TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/10/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 80 /2024 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 2.10.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 05/01/2024 ed iscritto al n 80 - 2024 RG , vertente tra
- (P.I. , in persona Parte_1 P.IVA_1
Sindaco, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in via S. Anna II Tronco, Palazzo CE.DIR., presso Parte_1
l'Avvocatura Civica, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Morgante ( , in virtù di procura in atti;
C.F._1
-opponente- Contro
- , nata a [...] [...] ed ivi residente in [...] Parte_1
EM SA n.7 – Cod. Fisc. , rappresentata e C.F._2 difesa come in atti dall'Avv. Francesco Placido Geraci, cod. fisc.
, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente atto C.F._3 presso il suo studio in alla Via del Torrione 2/N - PEC Parte_1
Email_1
- opposto- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il ha proposto tempestiva opposizione Parte_1
1 al decreto ingiuntivo n. 226/2023 rilasciato dal Tribunale di Reggio Calabria sez. Lavoro in data 27.11.2023 e notificato al il Parte_1
29.11.2023.
§ 2. Regolarmente costituito il contraddittorio, si costituiva parte opposta che resisteva all'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
§ 3. Con ricorso per d.i. iscritto a ruolo il 22.11.2023 (R.G. 5541/2023) la signora odierna parte resistente, dipendente del CP_1 [...]
, ha chiesto al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro, di voler ingiungere al il Parte_1 Parte_1 pagamento della somma di € 454,16 quale corrispettivo delle prestazioni straordinarie relative all'anno 2019, svolte presso il teatro “ ” e non Pt_2 pagate dall'Ente datore di lavoro, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese del procedimento.
§ 4. Il tentativo di conciliazione ha sortito effetto e le parti con le note di trattazione scritta hanno rappresentato di aver raggiunto il seguente accordo transattivo:
“ - parte resistente accetta la proposta conciliativa formulata dal
[...]
per l'importo lordo di € 291,87, per come riconosciuto Parte_1 con delibera di C.C. n. 41/2024 e incassato dalla stessa con mandato n. 4756/2024;
- parte ricorrente riconosce alla parte resistente le spese legali sin ad ora sostenute quantificate per la fase monitoria in € 565,71 (di cui € 473,00 per onorari, € 70,95 per spese generali 15% ed € 21,76 per Cassa Avvocati 4%) e, per il giudizio di opposizione, in € 266,80 (di cui € 66,00 per fase studio,
€ 66,00 per fase introduttiva, € 100, 00 per fase di trattazione ed € 34,80 per spese generali 15%). Le spese legali devono essere pagate direttamente in favore del procuratore di parte resistente.” Per tale motivo le parti concordemente chiedono che la causa venga decisa in conformità con le seguenti conclusioni:
“- revocare l'opposto decreto n. 226/2023;
- dichiarare la cessata materia del contendere, con condanna del
[...]
al pagamento delle spese di lite per complessivi € 832,51, Parte_1 da distrarsi in favore del procuratore di parte resistente.” Rileva il giudicante che tali conclusioni possono essere integralmente accolte.
p.q.m.
a) revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. 226/2023 del Tribunale di Reggio Calabria sez. Lavoro;
b) dichiara cessata la materia del contendere;
c) condanna il al pagamento delle spese di lite Parte_1 quantificate per complessivi € 832,51 di cui :
2 - per la fase monitoria € 565,71 (di cui € 473,00 per onorari, € 70,95 per spese generali 15% ed € 21,76 per Cassa Avvocati 4%);
- per il giudizio di opposizione € 266,80 (di cui € 66,00 per fase studio, € 66,00 per fase introduttiva, € 100, 00 per fase di trattazione ed € 34,80 per spese generali 15%); il tutto da distrarsi in favore dell'avvocato Francesco Placido Geraci dichiaratori procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 3/10/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
3
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 80 /2024 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 2.10.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 05/01/2024 ed iscritto al n 80 - 2024 RG , vertente tra
- (P.I. , in persona Parte_1 P.IVA_1
Sindaco, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in via S. Anna II Tronco, Palazzo CE.DIR., presso Parte_1
l'Avvocatura Civica, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Morgante ( , in virtù di procura in atti;
C.F._1
-opponente- Contro
- , nata a [...] [...] ed ivi residente in [...] Parte_1
EM SA n.7 – Cod. Fisc. , rappresentata e C.F._2 difesa come in atti dall'Avv. Francesco Placido Geraci, cod. fisc.
, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente atto C.F._3 presso il suo studio in alla Via del Torrione 2/N - PEC Parte_1
Email_1
- opposto- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il ha proposto tempestiva opposizione Parte_1
1 al decreto ingiuntivo n. 226/2023 rilasciato dal Tribunale di Reggio Calabria sez. Lavoro in data 27.11.2023 e notificato al il Parte_1
29.11.2023.
§ 2. Regolarmente costituito il contraddittorio, si costituiva parte opposta che resisteva all'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
§ 3. Con ricorso per d.i. iscritto a ruolo il 22.11.2023 (R.G. 5541/2023) la signora odierna parte resistente, dipendente del CP_1 [...]
, ha chiesto al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro, di voler ingiungere al il Parte_1 Parte_1 pagamento della somma di € 454,16 quale corrispettivo delle prestazioni straordinarie relative all'anno 2019, svolte presso il teatro “ ” e non Pt_2 pagate dall'Ente datore di lavoro, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese del procedimento.
§ 4. Il tentativo di conciliazione ha sortito effetto e le parti con le note di trattazione scritta hanno rappresentato di aver raggiunto il seguente accordo transattivo:
“ - parte resistente accetta la proposta conciliativa formulata dal
[...]
per l'importo lordo di € 291,87, per come riconosciuto Parte_1 con delibera di C.C. n. 41/2024 e incassato dalla stessa con mandato n. 4756/2024;
- parte ricorrente riconosce alla parte resistente le spese legali sin ad ora sostenute quantificate per la fase monitoria in € 565,71 (di cui € 473,00 per onorari, € 70,95 per spese generali 15% ed € 21,76 per Cassa Avvocati 4%) e, per il giudizio di opposizione, in € 266,80 (di cui € 66,00 per fase studio,
€ 66,00 per fase introduttiva, € 100, 00 per fase di trattazione ed € 34,80 per spese generali 15%). Le spese legali devono essere pagate direttamente in favore del procuratore di parte resistente.” Per tale motivo le parti concordemente chiedono che la causa venga decisa in conformità con le seguenti conclusioni:
“- revocare l'opposto decreto n. 226/2023;
- dichiarare la cessata materia del contendere, con condanna del
[...]
al pagamento delle spese di lite per complessivi € 832,51, Parte_1 da distrarsi in favore del procuratore di parte resistente.” Rileva il giudicante che tali conclusioni possono essere integralmente accolte.
p.q.m.
a) revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. 226/2023 del Tribunale di Reggio Calabria sez. Lavoro;
b) dichiara cessata la materia del contendere;
c) condanna il al pagamento delle spese di lite Parte_1 quantificate per complessivi € 832,51 di cui :
2 - per la fase monitoria € 565,71 (di cui € 473,00 per onorari, € 70,95 per spese generali 15% ed € 21,76 per Cassa Avvocati 4%);
- per il giudizio di opposizione € 266,80 (di cui € 66,00 per fase studio, € 66,00 per fase introduttiva, € 100, 00 per fase di trattazione ed € 34,80 per spese generali 15%); il tutto da distrarsi in favore dell'avvocato Francesco Placido Geraci dichiaratori procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 3/10/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
3