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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/03/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1504/2024 R.A.C.L., promossa da
, codice fiscale , elettivamente domiciliata Parte_1 CodiceFiscale_1 in Biella, presso lo studio dell'avv. Giovanni Rinaldi, che con l'avv. Nicola Zampieri,
l'avv. Walter Miceli e l'avv. Fabio Ganci la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis Controparte_1
c.p.c., dal dott. dalla dott.ssa dal dott. e dal CP_2 Persona_1 CP_3
dott. dipendenti delegati dello stesso , domiciliato in Controparte_4 CP_1
Cagliari presso la Direzione Scolastica Regionale per la Sardegna, Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9 maggio 2024, ha agito in giudizio, Parte_1
davanti a questo Tribunale, nei confronti del del , Controparte_1 CP_1
esponendo di avere sottoscritto con esso plurimi contratti di supplenza annuale (fino al 31 agosto di ogni anno scolastico) per la prestazione di attività professionale di docente, presso diversi Istituti e per varie annualità (con specifico riferimento agli anni scolastici
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024).
Ha dedotto l'illegittimità della descritta reiterazione dei contratti di lavoro a termine avuto riguardo, in particolare, alla direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES, e ai principi enunciati dalla giurisprudenza della CGUE e delle maggiori corti nazionali ed ha chiesto la condanna dell'amministrazione convenuta al risarcimento dei danni.
pagina 1 di 9 Il ha resistito in giudizio. CP_1
2. Questo Tribunale è stato chiamato a decidere se, sulla base della disciplina vigente dal settembre 2017, in corrispondenza con la sottoscrizione del primo contratto di lavoro a termine che ha dato avvio ad una sequenza continuativa di rapporti, fino all'ultimo cessato il 31 agosto 2024, la reiterazione dei contratti di supplenza integri una forma di illecito che giustifica la domanda risarcitoria dedotta in causa.
3. Il regime delle supplenze nel settore scolastico è regolato, tra l'altro, dalla l. 3 maggio
1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), art. 4, il quale distingue:
- le supplenze annuali (comma 1), cosiddette su "organico di diritto", riguardano posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto): si tratta di posti che risultano effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimarranno scoperti per l'intero anno, perché relativi a sedi disagiate o comunque di scarso gradimento, per i quali non vi sono domande di assegnazione da parte del personale di ruolo. La scopertura di questi posti si manifesta solo dopo l'esaurimento delle procedure di trasferimento, assegnazione provvisoria, utilizzazione di personale soprannumerario e immissione in ruolo;
e, verificato che sono rimasti privi di titolare, quei posti possono essere coperti, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo, mediante l'assegnazione delle supplenze;
- le supplenze cosiddette su "organico di fatto" (comma 2), con scadenza al 30 giugno, cioè, fino al termine dell'attività didattica, coprono posti che non sono tecnicamente vacanti, ma si rendono di fatto disponibili, per varie ragioni, quali l'aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui pianta organica resti tuttavia immutata, oppure per l'aumento del numero di classi, dovuto a motivi contingenti, ad esempio di carattere logistico;
- le supplenze temporanee (comma 3), infine, sono conferite per ogni altra necessità, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati.
4. La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 ( ed altri), aveva Per_2
avuto modo di sottoporre a verifica il sistema italiano del reclutamento dei docenti e del personale Ata nella scuola pubblica allora vigente (e quindi nell'assetto precedente alle pagina 2 di 9 importanti modifiche apportate dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”) ed aveva statuito nel senso che "la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e per detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo".
Con la sentenza n. 187 del 2016 la Corte Costituzionale, che figurava tra i giudici di rinvio nel procedimento celebrato davanti alla Corte di Giustizia definito con la sentenza sopra citata, preso atto che nel sistema italiano, fino alla legge n. 107/2015, nessuna norma stabiliva limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive ne giustificassero l'assenza, aveva dichiarato “l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino”.
Nella stessa pronuncia, il Giudice delle Leggi aveva anche aggiunto che la legge n.
107/2015, a proposito delle supplenze annuali (fino al 31 agosto), aveva apportato modifiche significative che, nel complesso, avevano determinato il venir meno dell'inadempimento dello Stato italiano degli obblighi nascenti dal diritto eurounitario e, per il personale docente abusivamente precarizzato, avevano addirittura riparato al danno arrecato.
pagina 3 di 9 La Corte costituzionale aveva messo in rilievo sia misure a carattere transitorio, dirette a cancellare il pregiudizio cagionato in passato dal c.d. illecito comunitario (in particolare, il piano straordinario di reclutamento stabilito dall'art. 1, comma 95), sia a carattere definitivo, destinate ad evitare per il futuro l'indebita reiterazione, sine die, di contratti a termine su posti vacanti e disponibili, mediante l'introduzione del limite di 36 mesi per opera dell'art. 1, comma 131.
Chiamata a ricostruire sistema normativo alla luce dei pronunciamenti della Corte di
Giustizia e della Corte Costituzionale, la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. L, 7 novembre 2016, n. 22552) era poi giunta ad affermare, per quanto qui di interesse, che:
- "per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi";
- tuttavia, “ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D.Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione”;
- nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della l. 3 maggio
1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11, realizzatesi dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della l. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi-
pagina 4 di 9 concorsuali;
- “nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU. di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto
a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza”;
- non può configurarsi in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee, l'abuso, contrario alla Direttiva 1999/70/CE, salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, CP_1
prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra).
5. La norma cardine che, per le supplenze su posti vacanti e disponibili, aveva determinato l'adeguamento dell'ordinamento italiano alla disciplina contenuta nella clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, era dunque rinvenibile nel comma 131 dell'art. 1 della legge n. 107/2015, da interpretarsi - a norma dell'articolo 1, comma 375, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - “nel senso che i contratti di cui tenere conto per il computo della durata complessiva del servizio già maturato sono quelli sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2016”.
Tuttavia, lo stesso comma 131 è stato abrogato dall'articolo 4 bis del d.l. 12 luglio 2018,
n. 87, introdotto in sede di conversione dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.
Quest'ultimo intervento normativo ha sostanzialmente riportato indietro le lancette del tempo alla situazione preesistente alla legge 107/2015, sotto la copertura dell'art. 4, commi
1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come riplasmato per effetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 187/2016.
6. Parte ricorrente ha stipulato con il , per sette anni consecutivi (dunque per CP_1
pagina 5 di 9 una durata complessiva ampiamente superiore a 36 mesi), contratti di supplenza fino al 31 agosto, a partire dall'a.s. 2017/2018 fino all'a.s. 2023/2024.
Ciò integra appieno l'abusiva reiterazione di contratti di lavoro per coprire posti vacanti e disponibili di cui sopra e fonda certamente il diritto della ricorrente al risarcimento del danno.
7. Occorre a questo punto domandarsi in base a quale criterio debba liquidarsi il danno stesso.
In passato, infatti, l'art. 36, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, si limitava a stabilire che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non potesse comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative e salva la responsabilità dei dirigenti, qualora la violazione fosse dovuta a dolo o colpa grave.
In quel contesto, secondo il pensiero espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 5072 del 2016, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n.
165 del 2001, interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla
Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13) avrebbe dovuto essere stabilita in base fattispecie (valutata omogenea) di cui all'art. 32, comma 5, della l. 4 novembre 2010, n. 183 (oggi all'art. 28 comma 2 d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che l'ha sostituito), considerando quindi un danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo (2,5 e
12 mensilità), salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivasse una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata avrebbe limitato il danno risarcibile, per il secondo, invece, avrebbe agevolato l'onere probatorio del danno subito.
Il comma 5 dell'art. 36 cit. è stato però recentemente modificato dall'art. 12, comma 1, del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla l. 14 novembre 2024,
n. 166, e nel testo vigente (dal 17 settembre 2024, data successiva alla sequenza di rapporti oggetto di causa) recita: “In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore
pagina 6 di 9 interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
La norma, sia per il tenore letterale, che, soprattutto, per la ratio giustificativa (il decreto legge che l'ha introdotta è intervenuto con la autodichiarata finalità di dare attuazione agli obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione, tra cui quella n.
2014/4231, preannunciata all'epoca dalla Commissione Europea per non corretto recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE e omessa adozione di misure efficaci atte a prevenire e sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato per diverse categorie di lavoratori del settore pubblico in
Italia, tra cui insegnanti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica;
ciò induce a ritenere che lo stesso legislatore abbia valutato che la forfetizzazione del risarcimento del danno per un ammontare compreso tra 2,5 e 12 mensilità non costituisse una congrua tutela del lavoratore, sufficientemente dissuasiva contro l'abusiva reiterazione dei contratti a termine nel lavoro pubblico contrattualizzato) deve ritenersi applicabile anche alle situazioni iniziate e concluse anteriormente alla sua entrata in vigore
(in termini cfr. Trib. Verona, 3 ottobre 2024, n. 576; Trib. Torino, sentenza n. 3226 del 5 dicembre 2024).
8. Nel caso di specie, tenuto conto del periodo lungo il quale si è consumato l'abuso, pari a 4 anni scolastici (al netto dei trentasei mesi entro i quali l'abuso non sarebbe stato consumato), appare corretto liquidare il risarcimento spettante alla parte ricorrente nella misura di 7 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente ad euro 15.723,80 (partendo dalla retribuzione mensile di euro 2.246,25, ottenuta sommando alla retribuzione tabellare ricavabile dalla busta paga allegata, un rateo di tredicesima mensilità e il valore, anch'esso ricavabile dalla busta paga, della retribuzione professionale docenti, che in forza degli artt. 81 del C.C.N.L. 24 luglio
2003 e 83 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 è inclusa nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto), oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla pagina 7 di 9 sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, con decorrenza dalla data della presente pronuncia fino al saldo.
9. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il CP_1
convenuto deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite (causa di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00).
Nella liquidazione delle spese non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Le spese per le restanti fasi si liquidano ai valori minimi, considerata la limitata attività processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
In ragione della redazione del ricorso con tecniche informatiche che consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati nonché la navigazione all'interno dell'atto, come previsto dall'art. 4, comma 1 bis, del predetto d.m. (“Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”), si dispone l'aumento dei compensi nella misura del 5 per cento, tenuto conto del limitato numero di produzioni allegate, con scarsa agevolazione rispetto alla consultazione degli atti di causa.
Deve essere disposta la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il a Controparte_1
pagare in favore dalla parte ricorrente la somma di euro 15.723,80, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, con decorrenza dalla data della presente pronuncia fino al saldo;
- condanna il in favore della parte ricorrente alla Controparte_1
rifusione delle spese processuali, che liquida in euro 2.214,45 per compenso di avvocato,
pagina 8 di 9 oltre euro 259,00 per spese di contributo unificato, oltre spese generali nella misura del
15% del compenso, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi.
Cagliari, 21 marzo 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1504/2024 R.A.C.L., promossa da
, codice fiscale , elettivamente domiciliata Parte_1 CodiceFiscale_1 in Biella, presso lo studio dell'avv. Giovanni Rinaldi, che con l'avv. Nicola Zampieri,
l'avv. Walter Miceli e l'avv. Fabio Ganci la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis Controparte_1
c.p.c., dal dott. dalla dott.ssa dal dott. e dal CP_2 Persona_1 CP_3
dott. dipendenti delegati dello stesso , domiciliato in Controparte_4 CP_1
Cagliari presso la Direzione Scolastica Regionale per la Sardegna, Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9 maggio 2024, ha agito in giudizio, Parte_1
davanti a questo Tribunale, nei confronti del del , Controparte_1 CP_1
esponendo di avere sottoscritto con esso plurimi contratti di supplenza annuale (fino al 31 agosto di ogni anno scolastico) per la prestazione di attività professionale di docente, presso diversi Istituti e per varie annualità (con specifico riferimento agli anni scolastici
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024).
Ha dedotto l'illegittimità della descritta reiterazione dei contratti di lavoro a termine avuto riguardo, in particolare, alla direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES, e ai principi enunciati dalla giurisprudenza della CGUE e delle maggiori corti nazionali ed ha chiesto la condanna dell'amministrazione convenuta al risarcimento dei danni.
pagina 1 di 9 Il ha resistito in giudizio. CP_1
2. Questo Tribunale è stato chiamato a decidere se, sulla base della disciplina vigente dal settembre 2017, in corrispondenza con la sottoscrizione del primo contratto di lavoro a termine che ha dato avvio ad una sequenza continuativa di rapporti, fino all'ultimo cessato il 31 agosto 2024, la reiterazione dei contratti di supplenza integri una forma di illecito che giustifica la domanda risarcitoria dedotta in causa.
3. Il regime delle supplenze nel settore scolastico è regolato, tra l'altro, dalla l. 3 maggio
1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), art. 4, il quale distingue:
- le supplenze annuali (comma 1), cosiddette su "organico di diritto", riguardano posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto): si tratta di posti che risultano effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimarranno scoperti per l'intero anno, perché relativi a sedi disagiate o comunque di scarso gradimento, per i quali non vi sono domande di assegnazione da parte del personale di ruolo. La scopertura di questi posti si manifesta solo dopo l'esaurimento delle procedure di trasferimento, assegnazione provvisoria, utilizzazione di personale soprannumerario e immissione in ruolo;
e, verificato che sono rimasti privi di titolare, quei posti possono essere coperti, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo, mediante l'assegnazione delle supplenze;
- le supplenze cosiddette su "organico di fatto" (comma 2), con scadenza al 30 giugno, cioè, fino al termine dell'attività didattica, coprono posti che non sono tecnicamente vacanti, ma si rendono di fatto disponibili, per varie ragioni, quali l'aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui pianta organica resti tuttavia immutata, oppure per l'aumento del numero di classi, dovuto a motivi contingenti, ad esempio di carattere logistico;
- le supplenze temporanee (comma 3), infine, sono conferite per ogni altra necessità, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati.
4. La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 ( ed altri), aveva Per_2
avuto modo di sottoporre a verifica il sistema italiano del reclutamento dei docenti e del personale Ata nella scuola pubblica allora vigente (e quindi nell'assetto precedente alle pagina 2 di 9 importanti modifiche apportate dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”) ed aveva statuito nel senso che "la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e per detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo".
Con la sentenza n. 187 del 2016 la Corte Costituzionale, che figurava tra i giudici di rinvio nel procedimento celebrato davanti alla Corte di Giustizia definito con la sentenza sopra citata, preso atto che nel sistema italiano, fino alla legge n. 107/2015, nessuna norma stabiliva limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive ne giustificassero l'assenza, aveva dichiarato “l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino”.
Nella stessa pronuncia, il Giudice delle Leggi aveva anche aggiunto che la legge n.
107/2015, a proposito delle supplenze annuali (fino al 31 agosto), aveva apportato modifiche significative che, nel complesso, avevano determinato il venir meno dell'inadempimento dello Stato italiano degli obblighi nascenti dal diritto eurounitario e, per il personale docente abusivamente precarizzato, avevano addirittura riparato al danno arrecato.
pagina 3 di 9 La Corte costituzionale aveva messo in rilievo sia misure a carattere transitorio, dirette a cancellare il pregiudizio cagionato in passato dal c.d. illecito comunitario (in particolare, il piano straordinario di reclutamento stabilito dall'art. 1, comma 95), sia a carattere definitivo, destinate ad evitare per il futuro l'indebita reiterazione, sine die, di contratti a termine su posti vacanti e disponibili, mediante l'introduzione del limite di 36 mesi per opera dell'art. 1, comma 131.
Chiamata a ricostruire sistema normativo alla luce dei pronunciamenti della Corte di
Giustizia e della Corte Costituzionale, la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. L, 7 novembre 2016, n. 22552) era poi giunta ad affermare, per quanto qui di interesse, che:
- "per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi";
- tuttavia, “ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D.Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione”;
- nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della l. 3 maggio
1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11, realizzatesi dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della l. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi-
pagina 4 di 9 concorsuali;
- “nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU. di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto
a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza”;
- non può configurarsi in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee, l'abuso, contrario alla Direttiva 1999/70/CE, salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, CP_1
prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra).
5. La norma cardine che, per le supplenze su posti vacanti e disponibili, aveva determinato l'adeguamento dell'ordinamento italiano alla disciplina contenuta nella clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, era dunque rinvenibile nel comma 131 dell'art. 1 della legge n. 107/2015, da interpretarsi - a norma dell'articolo 1, comma 375, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - “nel senso che i contratti di cui tenere conto per il computo della durata complessiva del servizio già maturato sono quelli sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2016”.
Tuttavia, lo stesso comma 131 è stato abrogato dall'articolo 4 bis del d.l. 12 luglio 2018,
n. 87, introdotto in sede di conversione dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.
Quest'ultimo intervento normativo ha sostanzialmente riportato indietro le lancette del tempo alla situazione preesistente alla legge 107/2015, sotto la copertura dell'art. 4, commi
1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come riplasmato per effetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 187/2016.
6. Parte ricorrente ha stipulato con il , per sette anni consecutivi (dunque per CP_1
pagina 5 di 9 una durata complessiva ampiamente superiore a 36 mesi), contratti di supplenza fino al 31 agosto, a partire dall'a.s. 2017/2018 fino all'a.s. 2023/2024.
Ciò integra appieno l'abusiva reiterazione di contratti di lavoro per coprire posti vacanti e disponibili di cui sopra e fonda certamente il diritto della ricorrente al risarcimento del danno.
7. Occorre a questo punto domandarsi in base a quale criterio debba liquidarsi il danno stesso.
In passato, infatti, l'art. 36, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, si limitava a stabilire che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non potesse comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative e salva la responsabilità dei dirigenti, qualora la violazione fosse dovuta a dolo o colpa grave.
In quel contesto, secondo il pensiero espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 5072 del 2016, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n.
165 del 2001, interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla
Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13) avrebbe dovuto essere stabilita in base fattispecie (valutata omogenea) di cui all'art. 32, comma 5, della l. 4 novembre 2010, n. 183 (oggi all'art. 28 comma 2 d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che l'ha sostituito), considerando quindi un danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo (2,5 e
12 mensilità), salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivasse una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata avrebbe limitato il danno risarcibile, per il secondo, invece, avrebbe agevolato l'onere probatorio del danno subito.
Il comma 5 dell'art. 36 cit. è stato però recentemente modificato dall'art. 12, comma 1, del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla l. 14 novembre 2024,
n. 166, e nel testo vigente (dal 17 settembre 2024, data successiva alla sequenza di rapporti oggetto di causa) recita: “In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore
pagina 6 di 9 interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
La norma, sia per il tenore letterale, che, soprattutto, per la ratio giustificativa (il decreto legge che l'ha introdotta è intervenuto con la autodichiarata finalità di dare attuazione agli obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione, tra cui quella n.
2014/4231, preannunciata all'epoca dalla Commissione Europea per non corretto recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE e omessa adozione di misure efficaci atte a prevenire e sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato per diverse categorie di lavoratori del settore pubblico in
Italia, tra cui insegnanti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica;
ciò induce a ritenere che lo stesso legislatore abbia valutato che la forfetizzazione del risarcimento del danno per un ammontare compreso tra 2,5 e 12 mensilità non costituisse una congrua tutela del lavoratore, sufficientemente dissuasiva contro l'abusiva reiterazione dei contratti a termine nel lavoro pubblico contrattualizzato) deve ritenersi applicabile anche alle situazioni iniziate e concluse anteriormente alla sua entrata in vigore
(in termini cfr. Trib. Verona, 3 ottobre 2024, n. 576; Trib. Torino, sentenza n. 3226 del 5 dicembre 2024).
8. Nel caso di specie, tenuto conto del periodo lungo il quale si è consumato l'abuso, pari a 4 anni scolastici (al netto dei trentasei mesi entro i quali l'abuso non sarebbe stato consumato), appare corretto liquidare il risarcimento spettante alla parte ricorrente nella misura di 7 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente ad euro 15.723,80 (partendo dalla retribuzione mensile di euro 2.246,25, ottenuta sommando alla retribuzione tabellare ricavabile dalla busta paga allegata, un rateo di tredicesima mensilità e il valore, anch'esso ricavabile dalla busta paga, della retribuzione professionale docenti, che in forza degli artt. 81 del C.C.N.L. 24 luglio
2003 e 83 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 è inclusa nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto), oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla pagina 7 di 9 sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, con decorrenza dalla data della presente pronuncia fino al saldo.
9. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il CP_1
convenuto deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite (causa di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00).
Nella liquidazione delle spese non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Le spese per le restanti fasi si liquidano ai valori minimi, considerata la limitata attività processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
In ragione della redazione del ricorso con tecniche informatiche che consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati nonché la navigazione all'interno dell'atto, come previsto dall'art. 4, comma 1 bis, del predetto d.m. (“Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”), si dispone l'aumento dei compensi nella misura del 5 per cento, tenuto conto del limitato numero di produzioni allegate, con scarsa agevolazione rispetto alla consultazione degli atti di causa.
Deve essere disposta la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il a Controparte_1
pagare in favore dalla parte ricorrente la somma di euro 15.723,80, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, con decorrenza dalla data della presente pronuncia fino al saldo;
- condanna il in favore della parte ricorrente alla Controparte_1
rifusione delle spese processuali, che liquida in euro 2.214,45 per compenso di avvocato,
pagina 8 di 9 oltre euro 259,00 per spese di contributo unificato, oltre spese generali nella misura del
15% del compenso, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi.
Cagliari, 21 marzo 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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