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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/10/2025, n. 5208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5208 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1762/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
PE DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
PE GU INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1762 dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Iacovone e dall'avv. Fabrizio Parte_1 C.F._1
Zarone.
- APPELLANTE-
e
(c.f. e (c.f. , Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Amato.
- APPELLATI–
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 993/2023 emessa dal Tribunale di S. AR C.V., pubblicata in data
13.3.2023, in tema di tutela del possesso;
servitù di passaggio”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, sia dalla difesa dell'appellato che dalla difesa degli appellati in data 6.10.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 10 Con atto di citazione notificato, a mezzo pec, il 12.4.2023, ha convenuto in giudizio, dinanzi a Parte_1 questa Corte e , proponendo appello avverso la sentenza n. 993/2023 Controparte_1 Controparte_2 emessa dal Tribunale di Santa AR UA TE, pubblicata il 13.3.2023.
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1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva chiesto, con ricorso depositato il 16.10.2009 ai sensi degli artt. 1168 c.c. e Parte_1
703 c.p.c., di essere reintegrato nel possesso della servitù di passaggio che aveva assunto di esercitare
(unitamente ai suoi danti causa e dal 5.11.1950) sul fondo di cui alla p.lla 109, in Pratella, località Colle Pasquale, per una larghezza di tre metri, per accedere al fondo (p.lla 29) di cui era comproprietario.
In particolare il aveva lamentato che, nel mese di agosto 2009, (proprietaria della p.lla Pt_1 Controparte_1
109) e il coniuge , avessero improvvisamente, illegittimamente e clandestinamente apposto, Controparte_2 all'imbocco della detta strada, una catena in ferro assicurata a due paletti in ferro e chiusa con un lucchetto, così impedendogli l'accesso al proprio fondo e l'esercizio della servitù di passaggio.
Costituitisi in giudizio, e avevano contestato la fondatezza dell'avversa Controparte_1 Controparte_2 domanda.
Con ordinanza del 30.5.2011, emessa all'esito della fase interdittale, era stata rigettata la domanda formulata da il quale, con successivo ricorso proposto ex art. 703, co. 4, c.p.c., aveva chiesto di fissare l'udienza Parte_1 per la prosecuzione del giudizio di merito.
E, all'esito, il Tribunale di Santa AR UA TE, con la sentenza n. 993/2023 impugnata dinanzi a questa
Corte, ha così statuito: “1) conferma l'ordinanza interdittale pronunziata il 30.5.2011 dal G.U. presso la sezione distaccata di Piedimonte Matese e rigetta la domanda di reintegra nel possesso avanzata da;
2) condanna al Parte_1 Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti che liquida in complessivi € 2.100 di cui € 100 per esborsi ed € 2.000 per compenso professionale oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cpa.”.
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2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha censurato la sentenza 993/2023 emessa dal Tribunale di Santa AR UA TE sulla base Parte_1 dei seguenti motivi.
Con il primo motivo ha lamentato la nullità della sentenza di primo grado, per essere stata redatta da un giudice onorario di Tribunale e non da un magistrato professionale, pur trattandosi di una controversia in materia possessoria.
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Con il secondo motivo ha censurato la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal Tribunale di Santa
AR UA TE e sottesa al rigetto della domanda, da lui (dal ricorrente/appellante, si intende) proposta, volta ad ottenere la reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio, sul presupposto – errato, ad avviso pagina 2 di 10 dell'appellante- della mancanza di prova sia del tracciato (su cui sarebbe stato esercitato il passaggio) sia del possesso a tutela del quale aveva agìto.
Ha, in sintesi, ritenuto che il giudice di primo grado avesse ignorato che esistesse una servitù di passaggio consacrata nel rogito notarile del 05 novembre 1950, e che dell'esercizio della stessa avessero riferito pressoché tutti i testi escussi, essendo stata fornita la prova anche dell'infrannualità dello spoglio (in particolare attraverso la deposizione del teste ) ed avendo il ctu smentito l'improbabile difesa di parte resistente Testimone_1 concernente l'inesistenza di un tracciato percorribile.
Ha lamentato, in particolare, che il Tribunale di Santa AR UA TE fosse pervenuto al rigetto della domanda valorizzando solo taluni elementi emersi nel corso dell'istruttoria e trascurando tutti gli altri, sostenendo:
a) che il teste Geom. non potesse che confermare la perizia stragiudiziale da lui redatta, che Testimone_2 comunque aveva fornito elementi utili per l'accoglimento della domanda;
b) che della deposizione di Tes_1
il Giudice di prime cure avesse valorizzato solo il fatto che avesse riferito di un passaggio pedonale e
[...] che questo elemento non fosse utile al riconoscimento dell'esercizio di una servitù di passaggio per almeno tre metri, senza considerare che il teste aveva riferito che il genitore dell'appellata gli avesse, a sua Controparte_1 volta, riferito che lui (l'appellante, si intende) vantasse un diritto di passaggio sul fondo per cui è causa;
c) che il teste , zio della resistente , avesse reso, nell'ambito dei diversi procedimenti, Testimone_3 Controparte_1 dichiarazioni discordanti;
d) che il giudice di prime cure non avesse considerato che teste aveva Testimone_4 riferito di essere passato per quel tracciato nel 2006, per portargli delle piante, e nel 2009, quando si era recato sul suo (dell'appellante, si intende) fondo per “zappare ovvero a tritare l'erba” e che “in quest'ultima occasione ho trovato la catena con il lucchetto chiuso …”;
ha anche reputato irrilevante il rilievo operato dal giudice di primo grado circa l'esistenza di un Parte_1 passaggio alternativo (non trattandosi di un giudizio avente ad oggetto la domanda di costituzione coattiva di servitù, ma di reintegrazione nel possesso) sostenendo, in ogni caso, che, in realtà, non vi fosse alcuna altra possibilità di passaggio, essendo il terreno di sua (com)proprietà (p. lla 29), in parte coltivato ad uliveto e in parte a pascolo, ed insistendo tra le due diverse zone di coltivazione una recinzione fissa senza varchi e apertura alcuna che non consenta il fisico passaggio da una all'altra parte dello stesso fondo, così distinte.
Sul punto ha sostenuto che tale aspetto della controversia non fosse stato chiarito dalla ctu espletata nella fase interdittale e che per tale ragione ne avesse chiesto, invano, un supplemento, evidenziando, in ogni caso, che tale circostanza fosse stata riferita in sede di ss.ii.tt. innanzi ai CC. di TU (CE) e di IL (CE) e, in sede di deposizione testimoniale nel giudizio ordinario, dal teste . Tes_5
E, alla luce di quanto esposto, invocando, in conseguenza della auspicata riforma della sentenza impugnata, anche una diversa regolamentazione delle spese di lite del primo grado (comprese quelle della fase interdittale) pagina 3 di 10 che tenesse conto della soccombenza della controparte, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “piaccia all'Ecc. ma
Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza di parte avversa, ritenuti fondati i motivi esposti col presente gravame: in via preliminare:
1. sospendere l'eventuale efficacia immediatamente esecutiva della prefata sentenza appellata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 283 e 351 c.p.c., ritenute fondate le ragioni addotte a sostegno di tale richiesta, innanzi meglio specificate sub D del presente atto;
ancora in via preliminare:
2. dichiarare la nullità della sentenza appellata poiché redatta da Giudice Onorario di Tribunale e non da Magistrato professionale ed adottare ogni provvedimento conseguenziale che l'Ecc. ma Corte di Appello adita riterrà opportuno;
in ogni caso, in totale riforma dell'appellata sentenza;
2. anche previa riconvocazione del C.T.U. incaricato nella fase sommaria, Dott.
, al fine di compiere gli ulteriori accertamenti richiesti ripetutamente da parte ricorrente nel giudizio di primo grado, Persona_1 in particolare al fine di accertare la separazione in due parti del fondo di parte appellante per cui è causa p. lla 29, una destinata a pascolo e l'altra ad uliveto e che tra le stesse vi è una recinzione senza soluzione di continuità o varchi ed apertura che non consente il passaggio tra una all'altra delle due distinte zone dello stesso fondo di proprietà dell'odierno appellante p. lla n. 29 e, in ogni caso, anche nel caso di mancato accoglimento di tale richiesta, accogliere integralmente la domanda, revocare l'ordinanza interdittale del 30 maggio
2011; 3. condannare in ogni caso gli appellati Sigg. ri e alla refusione delle spese e del Controparte_1 Controparte_3 compenso professionale imponibile del doppio grado di giudizio, comprensivamente di rimborso forfettario delle spese generali in ragione del quindici per cento di detto compenso professionale imponibile ex art. 2, 2° co., del D. M. n° 55/2014, e degli oneri fiscali (C. A. ed
I.V.A.) come per legge (se dovuti) sui suddetti compensi professionali imponibili in favore dell'appellante Sig. , da distrarsi Parte_1 in favore dei sottoscritti procuratori dell'odierno appellante antistatari per anticipo fattone, Sig. , antistatario per anticipo Parte_1 fattone;
, nonché della fase cautelare del giudizio di primo grado e condannare gli odierni appellati in solido alla restituzione in favore dell'appellante delle spese e competenze, anche di C.T.U., liquidate con l'ordinanza interdittale del 30 maggio 2011 ed al cui pagamento in favore dei resistenti ed al cui pagamento ha provveduto in favore degli odierni appellati con animo di rivalsa”;
6. porsi definitivamente, conseguentemente e per l'effetto di quanto innanzi rappresentato, a carico dell'appellato, Sig. , le spese e competenze Parte_1 della C.T.U. espletata nel corso del giudizio di primo grado come liquidate nel corso del giudizio di primo grado e dell'eventuale richiesto supplemento”.
Iscritta la causa al n. 1762/2023 del Ruolo Generale, si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il
28.6.2023, e , contestando la fondatezza dell'avverso gravame e Controparte_1 Controparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “…rigettare l'appello e confermare la sentenza appellata n° 993/2023; condannare
l'appellante agli esborsi e compensi professionali, oltre spese generali (ex D.M. 147/2022), C.P.A. ed I.V.A. come per legge. condannare
l'appellante ai sensi dell'art.96 c.p.c. condannare l'appellante secondo quanto previsto dall'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.”.
Con ordinanza depositata il 19.7.2023: 1) è stata rigettata l'istanza dell'appellante volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
2) è stata fissata, ai sensi degli artt.
349-bis, 350 e 352 c.p.c. (nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs.
n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il 28.2.2023), l'udienza del 2.7.2024 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
pagina 4 di 10 Con ordinanza depositata il 2.7.2024, ritualmente comunicata dalla cancelleria alle parti costituite, la causa è stata rinviata (dal Consigliere Istruttore nominato) all'udienza del 7.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Depositate, il 6.10.2025, le c.d. note di trattazione scritta (per l'udienza c.d. cartolare del 7.10.2025) dalle difese di tutte le parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore del
7.10.2025, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va ribadito – avendo l'appellante insistito su tale richiesta anche negli scritti conclusivi (cfr. comparsa conclusionale depositata il 5.9.2025) – che, come già ritenuto da questa Corte con ordinanza del
19.7.2023, non è opportuna, ai sensi dell'art. 274, co.1, c.p.c., la riunione del giudizio n. 2337/2023 RG (pendente dinanzi a questa stessa Sezione della Corte, medesimo Consigliere Istruttore) al presente giudizio, avendo lo stesso appellante dedotto che si tratta di un giudizio petitorio (mentre il presente giudizio riguarda il c.d. merito possessorio), sebbene avente ad oggetto la medesima questione di fatto, ma con parti parzialmente distinte (cfr.
Cass. civ., Sez. II, 30/12/2015, n. 26124, proprio in tema di rapporti tra giudizio possessorio e giudizio petitorio, sulla mera opportunità del provvedimento discrezionale di riunione di cause connesse, avente natura ordinatoria e, come tale, peraltro, insuscettibile di impugnazione).
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Ciò premesso e passando all'esame, nel merito, dell'appello proposto da , la Corte ne rileva è Parte_1 infondato e, pertanto, non merita accoglimento, per le seguenti ragioni.
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Privo di fondamento è, innanzitutto, il primo motivo di gravame, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non può considerarsi nulla la sentenza impugnata – concernente il c.d. merito possessorio - pur essere stata redatta da un giudice onorario anziché da un magistrato professionale.
Ed infatti quando un giudice onorario, appartenente all'ufficio giudiziario, decida una causa in materia che, secondo la ripartizione tabellare, sia sottratta alla sua potestà decisoria, il provvedimento non è nullo (salvo che si tratti – ma non è il caso di spece- di procedimenti possessori o cautelari "ante causam", espressamente esclusi dall'art. 43 bis del r.d. n. 12 del 1941), in quanto la decisione assunta dal g.o.t. in violazione delle tabelle organizzative dell'ufficio non incide sulla composizione dell'ufficio giudiziario, né alcuna norma di legge prevede una siffatta nullità, configurandosi, invece, una semplice irregolarità (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 03/10/2016, n. 19660; cfr. anche, tra le più recenti, Cass. civ., Sez. I, Ord., 10/05/2023, n. 12492; Sez. I, Ord., 31/03/2023, n. 9098; cfr., sempre in tal senso, e con riferimento proprio alla decisione, da parte del giudice onorario, della causa di merito a cognizione piena del giudizio possessorio, come nel caso di specie, Cass. civ., Sez. II, Ord., 27/01/2023, n. 2533). pagina 5 di 10 ****
Risulta infondato anche il secondo motivo di gravame.
Va precisato, sul punto, che, trattandosi dell'azione di reintegra diretta a tutelare il possesso inteso come relazione di fatto con la cosa, corrispondente all'esercizio di un diritto reale - nello specifico di una servitù di passaggio- sarebbe stata necessaria la dimostrazione, da parte dell'attore, dell'esercizio di fatto del possesso (ex art. 1140 c.c.) corrispondente all'esercizio della detta servitù (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/05/2025, n. 12386).
La domanda di reintegrazione del possesso deve essere sostenuta, invero, da una prova concreta dell'esercizio attuale del possesso al momento dello spoglio.
Ed è insufficiente dimostrare l'utilizzo della cosa in epoca prossima allo spoglio, occorrendo piuttosto la prova del possesso secondo i termini allegati (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 30/04/2025, n. 11342).
A ciò va aggiunto che il possesso è tutelato dall'ordinamento giuridico con le azioni di reintegrazione e di manutenzione, previste dagli artt. 1168 e 1170 c.c., per garantire, nell'interesse collettivo, il diritto soggettivo alla sua conservazione contro gli atti di spoglio violento o clandestino e di molestia e per evitare turbamento della pace sociale, a prescindere dall'esistenza di un titolo giustificativo, essendo considerato di per sé un valore meritevole di tutela (cfr. Cass. civ., Sez. II, 22/05/2003, n. 8075).
In altri termini, in tema di azione di reintegrazione nel possesso, la produzione del titolo da cui il deducente trae lo ius possidendi può solo integrare la prova del possesso, al fine di meglio determinare e chiarire i connotati del suo esercizio, ma non può sostituire la prova richiesta nel relativo giudizio, avendo il ricorrente l'onere di dimostrare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 14/03/2023, n. 7374).
Ciò significa che, in tema di tutela possessoria, non assumono rilevanza la legittimità dell'esercizio del vantato possesso e la sua rispondenza ad un valido titolo (nel caso specifico il rogito notarile del 05 novembre 1950 richiamato dall'appellante), quanto piuttosto la mera situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa (cfr. Cass. civ. Sez. II Ord., 31/01/2019, n. 2991).
Ciò premesso, ad avviso della Corte il giudice di prime cure ha fatto buon governo delle risultanze istruttorie nel ritenere che l'attore non avesse fornito una prova adeguata della durata e dell'attualità dell'invocato possesso
(ossia di un possesso, si ribadisce, corrispondente, ai sensi dell'art. 1140 c.c., all'esercizio della servitù di passaggio).
Va detto, invero, che, come ritenuto dal Tribunale di Santa AR UA TE, tale prova non poteva ricavarsi Tes dalle dichiarazioni del teste e da quelle del teste geom. , avendo il primo fatto riferimento a fatti ed ai Tes_2 luoghi risalenti al 1994 (15 anni prima del preteso spoglio) ed il secondo a circostanze del 2010, dunque senza poter chiarire alcunchè sia in relazione al tracciato preesistente che all'attività di fatto esercitatavi dal prima Pt_1 del dedotto spoglio (dell'agosto 2009). pagina 6 di 10 Ed è condivisibile quanto rilevato dal Tribunale di Santa AR UA TE a proposito del fatto che, avendo il teste riferito di non aver mai visto il passare con automezzi sul tracciato in questione, ciò Tes_1 Pt_1 escludesse che egli avesse in concreto esercitato un potere di fatto ed attuale su di esso per l'ampiezza di metri tre, secondo i termini allegati nell'ambito della domanda introduttiva (cfr. il ricorso introduttivo, ridepositato in questo grado dall'appellante).
Così come è condivisibile anche l'ulteriore circostanza valorizzata dal giudice di prime cure, e, cioè, che l'avere, il detto teste, aggiunto, genericamente, di avere visto passare il , a piedi, nell'anno 2008/2009, non solo non Pt_1 scalfisse la deduzione circa l'ampiezza (di metri tre) del passaggio indicato nella domanda di reintegrazione, ma che non fosse neanche sufficiente a dimostrare la durevole esistenza del tracciato ed il durevole utilizzo del preteso passaggio in epoca prossima a quella del preteso spoglio (non configurandosi, così, in capo al , una Pt_1 situazione possessoria tutelabile ex art. 1168 c.c.).
A fronte di tali lacune probatorie, è, pertanto, ragionevole anche la valutazione del Tribunale di Santa AR
UA TE secondo cui, godendo il fondo del di altro accesso (secondo quanto rilevato dal ctu, dott. agr. Pt_1
; cfr. la relazione peritale ridepositata in questo grado dall'appellante) non potesse neanche Persona_2 escludersi che il suo ingresso nel fondo della fosse stato soltanto occasionale, non corrispondente, CP_1 pertanto, all'esercizio della servitù prediale.
Ciò anche perché, come rilevato dal Tribunale, il ctu, dott. , nominato in sede interdittale, aveva Per_1 accertato che all'interno del tracciato individuato dal per il passaggio oggetto della domanda di Pt_1 reintegrazione vi fossero monconi di piante tagliate (dell'età compresa tra i 4 ed i 15 anni).
Il che deponeva, in maniera rilevante, nel senso che, fin quando tali piante non erano state abbattute, avessero comunque reso impraticabile, certamente per un periodo pari alla loro età (cioè dai 4 ai 15 anni), il passaggio dedotto, così confermando l'eccezione dei convenuti secondo cui il tracciato non sarebbe stato il risultato del passaggio esercitatovi, avendo acquisito l'odierna parvenza soltanto grazie al disboscamento ed al taglio delle piante che vi insistevano o vi sporgevano.
Il che è ragionevole, esaminando anche lo stato dei luoghi evincibile dalle fotografie allegate alla ctu.
In altri termini, se è vero, da un lato, che la presenza di opere visibili e permanenti, indicative di un transito, configura un requisito necessario ai fini dell'acquisto della servitù di passaggio per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, ma non anche per la tutela possessoria del passaggio medesimo, essendo a tal fine sufficiente la prova dell'effettuazione di detto transito sul bene altrui (cfr. Cass. civ., Sez. II, 23/01/2012, n. 879;
Sez. II, 13/07/2017, n. 17396), è altrettanto vero che è ragionevole pensare che il tracciato in questione avesse acquisito l'odierna parvenza soltanto grazie al disboscamento ed al taglio delle piante che vi insistevano o vi sporgevano, rendendo sino a tale momento gravoso (o, quantomeno, meramente occasionale e non duraturo) il passaggio. pagina 7 di 10 Dunque, alla luce della rilevata lacunosità del quadro probatorio, non può considerarsi sufficiente – al fine della prova del possesso (da parte di ) corrispondente all'esercizio della servitù di passaggio sul fondo Parte_1
Pt_ della la quest'ultimo riferito (come CP_1 Controparte_4 Testimone_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 dedotto dall'appellante) di essere passato per quel tracciato nel 2006, per portargli delle piante, e nel 2009, quando si era recato sul suo (dell'appellante, si intende) fondo per “zappare ovvero a tritare l'erba” e che “in quest'ultima occasione ho trovato la catena con il lucchetto chiuso …” (cfr. verbale di udienza dell'1.12.2016, ridepositato dall'appellante in questo grado di giudizio).
Non è superfluo precisare, del resto, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23/05/2014, n. 11511; cfr. anche Cass. civ., Sez.
VI - 3, Ord., 04/07/2017, n. 16467; Sez. lavoro, 07/01/2009, n. 42), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass. civ., Sez. I, 02/08/2016, n. 16056; cfr. anche
Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/12/2023, n. 36298).
E la mancanza di prove sufficienti circa gli elementi costitutivi della domanda ricade sull'attore (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21072), nel senso che l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova (nel caso specifico dell'attore/appellante, con riferimento all'azione di reintegrazione esercitata), comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cfr.
Cass. civ., Sez. II, 15/02/2010, n. 3468; cfr. anche Cass. Civ., Sez. L, n. 4773 del 10/03/2015).
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Alla luce di quanto detto sino ad ora, risulta superfluo, ai fini del decidere, il supplemento di ctu chiesto dall'appellante.
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Al rigetto dell'appello proposto da segue, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., Parte_1 la condanna dello stesso al pagamento, in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.
(nell'ambito delle note depositate in data 1.7.2024) degli appellati, dei compensi professionali del presente grado di giudizio (compresi quelli della fase dell'inibitoria, come richiesto dal detto difensore con le note depositate il
6.10.2025; ciò tenuto conto che l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, formulata ai sensi dell'art. 283 cod. proc. civ., mette capo ad un subprocedimento incidentale, privo di autonomia rispetto al giudizio di merito, sicché la regolamentazione delle spese ad esso relative deve essere disposta, al pari di quella concernente le spese del procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest'ultimo, tenendo conto del suo esito complessivo;
cfr. Cass. Civ., Sez. V, Ord., 28/07/2025, n. 21730; Sez. II,
pagina 8 di 10 20/05/2025, n. 13432; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, 11/07/2024, n. 19028; Sez. III, 26/07/2016, n. 15367; Sez. VI -
2, Ord., 05/02/2013, n. 2671).
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore degli appellati vittoriosi vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi (ciò tenuto conto – e dunque comprendendo – anche il subprocedimento di sospensione), per tutte le fasi (anche se non è stata espletata istruttoria;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 19/09/2025, n. 25711; Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez.
II, Ord., 14/07/2025, n. 19413; Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III,
Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse degli appellati stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00, tenuto conto (in base al c.d. criterio del "disputatum") del valore della causa.
Spetta, inoltre, alla difesa degli appellati (pur avendo la medesima posizione processuale), l'aumento richiesto ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. n. 55 del 2014.
Infatti l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, D.M. n. 55 del 2014, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.
La suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse (come nel caso di specie) dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima.
Se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo, mentre se le pretese dei vari assistiti sono (come nel caso di specie) identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del
30%, e quindi maggiorato ex art. 4, comma 2, D.M. n. 55 del 2014; ai fini dell'applicazione del comma 2, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/04/2024, n. 10367).
****
Non ricorrono, inoltre, i presupposti della condanna dell'appellante ai sensi all'art. 96 c.p.c., come invece chiesto dalla parte appellata.
Ciò in assenza di elementi per reputare l'appello come espressione di un vero e proprio abuso del processo (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/10/2023, n. 29831; Sez. I, Ord., 12/10/2023, n. 28448). pagina 9 di 10 ****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1762/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 993/2023 emessa dal Tribunale di Santa Parte_1
AR UA TE, pubblicata il 13.3.2023.
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore dell'avv. Massimo Amato, quale difensore, Parte_1 dichiaratosi antistatario, di e di , dei compensi professionali del secondo di Controparte_1 Controparte_2 giudizio, liquidati complessivamente in euro 2.652,65, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 24.10.2025
Il Presidente
PE De LI
Il Consigliere est.
PE GU IN
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
PE DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
PE GU INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1762 dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Iacovone e dall'avv. Fabrizio Parte_1 C.F._1
Zarone.
- APPELLANTE-
e
(c.f. e (c.f. , Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Amato.
- APPELLATI–
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 993/2023 emessa dal Tribunale di S. AR C.V., pubblicata in data
13.3.2023, in tema di tutela del possesso;
servitù di passaggio”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, sia dalla difesa dell'appellato che dalla difesa degli appellati in data 6.10.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 10 Con atto di citazione notificato, a mezzo pec, il 12.4.2023, ha convenuto in giudizio, dinanzi a Parte_1 questa Corte e , proponendo appello avverso la sentenza n. 993/2023 Controparte_1 Controparte_2 emessa dal Tribunale di Santa AR UA TE, pubblicata il 13.3.2023.
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1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva chiesto, con ricorso depositato il 16.10.2009 ai sensi degli artt. 1168 c.c. e Parte_1
703 c.p.c., di essere reintegrato nel possesso della servitù di passaggio che aveva assunto di esercitare
(unitamente ai suoi danti causa e dal 5.11.1950) sul fondo di cui alla p.lla 109, in Pratella, località Colle Pasquale, per una larghezza di tre metri, per accedere al fondo (p.lla 29) di cui era comproprietario.
In particolare il aveva lamentato che, nel mese di agosto 2009, (proprietaria della p.lla Pt_1 Controparte_1
109) e il coniuge , avessero improvvisamente, illegittimamente e clandestinamente apposto, Controparte_2 all'imbocco della detta strada, una catena in ferro assicurata a due paletti in ferro e chiusa con un lucchetto, così impedendogli l'accesso al proprio fondo e l'esercizio della servitù di passaggio.
Costituitisi in giudizio, e avevano contestato la fondatezza dell'avversa Controparte_1 Controparte_2 domanda.
Con ordinanza del 30.5.2011, emessa all'esito della fase interdittale, era stata rigettata la domanda formulata da il quale, con successivo ricorso proposto ex art. 703, co. 4, c.p.c., aveva chiesto di fissare l'udienza Parte_1 per la prosecuzione del giudizio di merito.
E, all'esito, il Tribunale di Santa AR UA TE, con la sentenza n. 993/2023 impugnata dinanzi a questa
Corte, ha così statuito: “1) conferma l'ordinanza interdittale pronunziata il 30.5.2011 dal G.U. presso la sezione distaccata di Piedimonte Matese e rigetta la domanda di reintegra nel possesso avanzata da;
2) condanna al Parte_1 Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti che liquida in complessivi € 2.100 di cui € 100 per esborsi ed € 2.000 per compenso professionale oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cpa.”.
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2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha censurato la sentenza 993/2023 emessa dal Tribunale di Santa AR UA TE sulla base Parte_1 dei seguenti motivi.
Con il primo motivo ha lamentato la nullità della sentenza di primo grado, per essere stata redatta da un giudice onorario di Tribunale e non da un magistrato professionale, pur trattandosi di una controversia in materia possessoria.
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Con il secondo motivo ha censurato la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal Tribunale di Santa
AR UA TE e sottesa al rigetto della domanda, da lui (dal ricorrente/appellante, si intende) proposta, volta ad ottenere la reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio, sul presupposto – errato, ad avviso pagina 2 di 10 dell'appellante- della mancanza di prova sia del tracciato (su cui sarebbe stato esercitato il passaggio) sia del possesso a tutela del quale aveva agìto.
Ha, in sintesi, ritenuto che il giudice di primo grado avesse ignorato che esistesse una servitù di passaggio consacrata nel rogito notarile del 05 novembre 1950, e che dell'esercizio della stessa avessero riferito pressoché tutti i testi escussi, essendo stata fornita la prova anche dell'infrannualità dello spoglio (in particolare attraverso la deposizione del teste ) ed avendo il ctu smentito l'improbabile difesa di parte resistente Testimone_1 concernente l'inesistenza di un tracciato percorribile.
Ha lamentato, in particolare, che il Tribunale di Santa AR UA TE fosse pervenuto al rigetto della domanda valorizzando solo taluni elementi emersi nel corso dell'istruttoria e trascurando tutti gli altri, sostenendo:
a) che il teste Geom. non potesse che confermare la perizia stragiudiziale da lui redatta, che Testimone_2 comunque aveva fornito elementi utili per l'accoglimento della domanda;
b) che della deposizione di Tes_1
il Giudice di prime cure avesse valorizzato solo il fatto che avesse riferito di un passaggio pedonale e
[...] che questo elemento non fosse utile al riconoscimento dell'esercizio di una servitù di passaggio per almeno tre metri, senza considerare che il teste aveva riferito che il genitore dell'appellata gli avesse, a sua Controparte_1 volta, riferito che lui (l'appellante, si intende) vantasse un diritto di passaggio sul fondo per cui è causa;
c) che il teste , zio della resistente , avesse reso, nell'ambito dei diversi procedimenti, Testimone_3 Controparte_1 dichiarazioni discordanti;
d) che il giudice di prime cure non avesse considerato che teste aveva Testimone_4 riferito di essere passato per quel tracciato nel 2006, per portargli delle piante, e nel 2009, quando si era recato sul suo (dell'appellante, si intende) fondo per “zappare ovvero a tritare l'erba” e che “in quest'ultima occasione ho trovato la catena con il lucchetto chiuso …”;
ha anche reputato irrilevante il rilievo operato dal giudice di primo grado circa l'esistenza di un Parte_1 passaggio alternativo (non trattandosi di un giudizio avente ad oggetto la domanda di costituzione coattiva di servitù, ma di reintegrazione nel possesso) sostenendo, in ogni caso, che, in realtà, non vi fosse alcuna altra possibilità di passaggio, essendo il terreno di sua (com)proprietà (p. lla 29), in parte coltivato ad uliveto e in parte a pascolo, ed insistendo tra le due diverse zone di coltivazione una recinzione fissa senza varchi e apertura alcuna che non consenta il fisico passaggio da una all'altra parte dello stesso fondo, così distinte.
Sul punto ha sostenuto che tale aspetto della controversia non fosse stato chiarito dalla ctu espletata nella fase interdittale e che per tale ragione ne avesse chiesto, invano, un supplemento, evidenziando, in ogni caso, che tale circostanza fosse stata riferita in sede di ss.ii.tt. innanzi ai CC. di TU (CE) e di IL (CE) e, in sede di deposizione testimoniale nel giudizio ordinario, dal teste . Tes_5
E, alla luce di quanto esposto, invocando, in conseguenza della auspicata riforma della sentenza impugnata, anche una diversa regolamentazione delle spese di lite del primo grado (comprese quelle della fase interdittale) pagina 3 di 10 che tenesse conto della soccombenza della controparte, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “piaccia all'Ecc. ma
Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza di parte avversa, ritenuti fondati i motivi esposti col presente gravame: in via preliminare:
1. sospendere l'eventuale efficacia immediatamente esecutiva della prefata sentenza appellata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 283 e 351 c.p.c., ritenute fondate le ragioni addotte a sostegno di tale richiesta, innanzi meglio specificate sub D del presente atto;
ancora in via preliminare:
2. dichiarare la nullità della sentenza appellata poiché redatta da Giudice Onorario di Tribunale e non da Magistrato professionale ed adottare ogni provvedimento conseguenziale che l'Ecc. ma Corte di Appello adita riterrà opportuno;
in ogni caso, in totale riforma dell'appellata sentenza;
2. anche previa riconvocazione del C.T.U. incaricato nella fase sommaria, Dott.
, al fine di compiere gli ulteriori accertamenti richiesti ripetutamente da parte ricorrente nel giudizio di primo grado, Persona_1 in particolare al fine di accertare la separazione in due parti del fondo di parte appellante per cui è causa p. lla 29, una destinata a pascolo e l'altra ad uliveto e che tra le stesse vi è una recinzione senza soluzione di continuità o varchi ed apertura che non consente il passaggio tra una all'altra delle due distinte zone dello stesso fondo di proprietà dell'odierno appellante p. lla n. 29 e, in ogni caso, anche nel caso di mancato accoglimento di tale richiesta, accogliere integralmente la domanda, revocare l'ordinanza interdittale del 30 maggio
2011; 3. condannare in ogni caso gli appellati Sigg. ri e alla refusione delle spese e del Controparte_1 Controparte_3 compenso professionale imponibile del doppio grado di giudizio, comprensivamente di rimborso forfettario delle spese generali in ragione del quindici per cento di detto compenso professionale imponibile ex art. 2, 2° co., del D. M. n° 55/2014, e degli oneri fiscali (C. A. ed
I.V.A.) come per legge (se dovuti) sui suddetti compensi professionali imponibili in favore dell'appellante Sig. , da distrarsi Parte_1 in favore dei sottoscritti procuratori dell'odierno appellante antistatari per anticipo fattone, Sig. , antistatario per anticipo Parte_1 fattone;
, nonché della fase cautelare del giudizio di primo grado e condannare gli odierni appellati in solido alla restituzione in favore dell'appellante delle spese e competenze, anche di C.T.U., liquidate con l'ordinanza interdittale del 30 maggio 2011 ed al cui pagamento in favore dei resistenti ed al cui pagamento ha provveduto in favore degli odierni appellati con animo di rivalsa”;
6. porsi definitivamente, conseguentemente e per l'effetto di quanto innanzi rappresentato, a carico dell'appellato, Sig. , le spese e competenze Parte_1 della C.T.U. espletata nel corso del giudizio di primo grado come liquidate nel corso del giudizio di primo grado e dell'eventuale richiesto supplemento”.
Iscritta la causa al n. 1762/2023 del Ruolo Generale, si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il
28.6.2023, e , contestando la fondatezza dell'avverso gravame e Controparte_1 Controparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “…rigettare l'appello e confermare la sentenza appellata n° 993/2023; condannare
l'appellante agli esborsi e compensi professionali, oltre spese generali (ex D.M. 147/2022), C.P.A. ed I.V.A. come per legge. condannare
l'appellante ai sensi dell'art.96 c.p.c. condannare l'appellante secondo quanto previsto dall'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.”.
Con ordinanza depositata il 19.7.2023: 1) è stata rigettata l'istanza dell'appellante volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
2) è stata fissata, ai sensi degli artt.
349-bis, 350 e 352 c.p.c. (nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs.
n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il 28.2.2023), l'udienza del 2.7.2024 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
pagina 4 di 10 Con ordinanza depositata il 2.7.2024, ritualmente comunicata dalla cancelleria alle parti costituite, la causa è stata rinviata (dal Consigliere Istruttore nominato) all'udienza del 7.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Depositate, il 6.10.2025, le c.d. note di trattazione scritta (per l'udienza c.d. cartolare del 7.10.2025) dalle difese di tutte le parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore del
7.10.2025, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va ribadito – avendo l'appellante insistito su tale richiesta anche negli scritti conclusivi (cfr. comparsa conclusionale depositata il 5.9.2025) – che, come già ritenuto da questa Corte con ordinanza del
19.7.2023, non è opportuna, ai sensi dell'art. 274, co.1, c.p.c., la riunione del giudizio n. 2337/2023 RG (pendente dinanzi a questa stessa Sezione della Corte, medesimo Consigliere Istruttore) al presente giudizio, avendo lo stesso appellante dedotto che si tratta di un giudizio petitorio (mentre il presente giudizio riguarda il c.d. merito possessorio), sebbene avente ad oggetto la medesima questione di fatto, ma con parti parzialmente distinte (cfr.
Cass. civ., Sez. II, 30/12/2015, n. 26124, proprio in tema di rapporti tra giudizio possessorio e giudizio petitorio, sulla mera opportunità del provvedimento discrezionale di riunione di cause connesse, avente natura ordinatoria e, come tale, peraltro, insuscettibile di impugnazione).
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Ciò premesso e passando all'esame, nel merito, dell'appello proposto da , la Corte ne rileva è Parte_1 infondato e, pertanto, non merita accoglimento, per le seguenti ragioni.
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Privo di fondamento è, innanzitutto, il primo motivo di gravame, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non può considerarsi nulla la sentenza impugnata – concernente il c.d. merito possessorio - pur essere stata redatta da un giudice onorario anziché da un magistrato professionale.
Ed infatti quando un giudice onorario, appartenente all'ufficio giudiziario, decida una causa in materia che, secondo la ripartizione tabellare, sia sottratta alla sua potestà decisoria, il provvedimento non è nullo (salvo che si tratti – ma non è il caso di spece- di procedimenti possessori o cautelari "ante causam", espressamente esclusi dall'art. 43 bis del r.d. n. 12 del 1941), in quanto la decisione assunta dal g.o.t. in violazione delle tabelle organizzative dell'ufficio non incide sulla composizione dell'ufficio giudiziario, né alcuna norma di legge prevede una siffatta nullità, configurandosi, invece, una semplice irregolarità (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 03/10/2016, n. 19660; cfr. anche, tra le più recenti, Cass. civ., Sez. I, Ord., 10/05/2023, n. 12492; Sez. I, Ord., 31/03/2023, n. 9098; cfr., sempre in tal senso, e con riferimento proprio alla decisione, da parte del giudice onorario, della causa di merito a cognizione piena del giudizio possessorio, come nel caso di specie, Cass. civ., Sez. II, Ord., 27/01/2023, n. 2533). pagina 5 di 10 ****
Risulta infondato anche il secondo motivo di gravame.
Va precisato, sul punto, che, trattandosi dell'azione di reintegra diretta a tutelare il possesso inteso come relazione di fatto con la cosa, corrispondente all'esercizio di un diritto reale - nello specifico di una servitù di passaggio- sarebbe stata necessaria la dimostrazione, da parte dell'attore, dell'esercizio di fatto del possesso (ex art. 1140 c.c.) corrispondente all'esercizio della detta servitù (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/05/2025, n. 12386).
La domanda di reintegrazione del possesso deve essere sostenuta, invero, da una prova concreta dell'esercizio attuale del possesso al momento dello spoglio.
Ed è insufficiente dimostrare l'utilizzo della cosa in epoca prossima allo spoglio, occorrendo piuttosto la prova del possesso secondo i termini allegati (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 30/04/2025, n. 11342).
A ciò va aggiunto che il possesso è tutelato dall'ordinamento giuridico con le azioni di reintegrazione e di manutenzione, previste dagli artt. 1168 e 1170 c.c., per garantire, nell'interesse collettivo, il diritto soggettivo alla sua conservazione contro gli atti di spoglio violento o clandestino e di molestia e per evitare turbamento della pace sociale, a prescindere dall'esistenza di un titolo giustificativo, essendo considerato di per sé un valore meritevole di tutela (cfr. Cass. civ., Sez. II, 22/05/2003, n. 8075).
In altri termini, in tema di azione di reintegrazione nel possesso, la produzione del titolo da cui il deducente trae lo ius possidendi può solo integrare la prova del possesso, al fine di meglio determinare e chiarire i connotati del suo esercizio, ma non può sostituire la prova richiesta nel relativo giudizio, avendo il ricorrente l'onere di dimostrare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 14/03/2023, n. 7374).
Ciò significa che, in tema di tutela possessoria, non assumono rilevanza la legittimità dell'esercizio del vantato possesso e la sua rispondenza ad un valido titolo (nel caso specifico il rogito notarile del 05 novembre 1950 richiamato dall'appellante), quanto piuttosto la mera situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa (cfr. Cass. civ. Sez. II Ord., 31/01/2019, n. 2991).
Ciò premesso, ad avviso della Corte il giudice di prime cure ha fatto buon governo delle risultanze istruttorie nel ritenere che l'attore non avesse fornito una prova adeguata della durata e dell'attualità dell'invocato possesso
(ossia di un possesso, si ribadisce, corrispondente, ai sensi dell'art. 1140 c.c., all'esercizio della servitù di passaggio).
Va detto, invero, che, come ritenuto dal Tribunale di Santa AR UA TE, tale prova non poteva ricavarsi Tes dalle dichiarazioni del teste e da quelle del teste geom. , avendo il primo fatto riferimento a fatti ed ai Tes_2 luoghi risalenti al 1994 (15 anni prima del preteso spoglio) ed il secondo a circostanze del 2010, dunque senza poter chiarire alcunchè sia in relazione al tracciato preesistente che all'attività di fatto esercitatavi dal prima Pt_1 del dedotto spoglio (dell'agosto 2009). pagina 6 di 10 Ed è condivisibile quanto rilevato dal Tribunale di Santa AR UA TE a proposito del fatto che, avendo il teste riferito di non aver mai visto il passare con automezzi sul tracciato in questione, ciò Tes_1 Pt_1 escludesse che egli avesse in concreto esercitato un potere di fatto ed attuale su di esso per l'ampiezza di metri tre, secondo i termini allegati nell'ambito della domanda introduttiva (cfr. il ricorso introduttivo, ridepositato in questo grado dall'appellante).
Così come è condivisibile anche l'ulteriore circostanza valorizzata dal giudice di prime cure, e, cioè, che l'avere, il detto teste, aggiunto, genericamente, di avere visto passare il , a piedi, nell'anno 2008/2009, non solo non Pt_1 scalfisse la deduzione circa l'ampiezza (di metri tre) del passaggio indicato nella domanda di reintegrazione, ma che non fosse neanche sufficiente a dimostrare la durevole esistenza del tracciato ed il durevole utilizzo del preteso passaggio in epoca prossima a quella del preteso spoglio (non configurandosi, così, in capo al , una Pt_1 situazione possessoria tutelabile ex art. 1168 c.c.).
A fronte di tali lacune probatorie, è, pertanto, ragionevole anche la valutazione del Tribunale di Santa AR
UA TE secondo cui, godendo il fondo del di altro accesso (secondo quanto rilevato dal ctu, dott. agr. Pt_1
; cfr. la relazione peritale ridepositata in questo grado dall'appellante) non potesse neanche Persona_2 escludersi che il suo ingresso nel fondo della fosse stato soltanto occasionale, non corrispondente, CP_1 pertanto, all'esercizio della servitù prediale.
Ciò anche perché, come rilevato dal Tribunale, il ctu, dott. , nominato in sede interdittale, aveva Per_1 accertato che all'interno del tracciato individuato dal per il passaggio oggetto della domanda di Pt_1 reintegrazione vi fossero monconi di piante tagliate (dell'età compresa tra i 4 ed i 15 anni).
Il che deponeva, in maniera rilevante, nel senso che, fin quando tali piante non erano state abbattute, avessero comunque reso impraticabile, certamente per un periodo pari alla loro età (cioè dai 4 ai 15 anni), il passaggio dedotto, così confermando l'eccezione dei convenuti secondo cui il tracciato non sarebbe stato il risultato del passaggio esercitatovi, avendo acquisito l'odierna parvenza soltanto grazie al disboscamento ed al taglio delle piante che vi insistevano o vi sporgevano.
Il che è ragionevole, esaminando anche lo stato dei luoghi evincibile dalle fotografie allegate alla ctu.
In altri termini, se è vero, da un lato, che la presenza di opere visibili e permanenti, indicative di un transito, configura un requisito necessario ai fini dell'acquisto della servitù di passaggio per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, ma non anche per la tutela possessoria del passaggio medesimo, essendo a tal fine sufficiente la prova dell'effettuazione di detto transito sul bene altrui (cfr. Cass. civ., Sez. II, 23/01/2012, n. 879;
Sez. II, 13/07/2017, n. 17396), è altrettanto vero che è ragionevole pensare che il tracciato in questione avesse acquisito l'odierna parvenza soltanto grazie al disboscamento ed al taglio delle piante che vi insistevano o vi sporgevano, rendendo sino a tale momento gravoso (o, quantomeno, meramente occasionale e non duraturo) il passaggio. pagina 7 di 10 Dunque, alla luce della rilevata lacunosità del quadro probatorio, non può considerarsi sufficiente – al fine della prova del possesso (da parte di ) corrispondente all'esercizio della servitù di passaggio sul fondo Parte_1
Pt_ della la quest'ultimo riferito (come CP_1 Controparte_4 Testimone_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 dedotto dall'appellante) di essere passato per quel tracciato nel 2006, per portargli delle piante, e nel 2009, quando si era recato sul suo (dell'appellante, si intende) fondo per “zappare ovvero a tritare l'erba” e che “in quest'ultima occasione ho trovato la catena con il lucchetto chiuso …” (cfr. verbale di udienza dell'1.12.2016, ridepositato dall'appellante in questo grado di giudizio).
Non è superfluo precisare, del resto, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23/05/2014, n. 11511; cfr. anche Cass. civ., Sez.
VI - 3, Ord., 04/07/2017, n. 16467; Sez. lavoro, 07/01/2009, n. 42), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass. civ., Sez. I, 02/08/2016, n. 16056; cfr. anche
Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/12/2023, n. 36298).
E la mancanza di prove sufficienti circa gli elementi costitutivi della domanda ricade sull'attore (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21072), nel senso che l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova (nel caso specifico dell'attore/appellante, con riferimento all'azione di reintegrazione esercitata), comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cfr.
Cass. civ., Sez. II, 15/02/2010, n. 3468; cfr. anche Cass. Civ., Sez. L, n. 4773 del 10/03/2015).
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Alla luce di quanto detto sino ad ora, risulta superfluo, ai fini del decidere, il supplemento di ctu chiesto dall'appellante.
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Al rigetto dell'appello proposto da segue, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., Parte_1 la condanna dello stesso al pagamento, in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.
(nell'ambito delle note depositate in data 1.7.2024) degli appellati, dei compensi professionali del presente grado di giudizio (compresi quelli della fase dell'inibitoria, come richiesto dal detto difensore con le note depositate il
6.10.2025; ciò tenuto conto che l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, formulata ai sensi dell'art. 283 cod. proc. civ., mette capo ad un subprocedimento incidentale, privo di autonomia rispetto al giudizio di merito, sicché la regolamentazione delle spese ad esso relative deve essere disposta, al pari di quella concernente le spese del procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest'ultimo, tenendo conto del suo esito complessivo;
cfr. Cass. Civ., Sez. V, Ord., 28/07/2025, n. 21730; Sez. II,
pagina 8 di 10 20/05/2025, n. 13432; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, 11/07/2024, n. 19028; Sez. III, 26/07/2016, n. 15367; Sez. VI -
2, Ord., 05/02/2013, n. 2671).
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore degli appellati vittoriosi vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi (ciò tenuto conto – e dunque comprendendo – anche il subprocedimento di sospensione), per tutte le fasi (anche se non è stata espletata istruttoria;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 19/09/2025, n. 25711; Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez.
II, Ord., 14/07/2025, n. 19413; Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III,
Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse degli appellati stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00, tenuto conto (in base al c.d. criterio del "disputatum") del valore della causa.
Spetta, inoltre, alla difesa degli appellati (pur avendo la medesima posizione processuale), l'aumento richiesto ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. n. 55 del 2014.
Infatti l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, D.M. n. 55 del 2014, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.
La suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse (come nel caso di specie) dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima.
Se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo, mentre se le pretese dei vari assistiti sono (come nel caso di specie) identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del
30%, e quindi maggiorato ex art. 4, comma 2, D.M. n. 55 del 2014; ai fini dell'applicazione del comma 2, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/04/2024, n. 10367).
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Non ricorrono, inoltre, i presupposti della condanna dell'appellante ai sensi all'art. 96 c.p.c., come invece chiesto dalla parte appellata.
Ciò in assenza di elementi per reputare l'appello come espressione di un vero e proprio abuso del processo (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/10/2023, n. 29831; Sez. I, Ord., 12/10/2023, n. 28448). pagina 9 di 10 ****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1762/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 993/2023 emessa dal Tribunale di Santa Parte_1
AR UA TE, pubblicata il 13.3.2023.
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore dell'avv. Massimo Amato, quale difensore, Parte_1 dichiaratosi antistatario, di e di , dei compensi professionali del secondo di Controparte_1 Controparte_2 giudizio, liquidati complessivamente in euro 2.652,65, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 24.10.2025
Il Presidente
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Il Consigliere est.
PE GU IN
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