Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 4967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4967 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott. Ssa Viviana Criscuolo Giudice
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG. 22551/2023, avente per oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_1 giusta procura in atti, dall'avv. Giulia Verdoliva, giusta procura in atti RICORRENTE E
, nata a San Giorgio a [...] il [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Dama e dall'avv. Manuela Pascucci, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 25.3.2025, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri atti;
il Pubblico Ministero ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affido condiviso dei minori con residenza privilegiata presso la madre e diritti di visita paterni come in atti, e la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre nella misura di € 950,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. La causa è stata riservata al Collegio con i termini ex art. 473 bis n. 28 cpc.
MOTIVI IN FATTO ED INDIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.10.2023, il sign. – premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con la sign. il 22.6.2007 dal quale sono nati Controparte_1
(28.7.2010) e (4.4.2013) – esponeva: Per_1 Per_2
(…) In data 05 ottobre 2018 i coniugi si separavano consensualmente ricorrendo alla procedura di negoziazione assistita omologata dal Tribunale;
- Ad oggi sono trascorsi i termini di legge senza che vi sia stata alcuna riconciliazione tra le parti.- Il OR
ha lasciato il domicilio coniugale ed è andato a vivere con la madre a Napoli Pt_1 alla via Viscardi, n. 11 – Quartiere Ponticelli, cfr. allegati;
il ricorrente chiede che l'Ill.mo Presidente, alla luce della documentazione esibita, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riduca il contributo di mantenimento in favore dei figli minori erogato dal padre, non solo per la comprovata modifica in melius della posizione economica e reddituale della ORa , ad oggi occupata, ma Controparte_1 anche perché vi è stata una modifica in peius della posizione economica e reddituale del ricorrente a seguito dell'aumento del costo della vita con redditi rimasti invariati rispetto alla data della separazione, precisamente: 1) rata mensile del mutuo di €
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500,00 circa per l'acquisto dell'immobile adibito a casa coniugale assegnata alla ORa ove vi abita con i figli(…) 2) contributo di mantenimento mensile per i CP_1 figli minori pari ad € 800,00 (€ 400,00 a figlio) oltre rivalutazione I.S.T.A.T. (€ 900,00 circa); 3) rata mensile polizza assicurativa RC Auto di € 85,00; 4) rata mensile di € 18,00 per bollo auto;
(€ 216,00 annuali); 5) spese mensili di carburante € 200,00 circa per recarsi a lavoro;
6) spese TARSU di € 300,00 circa dell'immobile ove attualmente risiede (€ 25,00 mensili); 7) fattura mensile di € 25,00 per spese telefoniche;
8) calcolo medio mensile di € 200,00 per spese di vitto ed alloggio, incluso il periodo in cui i figli permangono con il padre per due week end al mese (dal venerdì alla domenica) e due giorni a settimana (martedì e giovedì) per un totale di 15 giorni al mese. Il OR ha un esborso mensile documentato di circa € 1.853,00, con uno Pt_1 stipendio netto di circa € 2.000,00, il tutto senza considerare l'aumento del costo della vita e l'aumento del contributo di mantenimento per rivalutazione I.S.T.A.T..
Ha chiesto: a) pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
b) confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Napoli al Corso Sirena, n. 85, alla ORa
ove vi coabiterà con i figli;
c) I figli minori avranno come Controparte_1 collocazione privilegiata quella della madre , ma saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori i quali provvederanno alla loro educazione ed istruzione attuando sempre, di comune accordo, ogni decisione nel loro preminente interesse;
d) confermare i tempi di permanenza dei figli presso il padre come già concordato nell'accordo di separazione personale nonché due volte a settimana, in due giorni infrasettimanali e, precisamente, il martedì e giovedì dalle ore 18:00 alle ore 22:00 ed a settimane alterne dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica;
ove mai, per motivi imprevisti e sopravvenuti, le visite non fossero possibili in tali giorni, i genitori dovranno concordare altri giorni in sostituzione, il tutto al fine di garantire il diritto di visita del padre per almeno due volte a settimana. Il giorno del compleanno di ciascun genitore sarà trascorso con i minori insieme allo stesso, anche in deroga al regime di visita;
la stessa regola sarà applicata per le rispettive feste della mamma e del papà. In occasione del compleanno dei minori gli stessi trascorreranno la giornata con entrambi ed, in mancanza di accordi, in regime di alternanza anno per anno. Le festività saranno trascorse ad anni alterni con i genitori. Per altri 15 giorni consecutivi per il mese di agosto, da concordarsi di reciproco accordo, i minori resteranno affidati al padre per le vacanze estive ovvero, in caso di mancato accordo, alternativamente per il mese di luglio e per il mese di agosto di ciascun anno da comunicarsi entro il giorno 15 maggio di ogni anno con indicazione del luogo ove saranno trascorse le vacanze, salvo diverso accordo dovuto ad esigenze lavorative di entrambe le parti;
e) Stabilire a carico del OR un assegno per il contributo di mantenimento mensile in favore di Pt_1 ciascun figlio minore, economicamente non autosufficienti, pari ad € 250,00 per un totale di € 500,00 mensile, oltre adeguamento I.S.T.A.T., nonché nella misura che l'Ill.mo Giudicante riterrà congrua all'esito delle valutazioni delle dichiarazioni dei redditi e della documentazione depositata da entrambe le parti;
f) Le spese straordinarie per i figli minori saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% e nella modalità disciplinata dal protocollo di intesa del Tribunale di Napoli numero 1593 del 07 marzo 2018; g) Il OR nulla Pt_1 corrisponderà a titolo di mantenimento in favore della ORa essendo CP_1 quest'ultima economicamente autosufficiente.
Si è costituita la resistente e, non opponendosi alla pronuncia sullo status, ha dedotto:
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(…) Controparte, al fine di avvalorare la sua domanda di riduzione del contributo di mantenimento per i figli, sostiene di aver avuto una modifica in peius della propria posizione economica e reddituale, a differenza della resistente, la quale, invece, avrebbe avuto un miglioramento della sua condizione economica. Lo stesso ritiene di aver provato quanto deduce depositando la documentazione fiscale relativa non già agli ultimi tre anni, come normativamente previsto, ma solo per gli anni 2019, 2020 e
2021. Da tale documentazione, in ogni caso, si evince che questi ha migliorato di anno in anno il suo reddito da lavoro dipendente. Ed infatti, nell'anno 2019 (v. C.U. anno 2020) quest'ultimo ha percepito un reddito da lavoro dipendente pari ad € 34.872,41 (Imponibile previdenziale € 39.373,00), nell'anno 2020 (v. C.U. 2021) un reddito di € 36.495,34 (Imp. Prev. € 41.208,00) e nell'anno 2021 (v. C.U. 2022) un reddito di € 38.987,22 (imp. Prev. € 44.089,00). Inoltre, il OR , pur essendo proprietario Pt_1 di immobili, ha versato in atti unicamente le Certificazioni Uniche rilasciate dal suo datore di lavoro, e non anche i Mod. 730 per i redditi 2020, 2021 e 2022. Per tale motivo, in via preliminare, si chiede che il Giudice voglia invitare il ricorrente a depositare la sua documentazione fiscale completa per i tre anni precedenti la data del deposito del ricorso, ottobre 2023, e, quindi, le dichiarazioni relative agli anni 2020, 2021, 2022, e, se già presentata, anche quella relativa all'anno 2023. In ogni caso, dalla lista dei movimenti del conto corrente intestato al OR fino alla data Pt_1 del 04 ottobre 2023 risulta che questi dal mese di gennaio 2023 al mese di settembre stesso anno, ha avuto stipendi per un totale di € 20.625,00, per una media netta di € 2.291,66 mensili (€ 20.625,00:9). Tale importo, comunque, necessariamente dovrà essere maggiore allorquando si considererà l'intero anno comprensivo della tredicesima, che sicuramente lo stesso percepisce a dicembre. Non risponde al vero, pertanto che il ricorrente abbia uno stipendio netto di € 2.000,00 mensili, come affermato nel ricorso. (…) Del resto, il OR , all'atto della separazione, considerato che la moglie non Pt_1 aveva un proprio reddito, si impegnò anche per un anno a pagare integralmente la rata del mutuo della casa coniugale, rata che oggi sostiene solo per il 50%. Alcun valore ha, poi, la circostanza che la ORa all'epoca della separazione CP_1 non avesse un reddito proprio mentre oggi abbia un lavoro stabile, una volta che la stessa, come si rileva dalla documentazione fiscale che si deposita, ha uno stipendio sicuramente modesto con il quale, ciononostante, provvede alle necessità ordinarie dei figli in misura pressoché paritaria al padre, se non addirittura maggiore, considerato che i figli sono cresciuti e, in conseguenza, anche le loro esigenze. (…) A fondamento della propria richiesta, il OR , poi, deduce che, in realtà, i figli trascorrono Pt_1 con lui il medesimo tempo che trascorrono con la madre. Tale affermazione non è veritiera in quanto, tra l'altro, durante l'estate e in occasione delle festività (vacanze natalizie e pasquali) i ragazzi, che non vanno a scuola, restano con il papà, in misura ridotta rispetto alla madre (…) La ORa dal giugno del 2020 ha iniziato a CP_1 lavorare, prima per quasi un anno con un contratto di tirocinio percependo uno stipendio di circa € 850.00 mensili e dal luglio 2021 è stata assunta a tempo indeterminato con uno stipendio mensile attuale di circa 1.350,00 (oltre potenziali, ma incerti e rari straordinari), come risulta dalla documentazione fiscale relativa agli anni
2020, 2021 e 2022, che si produce unitamente agli estratti del conto intrattenuto dalla stessa su PostePay Evolution, relativi agli ultimi tre anni 2021, 2022, 2023 (Saldo attuale € 820,84 al 09.01.24). In merito alla documentazione fiscale prodotta (CUD ANNI 2020/2019 – 2021/2020 –
2022/2021 e MOD. 730 anni 2021/2020 e 2022/2021) si precisa che nell'anno 2020 per i redditi 2019, la ORa non presentò il Mod. 730 in quanto si era da poco CP_1 separata per cui, avendo sempre provveduto a tutti gli adempimenti fiscali in
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precedenza il marito e non avendo percepito redditi da lavoro, ritenne in buona fede di non doverlo fare. A tale adempimento, infatti, ha provveduto dall'anno successivo in quanto aveva iniziato a lavorare (redditi anno 2020/ Mod. 730 anno 2021). In ogni caso, tale omissione non ha comportato alla resistente alcuna conseguenza tant'è che non è stata neppure riscontrata da parte dell'Agenzia delle Entrate. Con l'importo dello stipendio mensile, non avendo altre entrate, la resistente sostiene tutte le spese di casa (acqua, luce, gas, , condominio ordinario e straordinario, quest'ultimo Per_3 nonostante spetterebbe anche al marito per il 50%, telefono, casa e rata di mutuo), quelle per l'auto (rata mensile del finanziamento Compass con il quale ha acquistato nel 2021 una KIA, assicurazione, tassa di possesso, carburante e tangenziale), il 50% delle spese straordinarie dei figli (dentista, oculista e palestra per il figlio e Per_1 oculista per la figlia ), il 100% della rata mensile per l'acquisto di un computer Per_2 necessario ai figli anche per studiare, e provvede a quant'altro necessario a lei e ai figli. (…) Da quanto innanzi evidenziato risulta senza tema di smentita che il nucleo familiare composto da madre e due figli per vivere può usufruire di complessivi € 2.150,00 (€ 1.350,00 stipendio madre e € 800,00 contributo per i figli a carico del padre) mentre il padre, da solo, può contare per vivere su € 1.491,00 (€ 2.291,00 - € 800,00). (…) In ogni caso, la ORa condivide e fa proprio il piano genitoriale depositato dal CP_1 ricorrente (…)
Ha chiesto: 1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) Confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Napoli al corso Sirena, di proprietà comune dei coniugi alla ORa . 3) Confermare Controparte_1 l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 assumeranno concordemente ogni decisione relativa alla vita degli stessi, tenendo prioritariamente conto delle esigenze e delle aspirazioni dei medesimi, con residenza privilegiata presso la madre;
4) Statuire che i figli resteranno con il padre (…) 5) Statuire che il padre contribuisca al mantenimento dei due figli versando entro il giorno 8 di ciascun mese alla madre l'importo, come deciso all'atto della separazione, di € 800,00, maggiorato dall'adeguamento ISTAT intervenuto dall'anno successivo alla separazione avvenuta il 15.10.2018, (€ 400,00 per ciascun figlio), oltre adeguamento ISTAT annuale come per legge. 6) Stabilire che i genitori devono provvedere al pagamento delle spese straordinarie per i figli, nella misura del 50% ciascuno;
7) Dare atto che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti.
All'esito della prima udienza di comparizione del 13.3.2024, poi rinviata per trattative al 9.7.2024, il Gi – sentiti i coniugi- ha statuito come di seguito: (…) tenuto conto che le esigenze dei minori aumentano con l'età e che su tale punto non è necessario provare alcunché, tenuto conto della sostanziale stabilità dei redditi dell'obbligato- ricorrente, nonché del fatto che lo stesso vive presso la madre (e non sostiene alcun canone) nonché riceve dalla moglie la metà del mutuo per la casa, questo Giudice conferma la somma di € 800,00 posta a carico del per Parte_1 entrambi i figli con rivalutazione dall'omologa. A tali elementi va aggiunta l' oggettiva prevalenza del tempo trascorso dai minori con la madre ed il fatto – non contestato – che i coniugi percepiscono ciascuno per metà gli assegni familiari. Conferma altresì il 50% delle spese straordinarie a carico di entrambi i genitori.
Circa la casa coniugale, si conferma – come le stesse parti hanno chiesto – l'assegnazione alla resistente.
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Si conferma l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre, e, riguardo alle visite padre-figli, possono trovare, altresì, conferma le pattuizioni di cui all'omologa lasciando alle parti – stanti i buoni rapporti con i figli del padre (come emerso in sede di prima udienza) – la possibilità di apportare le modifiche che riterranno necessarie nel rispetto delle esigenze dei minori.
Avuto riguardo, infine, alle richieste istruttorie formulate dalla resistente, non sono ritenute necessarie ai fini della decisione in quanto irrilevanti, generiche e superflue.
Vanno, pertanto, rigettate.
P.Q.M.
conferma le statuizioni di cui all'omologa della separazione, come in parte motiva;
fissa l'udienza di trattazione in TS in data 25 marzo 2025 per la decisione con i termini a ritroso di cui all'art. 473 bis – 28 cpc.
Tale ordinanza è stata reclamata dal e confermata dalla Corte d'Appello con Pt_1 condanna alle spese: (…) Tanto premesso è incontestato che, rispetto all'epoca della separazione , sia sopravvenuta la circostanza dell'impiego lavorativo della con un reddito annuo CP_1 lordo di €. 21.463,91 (cfr. contratto di assunzione in atti). Quanto alla situazione reddituale del reclamante, dalla documentazione fiscale versata nel giudizio di primo grado, risulta che il predetto ha dichiarato quale reddito annuo da lavoro dipendente di
€ 34.872,41 per l'anno 2020; per l'anno 2021 un reddito di €. 36.495,34 e per l'anno 2022 un reddito annuo di € 38.987,00 ( cfr. modello unico in atti). La peraltro, costituendosi in giudizio ha allegato e provato di aver rimborsato CP_1 all'ex coniuge la quota della rata di mutuo relativa alla casa coniugale a lei spettante nella misura del 50%.
Ciò posto, rileva inoltre la Corte che, sulla scorta dalla lettura degli accordi di separazione non risulta che i tempi di permanenza dei minori con entrambi i genitori siano del tutto paritari in quanto i predetti, conviventi con la madre, sono con il padre il martedì ed il giovedì dalle ore 18 alle ore 20 nonché il fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 18 del venerdì e fino alle ore 20 della domenica.
Ciò posto ritiene la Corte che le circostanze sopravvenute quali allegate dal reclamanti non appaiono tali da giustificare, allo stato degli atti una modifica delle statuizioni di cui agli accordi di separazione.
Difatti, in considerazione della significativa sproporzione reddituale tra i genitori nonchè delle aumentate esigenze di crescita e relazionali dei figli rispetto all'epoca della separazione ( 2018), dei tempi di permanenza dei predetti presso ciascun genitore, considerato il maggior tempo di permanenza dei figli presso la madre - (al quale corrisponde un maggior impegno economico della stessa per far fronte al loro mantenimento diretto) - la Corte reputa che la decisione del primo giudice di confermare il contributo paterno al mantenimento dei figli, quale previsto in sede separazione sia corretta in quanto congrua al necessario alla soddisfacimento delle esigenze dei figli, considerata l'età degli aventi diritto e il livello sociale della famiglia e certamente nei limiti della capacità economica del genitore obbligato, salva diversa determinazione da adottare all'esito del giudizio di merito, risultando impregiudicata la possibilità del di far valere elementi sopravvenuti suscettibili di incidere sulla Pt_1 sua capacità di sopportare l'onere economico impostogli. -4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo quanto previsto dal D.M. n. 55\2014, come successivamente integrato, tenuto conto del valore della causa (scaglione di riferimento euro 26.000/52.000), della non particolare complessità della stessa ed escludendo la fase istruttoria -5. Infine, trattandosi di reclamo introdotto in epoca successiva al 31.1.13, trova applicazione nella fattispecie, l'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge
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n. 228\12.
P.Q.M.
La Corte così provvede: a) Rigetta il reclamo;
b) conferma nel resto l'ordinanza impugnata;
c) condanna parte reclamante al pagamento, in favore della reclamata, delle spese di lite che liquida in €. 1.150,00 oltre iva e cpa e rimborso spese generali come per legge;
Orbene, così ricostruito l'iter processuale, il Collegio esamina le domande oggetto del giudizio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale omologata con decreto di questo Tribunale del 5.10.2018. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei 6 mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Circa le modalità di affido di affido dei figli minori 28.7.2010) e Per_1
(4.4.2013) in assenza di contrasti tra i coniugi – il Collegio conferma Per_2 l'affido condiviso ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre.
Le visite padre-figli minori – sulle quali non sono emerse criticità – vanno senz'altro confermate nelle modalità indicate in omologa- salvo diversi accordi tra le parti: il martedì e giovedì dalle ore 18:00 alle ore 21:30, con flessibilità considerando gli orari di lavoro;
a settimane alterne dalle ore 19:30 del venerdì alle ore 20:00 della domenica;
ove mai, per motivi imprevisti e sopravvenuti, le visite non fossero possibili in tali giorni, i genitori dovranno concordare altri giorni in sostituzione, il tutto al fine di garantire il diritto di visita del padre per almeno due volte a settimana. Il giorno del compleanno di ciascun genitore sarà trascorso con i minori insieme allo stesso, anche in deroga al regime di visita;
la stessa regola sarà applicata per le rispettive feste della mamma e del papà. In occasione del compleanno dei minori gli stessi trascorreranno la giornata con entrambi ed, in mancanza di accordi, in regime di alternanza anno per anno. Le festività saranno trascorse ad anni alterni con i genitori solo per i giorni rossi da calendario e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi. Per altri 15 giorni consecutivi per il mese di agosto, da concordarsi di reciproco accordo, i minori resteranno affidati al padre per le vacanze estive ovvero, in caso di mancato accordo, alternativamente per il mese di luglio e per il mese di agosto di ciascun anno da comunicarsi entro il giorno 15 maggio di ogni anno con indicazione del luogo ove saranno trascorse le vacanze, salvo diverso accordo dovuto ad esigenze lavorative di entrambe le parti, pertanto, il diritto de quo resta espressamente indicativo e non obbligatorio.
Non è stato necessario sentire i minori in quanto nessuno dei genitori ha sollevato alcuna questione in relazione alle modalità di affido o di visita padre-figli e non sono emerse criticità di alcun tipo.
La casa familiare resta assegnata alla sign. che vi risiede con i figli minori. CP_1
Sul punto non vi è stata contestazione alcuna.
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Circa il contributo al mantenimento per i minori, stabilito in omologa nella misura di € 800,00 a carico del padre, il ricorrente ne ha chiesto la diminuzione nella misura di € 500,00 assumendo di aver subito una modifica in peius delle sue condizioni reddituali (derivanti da lavoro dipendente) e sostenendo che da quando la moglie lavora, ben potrebbe essere diminuito l'importo a suo carico per i figli. Inoltre sostiene il mutuo della casa coniugale a metà con la moglie.
La resistente si è opposta, chiedendo la conferma dello stesso importo per i figli a carico del padre e, non contestando di aver trovato un'occupazione per la quale percepisce una retribuzione di circa 20.000,00 euro annui, ha precisato che il mutuo della casa coniugale è sostenuto a metà tra i coniugi nella misura di € 250,00 ciascuno.
Come già esaminato dal Gi in sede di adozione dei provvedimenti urgenti e dalla Corte d'Appello che si è pronunciata sul reclamo, non vi è stata alcuna flessione della redditualità del ricorrente, il quale – seppure sostiene a metà con la il mutuo della CP_1 casa coniugale, non sostiene alcun canone di locazione in quanto vive presso la madre. L'unico elemento di novità rispetto all'epoca dell'omologa della separazione del 2018 è quello derivante dal lavoro della che, oltre che con l'accudimento domestico, CP_1 contribuisce anche con il suo reddito mensile in maniera diretta al mantenimento dei figli che vivono presso di lei.
Infine, gli assegni unici per i figli sono percepiti per metà dai coniugi, come da loro accordo, sin dalla separazione. Orbene, tenuto conto del tempo dall'omologa separazione e del fatto che le esigenze dei minori aumentano con l'età nonché della prevalenza del tempo trascorso da ed con l madre, il Collegio ritiene che la somma di € Per_1 Per_2
850,00 a carico del ricorrente per i figli possa essere ritenuta congrua. La decorrenza va stabilita dalla pronuncia, con rivalutazione annua da maggio 2026.
Le spese straordinarie restano divise a metà tra i coniugi, come da Protocollo del
2018.
Le spese di giudizio possono trovare integrale compensazione alla luce della non opposizione al divorzio da parte del resistente e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Napoli in data 22.6.2007 tra e Parte_1 [...]
; CP_1
- dispone l'affido congiunto dei figli minori e ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre e modalità di visita come indicate in parte motiva;
- assegna la casa coniugale alla resistente;
- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla resistente mensilmente, quale contributo al mantenimento dei figli la somma pari ad euro 850,00 con decorrenza dalla pronuncia e adeguamento ISTAT annuale da maggio 2026;
- pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli, come espresso in parte motiva;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la
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trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - (atto n. 103 parte II s. A Sez. U, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2007);
- compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 4.4.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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