Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/04/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale N. 646/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nella persona del Giudice monocratico Giacoma Fanizza, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 646/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto: solo danni a cose, e vertente tra
, C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. di Matteo Nicola
-Attore- contro
P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Caso Paola
-Convenuta- nonché contro
P.IVA: in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Caso Paola
-Convenuta-
Conclusioni
Le parti concludevano come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, riportandosi alle domande spiegate nei propri scritti difensivi.
******
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 18 giugno
2009, n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009), ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
1
della decisione.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio, innanzi Parte_1
all'intestato Tribunale, la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore (di seguito, per brevità: ), e la in persona del CP_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore (di seguito, per brevità: ), al fine di sentire Controparte_2
accertare e dichiarare la responsabilità delle predette società e, per l'effetto, condannarle al risarcimento dei danni quantificati complessivamente in € 24.858,28, come da C.T.P., a firma dell'Ing. - prodotta in giudizio. Persona_1
Sulla premessa di essere titolare della ditta CO IL EN e proprietario del terreno sito in agro di Manfredonia alla C.da TI (censito al NCT fgl 95 p.lla 40), su cui insiste un impianto fotovoltaico, esponeva che, “…in data 5 giugno 2018, alle ore 13,00 circa, recatosi presso la propria azienda agricola, notava la presenza di operai dell' CP_1
che stavano completando dei lavori di ripristino di cavi BT posizionati sulla strada. A lavori effettuati (…) notava che gli elettrodomestici presenti nell'immobile non funzionavano e pertanto controllava il contatore di energia elettrica che si presentava bruciato. Pertanto, contattava quindi l' per segnalare l'accaduto. Soltanto in tarda CP_1 serata intervenivano gli operai dell' i quali provvedevano alla sostituzione del CP_1
contatore (…), ripristinando quindi il servizio di energia elettrica…”.
Sosteneva altresì che, “…il giorno successivo (…) constatava che il sistema fotovoltaico non funzionava e a seguito di controlli notava che il contatore e l'inverter del fotovoltaico erano anch'essi bruciati…”.
Rappresentava infine che, nonostante i numerosi solleciti, tesi a definire bonariamente la vicenda, entrambe le società non avessero corrisposto alcun risarcimento.
Costituita ritualmente in giudizio, la eccepiva il proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva, deducendo di essere solo “…un grossista di energia, un rivenditore di energia senza proprietà degli impianti di rete…”.
La - parimenti costituita in giudizio - escludeva la propria responsabilità, Controparte_2
asserendo che entrambe le interruzioni energetiche avessero natura accidentale. Contestato inoltre il quantum della domanda, invocava il concorso di colpa dell'istante nella
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produzione dei danni “…per non aver adeguatamente protetto l'impianto fotovoltaico con stabilizzatori o gruppi di continuità...”.
Assegnati i termini ex art. 183, co VI, c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo delle prove orali ammesse e della C.T.U. e, alla udienza del 13.05.2024, veniva riservata in decisione, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
Motivi della decisione
Seguendo l'ordine logico delle questioni, va - anzitutto - accolta l'eccezione sollevata della convenuta , circa il proprio difetto di legittimazione passiva. CP_1
Detta società, erogando prestazioni aventi ad oggetto la compravendita di energia elettrica, non è responsabile per i danni patiti dal consumatore finale in conseguenza dell'interruzione di energia elettrica, il cui risarcimento, invece, spetta alla società che trasporta e distribuisce detta energia.
L'esposto indirizzo è condiviso dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la quale sul punto ha chiarito che "…la società che si occupa della mera compravendita di energia elettrica non può essere chiamata a rispondere dei danni subiti dall'utente finale a causa di un black-out imputabile al malfunzionamento della rete di trasmissione. Il legittimato passivo della pretesa risarcitoria è pertanto da individuarsi esclusivamente nella società che si occupa della produzione e del trasporto della stessa. Quest'ultimo soggetto, infatti per i caratteri di autonomia e indipendenza che lo contraddistinguono non può rientrare nell'alveo degli ausiliari (ex art. 1228 c.c.) dell'ente mero venditore di energia elettrica…"
(Cass. n.1581/2018).
Ne consegue che legittimata passiva in relazione alla domanda dedotta in giudizio è unicamente , che è, appunto, la società che trasporta e distribuisce l'energia Controparte_2
elettrica.
Tanto premesso, la domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti di cui appresso.
In punto di diritto, va chiarito che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2050 c.c., il gestore della linea elettrica, in quanto esercente attività pericolosa, è responsabile del danno cagionato ad altri nello svolgimento dell'attività, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di precisare che la disciplina della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, dettata dall'art. 2050 c.c., è applicabile
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anche in ipotesi di attività di carattere squisitamente tecnico, consistente nella produzione e fornitura di energia elettrica (Cass. n. 537/1982; Cass. n. 3935/1995).
La responsabilità ex art. 2050 c.c. si configura come responsabilità oggettiva che prescinde dall'accertamento della colpa dell'autore del danno, fondandosi su una presunzione. Di conseguenza l'onere della prova dell'esenzione da responsabilità è a carico dell'esercente l'attività pericolosa. Questi può vincere tale presunzione solamente provando di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Nella scelta di tali misure egli è vincolato all'osservanza di tutte le prescrizioni previste da norme legislative o regolamentari per l'esercizio dell'attività, potendo disporre di un certo margine di discrezionalità, da esercitare facendo uso della normale prudenza e tenuto conto dello sviluppo della tecnica e delle condizioni pratiche in cui si svolge l'attività, solo laddove non vi siano tali obblighi normativi (Cass. n. 3022/2001).
Tuttavia, perché rilevi la responsabilità è necessaria, per il danneggiato, la prova del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso.
Chiarito ciò in punto di diritto - nella fattispecie - l'attore ha fornito prova sia dell'evento occorso, sia del nesso causale tra il fatto ed i danni derivati da esso.
I testimoni - e (entrambi escussi alla udienza Testimone_1 Testimone_2
del 16.05.2021) - hanno riportato che, nel mese di giugno 2018, intorno alle 13:00, nelle immediate vicinanze dell'Azienda CO dello ER era presente un'automobile di servizio dell ed un cavo reciso e penzolante;
il giorno successivo, l'impianto CP_1
fotovoltaico presentava danni ai dispositivi, era quindi inattivo e che l'impianto elettrico domestico non era funzionante.
Il teste dipendente della e responsabile della unità Testimone_3 Controparte_2
operativa (ascoltato alla udienza del 18.11.2021), se da un lato ha dichiarato che la prima interruzione (h.12:55) non aveva provocato danni alle reti e agli utenti, dall'altro ha precisato che - dopo la segnalazione del sistema (h.16:56-59) - da informazioni assunte dai colleghi presenti sul luogo, veniva a conoscenza che il conduttore MT aveva intercettato il cavo in BT sottostante, provocando un sbalzo di tensione, e che l'interruzione della erogazione elettrica avveniva nel momento in cui il cavo toccava terra.
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Dette prove orali sono corroborate anche da quelle documentali ed, in particolare, dalla nota del 02.07.2018 in risposta alla richiesta di risarcimento, in cui la - assunti CP_1 chiarimenti dalla - rappresentava che “…con riferimento alla segnalazione Controparte_2
di interruzione di energia elettrica/sbalzo di tensione di cui al POD IT001E89822716, pur spiacenti per i disagi lamentati, si comunica che il giorno 05 giugno 2018, gli impianti che alimentano la suddetta fornitura sono stati interessati da un evento transitorio (…) evidenziamo che eventi simili, che non danneggiano i componenti dell'impianto, generalmente non determinano fenomeni correlati a sbalzi di tensione, e da un'interruzione dovuta ad un guasto per la rottura di un conduttore della linea MT denominata Fonterosa
n.30062, successiva all'ora segnalata nel reclamo inoltratoci…” confermando, in ogni caso, l'evento occorso, negava il risarcimento, ritenendo l'evento non ascrivibile a responsabilità della società.
Ed invero, ulteriori riscontri provatori posso essere tratti dalla C.T.U., svolta dall'Ing.
le cui valutazioni appaiono meritevoli di essere recepite nel Persona_2
contesto della presente statuizione, in quanto immuni da vizi che ne intacchino l'iter logico e scevri da errori di metodo, oltre che frutto di un congruamente ed ampiamente motivato percorso argomentativo.
In particolare, l'Ing. - riguardo allo stato delle linee di distribuzione dell'energia Per_2
elettrica, consultato il registro dei guasti (scheda AIRE) - ha rappresentato che
“…osservando che il registro è automatico ed immodificabile da terzi, da esso risultano due eventi lungo la linea di distribuzione elettrica afferente le utenze dello ER in BT
(D51C306). Il primo, alle 12:55:44, riferito ad una micro-interruzione, di durata infinitesimale, verso valori di tensione nulli. Il secondo, più dirompente, alle 16:55:59, con durata di quasi 8 ore, ha provocato una vera e propria interruzione della erogazione di energia elettrica nella zona, dovuta alla recisione e caduta verso terra di un cavo in
MT…”.
In quest'ottica, alcun rilievo assume “…il concorso di colpa dell'istante ex art. 1227 c.c., per non aver adeguatamente protetto l'impianto fotovoltaico con stabilizzatori o gruppi di continuità, a prescindere dalla causa…”. Sul punto, il nominato consulente ha chiarito che
“…l'inverter, presente nell'impianto dal 2011, era prossimo al “fine vita attesa” proprio della parte più delicata dell'intero dispositivo.
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È pur vero, comunque, che i dispositivi dell'impianto fotovoltaico, progettati per lavorare in BT, non fossero di certo performanti alla grandezza di sovratensione a cui sono stati sottoposti nell'occasione dell'incidente. Si ricorda che tali dispositivi in realtà lavorano limitando valori specifici di correnti massime previste (ovvero su valori che sono direttamente proporzionali ai valori di tensione applicata) per cui, ricordando quanto descritto dall'ing. , nell'incontro del 10 giugno, nell'istante dell'incidente il Per_3
valore della tensione può essere arrivato fino a 12kV in pochissimi millisecondi, e da ciò si intuisce che la stessa integrità dei dispositivi a protezione dell'impianto fotovoltaico in tali casi non poteva essere assicurata...”.
Per le esposte considerazioni può ritenersi che il ER abbia assolto all'onere della prova a suo carico ex art. 2697 c.c., in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda.
Di contro, la non ha prodotto alcun elemento, neppure indiziario, atto ad Controparte_2
esimerla dall'invocata responsabilità: le ipotesi indicate nella comparsa di costituzione sono infatti rimaste mere asserzioni, confutate dall'esaustivo quadro probatorio emerso dall'istruttoria.
In definitiva, facendo applicazione nel caso in disamina dei citati arresti giurisprudenziali, alla stregua delle condivisibili conclusioni rassegnate dal C.T.U., anche in relazione al danno da mancata produzione di energia, limitatamente ai 40 giorni stimati (“…sulla sussistenza dei danni lamentati dallo ER: i danni di per sé non vengono contestati dalla
, che li imputa a cause accidentali. Non si ha precisa contezza di tutte le Controparte_2 quantità sostituite, ma le spese, in dispositivi ed opere, per il ripristino dell'impianto risultano, tuttavia, condivisibili per l'ammontare di € 13.474,00 (oltre IVA) (…) sull'ammontare del danno sofferto: non si conoscono i tempi di ripristino dei dispositivi e dei cavi di cablaggio del quadro elettrico generale dell'impianto fotovoltaico. Inoltre, è documentata una inconsueta latenza nella richiesta del nuovo inverter, avvenuta ben 39 giorni feriali successivi alla data del rapporto tecnico che ne indicava la sostituzione, di cui non se ne comprende il rinvio. Il rilascio del nuovo inverter, considerato il tipo di dispositivo, è avvenuto in tempi eccezionalmente ragionevoli.
Qualora, poi, la S.V. voglia far provvedere anche al risarcimento per mancata produzione, il sottoscritto ritiene congruo, secondo quanto innanzi descritto, indicare: - per gli stimati
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40 giorni, la cifra di € 3.317,30; …”), deve - dunque - affermarsi la responsabilità della e-
, in relazione ai fenomeni lamentati dall'attore, con conseguente condanna CP_2
della società convenuta al pagamento dell'importo complessivo di € 16.791,30.
Sulla cifra così liquidata devono computarsi la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data di deposito della relazione peritale, calcolando gli interessi anno per anno sulla somma via via rivalutata.
Le spese di lite in relazione al rapporto processuale tra e Parte_1 CP_1
seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014, relativi allo scaglione compreso tra € 5.200,00 e €
26.001,00, come da decisum.
Le spese di lite relative al rapporto processuale tra e Parte_1 Controparte_2
seguono la soccombenza di tale ultima parte e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014, relativi allo scaglione compreso tra € 5.200,00 e €
26.001,00, come da decisum.
Le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della società convenuta ( ), Controparte_2
quale parte soccombente, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, con il conseguente diritto dell'attore di ripetere dalla stessa le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, nonché contro in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, reietta ogni contraria istanza, così decide:
− DICHIARA per le ragioni di cui in motivazione, il difetto di legittimazione di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla CP_1
domanda avanzata in giudizio da e per l'effetto CONDANNA Parte_1
al pagamento, in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, delle spese di giudizio relative a tale rapporto processuale,
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che si liquidano in complessivi € 5.077,00, oltre spese gen. (15%), IVA e CPA come per legge;
− ACCOGLIE la domanda attorea nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto, condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore - al Controparte_2 pagamento, in favore di , della somma complessiva di € 16.791,30, Parte_1
oltre interessi e rivalutazione monetaria come da motivazione;
− CONDANNA in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
al pagamento delle spese di lite relative a tale rapporto processuale, che si liquidano in complessivi € 5.077,00, oltre spese borsuali sostenute, oltre spese gen. (15%), IVA e
CPA come per legge;
− le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della convenuta ( , quale parte soccombente, con il conseguente diritto Controparte_2
dell'attore di ripetere dalla stessa le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione.
Così deciso in Foggia il 7.4.2025
Giacoma Fanizza
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