TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 14614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14614 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 30906 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2017, posta in deliberazione all'udienza del 15 aprile 2025, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
Sigg. e , elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2
Roma, Via G. Camozzi 1, presso lo Studio dell'Avv. Viviana Graziani, che li rappresenta e difende, anche disgiuntamente con l'Avv.
Alessandro BA, per procura in atti
ATTORI
E
elettivamente domiciliata in Roma, VI NA Controparte_1
d'Ampezzo 186, presso lo Studio dell'Avv. Pamela Schimperna, che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: Cancellazione e restrizione ipoteca CONCLUSIONI
All'udienza del 15 aprile 2025, parte attrice concludeva riportandosi ai propri atti e alle proprie istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sigg. e Parte_1
esponevano che, in data 11 aprile 2016, era stata Parte_2
notificata alla prima un'ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva emessa dal Tribunale di Roma su richiesta di CP_1
per un credito di euro 576.124,18, vantato nei confronti della
[...]
e degli eredi del de cuius Controparte_2
fideiussore Sigg. e Parte_3 Pt_1 Pt_4 Pt_2
.
[...]
Rilevavano di aver introdotto giudizio di opposizione innanzi al
Tribunale di Roma ed evidenziavano che, in virtù del decreto ingiuntivo opposto, l aveva iscritto ipoteca giudiziale Controparte_1
su tutti gli immobili di proprietà del de cuius.
Esponevano come il valore dei beni oggetto d'ipoteca era di gran lunga superiore al valore del presunto, vantato, credito e concludevano richiedendo, previo accertamento dell'illegittimità dell'avvenuta iscrizione ipotecaria, la sua cancellazione, con legittima permanenza della stessa solo su uno dei beni, sito in Roma, Via dei Faggella 31, oltre che il risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio che eccepiva la nullità Controparte_1
dell'atto di citazione oltre che l'improcedibilità della domanda;
nel merito, evidenziava l'infondatezza della domanda attrice;
concludeva richiedendo, previo accoglimento delle eccezioni preliminari, il rigetto delle richieste di controparte.
Disposta ed espletata CTU volta alla verifica del superamento dei limiti ex art. 2875 c.c. da parte dell'iscrizione ipotecaria, con indicazione dei beni su cui effettuare un'eventuale riduzione, la causa veniva sospesa ex art. 295 c.p.c. con provvedimento in data 17 dicembre 2018 a seguito della disposta sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nel relativo giudizio di opposizione.
Riassunta la causa con ricorso dei Sigg. e , la Pt_1 Parte_2
causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15 aprile 2025, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo aver riguardo alle eccezioni preliminari avanzate da parte convenuta.
In riferimento all'eccezione di nullità dell'atto di citazione, per come tempestivamente formulata, si deve rilevare che nella domanda introduttiva del presente giudizio parte attrice ha richiamato l'ingiunzione emessa nei propri confronti, l'iscrizione ipotecaria su tutti gli immobili di proprietà degli eredi del de cuius, oltre che il valore dei beni oggetto di ipoteca, da ritenersi di gran lunga superiore al valore del credito vantato da controparte;
a tal fine, ha richiamato il valore catastale dell'immobile sito in Roma, Via dei Faggella 31, oltre che il suo valore di mercato, evidenziando la necessità di riequilibrio degli interessi delle parti.
Ne discende, sulla base delle considerazioni svolte dagli attori, come alcuna genericità o indeterminatezza risulta verificata, rilevandosi ulteriormente sul punto come la domanda formulata risulta fondata proprio sulla prospettata sproporzione fra il valore dei beni ipotecati e il credito vantato dalla convenuta, e ciò avuto riguardo al valore di mercato attribuito ad un singolo immobile ipotecato.
Lo stesso è a dirsi in relazione all'avanzata eccezione di improcedibilità, per come tempestivamente formulata, tenuto conto che la presente controversia non risulta riguardare la materia bancaria, per come eccepito dalla convenuta, quanto avere ad oggetto la richiesta cancellazione, o restrizione, dell'iscritta ipoteca.
Chiarito ciò, occorre rilevare che con la domanda introduttiva del giudizio, parte attrice ha richiesto, per come emergente dalle conclusioni formulate, disporsi la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta da controparte sui beni di sua proprietà, ipoteca che “potrà legittimamente permanere solo in relazione all'immobile di Via dei
Faggella 31”, così dovendosi ritenere la richiesta attorea in primo luogo rivolta alla cancellazione dell'avvenuta iscrizione.
Ora, per come emergente dalla documentazione in atti e per come non oggetto di contestazione fra le parti, l'iscrizione ipotecaria oggetto di causa risulta discendere dall'avvenuta emissione, da parte del
Tribunale di Roma, di un decreto ingiuntivo, in atti, per il complessivo importo di euro 576.124,18, oltre interessi e spese, in favore di
; avverso lo stesso risulta proposta opposizione da Controparte_1
parte degli attori e il relativo giudizio risulta concluso, come da produzioni in atti, con sentenza del Tribunale di Roma in data 21 luglio 2020, con cui il decreto in oggetto veniva revocato.
In particolare, la pronuncia in questione risulta emessa all'esito dell'avvenuta riunione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con quello, promosso dai medesimi attori, e volto all'accertamento dell'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e di altre lamentate violazioni da parte di e la sentenza, revocato il decreto ingiuntivo, risulta Controparte_1
aver condannato gli attori, in solido con altri, al pagamento della somma di euro 240.889,00, oltre interessi convenzionali.
Come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che, con riguardo all'accoglimento parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nel concetto di atti di esecuzione (già compiuti in base al decreto), dei quali l'art. 653, secondo comma, cod. proc. civ. prevede la conservazione degli effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta, rientrano non soltanto gli atti del processo di esecuzione, ma tutti i possibili effetti dell'esecutività del decreto, e, dunque, anche l'ipoteca iscritta sulla base dell'esecutività del decreto stesso, attesa la
"ratio" della disposizione citata, tesa a mantenere integra, nei limiti del credito ridotto, la posizione e la protezione del creditore (C.C.
14234/03); inoltre, per come altresì chiarito dalla Cassazione, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso di sentenza non definitiva di accoglimento parziale dell'opposizione e di revoca del decreto, con prosecuzione del giudizio ai fini dell'accertamento dell'entità del credito oggetto della domanda contenuta nel ricorso monitorio, resta ferma, ai sensi dell'art. 653, comma secondo, cod. proc. civ., la conservazione degli atti di esecuzione già compiuti in forza dell'originaria esecutività del decreto (atti nei quali rientra anche l'ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 655 cod. proc. civ.), nei limiti della somma o della quantità ridotta, quali risulteranno dalla sentenza definitiva (C.C. 21840/13).
Nel caso di specie, per come evidenziato, a fronte dei rapporti sussistenti fra le parti, la sentenza in atti disponeva la revoca del decreto ingiuntivo posto a base dell'iscrizione ipotecaria, ma riconosceva la sussistenza, in capo alla convenuta, di un credito ridotto, quantificato nella somma di euro 240.889,00, oltre interessi;
ne discende, sulla base dei citati principi giurisprudenziali, come debbano conservare i propri effetti gli atti di esecuzione già compiuti, fra cui l'iscrizione ipotecaria, nei limiti, però, del credito effettivamente riconosciuto in favore della convenuta. A ciò consegue che non debba procedersi, nella presente sede, ad alcuna cancellazione di tutte le ipoteche iscritte, quanto, per come dagli attori richiesto in via subordinata, alla loro restrizione, laddove infatti, nelle conclusioni formulate, parte attrice, come evidenziato, ha richiesto l'eventuale permanenza dell'iscrizione solo in relazione all'immobile di Via dei Faggella 31.
Sul punto occorre infatti evidenziare che l'art. 2882 c.c. prevede che la riduzione delle ipoteche possa avvenire anche restringendo l'iscrizione ad una parte soltanto dei beni e che, nel caso di specie, all'esito di quanto disposto nella pronuncia in atti, il credito della convenuta risulta quantificato, revocato il decreto ingiuntivo, nella minore somma di euro 240.889,00, oltre interessi convenzionali.
A fronte di ciò, la disposta CTU, disposta al fine di valutare l'eventuale sussistenza del superamento dei limiti ex art. 2875 c.c. da parte dell'iscrizione ipotecaria e, in caso affermativo, di indicare i beni su cui poterla ridurre in modo da garantire il credito vantato, ha dato atto che l'immobile sito in Via dei Faggella 31 risulta avere un valore, al 2018, pari ad euro 553.500,00, idoneo, pertanto, a garantire il residuo credito vantato da maggiorato di interessi e Controparte_1
spese.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, deve quindi ordinarsi la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie oggetto di giudizio, sugli immobili siti in Roma in Via dei
Sabelli e in Via TA, per come richiesto dagli attori in via subordinata nella propria memoria conclusionale, mantenendosi invece l'iscrizione ipotecaria sugli immobili siti in Via dei Faggella
31. Nulla deve invece essere riconosciuto in favore degli attori in relazione al richiesto risarcimento del danno, nulla di specifico risultando provato sul punto.
Le spese di lite, avuto in ogni caso riguardo al complessivo esito del giudizio, alle ragioni della decisione e alla parziale soccombenza reciproca di entrambe le parti, vengono interamente compensate.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede;
- Ordina al competente Conservatore di cancellare, con esonero di responsabilità, l'ipoteca giudiziale iscritta in data 4 aprile
2016, RG 33961, RP 5543, sui seguenti immobili così individuati nel Catastato Fabbricati del Comune di Roma:
F. 611, particella 18, sub 1 e F. 611, particella 271, A/10, cons.
9 vani, Via dei Sabelli 219;
F. 611, particella 18, sub 501, C/2, cons. 335 metri quadri, Via dei Sabelli 219;
F. 611, particella 232, sub 501, A2, cons. 9 vani, Via dei Sabelli
219;
F. 611, particella 328, sub 501, C/2, 121 metri quadri, Via dei
Sabelli 219;
F. 611, particella 245, sub 1, C/2, 49 metri quadri, Via dei
Sabelli 219; F. 611, particella 245, sub 2, A/10, cons. 4,5 vani, Via dei Sabelli
219;
F. 611, particella 250, sub 501 e F. 611, particella 270, A/10, 4 vani, Via dei Sabelli 219;
F. 419, particella 3049, sub 25, A/2, cons. 5,5 vani, Via di
TA 256/258;
F. 419, particella 2864, sub 4, C/6, cons. 10 metri quadri, Via di
TA 256.
- Rigetta, per il resto le domande attrici:
- compensa interamente fra le parti le spese di lite;
- Spese CTU liquidate come da separato decreto e poste definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Roma il 20 ottobre 2025
IL GIUDICE
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 30906 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2017, posta in deliberazione all'udienza del 15 aprile 2025, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
Sigg. e , elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2
Roma, Via G. Camozzi 1, presso lo Studio dell'Avv. Viviana Graziani, che li rappresenta e difende, anche disgiuntamente con l'Avv.
Alessandro BA, per procura in atti
ATTORI
E
elettivamente domiciliata in Roma, VI NA Controparte_1
d'Ampezzo 186, presso lo Studio dell'Avv. Pamela Schimperna, che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: Cancellazione e restrizione ipoteca CONCLUSIONI
All'udienza del 15 aprile 2025, parte attrice concludeva riportandosi ai propri atti e alle proprie istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sigg. e Parte_1
esponevano che, in data 11 aprile 2016, era stata Parte_2
notificata alla prima un'ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva emessa dal Tribunale di Roma su richiesta di CP_1
per un credito di euro 576.124,18, vantato nei confronti della
[...]
e degli eredi del de cuius Controparte_2
fideiussore Sigg. e Parte_3 Pt_1 Pt_4 Pt_2
.
[...]
Rilevavano di aver introdotto giudizio di opposizione innanzi al
Tribunale di Roma ed evidenziavano che, in virtù del decreto ingiuntivo opposto, l aveva iscritto ipoteca giudiziale Controparte_1
su tutti gli immobili di proprietà del de cuius.
Esponevano come il valore dei beni oggetto d'ipoteca era di gran lunga superiore al valore del presunto, vantato, credito e concludevano richiedendo, previo accertamento dell'illegittimità dell'avvenuta iscrizione ipotecaria, la sua cancellazione, con legittima permanenza della stessa solo su uno dei beni, sito in Roma, Via dei Faggella 31, oltre che il risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio che eccepiva la nullità Controparte_1
dell'atto di citazione oltre che l'improcedibilità della domanda;
nel merito, evidenziava l'infondatezza della domanda attrice;
concludeva richiedendo, previo accoglimento delle eccezioni preliminari, il rigetto delle richieste di controparte.
Disposta ed espletata CTU volta alla verifica del superamento dei limiti ex art. 2875 c.c. da parte dell'iscrizione ipotecaria, con indicazione dei beni su cui effettuare un'eventuale riduzione, la causa veniva sospesa ex art. 295 c.p.c. con provvedimento in data 17 dicembre 2018 a seguito della disposta sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nel relativo giudizio di opposizione.
Riassunta la causa con ricorso dei Sigg. e , la Pt_1 Parte_2
causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15 aprile 2025, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo aver riguardo alle eccezioni preliminari avanzate da parte convenuta.
In riferimento all'eccezione di nullità dell'atto di citazione, per come tempestivamente formulata, si deve rilevare che nella domanda introduttiva del presente giudizio parte attrice ha richiamato l'ingiunzione emessa nei propri confronti, l'iscrizione ipotecaria su tutti gli immobili di proprietà degli eredi del de cuius, oltre che il valore dei beni oggetto di ipoteca, da ritenersi di gran lunga superiore al valore del credito vantato da controparte;
a tal fine, ha richiamato il valore catastale dell'immobile sito in Roma, Via dei Faggella 31, oltre che il suo valore di mercato, evidenziando la necessità di riequilibrio degli interessi delle parti.
Ne discende, sulla base delle considerazioni svolte dagli attori, come alcuna genericità o indeterminatezza risulta verificata, rilevandosi ulteriormente sul punto come la domanda formulata risulta fondata proprio sulla prospettata sproporzione fra il valore dei beni ipotecati e il credito vantato dalla convenuta, e ciò avuto riguardo al valore di mercato attribuito ad un singolo immobile ipotecato.
Lo stesso è a dirsi in relazione all'avanzata eccezione di improcedibilità, per come tempestivamente formulata, tenuto conto che la presente controversia non risulta riguardare la materia bancaria, per come eccepito dalla convenuta, quanto avere ad oggetto la richiesta cancellazione, o restrizione, dell'iscritta ipoteca.
Chiarito ciò, occorre rilevare che con la domanda introduttiva del giudizio, parte attrice ha richiesto, per come emergente dalle conclusioni formulate, disporsi la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta da controparte sui beni di sua proprietà, ipoteca che “potrà legittimamente permanere solo in relazione all'immobile di Via dei
Faggella 31”, così dovendosi ritenere la richiesta attorea in primo luogo rivolta alla cancellazione dell'avvenuta iscrizione.
Ora, per come emergente dalla documentazione in atti e per come non oggetto di contestazione fra le parti, l'iscrizione ipotecaria oggetto di causa risulta discendere dall'avvenuta emissione, da parte del
Tribunale di Roma, di un decreto ingiuntivo, in atti, per il complessivo importo di euro 576.124,18, oltre interessi e spese, in favore di
; avverso lo stesso risulta proposta opposizione da Controparte_1
parte degli attori e il relativo giudizio risulta concluso, come da produzioni in atti, con sentenza del Tribunale di Roma in data 21 luglio 2020, con cui il decreto in oggetto veniva revocato.
In particolare, la pronuncia in questione risulta emessa all'esito dell'avvenuta riunione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con quello, promosso dai medesimi attori, e volto all'accertamento dell'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e di altre lamentate violazioni da parte di e la sentenza, revocato il decreto ingiuntivo, risulta Controparte_1
aver condannato gli attori, in solido con altri, al pagamento della somma di euro 240.889,00, oltre interessi convenzionali.
Come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che, con riguardo all'accoglimento parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nel concetto di atti di esecuzione (già compiuti in base al decreto), dei quali l'art. 653, secondo comma, cod. proc. civ. prevede la conservazione degli effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta, rientrano non soltanto gli atti del processo di esecuzione, ma tutti i possibili effetti dell'esecutività del decreto, e, dunque, anche l'ipoteca iscritta sulla base dell'esecutività del decreto stesso, attesa la
"ratio" della disposizione citata, tesa a mantenere integra, nei limiti del credito ridotto, la posizione e la protezione del creditore (C.C.
14234/03); inoltre, per come altresì chiarito dalla Cassazione, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso di sentenza non definitiva di accoglimento parziale dell'opposizione e di revoca del decreto, con prosecuzione del giudizio ai fini dell'accertamento dell'entità del credito oggetto della domanda contenuta nel ricorso monitorio, resta ferma, ai sensi dell'art. 653, comma secondo, cod. proc. civ., la conservazione degli atti di esecuzione già compiuti in forza dell'originaria esecutività del decreto (atti nei quali rientra anche l'ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 655 cod. proc. civ.), nei limiti della somma o della quantità ridotta, quali risulteranno dalla sentenza definitiva (C.C. 21840/13).
Nel caso di specie, per come evidenziato, a fronte dei rapporti sussistenti fra le parti, la sentenza in atti disponeva la revoca del decreto ingiuntivo posto a base dell'iscrizione ipotecaria, ma riconosceva la sussistenza, in capo alla convenuta, di un credito ridotto, quantificato nella somma di euro 240.889,00, oltre interessi;
ne discende, sulla base dei citati principi giurisprudenziali, come debbano conservare i propri effetti gli atti di esecuzione già compiuti, fra cui l'iscrizione ipotecaria, nei limiti, però, del credito effettivamente riconosciuto in favore della convenuta. A ciò consegue che non debba procedersi, nella presente sede, ad alcuna cancellazione di tutte le ipoteche iscritte, quanto, per come dagli attori richiesto in via subordinata, alla loro restrizione, laddove infatti, nelle conclusioni formulate, parte attrice, come evidenziato, ha richiesto l'eventuale permanenza dell'iscrizione solo in relazione all'immobile di Via dei Faggella 31.
Sul punto occorre infatti evidenziare che l'art. 2882 c.c. prevede che la riduzione delle ipoteche possa avvenire anche restringendo l'iscrizione ad una parte soltanto dei beni e che, nel caso di specie, all'esito di quanto disposto nella pronuncia in atti, il credito della convenuta risulta quantificato, revocato il decreto ingiuntivo, nella minore somma di euro 240.889,00, oltre interessi convenzionali.
A fronte di ciò, la disposta CTU, disposta al fine di valutare l'eventuale sussistenza del superamento dei limiti ex art. 2875 c.c. da parte dell'iscrizione ipotecaria e, in caso affermativo, di indicare i beni su cui poterla ridurre in modo da garantire il credito vantato, ha dato atto che l'immobile sito in Via dei Faggella 31 risulta avere un valore, al 2018, pari ad euro 553.500,00, idoneo, pertanto, a garantire il residuo credito vantato da maggiorato di interessi e Controparte_1
spese.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, deve quindi ordinarsi la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie oggetto di giudizio, sugli immobili siti in Roma in Via dei
Sabelli e in Via TA, per come richiesto dagli attori in via subordinata nella propria memoria conclusionale, mantenendosi invece l'iscrizione ipotecaria sugli immobili siti in Via dei Faggella
31. Nulla deve invece essere riconosciuto in favore degli attori in relazione al richiesto risarcimento del danno, nulla di specifico risultando provato sul punto.
Le spese di lite, avuto in ogni caso riguardo al complessivo esito del giudizio, alle ragioni della decisione e alla parziale soccombenza reciproca di entrambe le parti, vengono interamente compensate.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede;
- Ordina al competente Conservatore di cancellare, con esonero di responsabilità, l'ipoteca giudiziale iscritta in data 4 aprile
2016, RG 33961, RP 5543, sui seguenti immobili così individuati nel Catastato Fabbricati del Comune di Roma:
F. 611, particella 18, sub 1 e F. 611, particella 271, A/10, cons.
9 vani, Via dei Sabelli 219;
F. 611, particella 18, sub 501, C/2, cons. 335 metri quadri, Via dei Sabelli 219;
F. 611, particella 232, sub 501, A2, cons. 9 vani, Via dei Sabelli
219;
F. 611, particella 328, sub 501, C/2, 121 metri quadri, Via dei
Sabelli 219;
F. 611, particella 245, sub 1, C/2, 49 metri quadri, Via dei
Sabelli 219; F. 611, particella 245, sub 2, A/10, cons. 4,5 vani, Via dei Sabelli
219;
F. 611, particella 250, sub 501 e F. 611, particella 270, A/10, 4 vani, Via dei Sabelli 219;
F. 419, particella 3049, sub 25, A/2, cons. 5,5 vani, Via di
TA 256/258;
F. 419, particella 2864, sub 4, C/6, cons. 10 metri quadri, Via di
TA 256.
- Rigetta, per il resto le domande attrici:
- compensa interamente fra le parti le spese di lite;
- Spese CTU liquidate come da separato decreto e poste definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Roma il 20 ottobre 2025
IL GIUDICE