagamento delle spese processuali.
II - Il giudizio di secondo grado
Con ricorso depositato il 3 aprile 2025, ha proposto appello la parte soccombente allegando a sostegno della invocata rivisitazione della decisione la tesi secondo la quale erronea doveva considerarsi la conclusione cui era giunto il primo Giudice, reiterando l'argomentazione secondo cui nessun abbandono di veicolo era stato compiuto.
Ha sostenuto, a tal fine, che ove fossero stati ammessi i mezzi istruttori richiesti, sarebbe stata provata l'effettiva sua condotta, ossia la consegna del mezzo al titolare dell'autofficina e il suo deposito in area privata;
il tutto propedeutico alla sua riparazione.
L'appellante ha quindi non solo censurato il primo provvedimento, ma anche invocato l'ammissione delle prove testimoniale analiticamente formulate in primo grado e pedissequamente riproposte.
Si è costituita l' , resistendo al gravame sulla Controparte_1
scorta della ribadita correttezza della decisione in punto di fatto e di diritto.
L'udienza dell'11 giugno 2025, fissata per la discussione, è stata sostituita da note ex art. 127 ter c.p.c.
Acquisite le note, la Corte, all'esito della camera di consiglio, ha dato lettura del dispositivo.
II – Le valutazioni della Corte
3 Merita, in primo luogo, di essere rilevata l'astratta ammissibilità delle richieste istruttorie, posto che esse non solo vennero avanzate in primo grado, ma anche reiterate durante la discussione innanzi al Tribunale di Catanzaro nel corso dell'udienza nella quale la causa venne trattenuta in decisione.
A tanto occorre poi aggiungere che la parte appellante ha sottoposto a critica la decisione del primo Giudice per non averle dato modo di provare l'avvenuta consegna dell'autovettura al responsabile dell'autofficina, così negandole la facoltà di dimostrare il suo assunto.
Va detto, in verità che la critica, in parte qua, appare al limite della ammissibilità, non contenendo specifica esplicitazione della erroneità della decisione;
a fronte, però, della parimenti carente motivazione dell'ordinanza istruttoria, può in questa sede procedersi alla valutazione della decisione per la parte in esame.
A parere del Collegio, non ha errato il Tribunale di Catanzaro nel rigettare le richieste di prova testimoniale in ordine alla presunta consegna del veicolo al titolare dell'autofficina, poi cessata.
Dalla disamina della documentazione si ha modo di rilevare che in data 16 dicembre 2021 personale dalla Regione Carabinieri Forestale Calabria, Stazione di , procedette alla CP_1
redazione di verbale di rilievo fotografico contenente attestazione del rinvenimento alle 15:00 circa, in località Barone del Comune di dell'autovettura in questione. CP_1
Sono allegate le foto che tanto documentano.
È poi versata in atti la copia del verbale di contestazione n. 32/2021 del 22 dicembre 2021, notificato all'interessato, con il quale è stato a lui addebitato di aver abbandonato il veicolo in questione, segnato da ammaccature su tutti i lati della carrozzeria, cristalli in frantumi, abitacolo invaso da varie tipologie di rifiuti di ogni genere, assenza della targa posteriore
Ivi si legge ancora dell'avvenuta assunzione di informazioni circa la presenza in loco del veicolo da oltre un anno.
Si tratta di elementi tutti che hanno, ictu oculi, reso certa la tesi secondo la quale si era a cospetto di veicolo abbandonato.
L'eventuale prova testimoniale non avrebbe avuto alcun rilievo a fronte del fatto che essa sarebbe stata assunta in ordine a mere circostanze di fatto pressoché impossibili da verificare nella loro oggettività: non risulta operato alcun preventivo per il ripristino del mezzo, non risulta consegnato alcun documento che attesti il deposito temporaneo della vettura presso l'autofficina, non risulta indicato alcun termine per la consegna o qualsivoglia elemento di natura documentale idoneo a suffragare la tesi ancora oggi sostenuta dalla parte appellante.
4 L'assenza della targa posteriore – senza che sia stata mai documentata una denuncia di smarrimento e sostituzione – chiude il cerchio e convalida la tesi spesa in seno all'ordinanza- ingiunzione impugnata.
Una eventuale testimonianza, nei termini ancora oggi sollecitati dalla difesa di T_
, avrebbe avuto inesistente capacità dimostrativa, in ordine a circostanze che avrebbero
[...]
avuto bisogno allora ed ancora oggi hanno di ben altra prova e fondatezza.
A fronte di tanto, non appare illegittima l'ordinanza istruttoria reiettiva delle richieste istruttorie.
Infondata appare allora la richiesta di prova testimoniale.
Sulla scorta di tanto, e in presenza del plafond probatorio acquisito, appaiono sussistere gli ulteriori presupposti di applicazione della sanzione per la violazione della norma indicata in seno all'ordinanza ingiunzione.
Sul punto appare appena il caso di osservare che l'atto di gravame difetta di una specifica impugnazione in ordine all'articolato argomentare svolto dal giudice di primo grado in punto di ritenuta responsabilità dell'originario opponente per la condotta sanzionata.
A fronte, infatti, dei serrati passaggi in ordine:
a) alla qualificazione di rifiuto del veicolo sopra menzionato;
b) alla ritenuta disponibilità di esso da parte del legittimo proprietario;
c) alla evidente condizione di abbandono del veicolo per come sopra descritto;
d) alla inesistenza di qualsivoglia forma di valida dimostrazione della condotta sanzionata tenuta da altro soggetto, le osservazioni “critiche” svolte dall'appellante si risolvono in mere affermazioni che non si confrontano con il testo motivazionale della decisione impugnata.
Una ultima osservazione si impone e riguarda l'affermazione svolta in sede di appello in ordine al fatto che non sarebbe stata dimostrata la detenzione dell'autovettura da parte del soggetto sanzionato.
Ancora una volta si è a cospetto di affermazione sfornita di fondamento in ragione del fatto che, a fronte della documentata proprietà dell'auto in capo ad , nessun elemento Parte_1
circa la sua perdita di possesso è stato provato ovvero ha costituito oggetto di richiesta apprezzabile di dimostrazione.
Tanto vale a determinare l'infondatezza dell'appello e ad imporre il suo rigetto.
5 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, causa del valore ricompreso sino ad euro 5200, esclusione della fase istruttoria in appello perché non tenuta, parametro minimo avuto riguardo alla semplicità della questione.
Deve altresì darsi atto dalla sussistenza dell'obbligo per l'appellante di versare – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, in modifica del D.P.R. 115/2002 ed inserimento dell'articolo 13 comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante di “versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da con ricorso depositato il 3 aprile 2025 avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Catanzaro, n. 1898/2024 del 3 ottobre 2024, così dispone: rigetta l'appello; condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell' Parte_1 [...]
, che liquida in euro 961 per compensi professionali, oltre rimborso Controparte_1
forfettario nella misura del 15%, ed ulteriori accessori se dovuti come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti comportanti l'obbligo, per l'appellante, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di Consiglio tenuta il 12 giugno 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero
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