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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/03/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dott. Adele Carlino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.3011 del 2022 promossa da:
[...]
C.F. residente in [...]del Greco Controparte_1 C.F._1
(NA) Via Nazionale nr. 668, (CF: ) CP_2 C.F._2
residente in [...], e (CF: Controparte_3
), residente in [...], tutti C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Marcella Bertoni (C.F.: - PEC C.F._4
- fax 03761376634) del Foro di Mantova, ed Email_1
elettivamente domiciliati presso di lei in Gonzaga (MN) L.go Martiri della Libertà nr.
3, come da mandato in allegato all'atto di citazione in opposizione
CONTRO
, in persona del l.r.p.t. Alessandra e Controparte_4 CP_5 CP_6
nella qualità di L.r.p.t. della P.I.
[...] Controparte_4 P.IVA_1
muniti dei necessari poteri giusta procura conferita in data10.02.2022, Rep.176.240,
Racc.33.627 per Notar di Milano, rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_1
Claudio Costanzo, (C.F. ), elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_5
pagina 1 di 13 Frattamaggiore alla Via Roma143, giusta procura in calce all'atto di precetto notificato in data , il quale perle comunicazioni di rito indica il seguente numero di fax. 081.8804912 e/o PEC: Email_2
-CONVENUTA
Oggetto:; opposizione ex art 615 I c. cpc
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato il 31.5.2022 , gli attori in epigrafe indicati premesso che in data 6/5/2022, la società , notificava ai sigg.ri Controparte_4 CP_1
, e atto di precetto con il quale si intimava
[...] Controparte_3 CP_7
loro il pagamento di complessivi Euro 26.230,65, oltre agli interessi di mora maturati e maturandi dal 30.9.21 al saldo, proponevano opposizione al precetto deducendo :
l'inesistenza del titolo esecutivo atteso che il contratto di mutuo pur se stipulato per atto pubblico notarile era carente della traditio della somma mutuata e dunque della realità atteso che, sebbene la somma fosse stata dichiarata come erogata, quietanzata e riconsegnata alla banca, essa era stata costituita già con lo stesso contratto presso la stessa banca in deposito cauzionale infruttifero, a garanzia dell'adempimento di tutte le condizioni poste a carico della medesima parte finanziata, quindi ancora giacente presso la banca e non immediatamente disponibile per il mutuatario.
Eccepivano inoltre che il mutuo era affetto da nullità per violazione dell'art 38, comma
2, del dlgs 385/1993 per il superamento del limite di finanziabilità del credito fondiario.
Ancora eccepivano la decadenza ex art 1957 cc per la Sig.ra perché Controparte_3
la Banca non aveva preventivamente escusso i debitori principali.
Contestavano inoltre le somme pretese perché essendosi risolto il contratto di mutuo sarebbero tenuti soltanto alla restituzione di quanto eventualmente a tale data maturato e non ancora rimborsato alla banca (rate scadute a quella data) oltre alla residua pagina 2 di 13 porzione di capitale contenuta nelle rate mensili a scadere, oltre agli interessi legali sul solo capitale e senza operare alcuna capitalizzazione di interessi.
Inoltre deducevano la Indeterminatezza del tasso pattuito e la non corrispondenza con quello effettivamente applicato e la violazione art. 117 TUB perché il tasso di interesse pattuito (effettivo) risultava non essere precisamente determinabile con conseguente nullità per indeterminatezza delle clausole determinanti il piano di ammortamento del contratto di mutuo ai sensi dell'art. 1419 c.c. In effetti a dire dell'opponente la
, nel contratto di mutuo in esame non avrebbe fornito alcuna Controparte_4
indicazione economica riguardo al piano di ammortamento prescelto, e soprattutto al regime degli interessi adottato (semplice o composto), nonché alle modalità di calcolo adottate. Chiedeva pertanto che venisse effettuato il ricalcolo r del tasso dovuto ai sensi dell'art 117 TUB , con conseguente rideterminazione dell'importo dovuto alla mutuataria. A suo dire a fronte dell'applicazione dell'art. 117, comma 7, TUB, e la sostituzione con tassi BOT, gli importi dovuti a titolo di interessi si sarebbero dimezzati e si sarebbe azzerato in pratica il residuo debito a carico degli opponenti.
Eccepivano, inoltre, l' inesattezza ed illegittimità del tasso Euribor applicato fino al
30/5/2008 per il periodo 2005/2008 in quanto l'Euribor è stato frutto di un accordo di cartello e come tale il suo utilizzo nel contratto di mutuo è vietato ai sensi dell'art. 2 L.
287/90 “Norme per la tutela e la trasparenza del mercato – Antitrust”.
Concludevano, pertanto, perché venisse dichiarata la nullità del precetto e l'inesistenza del diritto della convenuta di procedere ad esecuzione forzata ed in CP_4
subordine stralciare e dire non dovute tutte le somme ritenute di giustizia ed il cui pagamento è stato erroneamente intimato con l'atto di precetto impugnato
Si costituiva la che chiedeva il rigetto dell'opposizione contestandone CP_4
i singoli motivi.
Ammessa ed espletata CTU contabile, all'udienza del 9.10.2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni.
pagina 3 di 13 Riservata la causa in decisione, entrambe le parti depositavano memorie conclusionali e repliche
Venendo all'esame dei singoli motivi di opposizione va preliminarmente rilevato, quanto all'eccezione che il mutuo fondiario sulla cui base è stato intimato il precetto opposto non costituisca titolo esecutivo, che, con la recentissima pronuncia a Sezioni
Unite La Corte di Cassazione del 6.3.20205 n° 5968 rel De Stefano, intervenuta , in sede di rinvio pregiudiziale ex art 363 bis cpc, a dirimere il contrasto inaugurato con la sentenza del 3.5.2024 n 12007, più volte richiamata dagli opponenti nelle loro memorie conclusionali, ha così statuito”: il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla.
Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
In altri termini, il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione - univoca ed espressa - di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile;
pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattualiu l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito
(o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario - e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti - è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata.
pagina 4 di 13 Ciò che rileva, in definitiva, è - ad avviso del Supremo Collegio -che vi sia stata la messa a disposizione originaria della somma, presupposto della successiva complessa operazione di costituzione in vincolo, non rilevando, ai fini della configurabilità originaria di un titolo esecutivo, alcuna successiva pattuizione o vicenda.
Nello specifico è incontestata la messa a disposizione della somma e l'obbligo restitutorio della stessa e pertanto alcun dubbio può esservi , alla luce dell'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, sulla natura di titolo esecutiva del mutuo fondiario azionato con il precetto opposto.
Parimenti infondato è il rilievo che il mutuo sarebbe nullo perchè supererebbe il limite di finanzibilità di cui all'art 38 del TUB.
Questa disposizione normativa dispone che "il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili" e, al comma 2, che "la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonchè le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti".
Sulla base di tale norma il CICR, con delibera del 22 aprile 1995, recepita dalla
Banca d'Italia con aggiornamento del 26 giugno 1995 alla circolare n. 4 del 29 marzo
1988 (recante "Istruzioni in materia di particolari operazioni di credito" in G.U. Serie
Generale n. 155 del 5 luglio 1995), ha stabilito, quale "limite di finanziabilità", quello dell'ottanta per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, aumentabile al cento per cento in presenza di garanzie integrative, soggiungendo che, nei casi di finanziamenti concessi su immobili già gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie, l'importo finanziabile deve essere determinato sommando al nuovo finanziamento il capitale residuo di quello precedente.
pagina 5 di 13 Sul puto il chiarimento proviene da Cass Sez Unite 33719 del 16.11.2022 che ha enunciato il seguente principio di diritto :
“In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui al D.Lgs. n. 385 del
1993, art. 38, comma 2, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione - qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della "vigilanza prudenziale" (cfr. art. 51 ss. e art. 53 t.u.b.) - la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
L'opponente inoltre contesta che la nullità del mutuo e rivendica l'applicazione dell'art 117 comma 7 Testo Unico Bancario per la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori.
Nella prospettazione attorea, la clausola contrattuale relativa agli interessi passivi sarebbe affetta da nullità strutturale per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto (artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.), essendo pattiziamente indicato solo il tasso di interesse e non anche il regime ("composto") di capitalizzazione degli interessi passivi, aspetto quest'ultimo che si assume dirimente anche nell'ottica della trasparenza contrattuale (art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 395 del 1993).
Sebbene, a seguito della Consulenza Tecnica d'Ufficio, sia effettivamente emerso che non risultano chiaramente indicati in contratto la tipologia di piano di ammortamento ed il regime di interessi da adottare, ciò, alla luce della recente giurisprudenza delle Sezioni Unite ( Cfr Cass Sez. Unite, Sent., (data ud. 27/02/2024)
pagina 6 di 13 29/05/2024, n. 15130) non è causa di nullità parziale del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state interessate da un rinvio pregiudiziale degli atti ex art 363 bis cpc dal Tribunale di Salerno proprio per un analoga questione di ”interpretazione delle conseguenze giuridiche derivanti dalla omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del Tasso Annuo Nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento c.d. alla francese, cioè se tale carenza di espressa previsione negoziale possa comportare la indeterminatezza e/o indeterminabilità del relativo oggetto, con conseguente nullità strutturale in forza del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., nonché ... la violazione delle norme in tema di trasparenza e, segnatamente, dell'art. 117, comma 4, T.u.b. che impone, a pena di nullità, che "i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticate, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora", con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo "B.O.T."
(art. 117, comma 7, T.u.b.)"
Le Sezioni Unite hanno ritenuto che “In tema di mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori non
è causa di nullità parziale del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto”.
Secondo il Supremo Consesso L'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all' an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti pagina 7 di 13 o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti,
Cass. n. 28824 e 36026/2023, n. 17110/2019, n. 8028/2018, n. 25205/2014).
Secondo le Sezioni Unite quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato non può ritenersi che l'oggetto sia indeterminato.
Nella fattispecie in esame, dalla CTU è emerso che il contratto conteneva tutti gli elementi suddetti: l'importo erogato era indicato in euro 115.000 ; era previsto che il rimborso dell'importo finanziato avvenisse mediante il pagamento di 240 rate mensili posticipate, scadenti il giorno 25 di ciascun mese, costituite da capitale e interessi, ad un tasso variabile con aggiornamento trimestrale. Il tasso variabile veniva determinato considerando, per ciascun trimestre, il tasso Euribor a 3 mesi dell'ultimo giorno lavorativo di ciascun trimestre solare precedente la rispettiva data di revisione, maggiorato di una percentuale fissa dell'1,30%. La modalità di calcolo espressamente indicata è quella dei giorni commerciali (30) su divisore commerciale (360). Le date di revisione espressamente previste erano 01/01; 01/04; 01/07 e 01/10 di ciascun anno. Il documento contrattuale precisava altresì lì importo della rata iniziale ed il TAN applicato iniziale alla data del contratto : in definitiva era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso
In conclusione sul punto, deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale.
Né , secondo le Sezioni Unite citate può ritenersi che la mancata indicazione del tipo di piano di ammortamento incida sulla trasparenza delle condizioni contrattuali pagina 8 di 13 con conseguente nullità parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell'art. 117, comma 4, T.u.b.
Il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente.
La differenza tra i due piani di ammortamento quello francese e quello all'italiana non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento "alla francese" sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento "all'italiana" si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi.
L' 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente: in tema di "credito immobiliare ai consumatori" (art. 120- quinquies ss. e, in particolare, 120-novies T.u.b., in attuazione, con D.Lgs. n. 72 del
2016, della Direttiva 2014/17/UE) e di "credito ai consumatori" (art. 121 ss. T.u.b., in attuazione, con D.Lgs. n. 141 del 2010, della Direttiva 2008/48/CE), la quale ultima prevede (sulla falsariga dell'art. 117, comma 4) l'indicazione nel contratto, a pena di nullità, degli "interessi e (di) tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili..." (art. 125-bis, comma 6, in relazione all'art.
pagina 9 di 13 121, comma 1, lett. e, T.u.b.), voci tra le quali non potrebbe farsi rientrare il regime di ammortamento (sulla stessa linea è la Direttiva 2023/2225/UE in tema di "credito ai consumatori" che, all'art. 21, comma 2, prevede che "il creditore mette a disposizione del consumatore, senza spese e in qualsiasi momento dell'intera durata del contratto di credito, un estratto sotto forma di tabella di ammortamento (che) indica gli importi dovuti nonché i periodi e le condizioni di pagamento di tali importi (e) contiene inoltre la ripartizione di ciascun rimborso periodico specificando l'ammortamento del capitale, gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e, se del caso, gli eventuali costi aggiuntivi").
Deve in definitiva escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Quanto, infine, alle contestazioni che riguardano l'errato calcolo del credito precettato , le stesse sono infondate alla luce delle risultanze della CTU, non espressamente criticate sul punto, da cui emerge che, alla data in cui il rapporto si è risolto il credito residuo ammontava ad euro 25.902,01, somma coincidente con quella intimata in precetto .
DA tale somma va tuttavia sottratto l'importo di euro 3.921,35 €, somma che costituisce la differenza tra la somma pagata dagli opponenti per interessi a tasso variabile ed il tasso legale.
Ed invero è fondata l'obiezione degli opponenti che rilevano la parziale nullità del mutuo con riferimento ai tassi variabili applicati nel periodo tra il 2005 ed il 2008 atteso che il tasso Euribor che costituisce il parametro di riferimento convenzionale per la determinazione del tasso applicato , in quel periodo, è stato illecitamente alterato.
Infatti la Commissione Europea, con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016 - vincolanti per il giudice nazionale ai sensi dell'art. 16, par. 1,
pagina 10 di 13 Regolamento (CE) n. 1/2003, ha stabilito che tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio
2008 alcune banche avevano partecipato a un'infrazione unica e continuata all'art. 101
TFUE avente a oggetto la restrizione e/o la distorsione della concorrenza nel settore dei derivati sui tassi di interesse in Euro collegati all'Euribor (Euro Interbank Offered
Rate) e/o all'EONIA (Euro Over-Night Index Average)
In attesa di nuova pronuncia delle Sezioni Unite sollecitata dalla recente ordinanza interlocutoria 19900 del 19.7.2024 si ritiene che la questione dell'effetto sui contratti di finanziamento in essere al momento dell'accertata pratica anticoncorrenziale possa essere risolta alla luce del precedente delle Sezioni Unite della Corte rappresentato dalla sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021.
Le Sezioni Unite, nel richiamato precedente, hanno affermato che può comunque aver rilievo sulla validità del regolamento negoziale il fatto che il parametro di riferimento per la determinazione del tasso degli interessi voluto concordemente dalle parti possa aver subito una eventuale alterazione a causa di condotte illecite di terzi. Qualora tale parametro esterno sia alterato da una attività illecita posta in essere da terzi, lo stesso non non è più "in grado di esprimere la effettiva volontà negoziale delle parti stesse, almeno con riguardo alla specifica clausola che prevede il richiamo al parametro in questione, per tutto il tempo in cui l'alterazione del meccanismo esterno di determinazione del corrispettivo dell'operazione ha prodotto i suoi effetti".
In questa evenienza, il parametro esterno diviene sostanzialmente inidoneo a costituire l'espressione della volontà negoziale delle parti (eventualmente anche solo per un determinato periodo), perché alterato nella sua sostanza a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi tali da privarlo in radice delle caratteristiche per le quali le parti lo avevano richiamato nel contratto, con la conseguenza che siffatto parametro va sostituito con un altro valore, sulla base dei principi generali dell'ordinamento e, in difetto, la clausola contrattuale dovrà ritenersi non più efficace, a causa della sua parziale nullità sopravvenuta, per l'impossibilità di determinazione del relativo oggetto.
pagina 11 di 13 In definitiva l'accertata illecita alterazione dell'Euribor ha quale suo effetto la nullità della contestata clausola che a tale parametro faceva riferimento, con conseguente sostituzione del tasso di interesse così pattuito con il tasso di interesse legale.
In conseguenza la somma complessivamente dovuta da parte degli opponenti in forza del titolo azionato è pari ad 21. 980,46, perché dall'importo precettato va sottratta la somma di euro 3921,35 pari alla differenza tra il tasso euribor applicato e quello legale dovuto.
Quanto infine alla eccezione di decadenza dall'azione nei confronti della opponente per la mancata preventiva escussione dei debitori Controparte_3
principali , la stessa è fondata.
L' art. 1957 c.c., essendo volto a tutelare il fideiussore, impone che il creditore promuova e coltivi tempestivamente azioni giudiziarie nei confronti del debitore principale. Nè è sufficientel'invio di una mera diffida stragiudiziale per evitare la decadenza del diritto nei confronti del fideiussore, anche se il pagamento è richiesto "a semplice richiesta scritta. ( cfr Cass ordinanza 20648 del 24.7.2024 (Cass. nn.
1724/2016, 6823/2001, 203/1997 e 6604/1994)
Nello specifico la Banca non ha esercitato alcuna azione esecutiva nei confronti dei debitori principali prima di intimare il precetto al fideiussore.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni costituiti dal parziale accoglimento della opposizione, dalla complessità e varietà degli argomenti trattati, dal carattere non univoco degli orientamenti giurisprudenziali sulle varie questioni trattate e dalla sopravvenienza in corso di causa di interventi nomofilattici delle Sezioni Unite , per la compensazione integrale delle spese di lite ivi comprese quelle di CTU
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita:
pagina 12 di 13 1) In parziale accoglimento dell'opposizione annulla il precetto e dichiara inesistente il diritto di procedere all'esecuzione nei confronti di
[...]
e, per gli altri intimati, dichiara non dovuto l'importo di euro CP_3
3921,35
2) Rigetta per i restanti motivi l'opposizione;
3) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti
Torre Annunziata, 17/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Adele Carlino
pagina 13 di 13