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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/01/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice dott. Giovanni De Palma ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Napoli, Ivano Parte_1
Leccisi, Pierlucio Napoli, ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Patrizia Sanguinetti, resistente;
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 29.6.2023, la ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver rilevato che, a seguito del riconoscimento in via giudiziale del diritto all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza febbraio 2020, l' le aveva liquidato i relativi CP_1 arretrati in misura di euro 14.943,94, operando, tuttavia, la trattenuta di euro 3.437,04 a titolo di ritenute Irpef, senza, con ciò, considerare che “non è dovuta alcuna imposta per effetto delle detrazioni per lavoro dipendente spettanti al pensionato e non fruite nello stesso periodo”, deducendo l'illegittimità dell'operato dell' e dolendosi CP_1 altresì del danno (rappresentato dalle trattenute fiscali illegittimamente applicate) scaturito dal fatto che “l'istituto non ha liquidato tempestivamente la prestazione, impedendo la fisiologica applicazione delle detrazioni che avrebbero azzerato il debito fiscale”), ha chiesto che il giudice del lavoro adito “... condanni l' alla CP_1 restituzione della somma di euro € 3.437,04, ovvero alla somma che risulterà dovuta a mezzo di idonea CTU, oltre interessi legali/rivalutazione dal 1 maggio 2022 al soddisfo ai sensi dell'art 16, comma 6, l.412/91 ed art. 7 l.533/73; 2) In subordine condanni l' alla pagamento di € 3.437,04,oltre interessi legali/rivalutazione dal 1 CP_1 maggio 2022 al soddisfo, a titolo risarcitorio”, con vittoria di spese. Costituitosi, l' ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e CP_1 ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, è da disattendere l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall dovendosi nel caso fare riferimento al condivisibile orientamento CP_1 ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario” (Cassazione civile, sez. un., 26.6.2009, n. 15031).
Tanto premesso, norme di riferimento sono gli art. 17 e 21 del TUIR n. 917/1986, alla cui stregua:
“
1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: (….) b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti (cui, ai sensi dell'art. 49 dello stesso testo unico, sono da ricondurre anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati), percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46 (….)” (art. 17);
“
1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli in cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 17, l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis) del comma 1 dell'articolo 17, all'anno in cui sono percepiti (….).
3. Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno;
se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota stabilita all'art. 11 per il primo scaglione di reddito.
4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 16 (vedi poi art. 17 a norma dell'art. 2, comma 3, D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344) l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'art. 12 e nei commi 1 e 2 dell'art. 13 (vedi poi art. 14 a norma dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, successivamente abrogato) se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono (….)”.
In punto di fatto non è in contestazione (e, in ogni caso, risulta dalla documentazione versata in atti) che:
1) in favore della ricorrente è stato liquidato in data 13.4.2022 l'assegno ordinario d'invalidità categoria IO n. 18036339 con decorrenza 1 febbraio 2020, in seguito alla notifica della sentenza n. 338/2022 resa nel giudizio n. 13153/2019 r.g.;
2) dalla liquidazione sono derivati arretrati per l'importo complessivo pari a euro 14.943,94, in buona parte relativi ad anni precedenti all'anno d'imposta di erogazione;
3) gli emolumenti arretrati relativi agli anni precedenti sono stati tassati con l'aliquota del 23% prevista dagli artt. 11 comma 1 lettera a), 17 comma 1, lettera b) e 21, commi 3 e 4, del TUIR. A fronte del quadro normativo dappresso richiamato (e tenuto, altresì, conto che, come condivisibilmente chiarito da Cass. n. 10887/2019, “sono redditi da lavoro dipendente le pensioni di qualsiasi genere, pertanto anche le somme percepite a titolo di pensione d'invalidità. A norma dell'art. 17, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), si applica il regime della tassazione separata agli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”. Pertanto, per le somme percepite a titolo di arretrati di pensione d'invalidità trova applicazione il principio di cassa, con la conseguenza che tali somme devono essere assoggettate a tassazione secondo i criteri vigenti nel periodo d'imposta in cui si e verificato il relativo pagamento”), ritiene questo giudice che l'istituto previdenziale convenuto, quale sostituto di imposta, abbia legittimamente e correttamente trattenuto, sulle somme corrisposte a titolo di arretrati di pensione, l'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota minima prevista dall'art. 11 del TUIR, pari al 23%, senza applicare le invocate detrazioni fiscali, dovendosi, a tale ultimo riguardo, in via assorbente considerare che non risulta che la al momento della corresponsione delle Pt_1 somme, avesse dichiarato l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono gli arretrati in parola (come specificatamente vuole il precitato comma 4 dell'art. 21 sopra riportato), né che la stessa abbia fornito Pt_1 dimostrazione in giudizio di trovarsi in condizioni utili ad escludere l'imposizione fiscale, ovvero a beneficiare delle detrazioni d'imposta per cui è causa. Sotto tale profilo, non può, infatti, che farsi riferimento a quanto, in termini convincenti, già puntualizzato da Cass. civ., Sez. lavoro, ord., 2.4.2024, n. 8648, secondo cui, segnatamente, “… in tema di tassazione separata degli emolumenti erogati in arretrato ai sensi dell'art. 21, co. 4 d.P.R. n.917/86 … come affermato dalla Corte in un caso simile (Cass.13422/19) la ritenuta fiscale non spetta se le detrazioni non sono state fruite negli anni cui si riferiscono gli arretrati, e sul punto occorre una dichiarazione del contribuente. È quest'ultimo, dunque, a dover fornire la prova del diritto alla detrazione”. Né vi è al contempo modo di ritenere (come, invece, sostenuto dalla parte ricorrente,) che l' in sede di liquidazione degli arretrati, (pur omettendone CP_1
l'applicazione) abbia esplicitamente o implicitamente operato il riconoscimento il diritto alle detrazioni di cui trattasi. In particolare, la circostanza che l'istituto previdenziale, nella comunicazione di liquidazione in questione, abbia riportato alla voce imponibilità fiscale (doc.
2 - pag. 2) la dicitura che “l'assegno è fiscalmente imponibile e per la determinazione dell'imposta netta dovuta si è tenuto conto: - delle detrazioni per redditi da pensione”, infatti, lungi dal voler significare che “l' era consapevole del diritto della CP_2
Ricorrente ad usufruire delle detrazioni per redditi da pensione”, è, al più, da correlare ad una indicazione di valenza generale, volta a specificare che, al fine sopra specificato, si è tenuto conto delle suddette detrazioni sulla base dell'implicito presupposto che le stesse risultino concretamente dichiarate e che risultino effettivamente spettanti. Né può, infine, ritenersi calzante l'allegazione attorea secondo cui “il CP_3 deve informare il sostituto d'imposta (l' solo qualora abbia già fruito in tutto o CP_1 in parte delle detrazioni di legge”, avendo l' specificatamente documentato che CP_1
“per l'anno di imposta 2021, e pure per il successivo anno di imposta 2022, risulta certamente la fruizione delle richieste detrazioni;
ed infatti nel modello 730/2022 - presentato congiuntamente con il marito , e quindi con solidarietà Persona_1 tributaria e liquidazione di un'unica imposta anche ai fini di eventuale rimborso/credito - risulta che la sig.ra abbia già beneficiato di detrazioni da Pt_1 lavoro dipendente nella misura di € 1.380,00 e quindi non potrebbe comunque beneficiare di altra detrazione”. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea proposta in via principale non può, dunque, che essere disattesa.
Ugualmente infondata è la domanda di risarcimento danni, proposta in via subordinata dalla parte ricorrente, facendo espressamente leva sul “Regolamento CP_1
2020”, che, “infatti, nel dare attuazione alla L.241/90, all'art. 9 afferma che
“L' è tenuto al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza CP_2 dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento””. Sotto tale profilo, occorre in via assorbente considerare come alcun colpevole ritardo a carico dell' (in rapporto ai tempi di liquidazione della prestazione che CP_1 viene in rilievo) sia nel caso ipotizzabile, stante la risolutiva considerazione che il requisito sanitario per accedere all'assegno ordinario di invalidità sia stato accertato in via giudiziale con decorrenza (febbraio 2020), ovvero con decorrenza differita rispetto alla data (20.11.2017) di presentazione della domanda amministrativa, da ritenersi, per ciò solo, tutto legittimamente disattesa nell'ambito della suddetta fase amministrativa. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, da rigettare, mentre le spese sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp att. c.p.c. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 29.6.2023, nei confronti dell' così Parte_1 CP_1 provvede: rigetta la domanda attorea;
dichiara le spese di lite irripetibili. Lecce, il 22 gennaio 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice dott. Giovanni De Palma ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Napoli, Ivano Parte_1
Leccisi, Pierlucio Napoli, ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Patrizia Sanguinetti, resistente;
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 29.6.2023, la ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver rilevato che, a seguito del riconoscimento in via giudiziale del diritto all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza febbraio 2020, l' le aveva liquidato i relativi CP_1 arretrati in misura di euro 14.943,94, operando, tuttavia, la trattenuta di euro 3.437,04 a titolo di ritenute Irpef, senza, con ciò, considerare che “non è dovuta alcuna imposta per effetto delle detrazioni per lavoro dipendente spettanti al pensionato e non fruite nello stesso periodo”, deducendo l'illegittimità dell'operato dell' e dolendosi CP_1 altresì del danno (rappresentato dalle trattenute fiscali illegittimamente applicate) scaturito dal fatto che “l'istituto non ha liquidato tempestivamente la prestazione, impedendo la fisiologica applicazione delle detrazioni che avrebbero azzerato il debito fiscale”), ha chiesto che il giudice del lavoro adito “... condanni l' alla CP_1 restituzione della somma di euro € 3.437,04, ovvero alla somma che risulterà dovuta a mezzo di idonea CTU, oltre interessi legali/rivalutazione dal 1 maggio 2022 al soddisfo ai sensi dell'art 16, comma 6, l.412/91 ed art. 7 l.533/73; 2) In subordine condanni l' alla pagamento di € 3.437,04,oltre interessi legali/rivalutazione dal 1 CP_1 maggio 2022 al soddisfo, a titolo risarcitorio”, con vittoria di spese. Costituitosi, l' ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e CP_1 ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, è da disattendere l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall dovendosi nel caso fare riferimento al condivisibile orientamento CP_1 ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario” (Cassazione civile, sez. un., 26.6.2009, n. 15031).
Tanto premesso, norme di riferimento sono gli art. 17 e 21 del TUIR n. 917/1986, alla cui stregua:
“
1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: (….) b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti (cui, ai sensi dell'art. 49 dello stesso testo unico, sono da ricondurre anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati), percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46 (….)” (art. 17);
“
1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli in cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 17, l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis) del comma 1 dell'articolo 17, all'anno in cui sono percepiti (….).
3. Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno;
se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota stabilita all'art. 11 per il primo scaglione di reddito.
4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 16 (vedi poi art. 17 a norma dell'art. 2, comma 3, D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344) l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'art. 12 e nei commi 1 e 2 dell'art. 13 (vedi poi art. 14 a norma dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, successivamente abrogato) se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono (….)”.
In punto di fatto non è in contestazione (e, in ogni caso, risulta dalla documentazione versata in atti) che:
1) in favore della ricorrente è stato liquidato in data 13.4.2022 l'assegno ordinario d'invalidità categoria IO n. 18036339 con decorrenza 1 febbraio 2020, in seguito alla notifica della sentenza n. 338/2022 resa nel giudizio n. 13153/2019 r.g.;
2) dalla liquidazione sono derivati arretrati per l'importo complessivo pari a euro 14.943,94, in buona parte relativi ad anni precedenti all'anno d'imposta di erogazione;
3) gli emolumenti arretrati relativi agli anni precedenti sono stati tassati con l'aliquota del 23% prevista dagli artt. 11 comma 1 lettera a), 17 comma 1, lettera b) e 21, commi 3 e 4, del TUIR. A fronte del quadro normativo dappresso richiamato (e tenuto, altresì, conto che, come condivisibilmente chiarito da Cass. n. 10887/2019, “sono redditi da lavoro dipendente le pensioni di qualsiasi genere, pertanto anche le somme percepite a titolo di pensione d'invalidità. A norma dell'art. 17, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), si applica il regime della tassazione separata agli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”. Pertanto, per le somme percepite a titolo di arretrati di pensione d'invalidità trova applicazione il principio di cassa, con la conseguenza che tali somme devono essere assoggettate a tassazione secondo i criteri vigenti nel periodo d'imposta in cui si e verificato il relativo pagamento”), ritiene questo giudice che l'istituto previdenziale convenuto, quale sostituto di imposta, abbia legittimamente e correttamente trattenuto, sulle somme corrisposte a titolo di arretrati di pensione, l'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota minima prevista dall'art. 11 del TUIR, pari al 23%, senza applicare le invocate detrazioni fiscali, dovendosi, a tale ultimo riguardo, in via assorbente considerare che non risulta che la al momento della corresponsione delle Pt_1 somme, avesse dichiarato l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono gli arretrati in parola (come specificatamente vuole il precitato comma 4 dell'art. 21 sopra riportato), né che la stessa abbia fornito Pt_1 dimostrazione in giudizio di trovarsi in condizioni utili ad escludere l'imposizione fiscale, ovvero a beneficiare delle detrazioni d'imposta per cui è causa. Sotto tale profilo, non può, infatti, che farsi riferimento a quanto, in termini convincenti, già puntualizzato da Cass. civ., Sez. lavoro, ord., 2.4.2024, n. 8648, secondo cui, segnatamente, “… in tema di tassazione separata degli emolumenti erogati in arretrato ai sensi dell'art. 21, co. 4 d.P.R. n.917/86 … come affermato dalla Corte in un caso simile (Cass.13422/19) la ritenuta fiscale non spetta se le detrazioni non sono state fruite negli anni cui si riferiscono gli arretrati, e sul punto occorre una dichiarazione del contribuente. È quest'ultimo, dunque, a dover fornire la prova del diritto alla detrazione”. Né vi è al contempo modo di ritenere (come, invece, sostenuto dalla parte ricorrente,) che l' in sede di liquidazione degli arretrati, (pur omettendone CP_1
l'applicazione) abbia esplicitamente o implicitamente operato il riconoscimento il diritto alle detrazioni di cui trattasi. In particolare, la circostanza che l'istituto previdenziale, nella comunicazione di liquidazione in questione, abbia riportato alla voce imponibilità fiscale (doc.
2 - pag. 2) la dicitura che “l'assegno è fiscalmente imponibile e per la determinazione dell'imposta netta dovuta si è tenuto conto: - delle detrazioni per redditi da pensione”, infatti, lungi dal voler significare che “l' era consapevole del diritto della CP_2
Ricorrente ad usufruire delle detrazioni per redditi da pensione”, è, al più, da correlare ad una indicazione di valenza generale, volta a specificare che, al fine sopra specificato, si è tenuto conto delle suddette detrazioni sulla base dell'implicito presupposto che le stesse risultino concretamente dichiarate e che risultino effettivamente spettanti. Né può, infine, ritenersi calzante l'allegazione attorea secondo cui “il CP_3 deve informare il sostituto d'imposta (l' solo qualora abbia già fruito in tutto o CP_1 in parte delle detrazioni di legge”, avendo l' specificatamente documentato che CP_1
“per l'anno di imposta 2021, e pure per il successivo anno di imposta 2022, risulta certamente la fruizione delle richieste detrazioni;
ed infatti nel modello 730/2022 - presentato congiuntamente con il marito , e quindi con solidarietà Persona_1 tributaria e liquidazione di un'unica imposta anche ai fini di eventuale rimborso/credito - risulta che la sig.ra abbia già beneficiato di detrazioni da Pt_1 lavoro dipendente nella misura di € 1.380,00 e quindi non potrebbe comunque beneficiare di altra detrazione”. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea proposta in via principale non può, dunque, che essere disattesa.
Ugualmente infondata è la domanda di risarcimento danni, proposta in via subordinata dalla parte ricorrente, facendo espressamente leva sul “Regolamento CP_1
2020”, che, “infatti, nel dare attuazione alla L.241/90, all'art. 9 afferma che
“L' è tenuto al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza CP_2 dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento””. Sotto tale profilo, occorre in via assorbente considerare come alcun colpevole ritardo a carico dell' (in rapporto ai tempi di liquidazione della prestazione che CP_1 viene in rilievo) sia nel caso ipotizzabile, stante la risolutiva considerazione che il requisito sanitario per accedere all'assegno ordinario di invalidità sia stato accertato in via giudiziale con decorrenza (febbraio 2020), ovvero con decorrenza differita rispetto alla data (20.11.2017) di presentazione della domanda amministrativa, da ritenersi, per ciò solo, tutto legittimamente disattesa nell'ambito della suddetta fase amministrativa. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, da rigettare, mentre le spese sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp att. c.p.c. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 29.6.2023, nei confronti dell' così Parte_1 CP_1 provvede: rigetta la domanda attorea;
dichiara le spese di lite irripetibili. Lecce, il 22 gennaio 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma