CA
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/06/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 9 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1870/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con l'Avv. M. Pica giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. H. M. Bonura giusta procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 5716/2024, pubblicata il 16 maggio 2024 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 645 cpc proponeva opposizione al decreto Parte_1
n. 6852/2023, con cui il Tribunale gli aveva ingiunto di pagare alla la somma CP_1 complessiva di € 106.133,29 a titolo di contributi per le annualità 2002 – 2021 e relative sanzioni.
Eccepiva la prescrizione del credito ingiunto in relazione al periodo anteriore al 2016, riconoscendo invece dovuti i contributi e le sanzioni dal 2017 fino al 2021, pari al minor importo di € 38.368,47.
Concludeva conformemente.
2. Nel contraddittorio con la con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva CP_1
l'opposizione, sull'assunto che il termine quinquennale di prescrizione del credito controverso era stato utilmente interrotto dall'ente, come dimostrato dai documenti di causa.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 9 luglio 2024, chiedeva che, in parziale riforma della sentenza, fossero accolte le seguenti Parte_1 conclusioni:
“Voglia Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria e diversa istanza in totale riforma della sentenza n. 5716/2024 pubblicata in data
16.05.2024 emessa dal Tribunale Civile di Roma, Giudice Alessandro Coco, all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di cui al nrg 3629/2024, mai notificata, così decidere: in via preliminare
-Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 5716/2024 pubblicata in data 16.05.2024 emessa dal Tribunale Civile di Roma, Giudice Alessandro Coco, all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di cui al nrg 3629/2024, mai notificata;
nel merito
- accertare e dichiarare la genericità delle motivazioni contenute in sentenza non avendo il Giudice di prime cure valutato attentamente la documentazione depositata da parte resistente nel giudizio di primo grado, riconoscendo, solo perché indicato nelle memorie di costituzione, l'esistenza di documenti interruttivi, nello specifico n. 13 cartelle, al contrario mai depositate in atti. ulteriormente nel merito
– accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei contributi per le CP_1 annualità dal 2002 al 2016 alla luce dei motivi dedotti nel presente atto di appello e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto di cui al numero n. 6852-2023
2 del 29.11.2023 emesso dal Tribunale di Roma nella persona del Giudice Dott. Paola
Lucarelli.
In Via subordinata
– rideterminare la somma inferiore dovuta alla luce delle prescrizioni maturate per decorrenza del termine precisato in narrativa nella misura di euro 38.368,47 (così come risultante dall'attestazione del debito all 4 parte resistente) o nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, alla luce della valutazione degli atti interruttivi.
– Condannare la parte resistente al pagamento delle spese di lite per il doppio grado di giudizio con distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
A sostegno, formulava in sintesi i seguenti motivi d'impugnazione:
a) genericità delle motivazioni della sentenza ed erronea valutazione della documentazione di parte resistente, in violazione dell'art 132, 2° comma n. 4 cpc;
b) erronea e generica valutazione circa i solleciti inoltrati dalla e la CP_1 decorrenza del termine prescrizionale, in violazione dell'art. 115 cpc. Prescrizione del diritto alla riscossione ex art. 3, co. 9 L. n. 335/1995;
c) erroneo convincimento che i solleciti di pagamento e gli atti privi di quantificazione del credito siano idonei a costituire in mora il debitore.
4. La depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. CP_1
5. All'udienza del 9 aprile 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è fondato soltanto in parte.
7. In specie, osserva la Corte che la censura di violazione dell'art. 132 cpc è priva di diretta valenza emendativa della sentenza in oggetto, giacché denuncia un vizio del decisum che, pur ove in ipotesi rilevabile, non determina la rimessione della causa al Giudice di primo grado, ma comporta che le questioni di merito veicolate in tal modo nel tema impugnatorio debbano essere conosciute in questa sede (art. 354 cpc).
8. Con riguardo agli altri motivi di appello, trattati in modo congiunto stante la loro interdipendenza, vale premettere che l'appellante ha riconosciuto an e quantum del credito azionato in monitorio dalla ritenendolo per di più esigibile quanto al periodo successivo al 2017 e, di CP_1 converso, estinto per prescrizione quanto al periodo anteriore.
9. Con riguardo alla prescrizione, le parti concordano sul fatto che il diritto contributivo al vaglio è soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, co. 9 della L. n. 335/1995.
3 10. L'appellante, invece, nega che il decorso del predetto termine possa essere interrotto da atti di diffida di pagamento privi della quantificazione del credito rivendicato dal titolare del diritto, ma si tratta di difesa infondata.
Difatti, in tema d'interruzione della prescrizione, è consolidato il seguente principio di diritto:
“L'atto di costituzione in mora non è soggetto all'adozione di formule sacramentali e quindi non richiede la quantificazione del credito (che potrebbe essere non determinato, ma solo determinabile), avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese;
e il relativo accertamento costituisce indagine di fatto, riservata all'apprezzamento del giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità ove immune da errori giuridici e/o vizi logici. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto, quale atto di costituzione in mora, valido atto interruttivo della prescrizione, la richiesta di "pagamento delle competenze", rivolta da un professionista al proprio cliente)” (Cass. n. 5681/2006).
11. Del resto, giusta l'art. 2935 cc l'esercizio del diritto è precluso dall'esistenza di impedimenti giuridici, non certo da impedimenti fattuali, tra i quali vanno -all'evidenza- annoverati quelli collegati alla determinazione dell'ammontare del credito rivendicato (in questo senso, v. Cass. n.
3584/2012: “L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra
l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento”.
A maggior ragione, dunque, a fini interruttivi della prescrizione è utile anche la richiesta di pagamento di un credito non determinato nel suo ammontare.
12. Del pari infondata è la doglianza dell'appellante, secondo cui ai fini dell'interruzione della prescrizione non varrebbero i solleciti di pagamento inviatigli dall'ente esattore.
Difatti, questa difesa è imperniata sulla sentenza n. 25226/2023 della Suprema Corte, con cui è stato affermato: “… In definitiva, il Collegio aderisce alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, ogni atto tipico del procedimento previsto dalla legge per
l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria ed è quindi idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. e ad interrompere la prescrizione, ma ciò sempre se
4 e dal momento in cui l'atto sia stato notificato o, comunque, portato a conoscenza del soggetto sanzionato a mezzo ruolo (Cass., Sez. 6-2, 17812/2019; Cass. 1081/2007; Cass. 5063/2006; Cass.
17054/2005; Cass. 3124/2005; Cass. 5798/2005; Cass. 3124/2005; Cass. 22111/2004; Cass.
16060/2003; Cass. 13627/2002; Cass. 7650/1996), tale non potendo avere tale effetto le lettere raccomandate contenenti meri solleciti di pagamento…”.
13. Tuttavia, nella motivazione della sentenza la Suprema Corte ha chiarito quanto segue: “…Ritiene il ricorrente che, in tema di sanzioni amministrative, e nel rispetto di quanto più volte affermato dal giudice di legittimità, solo gli atti tipici del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione e la riscossione della sanzione hanno la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto costituiscono esercizio della pretesa sanzionatoria, con conseguente irrilevanza di atti che atipicamente possano manifestare analoga intenzione.
Ciò nel rispetto del diritto di difesa costituzionalmente sancito dall'art. 24 Cost., poiché solo avverso gli atti tipici del procedimento amministrativo è consentito al destinatario dell'atto proporre ricorso, rimanendo altrimenti il cittadino assolutamente sfornito di tutela giurisdizionale nei casi di invio di atti atipici, come tali non impugnabili.
Irrilevante è, dunque, la notifica dell'atto di ordinanza-ingiunzione, asseritamente avvenuta in data
02.04.2003, posto che la notifica della cartella di pagamento è avvenuta in data 03.06.2009, ossia ben oltre i cinque anni prescritti dall'art. 28 della legge n. 689/81.
Non costituendo le lettere raccomandate atti tipici del procedimento amministrativo idonei ad interrompere il suddetto termine di prescrizione, l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si è estinta, a norma dell'art. 14, ultimo comma, della legge n. 689/81.
1.1. Il motivo è fondato. In materia di sanzioni amministrative, la notificazione tempestiva rappresenta elemento costitutivo della fattispecie sanzionatoria: pertanto, la notificazione non tempestiva della cartella esattoriale rappresenta un fatto estintivo del diritto di credito per sanzione amministrativa che attiene all'agire dell'amministrazione, impedendo non certo la formazione del titolo esecutivo (che si è formato ai sensi della sequenza prevista dagli artt. 14, 17 (contestazione, presentazione del rapporto) e 18 (determinazione della sanzione mediante ordinanza-ingiunzione) della legge n. 689 del 1981, quanto il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria e che consente la riscossione coattiva.
Non va perso di vista, poi, il dato normativo (art. 22 legge n. 689 del 1981) per il quale, per contrastare il titolo esecutivo rappresentato dall'ordinanza-ingiunzione, l'ordinamento mette a
5 disposizione dell'interessato un rimedio «speciale», appositamente destinato ad evitare che divenga definitivo l'accertamento consacrato nell'ordinanza-ingiunzione.
Le norme citate, pertanto, delineano una fattispecie complessa dal punto di vista sostanziale, al maturare della quale si determina l'effetto favorevole per l'amministrazione: in questa fattispecie progressiva non vi è spazio per atti estranei al procedimento nel quale si inscrive la potestà sanzionatoria, anche se con essi l'Amministrazione voglia inequivocabilmente manifestare
l'intenzione di infliggere la sanzione. In particolare, non si inseriscono le missive raccomandate, strumenti privatistici di sollecito del pagamento non adeguati alla fattispecie complessa delineata.
Il rinvio dell'art. 28 l. n. 689/81 all'art. 2943, nella parte in cui attribuisce efficacia interruttiva agli atti di costituzione in mora (tra i quali rientra -come nel caso di specie- la lettera raccomandata), deve essere letto nel senso di voler escludere qualsiasi riferimento alla disciplina penale, e all'art. 160 cod pen. in particolare, che (nell'ultima parte) non consente alla nuova decorrenza dei termini di superare i tempi di prescrizione espressamente indicati nell'art. 161 cod. pen.
Questa Corte ha avuto modo di chiarire che, in un contesto nel quale la disciplina generale della sanzione amministrativa è modellata sotto molti aspetti alla disciplina generale della sanzione penale, il richiamo alla disciplina dell'interruzione della prescrizione secondo le norme del codice civile (che consentono, invece, un'interruzione illimitata nel tempo) ha il significato di escludere la disciplina penale, prendendo a modello la regolamentazione di diritto civile.
Tale modello, però, non può fare ignorare che la sanzione amministrativa è irrogata a seguito del procedimento amministrativo configurato -come si è appena detto- dalla stessa legge n. 689/81, che serve a verificare l'effettiva realizzazione dell'illecito e a determinare l'entità della sanzione amministrativa, portandolo a conoscenza dell'interessato (Cass. 12.05.1995, n. 5330; conf. da:
Cass., Sez. 1, n. 5798/2005)…”.
14. Ebbene, il credito rivendicato dalla trova titolo nel rapporto obbligatorio CP_1 contributivo tra le parti e non è certo una sanzione amministrativa irrogata dall'ente ex L. n.
689/1981, con la conseguenza che ad esso si applica senza subbio la disciplina comune in tema d'interruzione della prescrizione (salvi gli effetti propri della natura pubblica del credito, su cui v. infra).
15. Di poi, le parti non concordano sul dies a quo di decorrenza, per la prima volta, della prescrizione.
Infatti, la assume che esso coincida con le date di notifica delle cartelle esattoriali CP_1 con cui sono state richieste in pagamento le singole annualità contributive.
6 Tale postulato è stato condiviso dal Tribunale, che ha richiamato al fine il documento n. 7 prodotto dall'ente.
16. Sul punto, l'appellante ha dedotto non soltanto che il documento n. 7 attiene a una delibera della ma pure che “…nessun documento allegato dalla parte resistente contiene le CP_1 cartelle considerate dal Giudice di prime cure né tanto meno l'attestazione della notifica delle stesse…” (v. pag. 3 ricorso di appello).
Si tratta di deduzione fondata, dal momento che il documento n. 5, che nel grado la CP_1 individua come quello cui -piuttosto- il Tribunale avrebbe avuto riguardo, è un mero “prospetto del contribuente post riforma”, d'origine incerta e privo di qualsiasi attestazioni idonea ad attribuirgli valenza certificativa, che, come tale, non può giovare alla parte appellata, dalla quale proviene.
17. Per negare questa carenza probatoria non vale invocare -come fa la l'art. 115 cpc e CP_1 considerare incontestate le date di notifica delle cartelle, quali elencate dall'ente nella memoria ex art. 416 cpc.
18. Difatti, la Suprema Corte ha chiarito che “L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti o allegati in sede extraprocessuale, atteso che il principio di non contestazione trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova, di cui agli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c., che è tipico delle vicende processuali” (Cass. n. 2174/2021).
Ebbene, nel caso di specie i dati storici in parola non sono nella disponibilità del debitore, in quanto attengono all'attività che l'ente esattore ha compiuto per recuperare i contributi rivendicati dalla
CP_1
Dunque, sul non incombeva alcun onere di correlata contestazione nella prima difesa utile, Pt_1 ai fini pretesi dall'appellata.
19. Del pari, detta carenza probatoria non può essere esclusa, come pure pretenderebbe la CP_1 sull'assunto che nemmeno il documento n. 5 è stato contestato dal nella prima difesa utile Pt_1 dopo la sua produzione in giudizio.
Difatti, l'onere di contestazione che grava sulla parte ex art. 115 co. 1 ultima parte cpc attiene ai fatti costitutivi dell'azione o dell'eccezione proposte in giudizio, non certo ai documenti, rispetto ai quali il contraddittore, cui lo scritto è opposto, può negare l'efficacia probatoria attraverso gli specifici istituti predisposti dall'ordinamento (artt. 2700 ss. cc, art. 214 cpc), ovvero può contestarne
-con i mezzi d'impugnazione- la valenza dimostrativa attribuitagli dal Giudice ex art. 116 cpc.
7 Tanto è accaduto nel caso di specie, in quanto l'appellante, con specifico motivo di appello, fa valere
-e per quanto esposto, a ragione- l'inidoneità dello scritto prodotto dalla a CP_1 riscontrare il fatto costitutivo della controeccezione d'interruzione della prescrizione.
20. Di poi, osserva la Corte che la descritta lacuna probatoria non può essere colmata neppure con l'esercizio dei poteri officiosi ex art. 437 cpc, come pure invocato dalla appellata. CP_1
Difatti, in una controversia come quella in cognizione, in cui l'oggetto della lite è soltanto la prescrizione o meno della pretesa azionata in monitorio dal creditore, spettava senza dubbio alla che si professa tale, produrre nei termini di cui all'art. 416 cpc tutti i documenti utili allo CP_1 scopo, viepiù considerata l'evidente esigibilità della loro tempestiva acquisizione presso l'ente esattore e l'assoluta assenza di qualsiasi difesa dell'odierna appellata volta a dar conto del contrario.
21. Peraltro la lungi dall'aver provveduto a munirsi di questi documenti nelle more del giudizio CP_1
e dall'essersi quindi offerta di produrli nel grado (così da sollecitare fondatamente l'esercizio dei poteri istruttori dell'Ufficio), ha piuttosto chiesto alla Corte d'impartire al terzo
[...]
l'ordine di esibire le cartelle notificate, reclamando così l'uso di uno strumento Controparte_2 istruttorio del tutto residuale nel processo, viepiù per far fronte alla sua inerzia, rimasta allo stato - si ribadisce- ingiustificata.
22. Per concludere in senso contrario non rileva il richiamo, da parte della a quella CP_1 giurisprudenza che, nelle controversie in materia di cartelle esattoriali, consente al Giudice di acquisire anche d'ufficio gli atti impositivi notificati .
Infatti, come si evince agevolmente dalla massima menzionata dalla stessa tale iniziativa CP_1 officiosa è volta a verificare la proponibilità dell'opposizione ex art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, tenuto conto che il termine ivi posto ha natura decadenziale e il suo spirare determina per il Giudice il difetto della potestas iudicandi.
23. Di contro, nel caso di specie non si verte in ipotesi di opposizione ex art. 24 citato, ma si verte in ipotesi di prescrizione fatta valere nell'ambito di un'azione giudiziale validamente proposta giusta l'art. 645 cpc, che grava il creditore della prova della controeccezione di tempestiva interruzione del termine, prova che qui peraltro è di maggior necessità se si considera che, stante la matrice pubblica dei contributi in questione (giacché la previdenza della ha natura CP_1 sostitutiva della previdenza dell'AGO), la prescrizione ha natura estintiva del diritto e non soltanto impeditiva del suo esercizio (come invece accade per la prescrizione dei crediti civili ex art. 2934 cc).
8 24. Corollario di quanto appena postulato è che il dies a quo per il computo del termine di prescrizione per ciascuna annualità contributiva non può essere individuato nella data di notifica delle cartelle esattoriali.
25. Piuttosto, al riguardo il debitore ha individuato, quale giorno di decorrenza del termine, la scadenza dell'anno contributivo di riferimento, mentre la ha opposto che “ …nella specie, si verte su CP_1 imponibili emersi a seguito di attività ispettiva dell'Ente impositore e di c.d. verifica finanze, a fronte delle omissioni dichiarative del sig. (fatto questo pacifico e incontestato); e, di Pt_1 conseguenza, trova applicazione la regola della non decorrenza, con postergazione del dies a quo alla data dell'accertamento …”.
Nondimeno, si tratta di difesa non utile alle ragioni della se solo si considera che, nella sua CP_1 stessa prospettazione, le singole annualità contributive sono state chieste all'appellante con le cartelle esattoriali, il che -com'è chiaro- postula che l'ente aveva accertato già prima il fatto costitutivo del suo diritto, tanto da averlo esercitato iscrivendolo a ruolo, ai pieni effetti dell'art. 2935 cc.
Spettava quindi alla introdurre nel grado univoci e adeguati elementi esplicativi -prima- e CP_1 dimostrativi -poi- del fatto che il dies d'interesse era da collocare in epoca posteriore a quello indicato dal debitore, onere però non assolto.
26. Anzi, l'esigenza di una tale prova è viepiù apprezzabile se si considera che è la stessa ad aver CP_1 dedotto che “… sarebbe del tutto fuorviante confondere le annualità d'imposta con l'annualità del ruolo esattoriale, posto che, per l'appunto, i singoli ruoli (che, com'è noto, sono gli atti con cui
l'Ente impositore dà avvio alla riscossione) vengono formati per periodi d'imposta non coincidenti con quelli di formazione del relativo ruolo…”.
Basta allora osservare che, nell'elencare ruoli e cartelle esattoriali (pag. 4 memoria di costituzione in appello), la ha fatto riferimento talvolta ad annualità contributive temporalmente prossime CP_1 al ruolo di riferimento (ad esempio, cartella n. 097 2004 0268040538000 relativa all'annualità
d'imposta 2003; cartella n. 097 2005 0197871516000 relativa all'annualità d'imposta 2004); altre volte, invece, ha fatto riferimento ad annualità contributive temporalmente distanti dal ruolo di riferimento (ad esempio, cartella n. 097 2014 0077374883000 relativa alle annualità d'imposta
2008, 2009, 2010, 2011; cartella n. 097 2015 0038119869000 relativa all'annualità d'imposta 2012; cartella n. 097 2016 0042967980000, relativamente all'annualità d'imposta 2013).
Di conseguenza, neppure dall'esame degli atti emergono elementi univoci e di sicuro riscontro nel senso, favorevole alla d'individuare processualmente una data certa di decorrenza della CP_1 prescrizione successiva a quella indicata dal debitore.
9 27. Né in favore della vale l'argomento, pure speso al fine dall'appellata, secondo cui il dies a CP_1 quo di decorrenza della prescrizione coincide con il termine assegnato al contribuente per la presentazione delle comunicazioni sul reddito professionale e sul volume d'affari (che costituiscono, rispettivamente, la base imponibile per il contributo soggettivo e quella per il contributo integrativo), termine fissato per il 15 settembre dell'anno successivo a quello d'imposta giusta gli artt. 6, 9 e 14 del Regolamento dell'ente.
Difatti, tale argomento è in antitesi logica -ed è, per questo, incondivisibile- con la difesa della CP_1 fin qui esaminata, dal momento che postula l'avvenuta comunicazione all'ente, da parte del debitore del suo reddito professionale, fatto che invece l'appellata non solo ha negato -addirittura Pt_1 considerandolo incontestato in giudizio: v. sopra-, ma ha ulteriormente avallato con l'argomento secondo cui il volume di affari del era stato accertato in via ispettiva. Pt_1
28. Resta quindi processualmente confermato (per difetto di prova contraria) che il dies a quo di decorrenza della prescrizione coincide con la scadenza dell'annualità contributiva di riferimento.
29. Osserva ancora la Corte che la ha invocato a suo favore anche la normativa emergenziale CP_1 introdotta dall'art. 37, co. 2 D.L. n. 18/2020, che ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione dal 23 febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020 (per un totale di 129 giorni), nonché dall'art. 11, co. 9 D.L. n. 183/2020, che ha sospeso i medesimi termini dal 31 dicembre 2020 fino al 30 giugno 2021 (per un totale di 182 giorni).
Al riguardo, vale osservare che, trattandosi di sospensione della prescrizione, le norme indicate trovano applicazione soltanto se il termine è ancora pendente al momento della loro entrata in vigore, ipotesi che, per quanto si vedrà infra, non si è verificata nel caso di specie.
30. Così fissati i parametri logici utili a condurre la cognizione sui fatti di causa, si può quindi passare a esaminare le singole annualità d'interesse, esame che viene eseguito tenendo conto degli atti di costituzione in mora che il debitore riconosce come ricevuti e, poi, di quelli ulteriori di cui la Cassa creditrice intenderebbe giovarsi (e precisandosi che i documenti appresso indicati sono contenuti nel fascicolo di primo grado dell'appellata):
a) 2002: CP_3 il primo sollecito di pagamento è dell'anno 2011, quindi oltre i cinque anni dal dies a quo
(all.10).
La ha richiamato anche il documento n. 19, che è il sollecito di pagamento del CP_1
2015, ma che non contiene alcun riferimento all'annualità d'interesse e quindi non ha effetto interruttivo della prescrizione, e poi il documento n. 21, che è il sollecito di
10 pagamento del 2 dicembre 2019, che dunque -a parte ogni altra considerazione- è intervenuto oltre il quinquennio dal 2011.
Pertanto, per tale annualità i contributi sono prescritti.
b) ANNO 2003: il primo sollecito è dell'anno 2011, quindi oltre i cinque anni dal dies a quo (all.10).
La ha richiamato il sollecito del 28 ottobre 2014 (doc. 11) e il sollecito del 2 CP_1 dicembre 2019 (doc. 21), quest'ultimo intervenuto oltre il quinquennio dal precedente.
Pertanto, per tale annualità i contributi sono prescritti.
c) ANNO 2004: il primo sollecito è del 28 ottobre 2014, quindi oltre i cinque anni dal dies a quo (all. 11).
La ha richiamato il sollecito di pagamento del 3 giugno 2015 per il ruolo 2005 (all. CP_1
13) nonché sollecito di pagamento dell'8 novembre 2016 per il ruolo 2006 (all. 14).
Non emerge alcun elemento dagli atti -né è stato indicato dalla che attesti che i CP_1 ruoli 2005 e 2006 si riferissero entrambi ai contributi in esame.
Tale lacuna è viepiù apprezzabile se si considera che l'appellante ha riferito il documento n. 13 all'annualità 2005 (v. pag. 5 ricorso di appello), senza alcun miglior chiarimento da parte della che pur a tanto avrebbe avuto interesse. CP_1
La ha pure richiamato il sollecito di pagamento del 18 giugno 2020 (doc. 22), che CP_1 in effetti si riferisce ai contributi in parola, ma è stato notificato trascorsi cinque anni dalla notifica del 28 ottobre 2014.
Pertanto, per tale annualità i contributi sono prescritti.
d) ANNO 2005: il primo sollecito è dell'anno 2011 (all. 12), quindi oltre i cinque anni dal dies a quo.
La ha richiamato il sollecito di pagamento ruolo 2007 notificato in data 4 dicembre CP_1
2012 (doc. 15), nonché il sollecito di pagamento ruolo 2006 notificato in data 8 novembre
2016 (doc. 14), che non contengono elementi utili a riferirli all'annualità contributiva in esame.
La ha richiamato altresì il sollecito di pagamento ruolo 2007 notificato in data 20 CP_1 settembre 2017, che -in ogni caso- è intervenuto dopo il quinquennio dal 2011.
Pertanto, per tale annualità i contributi sono prescritti.
11 e) ANNO 2006: per tale annualità l'appellante ha riconosciuto l'esistenza di tempestivi atti interruttivi, ma si limita a negarne tale effetto sull'assunto che si tratta di solleciti di pagamento, questione della cui infondatezza si è detto.
Pertanto, per tale annualità i contributi sono esigibili;
f) ANNO 2007: vale quanto detto per l'annualità 2006.
Pertanto, per tale annualità i contributi sono esigibili;
g) ANNO 2008: il primo sollecito è del 2014 (all. 17), quindi oltre i cinque anni dal dies a quo.
La ha richiamato la comunicazione di verifica reddituale di cui alla nota prot. n. 8947 CP_1 del 23 luglio 2013 (all. 27, 28), che però non risulta recapitata al debitore, nonché il sollecito ruoli 2011 notificato in data 27 novembre 2015 (doc. 19), che tuttavia non contiene elementi che si riferiscano all'annualità contributiva d'interesse.
Pertanto, per tale annualità i contributi sono prescritti.
h) ANNO 2009: il primo atto di costituzione in mora è il decreto ingiuntivo oggetto di causa, notificato nel
2023, ben oltre i cinque anni dal dies a quo.
La ha richiamato la comunicazione di verifica reddituale di cui alla nota prot. n. 8947 CP_1 del 23 luglio 2013 (all. 27), che non risulta recapitata al debitore, nonché il sollecito di pagamento ruoli notificato in data 18 giugno 2020 (all. 22), all'evidenza tardivo.
Pertanto, per tale annualità i contributi in parola sono prescritti.
i) ANNO 2010: il primo atto di costituzione in mora è il decreto ingiuntivo oggetto di causa, notificato nel
2023, ben oltre i cinque anni dal dies a quo.
La ha richiamato la diffida di pagamento notificata in data 31 gennaio 2022 (doc. CP_1
26), all'evidenza tardiva.
Pertanto, per tale annualità i contributi in parola sono prescritti.
12 j) ANNO 2011: valgono le osservazioni svolte per l'annualità 2006.
Pertanto, per tale annualità i contributi sono esigibili.
l) CP_4 il primo atto di costituzione in mora è il decreto ingiuntivo oggetto di causa, notificato nel 2023, ben oltre i cinque anni dal dies a quo.
La ha richiamato il sollecito di pagamento ruoli 2004 e 2015 notificato in data 2 CP_1 dicembre 2019 (all. 21), all'evidenza tardivo.
Pertanto, per tale annualità i contributi sono prescritti.
m) ANNO 2013: il primo atto di costituzione in mora è il sollecito del 2021 (all. 23), ben oltre i cinque anni dal dies a quo.
La ha richiamato il sollecito di pagamento ruoli notificato in data 18 giugno 2020 CP_1
(all. 22), all'evidenza tardivo.
Non può essere considerata in favore della la normativa emergenziale, in quanto a CP_1 febbraio 2020 (inizio della sospensione) era già trascorso il termine di cinque anni dal dies a quo d'interesse.
Pertanto, per tale annualità i contributi in parola sono prescritti.
n) ANNO 2014, 2015 e 2016
Valgono le osservazioni svolte per l'annualità 2006.
Pertanto, per tale annualità i contributi sono esigibili.
31. Rispetto ai contributi prescritti, va aggiunto che sono prescritte anche le sanzioni maturate secondo il regolamento della considerato che tale credito, traendo origine da un'obbligazione accessoria CP_1 ex lege, ha -pur nella sua accessorietà- la stessa natura giuridica della obbligazione principale e dev'essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale (Cass. n. 2620/2012, Cass. SU n.
5076/2015, n. 5076/2016).
32. Specularmente, sono esigibili le dette sanzioni maturate sui contributi delle annualità non sono estinte per prescrizione.
13 33. Portando a sintesi le osservazioni svolte, se ne ricava che il eve alla i contributi relativi Pt_1 CP_1 agli anni 2006, 2007, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, oltre agli interessi e alle sanzioni previste dal regolamento della dalla maturazione del credito fino al saldo effettivo. CP_1
34. Il quantum per sorte contributiva e per sanzioni e interessi resta determinato giusta gli importi di cui al decreto ingiuntivo opposto, in ordine al quale non vi è stata alcuna censura ad opera dell'appellante.
35. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'appellante va condannato a pagare alla
[...]
i contributi relativi agli anni 2006, 2007, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, CP_1
2021 quali chiesti con il ricorso ex art. 633 cpc, con gli interessi e le sanzioni previste dal regolamento della dalla maturazione del credito fino al saldo. CP_1
36. Le spese del doppio grado di giudizio, comprese la fase monitoria e la fase inibitoria (Cass. n.
9064/2018), sono compensate tra le parti, tenuto conto che la controversia è stata definita con loro reciproca soccombenza.
PQM
In riforma della sentenza impugnata:
Revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'appellante a pagare alla i CP_1 contributi relativi agli anni 2006, 2007, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 quali chiesti con il ricorso ex art. 633 cpc, con gli interessi e le sanzioni previste dal regolamento della dalla maturazione del credito fino al saldo. CP_1
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, compresa la fase monitoria e la fase inibitoria.
Roma, 9 aprile 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 9 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1870/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con l'Avv. M. Pica giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. H. M. Bonura giusta procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 5716/2024, pubblicata il 16 maggio 2024 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 645 cpc proponeva opposizione al decreto Parte_1
n. 6852/2023, con cui il Tribunale gli aveva ingiunto di pagare alla la somma CP_1 complessiva di € 106.133,29 a titolo di contributi per le annualità 2002 – 2021 e relative sanzioni.
Eccepiva la prescrizione del credito ingiunto in relazione al periodo anteriore al 2016, riconoscendo invece dovuti i contributi e le sanzioni dal 2017 fino al 2021, pari al minor importo di € 38.368,47.
Concludeva conformemente.
2. Nel contraddittorio con la con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva CP_1
l'opposizione, sull'assunto che il termine quinquennale di prescrizione del credito controverso era stato utilmente interrotto dall'ente, come dimostrato dai documenti di causa.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 9 luglio 2024, chiedeva che, in parziale riforma della sentenza, fossero accolte le seguenti Parte_1 conclusioni:
“Voglia Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria e diversa istanza in totale riforma della sentenza n. 5716/2024 pubblicata in data
16.05.2024 emessa dal Tribunale Civile di Roma, Giudice Alessandro Coco, all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di cui al nrg 3629/2024, mai notificata, così decidere: in via preliminare
-Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 5716/2024 pubblicata in data 16.05.2024 emessa dal Tribunale Civile di Roma, Giudice Alessandro Coco, all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di cui al nrg 3629/2024, mai notificata;
nel merito
- accertare e dichiarare la genericità delle motivazioni contenute in sentenza non avendo il Giudice di prime cure valutato attentamente la documentazione depositata da parte resistente nel giudizio di primo grado, riconoscendo, solo perché indicato nelle memorie di costituzione, l'esistenza di documenti interruttivi, nello specifico n. 13 cartelle, al contrario mai depositate in atti. ulteriormente nel merito
– accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei contributi per le CP_1 annualità dal 2002 al 2016 alla luce dei motivi dedotti nel presente atto di appello e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto di cui al numero n. 6852-2023
2 del 29.11.2023 emesso dal Tribunale di Roma nella persona del Giudice Dott. Paola
Lucarelli.
In Via subordinata
– rideterminare la somma inferiore dovuta alla luce delle prescrizioni maturate per decorrenza del termine precisato in narrativa nella misura di euro 38.368,47 (così come risultante dall'attestazione del debito all 4 parte resistente) o nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, alla luce della valutazione degli atti interruttivi.
– Condannare la parte resistente al pagamento delle spese di lite per il doppio grado di giudizio con distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
A sostegno, formulava in sintesi i seguenti motivi d'impugnazione:
a) genericità delle motivazioni della sentenza ed erronea valutazione della documentazione di parte resistente, in violazione dell'art 132, 2° comma n. 4 cpc;
b) erronea e generica valutazione circa i solleciti inoltrati dalla e la CP_1 decorrenza del termine prescrizionale, in violazione dell'art. 115 cpc. Prescrizione del diritto alla riscossione ex art. 3, co. 9 L. n. 335/1995;
c) erroneo convincimento che i solleciti di pagamento e gli atti privi di quantificazione del credito siano idonei a costituire in mora il debitore.
4. La depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. CP_1
5. All'udienza del 9 aprile 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è fondato soltanto in parte.
7. In specie, osserva la Corte che la censura di violazione dell'art. 132 cpc è priva di diretta valenza emendativa della sentenza in oggetto, giacché denuncia un vizio del decisum che, pur ove in ipotesi rilevabile, non determina la rimessione della causa al Giudice di primo grado, ma comporta che le questioni di merito veicolate in tal modo nel tema impugnatorio debbano essere conosciute in questa sede (art. 354 cpc).
8. Con riguardo agli altri motivi di appello, trattati in modo congiunto stante la loro interdipendenza, vale premettere che l'appellante ha riconosciuto an e quantum del credito azionato in monitorio dalla ritenendolo per di più esigibile quanto al periodo successivo al 2017 e, di CP_1 converso, estinto per prescrizione quanto al periodo anteriore.
9. Con riguardo alla prescrizione, le parti concordano sul fatto che il diritto contributivo al vaglio è soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, co. 9 della L. n. 335/1995.
3 10. L'appellante, invece, nega che il decorso del predetto termine possa essere interrotto da atti di diffida di pagamento privi della quantificazione del credito rivendicato dal titolare del diritto, ma si tratta di difesa infondata.
Difatti, in tema d'interruzione della prescrizione, è consolidato il seguente principio di diritto:
“L'atto di costituzione in mora non è soggetto all'adozione di formule sacramentali e quindi non richiede la quantificazione del credito (che potrebbe essere non determinato, ma solo determinabile), avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese;
e il relativo accertamento costituisce indagine di fatto, riservata all'apprezzamento del giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità ove immune da errori giuridici e/o vizi logici. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto, quale atto di costituzione in mora, valido atto interruttivo della prescrizione, la richiesta di "pagamento delle competenze", rivolta da un professionista al proprio cliente)” (Cass. n. 5681/2006).
11. Del resto, giusta l'art. 2935 cc l'esercizio del diritto è precluso dall'esistenza di impedimenti giuridici, non certo da impedimenti fattuali, tra i quali vanno -all'evidenza- annoverati quelli collegati alla determinazione dell'ammontare del credito rivendicato (in questo senso, v. Cass. n.
3584/2012: “L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra
l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento”.
A maggior ragione, dunque, a fini interruttivi della prescrizione è utile anche la richiesta di pagamento di un credito non determinato nel suo ammontare.
12. Del pari infondata è la doglianza dell'appellante, secondo cui ai fini dell'interruzione della prescrizione non varrebbero i solleciti di pagamento inviatigli dall'ente esattore.
Difatti, questa difesa è imperniata sulla sentenza n. 25226/2023 della Suprema Corte, con cui è stato affermato: “… In definitiva, il Collegio aderisce alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, ogni atto tipico del procedimento previsto dalla legge per
l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria ed è quindi idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. e ad interrompere la prescrizione, ma ciò sempre se
4 e dal momento in cui l'atto sia stato notificato o, comunque, portato a conoscenza del soggetto sanzionato a mezzo ruolo (Cass., Sez. 6-2, 17812/2019; Cass. 1081/2007; Cass. 5063/2006; Cass.
17054/2005; Cass. 3124/2005; Cass. 5798/2005; Cass. 3124/2005; Cass. 22111/2004; Cass.
16060/2003; Cass. 13627/2002; Cass. 7650/1996), tale non potendo avere tale effetto le lettere raccomandate contenenti meri solleciti di pagamento…”.
13. Tuttavia, nella motivazione della sentenza la Suprema Corte ha chiarito quanto segue: “…Ritiene il ricorrente che, in tema di sanzioni amministrative, e nel rispetto di quanto più volte affermato dal giudice di legittimità, solo gli atti tipici del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione e la riscossione della sanzione hanno la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto costituiscono esercizio della pretesa sanzionatoria, con conseguente irrilevanza di atti che atipicamente possano manifestare analoga intenzione.
Ciò nel rispetto del diritto di difesa costituzionalmente sancito dall'art. 24 Cost., poiché solo avverso gli atti tipici del procedimento amministrativo è consentito al destinatario dell'atto proporre ricorso, rimanendo altrimenti il cittadino assolutamente sfornito di tutela giurisdizionale nei casi di invio di atti atipici, come tali non impugnabili.
Irrilevante è, dunque, la notifica dell'atto di ordinanza-ingiunzione, asseritamente avvenuta in data
02.04.2003, posto che la notifica della cartella di pagamento è avvenuta in data 03.06.2009, ossia ben oltre i cinque anni prescritti dall'art. 28 della legge n. 689/81.
Non costituendo le lettere raccomandate atti tipici del procedimento amministrativo idonei ad interrompere il suddetto termine di prescrizione, l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si è estinta, a norma dell'art. 14, ultimo comma, della legge n. 689/81.
1.1. Il motivo è fondato. In materia di sanzioni amministrative, la notificazione tempestiva rappresenta elemento costitutivo della fattispecie sanzionatoria: pertanto, la notificazione non tempestiva della cartella esattoriale rappresenta un fatto estintivo del diritto di credito per sanzione amministrativa che attiene all'agire dell'amministrazione, impedendo non certo la formazione del titolo esecutivo (che si è formato ai sensi della sequenza prevista dagli artt. 14, 17 (contestazione, presentazione del rapporto) e 18 (determinazione della sanzione mediante ordinanza-ingiunzione) della legge n. 689 del 1981, quanto il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria e che consente la riscossione coattiva.
Non va perso di vista, poi, il dato normativo (art. 22 legge n. 689 del 1981) per il quale, per contrastare il titolo esecutivo rappresentato dall'ordinanza-ingiunzione, l'ordinamento mette a
5 disposizione dell'interessato un rimedio «speciale», appositamente destinato ad evitare che divenga definitivo l'accertamento consacrato nell'ordinanza-ingiunzione.
Le norme citate, pertanto, delineano una fattispecie complessa dal punto di vista sostanziale, al maturare della quale si determina l'effetto favorevole per l'amministrazione: in questa fattispecie progressiva non vi è spazio per atti estranei al procedimento nel quale si inscrive la potestà sanzionatoria, anche se con essi l'Amministrazione voglia inequivocabilmente manifestare
l'intenzione di infliggere la sanzione. In particolare, non si inseriscono le missive raccomandate, strumenti privatistici di sollecito del pagamento non adeguati alla fattispecie complessa delineata.
Il rinvio dell'art. 28 l. n. 689/81 all'art. 2943, nella parte in cui attribuisce efficacia interruttiva agli atti di costituzione in mora (tra i quali rientra -come nel caso di specie- la lettera raccomandata), deve essere letto nel senso di voler escludere qualsiasi riferimento alla disciplina penale, e all'art. 160 cod pen. in particolare, che (nell'ultima parte) non consente alla nuova decorrenza dei termini di superare i tempi di prescrizione espressamente indicati nell'art. 161 cod. pen.
Questa Corte ha avuto modo di chiarire che, in un contesto nel quale la disciplina generale della sanzione amministrativa è modellata sotto molti aspetti alla disciplina generale della sanzione penale, il richiamo alla disciplina dell'interruzione della prescrizione secondo le norme del codice civile (che consentono, invece, un'interruzione illimitata nel tempo) ha il significato di escludere la disciplina penale, prendendo a modello la regolamentazione di diritto civile.
Tale modello, però, non può fare ignorare che la sanzione amministrativa è irrogata a seguito del procedimento amministrativo configurato -come si è appena detto- dalla stessa legge n. 689/81, che serve a verificare l'effettiva realizzazione dell'illecito e a determinare l'entità della sanzione amministrativa, portandolo a conoscenza dell'interessato (Cass. 12.05.1995, n. 5330; conf. da:
Cass., Sez. 1, n. 5798/2005)…”.
14. Ebbene, il credito rivendicato dalla trova titolo nel rapporto obbligatorio CP_1 contributivo tra le parti e non è certo una sanzione amministrativa irrogata dall'ente ex L. n.
689/1981, con la conseguenza che ad esso si applica senza subbio la disciplina comune in tema d'interruzione della prescrizione (salvi gli effetti propri della natura pubblica del credito, su cui v. infra).
15. Di poi, le parti non concordano sul dies a quo di decorrenza, per la prima volta, della prescrizione.
Infatti, la assume che esso coincida con le date di notifica delle cartelle esattoriali CP_1 con cui sono state richieste in pagamento le singole annualità contributive.
6 Tale postulato è stato condiviso dal Tribunale, che ha richiamato al fine il documento n. 7 prodotto dall'ente.
16. Sul punto, l'appellante ha dedotto non soltanto che il documento n. 7 attiene a una delibera della ma pure che “…nessun documento allegato dalla parte resistente contiene le CP_1 cartelle considerate dal Giudice di prime cure né tanto meno l'attestazione della notifica delle stesse…” (v. pag. 3 ricorso di appello).
Si tratta di deduzione fondata, dal momento che il documento n. 5, che nel grado la CP_1 individua come quello cui -piuttosto- il Tribunale avrebbe avuto riguardo, è un mero “prospetto del contribuente post riforma”, d'origine incerta e privo di qualsiasi attestazioni idonea ad attribuirgli valenza certificativa, che, come tale, non può giovare alla parte appellata, dalla quale proviene.
17. Per negare questa carenza probatoria non vale invocare -come fa la l'art. 115 cpc e CP_1 considerare incontestate le date di notifica delle cartelle, quali elencate dall'ente nella memoria ex art. 416 cpc.
18. Difatti, la Suprema Corte ha chiarito che “L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti o allegati in sede extraprocessuale, atteso che il principio di non contestazione trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova, di cui agli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c., che è tipico delle vicende processuali” (Cass. n. 2174/2021).
Ebbene, nel caso di specie i dati storici in parola non sono nella disponibilità del debitore, in quanto attengono all'attività che l'ente esattore ha compiuto per recuperare i contributi rivendicati dalla
CP_1
Dunque, sul non incombeva alcun onere di correlata contestazione nella prima difesa utile, Pt_1 ai fini pretesi dall'appellata.
19. Del pari, detta carenza probatoria non può essere esclusa, come pure pretenderebbe la CP_1 sull'assunto che nemmeno il documento n. 5 è stato contestato dal nella prima difesa utile Pt_1 dopo la sua produzione in giudizio.
Difatti, l'onere di contestazione che grava sulla parte ex art. 115 co. 1 ultima parte cpc attiene ai fatti costitutivi dell'azione o dell'eccezione proposte in giudizio, non certo ai documenti, rispetto ai quali il contraddittore, cui lo scritto è opposto, può negare l'efficacia probatoria attraverso gli specifici istituti predisposti dall'ordinamento (artt. 2700 ss. cc, art. 214 cpc), ovvero può contestarne
-con i mezzi d'impugnazione- la valenza dimostrativa attribuitagli dal Giudice ex art. 116 cpc.
7 Tanto è accaduto nel caso di specie, in quanto l'appellante, con specifico motivo di appello, fa valere
-e per quanto esposto, a ragione- l'inidoneità dello scritto prodotto dalla a CP_1 riscontrare il fatto costitutivo della controeccezione d'interruzione della prescrizione.
20. Di poi, osserva la Corte che la descritta lacuna probatoria non può essere colmata neppure con l'esercizio dei poteri officiosi ex art. 437 cpc, come pure invocato dalla appellata. CP_1
Difatti, in una controversia come quella in cognizione, in cui l'oggetto della lite è soltanto la prescrizione o meno della pretesa azionata in monitorio dal creditore, spettava senza dubbio alla che si professa tale, produrre nei termini di cui all'art. 416 cpc tutti i documenti utili allo CP_1 scopo, viepiù considerata l'evidente esigibilità della loro tempestiva acquisizione presso l'ente esattore e l'assoluta assenza di qualsiasi difesa dell'odierna appellata volta a dar conto del contrario.
21. Peraltro la lungi dall'aver provveduto a munirsi di questi documenti nelle more del giudizio CP_1
e dall'essersi quindi offerta di produrli nel grado (così da sollecitare fondatamente l'esercizio dei poteri istruttori dell'Ufficio), ha piuttosto chiesto alla Corte d'impartire al terzo
[...]
l'ordine di esibire le cartelle notificate, reclamando così l'uso di uno strumento Controparte_2 istruttorio del tutto residuale nel processo, viepiù per far fronte alla sua inerzia, rimasta allo stato - si ribadisce- ingiustificata.
22. Per concludere in senso contrario non rileva il richiamo, da parte della a quella CP_1 giurisprudenza che, nelle controversie in materia di cartelle esattoriali, consente al Giudice di acquisire anche d'ufficio gli atti impositivi notificati .
Infatti, come si evince agevolmente dalla massima menzionata dalla stessa tale iniziativa CP_1 officiosa è volta a verificare la proponibilità dell'opposizione ex art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, tenuto conto che il termine ivi posto ha natura decadenziale e il suo spirare determina per il Giudice il difetto della potestas iudicandi.
23. Di contro, nel caso di specie non si verte in ipotesi di opposizione ex art. 24 citato, ma si verte in ipotesi di prescrizione fatta valere nell'ambito di un'azione giudiziale validamente proposta giusta l'art. 645 cpc, che grava il creditore della prova della controeccezione di tempestiva interruzione del termine, prova che qui peraltro è di maggior necessità se si considera che, stante la matrice pubblica dei contributi in questione (giacché la previdenza della ha natura CP_1 sostitutiva della previdenza dell'AGO), la prescrizione ha natura estintiva del diritto e non soltanto impeditiva del suo esercizio (come invece accade per la prescrizione dei crediti civili ex art. 2934 cc).
8 24. Corollario di quanto appena postulato è che il dies a quo per il computo del termine di prescrizione per ciascuna annualità contributiva non può essere individuato nella data di notifica delle cartelle esattoriali.
25. Piuttosto, al riguardo il debitore ha individuato, quale giorno di decorrenza del termine, la scadenza dell'anno contributivo di riferimento, mentre la ha opposto che “ …nella specie, si verte su CP_1 imponibili emersi a seguito di attività ispettiva dell'Ente impositore e di c.d. verifica finanze, a fronte delle omissioni dichiarative del sig. (fatto questo pacifico e incontestato); e, di Pt_1 conseguenza, trova applicazione la regola della non decorrenza, con postergazione del dies a quo alla data dell'accertamento …”.
Nondimeno, si tratta di difesa non utile alle ragioni della se solo si considera che, nella sua CP_1 stessa prospettazione, le singole annualità contributive sono state chieste all'appellante con le cartelle esattoriali, il che -com'è chiaro- postula che l'ente aveva accertato già prima il fatto costitutivo del suo diritto, tanto da averlo esercitato iscrivendolo a ruolo, ai pieni effetti dell'art. 2935 cc.
Spettava quindi alla introdurre nel grado univoci e adeguati elementi esplicativi -prima- e CP_1 dimostrativi -poi- del fatto che il dies d'interesse era da collocare in epoca posteriore a quello indicato dal debitore, onere però non assolto.
26. Anzi, l'esigenza di una tale prova è viepiù apprezzabile se si considera che è la stessa ad aver CP_1 dedotto che “… sarebbe del tutto fuorviante confondere le annualità d'imposta con l'annualità del ruolo esattoriale, posto che, per l'appunto, i singoli ruoli (che, com'è noto, sono gli atti con cui
l'Ente impositore dà avvio alla riscossione) vengono formati per periodi d'imposta non coincidenti con quelli di formazione del relativo ruolo…”.
Basta allora osservare che, nell'elencare ruoli e cartelle esattoriali (pag. 4 memoria di costituzione in appello), la ha fatto riferimento talvolta ad annualità contributive temporalmente prossime CP_1 al ruolo di riferimento (ad esempio, cartella n. 097 2004 0268040538000 relativa all'annualità
d'imposta 2003; cartella n. 097 2005 0197871516000 relativa all'annualità d'imposta 2004); altre volte, invece, ha fatto riferimento ad annualità contributive temporalmente distanti dal ruolo di riferimento (ad esempio, cartella n. 097 2014 0077374883000 relativa alle annualità d'imposta
2008, 2009, 2010, 2011; cartella n. 097 2015 0038119869000 relativa all'annualità d'imposta 2012; cartella n. 097 2016 0042967980000, relativamente all'annualità d'imposta 2013).
Di conseguenza, neppure dall'esame degli atti emergono elementi univoci e di sicuro riscontro nel senso, favorevole alla d'individuare processualmente una data certa di decorrenza della CP_1 prescrizione successiva a quella indicata dal debitore.
9 27. Né in favore della vale l'argomento, pure speso al fine dall'appellata, secondo cui il dies a CP_1 quo di decorrenza della prescrizione coincide con il termine assegnato al contribuente per la presentazione delle comunicazioni sul reddito professionale e sul volume d'affari (che costituiscono, rispettivamente, la base imponibile per il contributo soggettivo e quella per il contributo integrativo), termine fissato per il 15 settembre dell'anno successivo a quello d'imposta giusta gli artt. 6, 9 e 14 del Regolamento dell'ente.
Difatti, tale argomento è in antitesi logica -ed è, per questo, incondivisibile- con la difesa della CP_1 fin qui esaminata, dal momento che postula l'avvenuta comunicazione all'ente, da parte del debitore del suo reddito professionale, fatto che invece l'appellata non solo ha negato -addirittura Pt_1 considerandolo incontestato in giudizio: v. sopra-, ma ha ulteriormente avallato con l'argomento secondo cui il volume di affari del era stato accertato in via ispettiva. Pt_1
28. Resta quindi processualmente confermato (per difetto di prova contraria) che il dies a quo di decorrenza della prescrizione coincide con la scadenza dell'annualità contributiva di riferimento.
29. Osserva ancora la Corte che la ha invocato a suo favore anche la normativa emergenziale CP_1 introdotta dall'art. 37, co. 2 D.L. n. 18/2020, che ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione dal 23 febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020 (per un totale di 129 giorni), nonché dall'art. 11, co. 9 D.L. n. 183/2020, che ha sospeso i medesimi termini dal 31 dicembre 2020 fino al 30 giugno 2021 (per un totale di 182 giorni).
Al riguardo, vale osservare che, trattandosi di sospensione della prescrizione, le norme indicate trovano applicazione soltanto se il termine è ancora pendente al momento della loro entrata in vigore, ipotesi che, per quanto si vedrà infra, non si è verificata nel caso di specie.
30. Così fissati i parametri logici utili a condurre la cognizione sui fatti di causa, si può quindi passare a esaminare le singole annualità d'interesse, esame che viene eseguito tenendo conto degli atti di costituzione in mora che il debitore riconosce come ricevuti e, poi, di quelli ulteriori di cui la Cassa creditrice intenderebbe giovarsi (e precisandosi che i documenti appresso indicati sono contenuti nel fascicolo di primo grado dell'appellata):
a) 2002: CP_3 il primo sollecito di pagamento è dell'anno 2011, quindi oltre i cinque anni dal dies a quo
(all.10).
La ha richiamato anche il documento n. 19, che è il sollecito di pagamento del CP_1
2015, ma che non contiene alcun riferimento all'annualità d'interesse e quindi non ha effetto interruttivo della prescrizione, e poi il documento n. 21, che è il sollecito di
10 pagamento del 2 dicembre 2019, che dunque -a parte ogni altra considerazione- è intervenuto oltre il quinquennio dal 2011.
Pertanto, per tale annualità i contributi sono prescritti.
b) ANNO 2003: il primo sollecito è dell'anno 2011, quindi oltre i cinque anni dal dies a quo (all.10).
La ha richiamato il sollecito del 28 ottobre 2014 (doc. 11) e il sollecito del 2 CP_1 dicembre 2019 (doc. 21), quest'ultimo intervenuto oltre il quinquennio dal precedente.
Pertanto, per tale annualità i contributi sono prescritti.
c) ANNO 2004: il primo sollecito è del 28 ottobre 2014, quindi oltre i cinque anni dal dies a quo (all. 11).
La ha richiamato il sollecito di pagamento del 3 giugno 2015 per il ruolo 2005 (all. CP_1
13) nonché sollecito di pagamento dell'8 novembre 2016 per il ruolo 2006 (all. 14).
Non emerge alcun elemento dagli atti -né è stato indicato dalla che attesti che i CP_1 ruoli 2005 e 2006 si riferissero entrambi ai contributi in esame.
Tale lacuna è viepiù apprezzabile se si considera che l'appellante ha riferito il documento n. 13 all'annualità 2005 (v. pag. 5 ricorso di appello), senza alcun miglior chiarimento da parte della che pur a tanto avrebbe avuto interesse. CP_1
La ha pure richiamato il sollecito di pagamento del 18 giugno 2020 (doc. 22), che CP_1 in effetti si riferisce ai contributi in parola, ma è stato notificato trascorsi cinque anni dalla notifica del 28 ottobre 2014.
Pertanto, per tale annualità i contributi sono prescritti.
d) ANNO 2005: il primo sollecito è dell'anno 2011 (all. 12), quindi oltre i cinque anni dal dies a quo.
La ha richiamato il sollecito di pagamento ruolo 2007 notificato in data 4 dicembre CP_1
2012 (doc. 15), nonché il sollecito di pagamento ruolo 2006 notificato in data 8 novembre
2016 (doc. 14), che non contengono elementi utili a riferirli all'annualità contributiva in esame.
La ha richiamato altresì il sollecito di pagamento ruolo 2007 notificato in data 20 CP_1 settembre 2017, che -in ogni caso- è intervenuto dopo il quinquennio dal 2011.
Pertanto, per tale annualità i contributi sono prescritti.
11 e) ANNO 2006: per tale annualità l'appellante ha riconosciuto l'esistenza di tempestivi atti interruttivi, ma si limita a negarne tale effetto sull'assunto che si tratta di solleciti di pagamento, questione della cui infondatezza si è detto.
Pertanto, per tale annualità i contributi sono esigibili;
f) ANNO 2007: vale quanto detto per l'annualità 2006.
Pertanto, per tale annualità i contributi sono esigibili;
g) ANNO 2008: il primo sollecito è del 2014 (all. 17), quindi oltre i cinque anni dal dies a quo.
La ha richiamato la comunicazione di verifica reddituale di cui alla nota prot. n. 8947 CP_1 del 23 luglio 2013 (all. 27, 28), che però non risulta recapitata al debitore, nonché il sollecito ruoli 2011 notificato in data 27 novembre 2015 (doc. 19), che tuttavia non contiene elementi che si riferiscano all'annualità contributiva d'interesse.
Pertanto, per tale annualità i contributi sono prescritti.
h) ANNO 2009: il primo atto di costituzione in mora è il decreto ingiuntivo oggetto di causa, notificato nel
2023, ben oltre i cinque anni dal dies a quo.
La ha richiamato la comunicazione di verifica reddituale di cui alla nota prot. n. 8947 CP_1 del 23 luglio 2013 (all. 27), che non risulta recapitata al debitore, nonché il sollecito di pagamento ruoli notificato in data 18 giugno 2020 (all. 22), all'evidenza tardivo.
Pertanto, per tale annualità i contributi in parola sono prescritti.
i) ANNO 2010: il primo atto di costituzione in mora è il decreto ingiuntivo oggetto di causa, notificato nel
2023, ben oltre i cinque anni dal dies a quo.
La ha richiamato la diffida di pagamento notificata in data 31 gennaio 2022 (doc. CP_1
26), all'evidenza tardiva.
Pertanto, per tale annualità i contributi in parola sono prescritti.
12 j) ANNO 2011: valgono le osservazioni svolte per l'annualità 2006.
Pertanto, per tale annualità i contributi sono esigibili.
l) CP_4 il primo atto di costituzione in mora è il decreto ingiuntivo oggetto di causa, notificato nel 2023, ben oltre i cinque anni dal dies a quo.
La ha richiamato il sollecito di pagamento ruoli 2004 e 2015 notificato in data 2 CP_1 dicembre 2019 (all. 21), all'evidenza tardivo.
Pertanto, per tale annualità i contributi sono prescritti.
m) ANNO 2013: il primo atto di costituzione in mora è il sollecito del 2021 (all. 23), ben oltre i cinque anni dal dies a quo.
La ha richiamato il sollecito di pagamento ruoli notificato in data 18 giugno 2020 CP_1
(all. 22), all'evidenza tardivo.
Non può essere considerata in favore della la normativa emergenziale, in quanto a CP_1 febbraio 2020 (inizio della sospensione) era già trascorso il termine di cinque anni dal dies a quo d'interesse.
Pertanto, per tale annualità i contributi in parola sono prescritti.
n) ANNO 2014, 2015 e 2016
Valgono le osservazioni svolte per l'annualità 2006.
Pertanto, per tale annualità i contributi sono esigibili.
31. Rispetto ai contributi prescritti, va aggiunto che sono prescritte anche le sanzioni maturate secondo il regolamento della considerato che tale credito, traendo origine da un'obbligazione accessoria CP_1 ex lege, ha -pur nella sua accessorietà- la stessa natura giuridica della obbligazione principale e dev'essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale (Cass. n. 2620/2012, Cass. SU n.
5076/2015, n. 5076/2016).
32. Specularmente, sono esigibili le dette sanzioni maturate sui contributi delle annualità non sono estinte per prescrizione.
13 33. Portando a sintesi le osservazioni svolte, se ne ricava che il eve alla i contributi relativi Pt_1 CP_1 agli anni 2006, 2007, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, oltre agli interessi e alle sanzioni previste dal regolamento della dalla maturazione del credito fino al saldo effettivo. CP_1
34. Il quantum per sorte contributiva e per sanzioni e interessi resta determinato giusta gli importi di cui al decreto ingiuntivo opposto, in ordine al quale non vi è stata alcuna censura ad opera dell'appellante.
35. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'appellante va condannato a pagare alla
[...]
i contributi relativi agli anni 2006, 2007, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, CP_1
2021 quali chiesti con il ricorso ex art. 633 cpc, con gli interessi e le sanzioni previste dal regolamento della dalla maturazione del credito fino al saldo. CP_1
36. Le spese del doppio grado di giudizio, comprese la fase monitoria e la fase inibitoria (Cass. n.
9064/2018), sono compensate tra le parti, tenuto conto che la controversia è stata definita con loro reciproca soccombenza.
PQM
In riforma della sentenza impugnata:
Revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'appellante a pagare alla i CP_1 contributi relativi agli anni 2006, 2007, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 quali chiesti con il ricorso ex art. 633 cpc, con gli interessi e le sanzioni previste dal regolamento della dalla maturazione del credito fino al saldo. CP_1
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, compresa la fase monitoria e la fase inibitoria.
Roma, 9 aprile 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
14