TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 05/06/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 856/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. r.g. 856/2024
tra
(C.F. col patrocinio deli Avv.ti Irene Lo Bue, Parte_1 C.F._1
Walter Miceli, Fabio Ganci, Giovanni Rinaldi e con domicilio eletto in Parma, Borgo Ronchini
n. 9,
RICORRENTE
e
Contr
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi P.IVA_1
dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario delegato dott.ssa Maria Teresa Figliomeni e con domicilio eletto in Modena, Via Elia Rainusso n. 70/100,
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 23.5.2024 , premettendo di aver Parte_1
prestato servizio alle dipendenze del convenuto in qualità di collaboratrice scolastica CP_2
in forza di contratto a tempo determinato dipanatosi dal 22.9.2020 al 5.6.2021 per complessivi
1 258 giorni di servizio (v. doc. 1 e pag. 2 ricorso) ha convenuto in giudizio il
[...]
per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «- Accertare e Controparte_3
dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della Compenso individuale accessorio in
relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
Cont ; - Per l'effetto, condannare il , al pagamento delle Controparte_3
relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti,
quantificabili al momento del deposito del ricorso, in €. 575,34 oltre interessi legali dalle
singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre
in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso
le seconde.».
Parte ricorrente lamenta la mancata percezione per il servizio svolto del compenso individuale accessorio previsto dall'articolo 25 del CCNI del 31.08.1999. A sostegno del ricorso, ha rappresentato la condotta illegittima posta in essere dal convenuto in violazione del CP_2
principio di non discriminazione, di derivazione eurounitaria, tra lavoratori a termine e
Cont lavoratori a tempo indeterminato, rilevando come tale indennità venga riconosciuta dal esclusivamente al personale ATA di ruolo e precario con incarichi di durata annuale.
Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il che, Controparte_3
ribadita la legittimità del proprio operato, ha contestato la domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto.
Previo deposito di note scritte, all'esito dell'udienza del 4.6.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), la causa è stata trattenuta in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
Il thema decidendum dell'odierna controversia consiste nell'accertamento del diritto di parte ricorrente a percepire, in ragione dell'incarico di supplenza breve e saltuaria svolto alle
Cont dipendenze del nel corso dell'A.S. 2020/2021 in qualità di collaboratrice scolastica, il
2 compenso individuale accessorio riconosciuto dal al solo personale ATA di ruolo CP_2
ovvero assunto a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Nella prospettazione attorea, la condotta serbata da parte resistente rappresenta una violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e determinato basata sulla natura temporanea del rapporto contrattuale, in difformità ai principi di diritto statuiti in sede comunitaria e ormai ampiamente recepiti e consolidati nell'ordinamento interno.
La prospettazione di parte ricorrente sembra cogliere nel segno.
L'art. 82 CCNL 2007 sancisce, al primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni
ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate,
un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Il settimo comma ha cura di precisare che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Trattasi di disciplina diretta al personale ATA del tutto analoga ed assimilabile a quella dettata,
per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui la Corte di Cassazione (ordinanza 27/7/2018 n. 20015) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione
3 tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Il ragionamento della Corte appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA: va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
La giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate.
Il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1
dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico. La
prestazione del personale ATA riveste le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili – né parte resistente le indica –
condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
4 Il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale,
o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4; si tratta pertanto di una di quelle “misure e
modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso.
Non può pertanto ritenersi legittima la condotta posta in essere da parte convenuta che corrisponde il CIA – oltre che al personale a tempo indeterminato – al solo personale ATA a tempo determinato con cui siano conclusi contratti annuali o sino al termine delle attività
didattiche escludendo gli assunti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie:
l'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82 comma 5 CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio;
significativa a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
Spostando le superiori considerazioni al caso di specie, risulta per tabulas che parte ricorrente ha intrattenuto col convenuto il rapporto di lavoro specificato in ricorso in qualità di CP_2
collaboratrice scolastica e in forza di incarico di supplenza breve e saltuaria nell'A.S.
2020/2021, senza percepire il compenso accessorio oggetto dell'odierna azione (v. contratto di lavoro, doc. 1 ricorso;
v. buste paga, doc. 2, ricorso). Il compenso è stato correttamente
5 determinato da parte ricorrente tenendo conto del numero dei giorni di servizio effettivamente prestato.
Il conteggio e le modalità di calcolo applicate per la quantificazione dell'emolumento da parte ricorrente – non oggetto di puntuale contestazione avversaria – paiono immuni da vizi.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, il convenuto va condannato al CP_2
pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive rivendicate a tale titolo e quantificate in € 575,34, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo.
Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. 147/2022, anche alla luce degli incombenti processuali compiuti, del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) Dichiara il diritto di alla percezione del compenso individuale accessorio, Parte_1
previsto dall'art.25 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato nell'A.S.
2020/2021 con il e, per l'effetto, condanna il Controparte_3 [...]
al pagamento in favore di parte ricorrente delle corrispondenti Controparte_3
differenze retributive pari ad € 575,34 , in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti nella predetta annualità, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 comma 36 l.n.724/1994, relativo ai crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
2) Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_3
di parte ricorrente, che liquida nella complessiva somma di € 450,00, oltre accessori come per
6 legge;
dispone la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
Modena, 5 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. r.g. 856/2024
tra
(C.F. col patrocinio deli Avv.ti Irene Lo Bue, Parte_1 C.F._1
Walter Miceli, Fabio Ganci, Giovanni Rinaldi e con domicilio eletto in Parma, Borgo Ronchini
n. 9,
RICORRENTE
e
Contr
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi P.IVA_1
dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario delegato dott.ssa Maria Teresa Figliomeni e con domicilio eletto in Modena, Via Elia Rainusso n. 70/100,
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 23.5.2024 , premettendo di aver Parte_1
prestato servizio alle dipendenze del convenuto in qualità di collaboratrice scolastica CP_2
in forza di contratto a tempo determinato dipanatosi dal 22.9.2020 al 5.6.2021 per complessivi
1 258 giorni di servizio (v. doc. 1 e pag. 2 ricorso) ha convenuto in giudizio il
[...]
per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «- Accertare e Controparte_3
dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della Compenso individuale accessorio in
relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
Cont ; - Per l'effetto, condannare il , al pagamento delle Controparte_3
relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti,
quantificabili al momento del deposito del ricorso, in €. 575,34 oltre interessi legali dalle
singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre
in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso
le seconde.».
Parte ricorrente lamenta la mancata percezione per il servizio svolto del compenso individuale accessorio previsto dall'articolo 25 del CCNI del 31.08.1999. A sostegno del ricorso, ha rappresentato la condotta illegittima posta in essere dal convenuto in violazione del CP_2
principio di non discriminazione, di derivazione eurounitaria, tra lavoratori a termine e
Cont lavoratori a tempo indeterminato, rilevando come tale indennità venga riconosciuta dal esclusivamente al personale ATA di ruolo e precario con incarichi di durata annuale.
Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il che, Controparte_3
ribadita la legittimità del proprio operato, ha contestato la domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto.
Previo deposito di note scritte, all'esito dell'udienza del 4.6.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), la causa è stata trattenuta in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
Il thema decidendum dell'odierna controversia consiste nell'accertamento del diritto di parte ricorrente a percepire, in ragione dell'incarico di supplenza breve e saltuaria svolto alle
Cont dipendenze del nel corso dell'A.S. 2020/2021 in qualità di collaboratrice scolastica, il
2 compenso individuale accessorio riconosciuto dal al solo personale ATA di ruolo CP_2
ovvero assunto a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Nella prospettazione attorea, la condotta serbata da parte resistente rappresenta una violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e determinato basata sulla natura temporanea del rapporto contrattuale, in difformità ai principi di diritto statuiti in sede comunitaria e ormai ampiamente recepiti e consolidati nell'ordinamento interno.
La prospettazione di parte ricorrente sembra cogliere nel segno.
L'art. 82 CCNL 2007 sancisce, al primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni
ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate,
un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Il settimo comma ha cura di precisare che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Trattasi di disciplina diretta al personale ATA del tutto analoga ed assimilabile a quella dettata,
per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui la Corte di Cassazione (ordinanza 27/7/2018 n. 20015) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione
3 tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Il ragionamento della Corte appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA: va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
La giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate.
Il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1
dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico. La
prestazione del personale ATA riveste le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili – né parte resistente le indica –
condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
4 Il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale,
o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4; si tratta pertanto di una di quelle “misure e
modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso.
Non può pertanto ritenersi legittima la condotta posta in essere da parte convenuta che corrisponde il CIA – oltre che al personale a tempo indeterminato – al solo personale ATA a tempo determinato con cui siano conclusi contratti annuali o sino al termine delle attività
didattiche escludendo gli assunti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie:
l'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82 comma 5 CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio;
significativa a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
Spostando le superiori considerazioni al caso di specie, risulta per tabulas che parte ricorrente ha intrattenuto col convenuto il rapporto di lavoro specificato in ricorso in qualità di CP_2
collaboratrice scolastica e in forza di incarico di supplenza breve e saltuaria nell'A.S.
2020/2021, senza percepire il compenso accessorio oggetto dell'odierna azione (v. contratto di lavoro, doc. 1 ricorso;
v. buste paga, doc. 2, ricorso). Il compenso è stato correttamente
5 determinato da parte ricorrente tenendo conto del numero dei giorni di servizio effettivamente prestato.
Il conteggio e le modalità di calcolo applicate per la quantificazione dell'emolumento da parte ricorrente – non oggetto di puntuale contestazione avversaria – paiono immuni da vizi.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, il convenuto va condannato al CP_2
pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive rivendicate a tale titolo e quantificate in € 575,34, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo.
Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. 147/2022, anche alla luce degli incombenti processuali compiuti, del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) Dichiara il diritto di alla percezione del compenso individuale accessorio, Parte_1
previsto dall'art.25 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato nell'A.S.
2020/2021 con il e, per l'effetto, condanna il Controparte_3 [...]
al pagamento in favore di parte ricorrente delle corrispondenti Controparte_3
differenze retributive pari ad € 575,34 , in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti nella predetta annualità, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 comma 36 l.n.724/1994, relativo ai crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
2) Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_3
di parte ricorrente, che liquida nella complessiva somma di € 450,00, oltre accessori come per
6 legge;
dispone la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
Modena, 5 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
7