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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/12/2025, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 142/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
CP_1
RESISTENTE
Oggi 19/12/2025, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che si collega via Teams per il ricorrente l'Avv. Balestro Silvia e che compare per in presenza l'avv. CP_1
Gammieri, in sostituzione dell'avv. Peco.
Le parti dichiarano che è cessata la materia del contendere. Parte ricorrente chiede la liquidazione delle spese. richiama il doc. prodotto in data 1.12.2025 e si CP_1 oppone alla liquidazione delle spese.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Emilia Antenore
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 142/2025 R.G. promossa da
(C.F./P.I. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. BALESTRO SILVIA , elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
(cod. fisc. ), Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso nel presente dall'avv. Giulio Peco e anche disgiuntamente, dall'avv. Alfonsino Imparato e, con gli avvocati medesimi, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in Monza, Via G. Morandi, n. 1 CP_1
RESISTENTE
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1. Le parti congiuntamente hanno dichiarato cessata la materia del contendere e parte ricorrente ha avanzato istanza di liquidazione di spese giudiziali.
Secondo un consolidato orientamento della Corte di legittimità condiviso da questo Giudice la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso (privo, al riguardo, di qualsivoglia espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio nel merito per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del
2 giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.
Nel caso di specie sussistono tali elementi, sicché può essere accolta la domanda congiunta delle parti.
2. Il Giudice ritiene che sussistano motivi per la compensazione integrale delle spese tra le parti tenuto conto, da un lato, che l'errore, dal quale è derivato il mancato riconoscimento della pensione in totalizzazione è dipeso dall'errata compilazione della domanda da parte ricorrente e del patronato che lo ha assistito e, dall'altro, del corretto comportamento processuale tenuto dall' che si è attivamente adoperato CP_1 per la risoluzione della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) spese di lite compensate.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 19/12/2025.
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Emilia Antenore
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TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
CP_1
RESISTENTE
Oggi 19/12/2025, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che si collega via Teams per il ricorrente l'Avv. Balestro Silvia e che compare per in presenza l'avv. CP_1
Gammieri, in sostituzione dell'avv. Peco.
Le parti dichiarano che è cessata la materia del contendere. Parte ricorrente chiede la liquidazione delle spese. richiama il doc. prodotto in data 1.12.2025 e si CP_1 oppone alla liquidazione delle spese.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Emilia Antenore
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 142/2025 R.G. promossa da
(C.F./P.I. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. BALESTRO SILVIA , elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
(cod. fisc. ), Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso nel presente dall'avv. Giulio Peco e anche disgiuntamente, dall'avv. Alfonsino Imparato e, con gli avvocati medesimi, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in Monza, Via G. Morandi, n. 1 CP_1
RESISTENTE
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1. Le parti congiuntamente hanno dichiarato cessata la materia del contendere e parte ricorrente ha avanzato istanza di liquidazione di spese giudiziali.
Secondo un consolidato orientamento della Corte di legittimità condiviso da questo Giudice la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso (privo, al riguardo, di qualsivoglia espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio nel merito per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del
2 giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.
Nel caso di specie sussistono tali elementi, sicché può essere accolta la domanda congiunta delle parti.
2. Il Giudice ritiene che sussistano motivi per la compensazione integrale delle spese tra le parti tenuto conto, da un lato, che l'errore, dal quale è derivato il mancato riconoscimento della pensione in totalizzazione è dipeso dall'errata compilazione della domanda da parte ricorrente e del patronato che lo ha assistito e, dall'altro, del corretto comportamento processuale tenuto dall' che si è attivamente adoperato CP_1 per la risoluzione della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) spese di lite compensate.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 19/12/2025.
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Emilia Antenore
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