Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/04/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8561/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 01/11/1959, residente in [...]23 16100
GENOVA [GE] ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CALCAGNO ANNA MARIA (C.F.
), che lo rappresenta e difende, come da procura C.F._2
in atti e
, C.F. , nata a Parte_2 C.F._3
GENOVA (GE), il 04/10/1974, residente in [...]
25 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. GREGO MAURO (C.F. ), che la C.F._4
rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 12/12/2004 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 02.03.2020 dal Tribunale di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GENOVA il 12/12/2004 dai SIi e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al mantenimento della prole e degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2 “1. I coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto.
è maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente mentre _1
, minorenne, viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_2
collocazione abitativa prevalente presso la madre nella casa coniugale di
Genova, Salita Costa Fredda n. 25 di proprietà esclusiva del signor , che Pt_1
viene quindi assegnata alla NO con tutto il mobilio che l'arreda. Il Pt_2
padre potrà recarsi nella casa familiare e nel giardino soltanto previo congruo preavviso.
2. Il giardino adiacente rispetto all'abitazione coniugale contraddistinto dai seguenti dati Comune Genova sez. E, foglio 5, particella 381 viene concesso in comodato d'uso gratuito alla NO come da contratto allegato al Pt_2
ricorso e che, sottoscritto dalle Parti, costituisce elemento integrante ed essenziale dell'accordo divorzile. La durata del comodato è connessa all'assegnazione della casa coniugale.
3. Salvo diverso accordo, il padre potrà organizzarsi direttamente con la figlia maggiorenne per concordare tempi e orari di visita mentre potrà tenere la _1
figlia minorenne , previo congruo avviso e compatibilmente con gli Per_2
impegni scolastici della figlia, nei seguenti termini indicativi considerati gli impegni lavorativi di quest'ultimo (specificando che i periodi di vacanza non alterano il calendario della frequentazione ordinaria):
a. week-end alternati dal venerdì dalle 19 sino alla domenica sera ore 20.30 con riaccompagnamento presso la casa coniugale (nei periodi di fermo scolastico dalle ore 16.00 del venerdì);
b. nella settimana che termina con il week-end di competenza della madre un pernottamento infrasettimanale (il giovedì) e un pernottamento (il mercoledì) nella settimana che termina con il week end di competenza paterna;
c. dieci giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive (analogo periodo anche in favore della madre) compatibilmente con gli impegni lavorativi dei ge- nitori. La collocazione temporale di tali periodi dovrà essere concordata fra le parti entro il 31/5 di ogni anno. In tali periodi sono sospese le frequentazioni dei fine settimana;
3 d. ancora secondo il principio dell'alternanza i genitori concordano che il giorno del 24 dicembre (ore 19.00) starà con il padre sino al 25 dicembre ore Per_2
11.00 e con la madre dalle ore 11.00 del 25 dicembre alle ore 16.00 del medesmo giorno.
Successivamente, nel periodo natalizio: secondo il criterio dell'alternanza dal 25 dicembre (ore 16.00) al 31 gennaio (ore 14.00) con un genitore e dal 31 dicembre (ore 14.00) al 6 gennaio (ore 19.00) con l'altro genitore.
e. tre giorni durante le vacanze pasquali (secondo il criterio dell'alternanza);
f. nelle festività civili e/o religiose (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 24 giugno, 1 novembre, 8 dicembre, nonché ponti vari) sempre secondo il criterio dell'alternanza;
Tutto quanto sopra fatti salvi gli impegni ed i desideri della minore ed eventuali diversi accordi fra i genitori.
4. Il SI , a titolo di concorso al mantenimento delle figlie, Parte_1 si obbliga a corrispondere alla SIa l'importo di euro 850,00 Pt_2
(425,00 euro per ciascuna figlia), entro i primi cinque giorni di ogni mese con decorrenza dal mese di sottoscrizione del ricorso e con rivalutazione annuale automatica secondo gli indi-ci ISTAT nazionali, prima rivalutazione 31.12.2025.
5. Le spese straordinarie saranno sostenute in misura del 50% previo accordo come da verbale predisposto dal Tribunale di Genova in data 15.9.2016 (da intendersi qui integralmente richiamato) ad eccezione dello psicologo di _1 per il quale entrambi prestano sin d'ora consenso e che il padre si impegna a pagare integralmente.
6. Inoltre, il marito in ottemperanza a quanto stabilito al punto 9) del verbale di separazione omologato in data 05.03.2020 si obbliga ad estinguere anticipatamente il debito di euro 30.000,00, dichiarando la NO di Pt_2
non avere più nulla a pretendere per tale titolo una volta ricevuti i relativi pagamenti, nei seguenti termini:
4 - euro 10.000,00 contestualmente all'udienza divorzile e, comunque, in pari data qualora l'udienza si tenga con trattazione scritta tramite assegno circolare;
- euro 20.000,00 entro 7 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza divorzile con impegno dei coniugi a rinunciare ai termini per l'impugnazione, sempre tramite assegno circolare.
7. A titolo di una tantum divorzile, ai sensi e agli effetti dell'articolo 5, comma
8, Legge 898/1970, il sig. corrisponde alla NO , che Pt_1 Pt_2
accetta, l'importo di euro 12.500,00 contestualmente all'udienza divorzile da tenersi in presenza tramite assegno circolare (e, comunque, in pari data qualora l'udienza si tenga con trattazione scritta, contestualmente alla sottoscrizione e/o al deposito delle note).
8. Le Parti si impegnano alla voltura dell'utenza idrica della casa familiare entro
30 giorni dalla sottoscrizione della data di sottoscrizione delle note di trattazione scritta con impegno a chiedere il distacco dall'impianto idrico dell'abitazione ai due proprietari degli immobili adiacenti.
9. Anche in considerazione della compiuta esecuzione delle presenti pattuizioni,
i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, per l'effetto, nulla verrà corrisposto a titolo di assegno divorzile.
10. Gli effetti obbligatori del ricorso hanno efficacia dalla data di deposito dello stesso, pertanto, già dal mese di dicembre 2024 non è stato più corrisposto l'assegno di € 200,00 nei confronti della NO pattuito in sede di Pt_2
separazione mentre è stato da subito corrisposto l'assegno di euro 850,00 in favore delle figlie.
11. I coniugi si concedono reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti.
12. Salvo quanto qui espressamente pattuito, i coniugi si danno reciprocamente atto di null'altro avere a pretendere per qualsivoglia ragione e/o titolo anche mai fatti valere sin d'ora.
5 13. I coniugi dichiarano sin da ora di rinunciare ai termini per l'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2004, Numero 435, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 28/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
6