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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1026/2021
All'udienza collegiale del giorno 04/02/2025 ore 12:45
Presidente Antonio Perinelli
Consigliere Luca Ponzillo
Consigliere Relatore Elena Maria Guida
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. BANCHERI TOMMASO presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv.
MAR2004 SRL
Avv.
TICA GEORGE ALIN
Avv.
La Corte invita l'avv. Bancheri a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L 'avv. Bancheri discute riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte
trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Sesta Civile
composta dai magistrati:
- Antonio Perinelli Presidente
- Luca Ponzillo Consigliere
- Elena Maria Guida Giudice ausiliario est. all'udienza del 4 febbraio 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 1026 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
- , residente in [...], rappresentato e difeso, dall'avv. Tommaso Bancheri Parte_1
(c.f. - fax 06.9539068 – pec: presso il quale elettivamente domicilia in CodiceFiscale_1 Email_1
Palestrina, Via Pedemontana n. 5, in virtù di procura alle liti in atti, -
APPELLANTE
- , -APPELLATA CONTUMACE Controparte_2
e
CONTUMACE Controparte_3
e
ONTUMACE Controparte_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione notificato in data 12-13.02.2021, ha proposto appello avverso la sentenza n.910/2020 emessa Parte_1
dal Tribunale ordinario di Tivoli, pubblicata in data 13.07.2020, resa nel giudizio di primo grado dallo stesso promosso nei confronti degli appellati in epigrafe indicati.
§.
2. I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato. « ha convenuto in giudizio la in regime di indennizzo diretto, al fine di essere risarcito del Parte_1 Controparte_5
danno patrimoniale e non patrimoniale subito in occasione di un sinistro verificatosi in Palestrina il 18 maggio 2011 allorquando, mentre era alla guida del proprio motoveicolo e trovatosi la strada sbarrata per effetto della caduta un albero sulla carreggiata, veniva tamponato dal veicolo di proprietà della Mar2004 s.r.l., condotto da CA EO IN. La oggi Controparte_5 Controparte_6
costituitasi in giudizio, ha dedotto l'infondatezza della domanda e ne ha chiesto il rigetto. Analoga richiesta è stata effettuata dalla Mar2004
s.r.l. la quale, costituitasi a seguito della integrazione del contraddittorio, ha eccepito la nullità dell'istruttoria effettuata ed ha dedotto l'assenza di ogni responsabilità del conducente del veicolo di sua proprietà. È stato convenuto in giudizio CA EO IN il quale, tuttavia, è risultato contumace».
§.
3. L'adito Tribunale con la sentenza gravata ha così deciso: « A- in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la compagnia assicurativa convenuta, a titolo di indennizzo diretto, al pagamento in favore di della somma di € 9.673,28, a titolo di Parte_1
risarcimento del danno, oltre gli interessi compensativi dalla data del sinistro (18 maggio 2011) a quella della sentenza definitiva, da calcolarsi secondo il tasso legale annuo, sulla somma devalutata secondo l'indice Istat del mese di maggio 2011 e poi via via rivalutata, ed oltre gli interessi legali calcolati sulla somma finale liquidata, dalla data della sentenza definitiva e fino all'effettivo soddisfo;
-B- rigetta, per il resto, la domanda;
-C- condanna la compagnia assicurativa alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese di lite che liquida in euro 458,00 per esborsi ed euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
-D- pone definitivamente a carico della compagnia assicurativa le spese di c.t.u.; -E- compensa interamente le spese di lite tra l'attore ed il litisconsorte necessario».
§.
4. La decisione è motivata come qui di seguito riportato.
«Risulta dalla documentazione in atti depositata ed in particolare dal verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sul posto a seguito del sinistro, che il motoveicolo di proprietà dell'attore è stato tamponato dal veicolo di proprietà della Mar2004 s.r.l.
Tanto si evince non solo dalla ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dai Carabinieri sulla base dei rilievi effettuati, ma anche dalla dichiarazione resa nell'immediatezza del fatto dal CA il quale ha riferito della caduta dell'albero ed ha affermato di avere tamponato il motoveicolo che lo precedeva (cfr. verbale in atti).
Tanto basta, dunque, ai fini della affermazione di responsabilità del CA, a nulla rilevando la circostanza che lo avesse, o meno, già Pt_1
impattato contro l'albero.
È infatti principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui "ai sensi dell'art. 107 codice della strada il conducente del veicolo retrostante deve essere in grado di garantire l'arresto tempestivo del mezzo ed evitare collisioni con quello precedente. L'eventuale tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, non potendo dunque applicarsi la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.. Resta in ogni caso ferma la possibilità di superare anche detta presunzione con la prova liberatoria e la dimostrazione che il mancato tempestivo arresto del veicolo e la collisione sono derivati da cause non imputabili (cfr. Cassazione civile 26 settembre 2018 n. 22820, ma anche Tribunale di Roma 2 aprile 2019 n. 7063). Nel caso in esame la Compagnia assicurativa dello che pure ha contestato la dinamica del sinistro, non ha fornito prova alcuna di elementi atti Pt_1
a superare la presunzione di cui innanzi, né analoga prova risulta fornita dalla Mar2004 s.r.l. la quale, costituendosi in giudizio, non ha formulato richieste istruttorie, né ha chiesto assegnarsi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.. Va, pertanto, ritenuta la responsabilità del CA nella causazione del sinistro in esame. Venendo al risarcimento del danno alla salute patito dall'attore, occorre fare riferimento alle risultanze della consulenza tecnica medico legale, chiara, coerente ed immune da vizi logici. Dalla relazione peritale si evince che ha riportato, quale conseguenza causalmente ricollegabile al sinistro, postumi permanenti stabilizzati Parte_1
consistenti in una "cervicalgia con limitazione articolare del capo, contrattura antalgica dei muscoli lunghi del collo, gonalgia destra con minima instabilità articolare da lassità del LCA, artralgia di caviglia sinistra e limitazione articolare a carico del V dito del piede sinistro".
Il danno riportato dall'attore determina, secondo il c.t.u., una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica quantificabile nel 5%, senza alcuna ripercussione sulla capacità lavorativa dell'attore. In sostanza il CTU ha concluso affermando la sussistenza di una invalidità temporanea assoluta di giorni 30 ed una invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 50, oltre al danno permanente quantificato, appunto, nella misura del 5% (cfr. elaborato peritale in atti). Detto danno deve essere liquidato sulla base dei punti di invalidità di cui al
D.M 22 luglio 2019. Sulla base di tali tabelle, il danno biologico da invalidità temporanea parziale deve essere liquidato nella complessiva somma di € 2.611,95, mentre quello da invalidità permanente, nella misura del 5%, deve invece essere liquidato, tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (49 anni), nella somma di € 4.916,16. A detta somma occorre poi, aggiungere il ristoro delle spese mediche che il c.t.u. ha ritenuto congrue per euro 2.145,17. E così la somma complessivamente dovuta all'attore è pari ad euro 9.673,28 liquidata all'attualità, sulla quale dovranno essere corrisposti gli interessi compensativi per il lucro cessante. Quanto al risarcimento del danno non patrimoniale, questo giudice evidenzia non esservi prova dell'esistenza di particolari condizioni di sofferenza riconnesse al sinistro oggetto di causa. Ritiene, pertanto, questo giudice che la personalizzazione del danno, nel caso in esame, non trovi ragion d'essere.
Va, altresì, respinta la richiesta di danno materiale riconducibile al danneggiamento del motoveicolo, dovendo al riguardo osservarsi che la richiesta in esame, dal punto di vista probatorio, è fondata sulla mera produzione di un preventivo, peraltro nemmeno sottoscritto.
La somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno liquidata sulla base del D.M. predetto, è comprensiva della rivalutazione monetaria secondo le variazioni degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istat.
Trattandosi di debito di valore (rivalutato all'attualità), deve essere riconosciuto il risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento delle somme equivalenti al danno subito. L'importo riferito alle singole voci di danno sopra menzionate deve essere diviso per il coefficiente Istat relativo al mese di maggio 2011.
Su tali somme dovranno poi essere applicati gli interessi compensativi nella misura, legale annua, da calcolarsi sulla somma via via rivalutata anno per anno, secondo il suddetto indice di rivalutazione e fino al dì della decisione definitiva. Infine, dal giorno della decisione definitiva, sulla somma rivalutata a detta data, andranno corrisposti, sino al soddisfo, gli ulteriori interessi legali, da qualificarsi corrispettivi, operando la decisione, il tramutamento dell'originario debito di valore in debito di valuta (Cass. 9648/96; e 4993/04). Le spese di lite, ivi comprese quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo il D.M. 55/2014, tenuto conto della somma effettivamente riconosciuta a parte attrice. Sussistono, invece, giustificati motivi, per disporre la integrale compensazione delle spese di lite tra l'attore e la Mar2004 s.r.l. citata al solo scopo di integrare il contradditorio».
§.
5. Con l'atto di appello ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: «In parziale riforma della sentenza N. 910/2020 Parte_1
emessa dal Tribunale di
Tivoli nel procedimento R.G. 301190/2012 il 13.07.2020, Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, confermare la responsabilità nella causazione del sinistro del Sig. CA EO IN e per l'effetto accertare il danno materiale occorso al motoveicolo targato BY75099 di proprietà e condotto dal Sig. e Parte_1 condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Bologna in Via Stalingrado 45, 40128, Controparte_2
al risarcimento al Sig. , per i danni materiali subiti quantificati in € 8.035,55, in conseguenza del sinistro de quo, o in Parte_1
quella maggiore o minore che sarà ritenuta equa e giusta, da liquidarsi anche in via equitativa oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da liquidarsi a favore del procuratore antistatario».
§.
6. Gli appellati , CA EO IN, MAR2004 srl, pur regolarmente citati, non si sono costituiti e sono stati, Controparte_7
pertanto, dichiarati contumaci.
§.
7. All'odierna udienza è comparso il procuratore della parte costituita il quale ha precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e ha discusso oralmente la causa.
§.
8. L'appello non merita accoglimento.
§.
8.1. Con un unico motivo, censura la sentenza gravata solo in punto di quantum e, specificamente, nella parte in cui il Parte_1
Tribunale non ha riconosciuto il danno materiale riconducibile al danneggiamento del motoveicolo per difetto di prova, non ritenendo, il primo giudice, sufficiente a tal fine il solo preventivo di spesa relativo alle riparazioni del mezzo.
Ad avviso dell'appellante, invece, «il giudizio è istruito non solo con il deposito del preventivo ma è stato altresì depositata documentazione fotografica che attesta l'entità del danno subito al motociclo nonché, con le richieste istruttorie, si era chiesto l'ammissione della ctu tecnica per la valutazione dello stesso danno». Inoltre, il preventivo non sarebbe neppure stato contestato specificamente dalla compagnia di assicurazione che sul punto si sarebbe limitata «alla perentoria affermazione che la richiesta di risarcimento era eccessiva»; con la conseguenza che «il preventivo di spesa deve considerarsi prova sul quantum se non è contestato in maniera specifica».
La censura non ha pregio.
In via generale, secondo principi consolidati della Suprema Corte di Cassazione, nel risarcimento dei danni subiti da un veicolo a seguito di sinistro stradale, il preventivo di riparazione è un documento che non può rivestire alcuna valenza probatoria, in quanto trattasi pur sempre di un atto di parte formatosi in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore (cfr. Cass. 36900/2021; Cass.11765/2013).
Quale atto unilaterale proveniente da un terzo estraneo alla lite, il preventivo non può, quindi, costituire di per sé una prova determinate per quantificare il quantum debeatur;
può tuttavia fungere da indizio e, in quanto tale, può servire da argomento di prova utilizzabile solo in concorso con altri elementi per fondare l'accertamento in favore del danneggiato.
Diversamente, deve considerarsi il preventivo quale mero giudizio tecnico di valutazione dei danni subiti.
Ebbene, nel caso in esame, la domanda di risarcimento dell'odierno appellante si fonda esclusivamente sul preventivo di spesa di una ipotetica riparazione del motoveicolo incidentato, il quale, oltre a non essere sottoscritto (come correttamente già accertato dal Tribunale) né confermato dall'autore, non dà contezza di un effettivo pregiudizio patrimoniale subito da . Parte_1
Neppure viene fornita la dimostrazione che i prezzi indicati siano conformi a quelli di listino tanto da consentirne comunque un giudizio di congruità né tali elementi possono verificarsi attraverso le riproduzioni fotografiche in atti, dalle quali non è peraltro possibile dedurre neppure lo stato di conservazione del motoveicolo precedentemente al sinistro. Non risulta, inoltre, allegata un fattura quietanzata che potrebbe costituire un dato utile per la dimostrazione di un effettivo esborso sostenuto in occasione della riparazione (che, per quanto emerge dagli atti, non risulta essere mai stata effettuata) e dunque per la determinazione della entità del risarcimento;
né risulta che l'appellante abbia articolato prova orale sul punto.
In definitiva, l'appello deve essere disatteso non essendo emersi elementi di prova idonei a dimostrare l'entità del danno ed il pregiudizio patrimoniale subito dall'appellante per riparare il veicolo, cui deve intendersi riferita la richiesta risarcitoria.
§ 9. Nulla si dispone per le spese processuali del grado stante la contumacia delle parti appellate.
Il rigetto dell'appello comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per cui la parte che l'ha proposto è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni, a norma del comma 1-bis, stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario Parte_1
di Tivoli n.910/2020, pubblicata in data 13.07.2020, così provvede:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-nulla per le spese.
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, a carico dell'appellante . Parte_1
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Elena Maria Guida Antonio Perinelli