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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1)- DISABATO dott. Giuseppe - PRESIDENTE
2)- NOCERA dott.ssa Rosella - GIUDICE rel.
3)- DI GIOIA dott.ssa Tiziana - GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 1124/2024 R.G. TRA
rappresentato e difeso come da mandato in atti dall'avv. Michele Parte_1 de Nicolo;
- ATTORE - E
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'avv. Carlo CP_1
Antonio Giotti;
- CONVENUTA – N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 20/01/2024 chiedeva al Tribunale di Bari Parte_1 di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con CP_1 il 29/6/2011 in Giovinazzo e, a fondamento della sua domanda, deduceva che:
[...] Per_
• dal loro matrimonio era nato un figlio: (4/10/2011);
• il Tribunale di Bari, con sentenza n. 1223/2020 pubblicata il 23.04.2020 aveva dichiarato la loro separazione personale, in seguito riformata con sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 208/2022 del 13/10/2022, passata in giudicato;
• lui era disoccupato e svolgeva lavori saltuari come pittore, percependo un reddito mensile di € 600/800,00 mensili mentre sua moglie era casalinga;
• era decorso il termine di legge e non vi erano i presupposti per la ripresa della convivenza. Conclusivamente, chiedeva che il Tribunale adito disponesse l'affidamento condiviso del figlio con collocamento presso la madre, la regolamentazione del suo diritto di visita, il suo obbligo di versare € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie e di versare € 100,00 a titolo di assegno muliebre. Fissata la comparizione personale delle parti, la convenuta si costituiva in giudizio e, pur non opponendosi alla declaratoria ex adverso invocata, contestava l'avversa prospettazione dei fatti, deducendo che dal settembre 2019 suo marito si era completamente disinteressato del figlio minore, facendo venir meno ogni sostegno di carattere morale ed economico. Aggiungeva che il continuava a lavorare nel settore edile e aveva Parte_1 costituito un nuovo nucleo familiare mentre lei era affetta da patologia cardiaca e non lavorava. Chiedeva, pertanto, disporsi un contributo al mantenimento del figlio di € 380,00 mensili, oltre ISTAT e al 50% delle spese straordinarie nonchè un assegno divorzile di
€ 200,00 in suo favore. All'esito dell'udienza di comparizione del 12/7/2024, il Giudice con ordinanza del 22/7/2024 adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti, disponendo dal mese di luglio 2024 l'affido esclusivo del figlio in favore della madre in ragione del totale disinteresse paterno, confermando sia il collocamento materno del minore sia il contributo paterno al mantenimento della prole nella misura di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, prevedendo incontri protetti padre-figlio, disponendo la percezione integrale dell'AUU in favore della madre e confermando l'assegno di mantenimento muliebre nella misura di € 150,00 mensili. All'udienza figurata del 12/02/2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per divorziare consensualmente alle seguenti condizioni riportate nella convenzione del 10/02/2025: affidamento esclusivo del figlio alla genitrice con suo collocamento presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno in forma protetta alla presenza dei Servizi Sociali, obbligo del di versare € 300,00 mensili a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie ed
€ 150,00 mensili a titolo di assegno divorzile. La causa veniva contestualmente riservata per la decisione. Il P.M. esprimeva parere favorevole in data 13/2/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia della sentenza di separazione emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di un anno richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015). Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data della comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio. 2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Giovinazzo, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate (affidamento esclusivo del figlio in favore della genitrice con suo collocamento presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno in forma protetta alla presenza dei Servizi Sociali, obbligo del di versare € 300,00 mensili a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie ed € 150,00 mensili a titolo di assegno divorzile) sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
4.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite.
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Giovinazzo il 29/6/2011 da e trascritto Parte_1 CP_1 al n. 40, P. II, serie A, anno 2011;
2. prende atto delle condizioni concordate nella convenzione datata 10/02/2025, da loro sottoscritta e depositata telematicamente;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
5. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, il 1 aprile 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
1)- DISABATO dott. Giuseppe - PRESIDENTE
2)- NOCERA dott.ssa Rosella - GIUDICE rel.
3)- DI GIOIA dott.ssa Tiziana - GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 1124/2024 R.G. TRA
rappresentato e difeso come da mandato in atti dall'avv. Michele Parte_1 de Nicolo;
- ATTORE - E
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'avv. Carlo CP_1
Antonio Giotti;
- CONVENUTA – N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 20/01/2024 chiedeva al Tribunale di Bari Parte_1 di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con CP_1 il 29/6/2011 in Giovinazzo e, a fondamento della sua domanda, deduceva che:
[...] Per_
• dal loro matrimonio era nato un figlio: (4/10/2011);
• il Tribunale di Bari, con sentenza n. 1223/2020 pubblicata il 23.04.2020 aveva dichiarato la loro separazione personale, in seguito riformata con sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 208/2022 del 13/10/2022, passata in giudicato;
• lui era disoccupato e svolgeva lavori saltuari come pittore, percependo un reddito mensile di € 600/800,00 mensili mentre sua moglie era casalinga;
• era decorso il termine di legge e non vi erano i presupposti per la ripresa della convivenza. Conclusivamente, chiedeva che il Tribunale adito disponesse l'affidamento condiviso del figlio con collocamento presso la madre, la regolamentazione del suo diritto di visita, il suo obbligo di versare € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie e di versare € 100,00 a titolo di assegno muliebre. Fissata la comparizione personale delle parti, la convenuta si costituiva in giudizio e, pur non opponendosi alla declaratoria ex adverso invocata, contestava l'avversa prospettazione dei fatti, deducendo che dal settembre 2019 suo marito si era completamente disinteressato del figlio minore, facendo venir meno ogni sostegno di carattere morale ed economico. Aggiungeva che il continuava a lavorare nel settore edile e aveva Parte_1 costituito un nuovo nucleo familiare mentre lei era affetta da patologia cardiaca e non lavorava. Chiedeva, pertanto, disporsi un contributo al mantenimento del figlio di € 380,00 mensili, oltre ISTAT e al 50% delle spese straordinarie nonchè un assegno divorzile di
€ 200,00 in suo favore. All'esito dell'udienza di comparizione del 12/7/2024, il Giudice con ordinanza del 22/7/2024 adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti, disponendo dal mese di luglio 2024 l'affido esclusivo del figlio in favore della madre in ragione del totale disinteresse paterno, confermando sia il collocamento materno del minore sia il contributo paterno al mantenimento della prole nella misura di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, prevedendo incontri protetti padre-figlio, disponendo la percezione integrale dell'AUU in favore della madre e confermando l'assegno di mantenimento muliebre nella misura di € 150,00 mensili. All'udienza figurata del 12/02/2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per divorziare consensualmente alle seguenti condizioni riportate nella convenzione del 10/02/2025: affidamento esclusivo del figlio alla genitrice con suo collocamento presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno in forma protetta alla presenza dei Servizi Sociali, obbligo del di versare € 300,00 mensili a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie ed
€ 150,00 mensili a titolo di assegno divorzile. La causa veniva contestualmente riservata per la decisione. Il P.M. esprimeva parere favorevole in data 13/2/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia della sentenza di separazione emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di un anno richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015). Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data della comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio. 2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Giovinazzo, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate (affidamento esclusivo del figlio in favore della genitrice con suo collocamento presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno in forma protetta alla presenza dei Servizi Sociali, obbligo del di versare € 300,00 mensili a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie ed € 150,00 mensili a titolo di assegno divorzile) sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
4.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite.
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Giovinazzo il 29/6/2011 da e trascritto Parte_1 CP_1 al n. 40, P. II, serie A, anno 2011;
2. prende atto delle condizioni concordate nella convenzione datata 10/02/2025, da loro sottoscritta e depositata telematicamente;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
5. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, il 1 aprile 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato