CA
Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 12/08/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 329/24
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A promossa con atto di reclamo e posta in decisione all'udienza collegiale del
07/05/2025
d a
, GIÀ DITTA Parte_1 Parte_2
OGGETTO:
con il patrocinio dell'avv. VALSECCHI LODOVICO Parte_3
Opposizione sentenza reclamante di apertura della C O N T R O liquidazione giudiziale
con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. REMUS MARZIO
, con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. LOGA ANTONIO reclamate
In punto: reclamo a sentenza del Tribunale di Bergamo n.39/24, pubblicata il 29.2.2024.
CONCLUSIONI
Del reclamante:
Richiamandosi alle osservazioni del proprio ctp, contesta la ctu, chiede la convocazione del ctu a chiarimenti alla presenza dei ctp in quanto funzionale a chiarire i passaggi lacunosi della ctu evidenziati dal ctp, in subordine chiede la sostituzione del ctu. Nel merito si riporta al reclamo.
Delle reclamate respingersi il reclamo avversario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza reclamata il Tribunale di Bergamo, dichiarava la liquidazione giudiziale di . Parte_1
, senza negare il debito né i presupposti di cui all'art. 2 comma Parte_1
1 lett d) CCII, deduceva unicamente di essere stato imprenditore agricolo, ormai cessato per limiti pensionistici, e come tale non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
Il Tribunale rilevava, innanzitutto, che l'impresa individuale, nel triennio antecedente alla cessazione dell'attività, aveva avuto un reddito notevole (€
3.178.90,00 nell'anno 2020, € 3.947.654,00 nell'anno 2021 ed €
4.838.099,00 nell'anno 2022) “ed un elevato numero di lavoratori dipendenti
(in particolare una media di n. 33 dipendenti nel periodo antecedente la cancellazione dell'impresa)”. Secondo il Tribunale “sia il numero di dipendenti sia l'entità del reddito lordo in crescita negli anni e di gran lunga superiore a quello limite di € 200.000,00 (previsto dal Codice della Crisi per rientrare nella nozione di piccolo imprenditore non soggetto alla liquidazione giudiziale - art. 2 lett. D CCII), comportano l'inquadramento dell'attività imprenditoriale in oggetto nell'ambito dell'impresa agricola di tipo commerciale (soggetta a liquidazione giudiziale) e non in quella agricola- impresa minore, che è caratterizzata non solo dalla coltivazione diretta del fondo, ma anche dalla prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella di commercializzazione dei frutti del fondo, la qual cosa manca nel caso di specie”.
Il Tribunale riteneva, inoltre, sussistente il presupposto dell'insolvenza della società e rilevava che non era ancora decorso un anno dalla cancellazione del registro delle imprese (16/10/2023), sicché era consentita la dichiarazione di liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 33 CCII;
, in data 25.3.2024, proponeva reclamo, sul presupposto che, Parte_1 essendo un'impresa agricola, non sarebbe stato soggetto alla liquidazione giudiziale.
Evidenziava che, con la memoria difensiva del 14 febbraio 2024, era stato dimostrato che la ditta individuale era stata iscritta al Registro Parte_1
Imprese il 22 marzo 2000, con la qualifica di piccolo imprenditore (sezione speciale) stante l'attività di coltivatore diretto svolta dal titolare e che la
Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e
Sistemi Verdi, con decreto n.1205 del 4 febbraio 2020, aveva riconosciuto all'odierno reclamante la qualifica di imprenditore agricolo professionale
(cfr. doc. n.2 fascicolo di primo grado).
Ciò sarebbe stato bastevole per concludere in merito alla natura di imprenditore agricolo svolta dal reclamante.
Il Tribunale di Bergamo, nel dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale, sarebbe, quindi, incorso nella violazione degli artt. 1 e 121 C.C.I.I.
Secondo il reclamante, quindi, nessuna rilevanza avrebbe dovuto assumere il superamento dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 2 comma 1 lett d)
CCII, in quanto dettati unicamente per le imprese commerciali.
Secondo la reclamante, inoltre, il Tribunale avrebbe fatto cattiva applicazione dell'art. 2135 c.c.
Ed infatti l'assoggettabilità dell'imprenditore agricolo alla liquidazione giudiziale avrebbe dovuto “basarsi su un criterio qualitativo, ovvero basato sulla concreta attività svolta dallo stesso, potendosi dar corso a tale procedura concorsuale maggiore solo “quando sia insussistente, di fatto, il collegamento funzionale con il “ciclo biologico”, inteso come fattore produttivo, o quando le attività connesse di cui all'art. 2135 cod.civ., assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura”.
Secondo il reclamante, quindi, l'accertamento che doveva essere svolto giudizialmente per poter pronunciare la sentenza ex art.49 C.C.I.I. a carico di un imprenditore agricolo non avrebbe dovuto involgere il dato relativo al volume d'affari.
Non avendo il ricorrente provato l'esercizio in concreto di un'attività commerciale, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda.
In questo senso la circostanza dell'acquisto di alcune piante da terzi e la loro successiva immissione sul mercato non avrebbe dovuto escludere la connotazione agricola dell'attività dell'impresa individuale, sul presupposto che la coltivazione delle stesse in serra prima della vendita - ammessa anche da nei propri scritti difensivi- denoterebbe che Controparte_1 Parte_1
abbia sempre provveduto “alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso” e, quindi, a svolgere una delle attività ex art.2135 c.c..
Il Tribunale di Bergamo avrebbe dovuto quindi riconoscere che l'attività svolta dalla ditta individuale si era “sempre estrinsecata nella Parte_1
cura della crescita e dello sviluppo delle piante, dei fiori e delle essenze stagionali ed annuali successivamente immesse sul mercato”.
Secondo il reclamante il Tribunale di Bergamo avrebbe dovuto attribuire rilevanza alla visura camerale, che descrive l'attività d'impresa come
“coltivazioni floricole e piante ornamentali”, al decreto della Regione
Lombardia già citato, con cui è stata riconosciuta a la qualifica Parte_1
di imprenditore agricolo professionale, ossia di soggetto che - secondo quanto stabilito dall'art.1 D.Lgs. 29 marzo 2004, n.99 - ritrae almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro da attività agricole.
Ancora, secondo il reclamante, il Tribunale avrebbe dovuto attribuire rilevanza al contenuto delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta 2020-2022, da cui emergeva che il reclamante era proprietario di svariati terreni agricoli, stabilmente utilizzati per la coltivazione delle piante e delle essenze ornamentali.
Il reclamante si doleva della valutazione compiuta dal Tribunale in merito al numero di dipendenti”, in quanto non teneva conto delle effettive mansioni da loro svolte. Al riguardo rappresentava che, dall'esame dei contratti stipulati da emergeva che - nel corso dell'annualità 2023 - Parte_1
l'impresa individuale aveva: i) sette rapporti di lavoro a tempo indeterminato, di cui cinque con operai agricoli e due con impiegati agricoli;
ii) diciassette rapporti di lavoro a tempo determinato con operai agricoli con mansioni di bracciante.
Su queste basi, quindi, il reclamante chiedeva la riforma della sentenza reclamata.
Si costituivano le odierne reclamate, chiedendo il rigetto del reclamo.
All'udienza dell'8.7.2024, svoltasi in modalità cartolari, la Corte poneva la causa in decisione.
Con ordinanza del 24 luglio 2024, la Corte riteneva la necessità di conferire un incarico di CTU avente il seguente quesito:
“dica il CTU, esaminati gli atti, anche contabili, sia depositati dalle parti che nella disponibilità della Liquidazione giudiziale, e compiute le verifiche, anche sui luoghi, ritenute opportune, se le attività a carattere strettamente agricolo, e cioè di coltivazione del fondo, nella specie floricoltura, con attività ad essa connesse, secondo la disciplina di cui all'art.2135 cc, siano o meno prevalenti rispetto a quelle di carattere commerciale, e ciò sia con riferimento agli assetti organizzativi dell'azienda ed al numero dei dipendenti adibiti all'uno o altro settore, sia avuto riguardo all'incidenza delle attività di intermediazione sull'ammontare complessivo dei ricavi aziendali”.
La Corte rinviava, quindi, all'udienza del 18 settembre 2024 per il conferimento dell'incarico.
Depositato l'elaborato, all'udienza del 7 maggio 2025, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la Corte poneva la causa in decisione.
Il reclamo è infondato.
Va innanzitutto premesso che l'esenzione dal fallimento dell'imprenditore agricolo, che eserciti anche attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, postula la dimostrazione della sussistenza delle condizioni per ricondurre tale attività nell'ambito di quelle connesse, di cui all'art. 2135, comma 3, c.c. e, in particolare, che essa abbia come oggetto prevalente prodotti propri e non ceduti o coltivati da terzi;
l'onere della prova di tali condizioni va posto a carico di chi le invochi, in ossequio all'art. 2697, comma 2, c.c. (Cass Sez. 1 - , Ordinanza n. 3647 del 07/02/2023). La Corte nella stessa sentenza ha anche chiarito che spetta al debitore, in ragione della prossimità della prova, la dimostrazione dei fatti o delle qualità esimenti, come lo status di imprenditore agricolo e che l'allegazione della natura agricola non integra un'eccezione in senso stretto, per cui al giudice competono pur sempre poteri istruttori officiosi, anche in grado d'appello.
Conformemente a questa impostazione, in questo giudizio, è stata esperita la consulenza tecnica che, come si vedrà, ha concluso nel senso della natura prevalentemente commerciale dell'attività svolta dal reclamante.
Come si è già osservato, quindi, colui che invochi l'esenzione deve quindi dimostrare la sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività di commercializzazione dei prodotti agricoli esercitata nell'ambito di cui all'art. 2135, comma 3, c.c., dovendosi segnatamente dimostrare che essa ha come oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo
(Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1049 del 21/01/2021 (Rv. 660224 - 01). Lo stesso vale evidentemente con riguardo a ciascuna delle attività agricole indicate nell'art. 2135 c.c.
Nel nostro caso, quindi il reclamante avrebbe dovuto dimostrare che la commercializzazione delle piante aveva come oggetto prevalente quelle ottenute mediante l'attività di selvicoltura praticata e ciò del tutto indipendentemente dalle qualifiche riconosciutegli dagli enti pubblici dallo stesso citati.
Prima di passare all'esame degli esiti della CTU, va ricordato che l'indagine circa la natura o commerciale dell'attività svolta dall'imprenditore agricolo, va svolta avuto riguardo esclusivamente alle norme fallimentari e adesso a quelle del codice delle imprese ed a quelle del codice civile e non a quelle fiscali Sez. 1 - , Sentenza n. 32977 del 28/11/2023 (Rv. 669605 - 01).
L'esame della documentazione fiscale può peraltro consentire di trarre indizi circa la natura commerciale dell'attività svolta dall'imprenditore agricolo, non solo perché consente di ricostruire l'esito dell'attività commerciale posta in essere ma anche perché, dall'esame dei documenti che attestano l'ingresso e l'uscita di una pianta dall'azienda, può ricostruirsi il tempo di permanenza delle stesse all'interno dell'azienda. Come correttamente ritenuto dal CTU, infatti, un tempo di permanenza breve di una pianta acquistata da altri, può fare presumere che su tali piante non sia stata compiuta alcuna attività di manipolazione.
Ciò posto è bene ricordare che l'art. 2135 c.c. prevede che
“E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità' come definite dalla legge”.
Con riguardo specifico all'attività svolta dal reclamante, tenuto conto di quanto previsto nel secondo comma dell'art. 2135 c.c., va osservato che non
è necessario che l'attività florovivaistica consista in una fase completa della produzione, potendo rientrare nel novero di attività agricola la sola effettuazione di una fase del ciclo biologico e non essendo indispensabile l'utilizzo del fondo e che, come correttamente ritenuto dal CTU, le attività di manipolazione e trasformazione che intercorrono tra il momento in cui viene acquistata una pianta da terzi ed il momento in cui la stessa viene rivenduta al cliente, sono attività fondamentali per poter inquadrare i ricavi delle vendite nel reddito agrario. Venendo adesso all'esame della CTU, il Consulente ha, tra le altre cose, dato atto che, dalla visura storica dell'impresa, l'attività esercitata risultava essere la “coltivazione di fiori in piena aria e piante ornamentali” e che, in data 18 luglio 2023, il reclamante ha concluso con il figlio un contratto di affitto di azienda con la quale è stata affittata l'azienda agricola e le unità locali ad esse riconducibili.
La durata dell'affitto era stata stabilita in 18 mesi con un canone annuo di
18.000 euro.
L'impresa , in data 16 ottobre 2023, veniva cancellata dal Parte_1
registro delle imprese.
Il CTU segnalava, quindi, che essendo stata l'azienda affittata il 18 luglio
2023 ed essendo stata dichiarata la liquidazione giudiziale il 28 febbraio
2024, non aveva potuto effettuare alcuna verifica agronomica nei luoghi in cui si era svolta l'attività.
Il CTU segnalava, quindi, che “la “ ” nulla ha fatto per Parte_1
dimostrare la prevalenza dell'attività a carattere strettamente agricolo, se non usufruire del trattamento fiscale più agevole, stante anche la presenza di attività commerciali”. Secondo il CTU l'impresa, “non ha seguito le cd.
“buone pratiche” necessarie affinché si possa o si potesse verificare, “ex post”, per esempio, che le piante acquistate e rivendute fossero state oggetto di un'effettiva attività agricola secondo quanto previsto dall'art.2135 c.c.”.
Al riguardo segnalava che “per “buone pratiche” si intende la predisposizione di un sistema che integri tra loro: la tenuta di una contabilità chiara e precisa;
la definizione di processi dettagliati delle varie fasi lavorative;
la definizione di risorse (mezzi e persone) dedicate alle varie fasi di manipolazione;
il monitoraggio e la documentazione di ogni fase manipolativa attraverso la produzione di video o fotografie”.
Il CTU dava atto, altresì, che la documentazione inerente i rapporti di lavoro dipendente era “decisamente scarna”, trattandosi di contratti privi di data certa sottoscritti dal lavoratore e dal datore di lavoro. Segnalava, in proposito, che, per gli anni di imposta 2021 e 2022, i lavoratori erano stati 42, mentre nel 2023, dopo la conclusione dell'affitto di azienda, erano scesi a 8.
Il CTU evidenziava che, dalla documentazione fornita, non era possibile identificare le mansioni degli addetti alle quattro unità operative. Rilevava, però, che, dal contratto di affitto del ramo di azienda stipulato con il figlio, tra le attrezzature oggetto di affitto ubicate presso la sede di San Paolo
D'Argon, risultavano 10 computer e 8 scrivanie e 14 sedie con ruota e senza ruote, ciò che faceva presumere un numero di lavoratori di concetto pari ad almeno 10 persone.
Con riguardo ai ricavi, il CTU verificava che dall'analisi della contabilità aziendale risultava che, “con riferimento all'intervallo 2020- 2023, la registrazione contabile dei ricavi prodotti dall'azienda risulta, “per tabulas”, NON COERENTE (maiuscolo del CTU), se si considera la suddivisione delle vendite tra provenienti dall'attività agricola e ricavi riconducibili all'attività commerciale”. Ed infatti, segnalava il CTU “la ditta individuale “ ” ha contabilizzato vendite per “produzione” pari Parte_1 ad €.1.325.609,59# nel 2020 e per €.1.897.728,05# nel 2023 e per un importo pari ad €.0,00# per gli anni di imposta 2021 e 2022” Da ciò risultava, quindi, che “per gli anni di imposta 2021 e 2022 o la d.i. non ha effettuato vendite per “produzioni” e quindi certamente non svolgeva un'attività agricola, oppure i ricavi per vendite di prodotti propri erano confusi insieme agli altri”. Risultava, altresì, che “nel 2023 i ricavi per prodotti vengono nuovamente identificati separatamente dagli altri ricavi per un importo rilevante (€.1.897.728,05#), corrispondente all'87,88% delle vendite complessive, sebbene dal 18 luglio 2023, l'azienda fosse integralmente affittata al figlio, ”. Persona_1
Il CTU rilevava che l'impresa aveva venduto i suoi prodotti quasi integralmente alla grande distribuzione organizzata ( per importi CP_3
assai rilevanti, oscillanti tra gli oltre 2 milioni di euro nel 2023 e gli oltre quattro milioni nel 2022.
Con riguardo all'analisi degli acquisti merci, il CTU rilevava che “le merci acquistate per la produzione (concime, terra), anche oggetto di vendita diretta al pubblico, sono decisamente limitate rispetto al quantitativo di piante in vaso acquistate (spesso dello stesso diametro V14 utilizzato nella vendita) ed asseritamente oggetto di uno o più cicli produttivi;
- la contabilizzazione dell'acquisto di aromi e talee non permette di conoscere, per queste ultime, se fossero o meno già radicate ed a quale ciclo biologico fossero giunte per essere poi rivendute;
- gli acquisti delle piante non sono stati classificati secondo il più semplice dei sistemi (erbacee, arbustive ed arboree) ed inoltre, non sono stati suddivisi in categorie che consentano di identificarle sia dal punto di vista del tipo, sia dal punto di vista del ciclo biologico (piante da fiore, piante da frutto, piante da appartamento, etc.”
Il CTU verificava, inoltre, che “dall'analisi della documentazione dell'azienda “ ” è emersa la pratica, che si esaminerà anche Parte_1 nell'analisi dei rapporti “infragruppo”, dell'acquisto di beni rivenduti a distanza di uno o pochi giorni”. Osservava, quindi, il CTU che “il c.d. tempo di permanenza in azienda della pianta” estremamente ridotto, dato dal confronto tra la data di acquisto con quella di vendita della pianta stessa, fa presumere che non siano state svolte attività di manipolazione, ma che il vegetale sia stato rivenduto tal quale”. Allo scopo segnalava alcuni esempi relativi ad acquisti e vendite relative alla Festa della Donna e a quella delle
Stelle di Natale nel periodo natalizio.
Il CTU rilevava, inoltre, l'esecuzione di operazioni infragruppo che prevedevano la ri-fatturazione di costi per “spese amm.vi- generali – segreteria”.
Al riguardo il CTU rilevava la contemporaneità di alcune vendite ed acquisti e il fatto che e non erano imprese CP_4 Parte_4
florovivaistiche ma svolgevano attività di commercio di fiori e piante.
Il CTU analizzava, altresì, la rilevanza che i premi sulle vendite avevano nei rapporti con e NE S.p.a. che a suo giudizio Controparte_5
rappresentavano “un chiaro indice della vocazione commerciale dell'impresa ”. Parte_1 Il CTU rilevava, infine, che i ricavi effettivi conseguenti dalla , Parte_1
al netto dei premi su vendite, dal 2020 al 2023 erano stati tre- quattro volte superiori al valore della produzione standard per ettaro, indicato dall'ufficio statistico del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria)
Il CTU, rassegnava quindi le seguenti conclusioni:
1.lo scrivente non ha reperito documentazione inerente gli assetti organizzativi aziendali sebbene, almeno per gli anni 2021 e 2022 gli addetti in forza alla d.i. ” fossero mediamente n.42 oltre al Titolare;
Parte_1
2. i contratti di lavoro forniti allo scrivente, sottoscritti dal datore di lavoro
e dal lavoratore, sono privi di data certa e sono suddivisi tra n.17 lavoratori determinati per l'anno 2023 e n.7 lavoratori a tempo indeterminato. Non sono stati forniti i contratti di lavoro a tempo determinato per gli altri anni oggetto di analisi;
3. la copia del “libro unico” relativo ai rapporti di lavoro per gli anni 2020 – 2021 – 2022 – 2023 richiesta alle parti, NON è stata consegnata;
4. il costo totale sostenuto per i lavoratori dipendenti dalla d.i.
“ ” ed indicato a bilancio NON è suddiviso per attività Parte_1
(agricola e commerciale) ma risulta coerente con il numero degli addetti indicati nella visura storica camerale (mediamente n.42);
5. nel corso degli anni 2020 – 2021 – 2022 – 2023, la d.i. “ ” si è avvalsa di n.5 Parte_1
“coadiutori agricoli”, presumibilmente aventi mansioni “di concetto”, il cui costo medio aziendale annuo è pari a circa €.82.000,00#;
6. presso la sede di San Paolo d'Argon (Bg), lavoravano sia gli addetti riconducibili alla d.i.
“ ”, sia gli addetti delle altre società “Soc. Agricola Pasiflor” Parte_1
(n.3) e della “ (n.4). CP_4
Tutto quanto sopra premesso per lo scrivente non è stato possibile accertare il numero dei dipendenti adibiti all'uno o all'altro settore (attività agricola ed attività commerciale) sia per la mancata definizione, almeno con la documentazione disponibile, degli “assetti organizzativi”, sia per la mancata suddivisione da parte della “ ” degli addetti all'una Parte_1
ed all'altra attività. Considerata tuttavia la numerosità di personale operante sia nella sede principale che nelle tre unità locali, sarebbe stato opportuno avere un adeguato assetto organizzativo aziendale, suddividendo in modo chiaro (sia numericamente che economicamente) la forza lavoro addetta all'attività agricola e quella destinata al reparto commerciale.
Lo scrivente non può non rilevare l'elevato numero di addetti di concetto nella d.i. “ ”, un numero elevato soprattutto in considerazione Parte_1 di una azienda che si definisce esercente esclusivamente “attività agricola”.
Il CTU rassegnava, inoltre, le seguenti conclusioni circa l'incidenza dell'attività di intermediazione sull'ammontare complessivo dei ricavi aziendali:
1. la d.i. “ ” non ha esplicitato quali siano i “cicli biologici” o Parte_1
“le fasi necessarie del ciclo stesso”, asseritamente realizzati e/o compiuti, tali da identificare facilmente quali fossero i ricavi scaturenti dalla produzione agricola e quelli commerciali;
2. l'impresa “ ” effettua attività commerciale e ciò si evince sia Parte_1
dagli acquisti di prodotti finiti e merci sia dalle vendite di merci. Peraltro, la tenuta di una contabilità distinta non permette di identificare, con chiarezza la suddivisione tra ricavi per produzione ed attività commerciale;
3. a conferma del carattere commerciale lo scrivente ha evidenziato la presenza di acquisti e vendite che riguardano merci sottoposte alla cd.
“sosta tecnica” invece che alla sottoposizione di “cicli biologici” anche nei rapporti “infragruppo”.
4. per gli anni di imposta 2021 e 2022, la contabilità della ”, Parte_1
a differenza degli anni 2020 e 2023, NON indica il dato relativo alla
“produzione”, confondendolo all'interno degli altri ricavi oppure non esponendolo perché effettivamente un'attività produttiva non c'è stata;
5. i clienti appartenenti alla hanno un peso rilevante sulle vendite, CP_3 tanto da essere contrattualizzati con “premi sulle vendite”, che condizionano il reddito d'impresa;
6. relativamente alle merci acquistate l'analisi ha dimostrato una tenuta della contabilità del tutto carente dal punto di vista dell'identificazione analitica dei beni acquistati. Per quanto sopra premesso lo scrivente ritiene che vi siano elementi precisi e concordanti tali da considerare l'impresa
“ ” come impresa ad elevata vocazione commerciale, elemento Parte_1
che traspare, sia dalla documentazione contabile esaminata, che dai rapporti commerciali intrattenuti con i clienti di maggior spicco.
Peraltro, l'impresa non si è adoperata per dimostrare autonomamente ed in via preventiva, una prevalenza delle attività a carattere strettamente agricolo, rispetto alle attività di intermediazione sia dal lato delle vendite sia dal lato degli acquisti che dei processi produttivi (cicli biologici) asseritamente effettuati. Infine, con riferimento alle rese per Ha rilevate dal
CREA, lo scrivente ritiene di aver opportunamente evidenziato e motivato quale fosse la reale e maggiore incidenza delle attività di intermediazione sull'ammontare complessivo dei ricavi aziendali.
Il CTU replicando, infine, alle osservazioni del CTP della reclamante secondo cui vi sarebbe stata lesione del diritto al contraddittorio, ha documentato che sono stati gli stessi CTP ad acconsentire che il CTU espletasse le operazioni peritali senza la loro presenza e che comunque, gli stessi hanno partecipato al sopralluogo indicato a pagina 55 della relazione.
Non vi è stata, quindi, alcuna lesione del contraddittorio.
Ciò posto la Corte, condivide le valutazioni svolte dal CTU, frutto di attento esame della documentazione acquisita.
Richiamando per il resto le considerazioni del CTU già sintetizzate, evidenzia, in particolare, che, considerato l'avvenuto affitto della azienda già nel luglio 2023 e la successiva cancellazione dell'impresa dal registro dell'imprese dell'ottobre 2024, per il CTU non era possibile, anche tramite ausiliari, verificare in concreto l'attività posta in essere dal reclamante prima dell'affitto e della cancellazione dal registro delle imprese. Non può essere, quindi, accolta l'istanza di sostituzione del CTU avanzata da parte reclamante.
Correttamente, quindi, il CTU ha esaminato la documentazione relativa all'impresa e ha compiuto gli accertamenti opportuni, cui era stato espressamente autorizzato da parte della Corte. In questo senso, il fatto che l'impresa non abbia tenuto una Parte_1
contabilità separata tra le due attività esercitate (agricola e commerciale) non dimostra di per sé lo svolgimento in via prevalente di attività commerciale ma non consente di procedere ad un calcolo specifico degli indici di giacenza media e indice di rotazione e quindi di verificare che, con riguardo alle piante, tali indici fossero compatibili con l'effettuazione di un ciclo biologico da parte dell' Parte_5
Va altresì rilevato che il CTU nelle repliche alle osservazioni del CTP di parte reclamante, e con riguardo al numero e alle mansioni dei dipendenti ha espressamente dato atto che “il numero degli addetti (dipendenti e non) desunti dai contratti di lavoro a sue mani non coincide con quello indicato nella visura storica dell'azienda che, per l'anno 2023, indica Parte_1
n. 8 addetti totali di cui n.3 dipendenti e n. 5 indipendenti. E' quindi confermato che per il CTU non è stato possibile accertare quali dipendenti fossero destinati all'attività commerciale e quali a quella agricola,
Tenuto conto che, come già osservato nelle premesse, l'onere della prova dell'esercizio in maniera prevalente dell'attività agricola incombeva sul reclamante, l'elaborato depositato dal CTU ha dimostrato che non solo questa prova non è stata fornita ma che, anzi dalle verifiche compiute, è dimostrato il contrario.
Ulteriore indicazione della natura prevalentemente commerciale dell'attività concretamente svolta dal reclamante è l'indice di redditività che risulta essere tre o quattro volte superiore a quello medio accertato dal , segno CP_6
questo, in aggiunta alle condivisibili osservazioni del CTU, che l'attività prevalente era quella commerciale.
Il reclamo va, quindi, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd., avuto riguardo al valore della causa indeterminabile, di complessità media e ai valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per le rimanenti, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico del reclamante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n.39/24, pubblicata il 29.2.2024.
Condanna parte reclamante al pagamento, in favore di ciascuna delle reclamate, delle spese del grado, che liquida in € 2.518,00 per la “fase di studio”, € 1.665,00 per la “fase introduttiva” ed € 1.843,00 per la “istruttoria ed € 2.144,00,00 per la fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte reclamante.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico del reclamante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 329/24
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A promossa con atto di reclamo e posta in decisione all'udienza collegiale del
07/05/2025
d a
, GIÀ DITTA Parte_1 Parte_2
OGGETTO:
con il patrocinio dell'avv. VALSECCHI LODOVICO Parte_3
Opposizione sentenza reclamante di apertura della C O N T R O liquidazione giudiziale
con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. REMUS MARZIO
, con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. LOGA ANTONIO reclamate
In punto: reclamo a sentenza del Tribunale di Bergamo n.39/24, pubblicata il 29.2.2024.
CONCLUSIONI
Del reclamante:
Richiamandosi alle osservazioni del proprio ctp, contesta la ctu, chiede la convocazione del ctu a chiarimenti alla presenza dei ctp in quanto funzionale a chiarire i passaggi lacunosi della ctu evidenziati dal ctp, in subordine chiede la sostituzione del ctu. Nel merito si riporta al reclamo.
Delle reclamate respingersi il reclamo avversario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza reclamata il Tribunale di Bergamo, dichiarava la liquidazione giudiziale di . Parte_1
, senza negare il debito né i presupposti di cui all'art. 2 comma Parte_1
1 lett d) CCII, deduceva unicamente di essere stato imprenditore agricolo, ormai cessato per limiti pensionistici, e come tale non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
Il Tribunale rilevava, innanzitutto, che l'impresa individuale, nel triennio antecedente alla cessazione dell'attività, aveva avuto un reddito notevole (€
3.178.90,00 nell'anno 2020, € 3.947.654,00 nell'anno 2021 ed €
4.838.099,00 nell'anno 2022) “ed un elevato numero di lavoratori dipendenti
(in particolare una media di n. 33 dipendenti nel periodo antecedente la cancellazione dell'impresa)”. Secondo il Tribunale “sia il numero di dipendenti sia l'entità del reddito lordo in crescita negli anni e di gran lunga superiore a quello limite di € 200.000,00 (previsto dal Codice della Crisi per rientrare nella nozione di piccolo imprenditore non soggetto alla liquidazione giudiziale - art. 2 lett. D CCII), comportano l'inquadramento dell'attività imprenditoriale in oggetto nell'ambito dell'impresa agricola di tipo commerciale (soggetta a liquidazione giudiziale) e non in quella agricola- impresa minore, che è caratterizzata non solo dalla coltivazione diretta del fondo, ma anche dalla prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella di commercializzazione dei frutti del fondo, la qual cosa manca nel caso di specie”.
Il Tribunale riteneva, inoltre, sussistente il presupposto dell'insolvenza della società e rilevava che non era ancora decorso un anno dalla cancellazione del registro delle imprese (16/10/2023), sicché era consentita la dichiarazione di liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 33 CCII;
, in data 25.3.2024, proponeva reclamo, sul presupposto che, Parte_1 essendo un'impresa agricola, non sarebbe stato soggetto alla liquidazione giudiziale.
Evidenziava che, con la memoria difensiva del 14 febbraio 2024, era stato dimostrato che la ditta individuale era stata iscritta al Registro Parte_1
Imprese il 22 marzo 2000, con la qualifica di piccolo imprenditore (sezione speciale) stante l'attività di coltivatore diretto svolta dal titolare e che la
Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e
Sistemi Verdi, con decreto n.1205 del 4 febbraio 2020, aveva riconosciuto all'odierno reclamante la qualifica di imprenditore agricolo professionale
(cfr. doc. n.2 fascicolo di primo grado).
Ciò sarebbe stato bastevole per concludere in merito alla natura di imprenditore agricolo svolta dal reclamante.
Il Tribunale di Bergamo, nel dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale, sarebbe, quindi, incorso nella violazione degli artt. 1 e 121 C.C.I.I.
Secondo il reclamante, quindi, nessuna rilevanza avrebbe dovuto assumere il superamento dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 2 comma 1 lett d)
CCII, in quanto dettati unicamente per le imprese commerciali.
Secondo la reclamante, inoltre, il Tribunale avrebbe fatto cattiva applicazione dell'art. 2135 c.c.
Ed infatti l'assoggettabilità dell'imprenditore agricolo alla liquidazione giudiziale avrebbe dovuto “basarsi su un criterio qualitativo, ovvero basato sulla concreta attività svolta dallo stesso, potendosi dar corso a tale procedura concorsuale maggiore solo “quando sia insussistente, di fatto, il collegamento funzionale con il “ciclo biologico”, inteso come fattore produttivo, o quando le attività connesse di cui all'art. 2135 cod.civ., assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura”.
Secondo il reclamante, quindi, l'accertamento che doveva essere svolto giudizialmente per poter pronunciare la sentenza ex art.49 C.C.I.I. a carico di un imprenditore agricolo non avrebbe dovuto involgere il dato relativo al volume d'affari.
Non avendo il ricorrente provato l'esercizio in concreto di un'attività commerciale, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda.
In questo senso la circostanza dell'acquisto di alcune piante da terzi e la loro successiva immissione sul mercato non avrebbe dovuto escludere la connotazione agricola dell'attività dell'impresa individuale, sul presupposto che la coltivazione delle stesse in serra prima della vendita - ammessa anche da nei propri scritti difensivi- denoterebbe che Controparte_1 Parte_1
abbia sempre provveduto “alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso” e, quindi, a svolgere una delle attività ex art.2135 c.c..
Il Tribunale di Bergamo avrebbe dovuto quindi riconoscere che l'attività svolta dalla ditta individuale si era “sempre estrinsecata nella Parte_1
cura della crescita e dello sviluppo delle piante, dei fiori e delle essenze stagionali ed annuali successivamente immesse sul mercato”.
Secondo il reclamante il Tribunale di Bergamo avrebbe dovuto attribuire rilevanza alla visura camerale, che descrive l'attività d'impresa come
“coltivazioni floricole e piante ornamentali”, al decreto della Regione
Lombardia già citato, con cui è stata riconosciuta a la qualifica Parte_1
di imprenditore agricolo professionale, ossia di soggetto che - secondo quanto stabilito dall'art.1 D.Lgs. 29 marzo 2004, n.99 - ritrae almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro da attività agricole.
Ancora, secondo il reclamante, il Tribunale avrebbe dovuto attribuire rilevanza al contenuto delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta 2020-2022, da cui emergeva che il reclamante era proprietario di svariati terreni agricoli, stabilmente utilizzati per la coltivazione delle piante e delle essenze ornamentali.
Il reclamante si doleva della valutazione compiuta dal Tribunale in merito al numero di dipendenti”, in quanto non teneva conto delle effettive mansioni da loro svolte. Al riguardo rappresentava che, dall'esame dei contratti stipulati da emergeva che - nel corso dell'annualità 2023 - Parte_1
l'impresa individuale aveva: i) sette rapporti di lavoro a tempo indeterminato, di cui cinque con operai agricoli e due con impiegati agricoli;
ii) diciassette rapporti di lavoro a tempo determinato con operai agricoli con mansioni di bracciante.
Su queste basi, quindi, il reclamante chiedeva la riforma della sentenza reclamata.
Si costituivano le odierne reclamate, chiedendo il rigetto del reclamo.
All'udienza dell'8.7.2024, svoltasi in modalità cartolari, la Corte poneva la causa in decisione.
Con ordinanza del 24 luglio 2024, la Corte riteneva la necessità di conferire un incarico di CTU avente il seguente quesito:
“dica il CTU, esaminati gli atti, anche contabili, sia depositati dalle parti che nella disponibilità della Liquidazione giudiziale, e compiute le verifiche, anche sui luoghi, ritenute opportune, se le attività a carattere strettamente agricolo, e cioè di coltivazione del fondo, nella specie floricoltura, con attività ad essa connesse, secondo la disciplina di cui all'art.2135 cc, siano o meno prevalenti rispetto a quelle di carattere commerciale, e ciò sia con riferimento agli assetti organizzativi dell'azienda ed al numero dei dipendenti adibiti all'uno o altro settore, sia avuto riguardo all'incidenza delle attività di intermediazione sull'ammontare complessivo dei ricavi aziendali”.
La Corte rinviava, quindi, all'udienza del 18 settembre 2024 per il conferimento dell'incarico.
Depositato l'elaborato, all'udienza del 7 maggio 2025, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la Corte poneva la causa in decisione.
Il reclamo è infondato.
Va innanzitutto premesso che l'esenzione dal fallimento dell'imprenditore agricolo, che eserciti anche attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, postula la dimostrazione della sussistenza delle condizioni per ricondurre tale attività nell'ambito di quelle connesse, di cui all'art. 2135, comma 3, c.c. e, in particolare, che essa abbia come oggetto prevalente prodotti propri e non ceduti o coltivati da terzi;
l'onere della prova di tali condizioni va posto a carico di chi le invochi, in ossequio all'art. 2697, comma 2, c.c. (Cass Sez. 1 - , Ordinanza n. 3647 del 07/02/2023). La Corte nella stessa sentenza ha anche chiarito che spetta al debitore, in ragione della prossimità della prova, la dimostrazione dei fatti o delle qualità esimenti, come lo status di imprenditore agricolo e che l'allegazione della natura agricola non integra un'eccezione in senso stretto, per cui al giudice competono pur sempre poteri istruttori officiosi, anche in grado d'appello.
Conformemente a questa impostazione, in questo giudizio, è stata esperita la consulenza tecnica che, come si vedrà, ha concluso nel senso della natura prevalentemente commerciale dell'attività svolta dal reclamante.
Come si è già osservato, quindi, colui che invochi l'esenzione deve quindi dimostrare la sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività di commercializzazione dei prodotti agricoli esercitata nell'ambito di cui all'art. 2135, comma 3, c.c., dovendosi segnatamente dimostrare che essa ha come oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo
(Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1049 del 21/01/2021 (Rv. 660224 - 01). Lo stesso vale evidentemente con riguardo a ciascuna delle attività agricole indicate nell'art. 2135 c.c.
Nel nostro caso, quindi il reclamante avrebbe dovuto dimostrare che la commercializzazione delle piante aveva come oggetto prevalente quelle ottenute mediante l'attività di selvicoltura praticata e ciò del tutto indipendentemente dalle qualifiche riconosciutegli dagli enti pubblici dallo stesso citati.
Prima di passare all'esame degli esiti della CTU, va ricordato che l'indagine circa la natura o commerciale dell'attività svolta dall'imprenditore agricolo, va svolta avuto riguardo esclusivamente alle norme fallimentari e adesso a quelle del codice delle imprese ed a quelle del codice civile e non a quelle fiscali Sez. 1 - , Sentenza n. 32977 del 28/11/2023 (Rv. 669605 - 01).
L'esame della documentazione fiscale può peraltro consentire di trarre indizi circa la natura commerciale dell'attività svolta dall'imprenditore agricolo, non solo perché consente di ricostruire l'esito dell'attività commerciale posta in essere ma anche perché, dall'esame dei documenti che attestano l'ingresso e l'uscita di una pianta dall'azienda, può ricostruirsi il tempo di permanenza delle stesse all'interno dell'azienda. Come correttamente ritenuto dal CTU, infatti, un tempo di permanenza breve di una pianta acquistata da altri, può fare presumere che su tali piante non sia stata compiuta alcuna attività di manipolazione.
Ciò posto è bene ricordare che l'art. 2135 c.c. prevede che
“E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità' come definite dalla legge”.
Con riguardo specifico all'attività svolta dal reclamante, tenuto conto di quanto previsto nel secondo comma dell'art. 2135 c.c., va osservato che non
è necessario che l'attività florovivaistica consista in una fase completa della produzione, potendo rientrare nel novero di attività agricola la sola effettuazione di una fase del ciclo biologico e non essendo indispensabile l'utilizzo del fondo e che, come correttamente ritenuto dal CTU, le attività di manipolazione e trasformazione che intercorrono tra il momento in cui viene acquistata una pianta da terzi ed il momento in cui la stessa viene rivenduta al cliente, sono attività fondamentali per poter inquadrare i ricavi delle vendite nel reddito agrario. Venendo adesso all'esame della CTU, il Consulente ha, tra le altre cose, dato atto che, dalla visura storica dell'impresa, l'attività esercitata risultava essere la “coltivazione di fiori in piena aria e piante ornamentali” e che, in data 18 luglio 2023, il reclamante ha concluso con il figlio un contratto di affitto di azienda con la quale è stata affittata l'azienda agricola e le unità locali ad esse riconducibili.
La durata dell'affitto era stata stabilita in 18 mesi con un canone annuo di
18.000 euro.
L'impresa , in data 16 ottobre 2023, veniva cancellata dal Parte_1
registro delle imprese.
Il CTU segnalava, quindi, che essendo stata l'azienda affittata il 18 luglio
2023 ed essendo stata dichiarata la liquidazione giudiziale il 28 febbraio
2024, non aveva potuto effettuare alcuna verifica agronomica nei luoghi in cui si era svolta l'attività.
Il CTU segnalava, quindi, che “la “ ” nulla ha fatto per Parte_1
dimostrare la prevalenza dell'attività a carattere strettamente agricolo, se non usufruire del trattamento fiscale più agevole, stante anche la presenza di attività commerciali”. Secondo il CTU l'impresa, “non ha seguito le cd.
“buone pratiche” necessarie affinché si possa o si potesse verificare, “ex post”, per esempio, che le piante acquistate e rivendute fossero state oggetto di un'effettiva attività agricola secondo quanto previsto dall'art.2135 c.c.”.
Al riguardo segnalava che “per “buone pratiche” si intende la predisposizione di un sistema che integri tra loro: la tenuta di una contabilità chiara e precisa;
la definizione di processi dettagliati delle varie fasi lavorative;
la definizione di risorse (mezzi e persone) dedicate alle varie fasi di manipolazione;
il monitoraggio e la documentazione di ogni fase manipolativa attraverso la produzione di video o fotografie”.
Il CTU dava atto, altresì, che la documentazione inerente i rapporti di lavoro dipendente era “decisamente scarna”, trattandosi di contratti privi di data certa sottoscritti dal lavoratore e dal datore di lavoro. Segnalava, in proposito, che, per gli anni di imposta 2021 e 2022, i lavoratori erano stati 42, mentre nel 2023, dopo la conclusione dell'affitto di azienda, erano scesi a 8.
Il CTU evidenziava che, dalla documentazione fornita, non era possibile identificare le mansioni degli addetti alle quattro unità operative. Rilevava, però, che, dal contratto di affitto del ramo di azienda stipulato con il figlio, tra le attrezzature oggetto di affitto ubicate presso la sede di San Paolo
D'Argon, risultavano 10 computer e 8 scrivanie e 14 sedie con ruota e senza ruote, ciò che faceva presumere un numero di lavoratori di concetto pari ad almeno 10 persone.
Con riguardo ai ricavi, il CTU verificava che dall'analisi della contabilità aziendale risultava che, “con riferimento all'intervallo 2020- 2023, la registrazione contabile dei ricavi prodotti dall'azienda risulta, “per tabulas”, NON COERENTE (maiuscolo del CTU), se si considera la suddivisione delle vendite tra provenienti dall'attività agricola e ricavi riconducibili all'attività commerciale”. Ed infatti, segnalava il CTU “la ditta individuale “ ” ha contabilizzato vendite per “produzione” pari Parte_1 ad €.1.325.609,59# nel 2020 e per €.1.897.728,05# nel 2023 e per un importo pari ad €.0,00# per gli anni di imposta 2021 e 2022” Da ciò risultava, quindi, che “per gli anni di imposta 2021 e 2022 o la d.i. non ha effettuato vendite per “produzioni” e quindi certamente non svolgeva un'attività agricola, oppure i ricavi per vendite di prodotti propri erano confusi insieme agli altri”. Risultava, altresì, che “nel 2023 i ricavi per prodotti vengono nuovamente identificati separatamente dagli altri ricavi per un importo rilevante (€.1.897.728,05#), corrispondente all'87,88% delle vendite complessive, sebbene dal 18 luglio 2023, l'azienda fosse integralmente affittata al figlio, ”. Persona_1
Il CTU rilevava che l'impresa aveva venduto i suoi prodotti quasi integralmente alla grande distribuzione organizzata ( per importi CP_3
assai rilevanti, oscillanti tra gli oltre 2 milioni di euro nel 2023 e gli oltre quattro milioni nel 2022.
Con riguardo all'analisi degli acquisti merci, il CTU rilevava che “le merci acquistate per la produzione (concime, terra), anche oggetto di vendita diretta al pubblico, sono decisamente limitate rispetto al quantitativo di piante in vaso acquistate (spesso dello stesso diametro V14 utilizzato nella vendita) ed asseritamente oggetto di uno o più cicli produttivi;
- la contabilizzazione dell'acquisto di aromi e talee non permette di conoscere, per queste ultime, se fossero o meno già radicate ed a quale ciclo biologico fossero giunte per essere poi rivendute;
- gli acquisti delle piante non sono stati classificati secondo il più semplice dei sistemi (erbacee, arbustive ed arboree) ed inoltre, non sono stati suddivisi in categorie che consentano di identificarle sia dal punto di vista del tipo, sia dal punto di vista del ciclo biologico (piante da fiore, piante da frutto, piante da appartamento, etc.”
Il CTU verificava, inoltre, che “dall'analisi della documentazione dell'azienda “ ” è emersa la pratica, che si esaminerà anche Parte_1 nell'analisi dei rapporti “infragruppo”, dell'acquisto di beni rivenduti a distanza di uno o pochi giorni”. Osservava, quindi, il CTU che “il c.d. tempo di permanenza in azienda della pianta” estremamente ridotto, dato dal confronto tra la data di acquisto con quella di vendita della pianta stessa, fa presumere che non siano state svolte attività di manipolazione, ma che il vegetale sia stato rivenduto tal quale”. Allo scopo segnalava alcuni esempi relativi ad acquisti e vendite relative alla Festa della Donna e a quella delle
Stelle di Natale nel periodo natalizio.
Il CTU rilevava, inoltre, l'esecuzione di operazioni infragruppo che prevedevano la ri-fatturazione di costi per “spese amm.vi- generali – segreteria”.
Al riguardo il CTU rilevava la contemporaneità di alcune vendite ed acquisti e il fatto che e non erano imprese CP_4 Parte_4
florovivaistiche ma svolgevano attività di commercio di fiori e piante.
Il CTU analizzava, altresì, la rilevanza che i premi sulle vendite avevano nei rapporti con e NE S.p.a. che a suo giudizio Controparte_5
rappresentavano “un chiaro indice della vocazione commerciale dell'impresa ”. Parte_1 Il CTU rilevava, infine, che i ricavi effettivi conseguenti dalla , Parte_1
al netto dei premi su vendite, dal 2020 al 2023 erano stati tre- quattro volte superiori al valore della produzione standard per ettaro, indicato dall'ufficio statistico del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria)
Il CTU, rassegnava quindi le seguenti conclusioni:
1.lo scrivente non ha reperito documentazione inerente gli assetti organizzativi aziendali sebbene, almeno per gli anni 2021 e 2022 gli addetti in forza alla d.i. ” fossero mediamente n.42 oltre al Titolare;
Parte_1
2. i contratti di lavoro forniti allo scrivente, sottoscritti dal datore di lavoro
e dal lavoratore, sono privi di data certa e sono suddivisi tra n.17 lavoratori determinati per l'anno 2023 e n.7 lavoratori a tempo indeterminato. Non sono stati forniti i contratti di lavoro a tempo determinato per gli altri anni oggetto di analisi;
3. la copia del “libro unico” relativo ai rapporti di lavoro per gli anni 2020 – 2021 – 2022 – 2023 richiesta alle parti, NON è stata consegnata;
4. il costo totale sostenuto per i lavoratori dipendenti dalla d.i.
“ ” ed indicato a bilancio NON è suddiviso per attività Parte_1
(agricola e commerciale) ma risulta coerente con il numero degli addetti indicati nella visura storica camerale (mediamente n.42);
5. nel corso degli anni 2020 – 2021 – 2022 – 2023, la d.i. “ ” si è avvalsa di n.5 Parte_1
“coadiutori agricoli”, presumibilmente aventi mansioni “di concetto”, il cui costo medio aziendale annuo è pari a circa €.82.000,00#;
6. presso la sede di San Paolo d'Argon (Bg), lavoravano sia gli addetti riconducibili alla d.i.
“ ”, sia gli addetti delle altre società “Soc. Agricola Pasiflor” Parte_1
(n.3) e della “ (n.4). CP_4
Tutto quanto sopra premesso per lo scrivente non è stato possibile accertare il numero dei dipendenti adibiti all'uno o all'altro settore (attività agricola ed attività commerciale) sia per la mancata definizione, almeno con la documentazione disponibile, degli “assetti organizzativi”, sia per la mancata suddivisione da parte della “ ” degli addetti all'una Parte_1
ed all'altra attività. Considerata tuttavia la numerosità di personale operante sia nella sede principale che nelle tre unità locali, sarebbe stato opportuno avere un adeguato assetto organizzativo aziendale, suddividendo in modo chiaro (sia numericamente che economicamente) la forza lavoro addetta all'attività agricola e quella destinata al reparto commerciale.
Lo scrivente non può non rilevare l'elevato numero di addetti di concetto nella d.i. “ ”, un numero elevato soprattutto in considerazione Parte_1 di una azienda che si definisce esercente esclusivamente “attività agricola”.
Il CTU rassegnava, inoltre, le seguenti conclusioni circa l'incidenza dell'attività di intermediazione sull'ammontare complessivo dei ricavi aziendali:
1. la d.i. “ ” non ha esplicitato quali siano i “cicli biologici” o Parte_1
“le fasi necessarie del ciclo stesso”, asseritamente realizzati e/o compiuti, tali da identificare facilmente quali fossero i ricavi scaturenti dalla produzione agricola e quelli commerciali;
2. l'impresa “ ” effettua attività commerciale e ciò si evince sia Parte_1
dagli acquisti di prodotti finiti e merci sia dalle vendite di merci. Peraltro, la tenuta di una contabilità distinta non permette di identificare, con chiarezza la suddivisione tra ricavi per produzione ed attività commerciale;
3. a conferma del carattere commerciale lo scrivente ha evidenziato la presenza di acquisti e vendite che riguardano merci sottoposte alla cd.
“sosta tecnica” invece che alla sottoposizione di “cicli biologici” anche nei rapporti “infragruppo”.
4. per gli anni di imposta 2021 e 2022, la contabilità della ”, Parte_1
a differenza degli anni 2020 e 2023, NON indica il dato relativo alla
“produzione”, confondendolo all'interno degli altri ricavi oppure non esponendolo perché effettivamente un'attività produttiva non c'è stata;
5. i clienti appartenenti alla hanno un peso rilevante sulle vendite, CP_3 tanto da essere contrattualizzati con “premi sulle vendite”, che condizionano il reddito d'impresa;
6. relativamente alle merci acquistate l'analisi ha dimostrato una tenuta della contabilità del tutto carente dal punto di vista dell'identificazione analitica dei beni acquistati. Per quanto sopra premesso lo scrivente ritiene che vi siano elementi precisi e concordanti tali da considerare l'impresa
“ ” come impresa ad elevata vocazione commerciale, elemento Parte_1
che traspare, sia dalla documentazione contabile esaminata, che dai rapporti commerciali intrattenuti con i clienti di maggior spicco.
Peraltro, l'impresa non si è adoperata per dimostrare autonomamente ed in via preventiva, una prevalenza delle attività a carattere strettamente agricolo, rispetto alle attività di intermediazione sia dal lato delle vendite sia dal lato degli acquisti che dei processi produttivi (cicli biologici) asseritamente effettuati. Infine, con riferimento alle rese per Ha rilevate dal
CREA, lo scrivente ritiene di aver opportunamente evidenziato e motivato quale fosse la reale e maggiore incidenza delle attività di intermediazione sull'ammontare complessivo dei ricavi aziendali.
Il CTU replicando, infine, alle osservazioni del CTP della reclamante secondo cui vi sarebbe stata lesione del diritto al contraddittorio, ha documentato che sono stati gli stessi CTP ad acconsentire che il CTU espletasse le operazioni peritali senza la loro presenza e che comunque, gli stessi hanno partecipato al sopralluogo indicato a pagina 55 della relazione.
Non vi è stata, quindi, alcuna lesione del contraddittorio.
Ciò posto la Corte, condivide le valutazioni svolte dal CTU, frutto di attento esame della documentazione acquisita.
Richiamando per il resto le considerazioni del CTU già sintetizzate, evidenzia, in particolare, che, considerato l'avvenuto affitto della azienda già nel luglio 2023 e la successiva cancellazione dell'impresa dal registro dell'imprese dell'ottobre 2024, per il CTU non era possibile, anche tramite ausiliari, verificare in concreto l'attività posta in essere dal reclamante prima dell'affitto e della cancellazione dal registro delle imprese. Non può essere, quindi, accolta l'istanza di sostituzione del CTU avanzata da parte reclamante.
Correttamente, quindi, il CTU ha esaminato la documentazione relativa all'impresa e ha compiuto gli accertamenti opportuni, cui era stato espressamente autorizzato da parte della Corte. In questo senso, il fatto che l'impresa non abbia tenuto una Parte_1
contabilità separata tra le due attività esercitate (agricola e commerciale) non dimostra di per sé lo svolgimento in via prevalente di attività commerciale ma non consente di procedere ad un calcolo specifico degli indici di giacenza media e indice di rotazione e quindi di verificare che, con riguardo alle piante, tali indici fossero compatibili con l'effettuazione di un ciclo biologico da parte dell' Parte_5
Va altresì rilevato che il CTU nelle repliche alle osservazioni del CTP di parte reclamante, e con riguardo al numero e alle mansioni dei dipendenti ha espressamente dato atto che “il numero degli addetti (dipendenti e non) desunti dai contratti di lavoro a sue mani non coincide con quello indicato nella visura storica dell'azienda che, per l'anno 2023, indica Parte_1
n. 8 addetti totali di cui n.3 dipendenti e n. 5 indipendenti. E' quindi confermato che per il CTU non è stato possibile accertare quali dipendenti fossero destinati all'attività commerciale e quali a quella agricola,
Tenuto conto che, come già osservato nelle premesse, l'onere della prova dell'esercizio in maniera prevalente dell'attività agricola incombeva sul reclamante, l'elaborato depositato dal CTU ha dimostrato che non solo questa prova non è stata fornita ma che, anzi dalle verifiche compiute, è dimostrato il contrario.
Ulteriore indicazione della natura prevalentemente commerciale dell'attività concretamente svolta dal reclamante è l'indice di redditività che risulta essere tre o quattro volte superiore a quello medio accertato dal , segno CP_6
questo, in aggiunta alle condivisibili osservazioni del CTU, che l'attività prevalente era quella commerciale.
Il reclamo va, quindi, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd., avuto riguardo al valore della causa indeterminabile, di complessità media e ai valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per le rimanenti, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico del reclamante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n.39/24, pubblicata il 29.2.2024.
Condanna parte reclamante al pagamento, in favore di ciascuna delle reclamate, delle spese del grado, che liquida in € 2.518,00 per la “fase di studio”, € 1.665,00 per la “fase introduttiva” ed € 1.843,00 per la “istruttoria ed € 2.144,00,00 per la fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte reclamante.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico del reclamante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli