Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/03/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
11/03/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 5590/2021 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte 1
rappr. e dif. Dall'avv. CHILOIRO MAURIZIO
- Ricorrente -
CONTRO
in Controparte 1
persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.07.2021 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento delle patologie
Affermava, infatti, di essere operaio addetto alla conduzione di autoarticolati e mezzi speciali quale conduttore di autocisterne per prodotti petroliferi, dapprima, e conduttore di macchine operatrici CP 2 per il trasporto dei c.d. paioli secondari con acciaio liquido, escavatori per la rimozione di scorie di acciaio, motopale, PERLINI per trasporti eccezionali), che, a suo dire, sono privi di postazioni lavorative ergonomiche
(sedili con sospensioni e/o ammortizzatori), assorbendone le sollecitazioni e vibrazioni.
In ragione di ciò, l'odierna ricorrente in data 11.03.2020 e 16.12.2020 presentava domanda per il riconoscimento delle due malattie professionali, ernia discale lombare. ed ernia cervicale.
A seguito di esito negativo presentava ricorso amministrativo anch'esso, definito negativamente per inidoneità del rischio.
Si costituiva ritualmente 1 CP 1 il quale contestava la fondatezza della domanda,
,
chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della. esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta. In ordine agli aspetti medico legali, l'elaborato peritale del dott. Per 1
[...] a permesso di appurare che la ricorrente attualmente risulta affetta da "
Discopatia multipla dei tratti cervicale e lombare del rachide già sottoposto ad intervento di artrodesi nel tratto cervicale, a discreta incidenza funzionale” la quale può essere riconosciuta di origine professionale, determinando un danno biologico dell'11% (undici ).
Sommando, pertanto, la percentuale accertata con altra menomazione denunciata e riconosciuta, si determina un danno complessivo del 13 (tredici) %, a decorrere dalla domanda amministrativa.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Il nesso causale viene ancora più in rilievo dalle risultanze della prova testimoniale, in cui è stata pacificamente dimostrata l'attività lavorativa della ricorrente e le modalità di svolgimento della prestazione.
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e delle modalità con cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale ed anche a seguito della escussione testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine-
"professionale” della patologia. Orbene, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge, dunque del 13%, (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N°
21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n°
38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento per
-
inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza specificata infra, in dispositivo. Pertanto, l' CP_1 deve essere condannato ad erogare il relativo importo con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date. predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°° 412/91.
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio" (CASS. SEZ. UN., 11.
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014
n° 55 (e succ. modif. e integr.) si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' CP_1 , che deve farne anticipazione
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda del sig.
Parte_1 così provvede: 1. Accoglie la domanda e, dichiara il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00
- per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, nella misura del 13%
(tredici) per cento, con decorrenza dalla domanda amministrativa, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91; 2. condanna altresì 1 CP_1 al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.600,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore del procuratore avv. CHILOIRO MAURIZIO dichiaratosi anticipatario.
3. pone definitivamente a carico dell CP_1 le spese di C.T.U. liquidate con separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 17 marzo 2025
Il Tribunale Giudice del Lavoro
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(dott.ssa Viviana Di Palma)