Versione
27 ottobre 2018
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25 dicembre 2019
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Art. 1. Modifiche all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi 1. All' articolo 172 del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «all' articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di eta' inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
c) al comma 10, primo periodo, dopo la parola: «bambini,» sono inserite le seguenti: «o del dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis»;
d) alla rubrica, dopo la parola: «ritenuta» sono inserite le seguenti: «e sicurezza».
2. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di cui all' articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019.
(( 3-bis. Al fine di consentire una corretta informazione dell'utenza e l'attuazione, da parte dei produttori, delle disposizioni del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, le sanzioni per la violazione dell'obbligo di cui all' articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 6 marzo 2020 ))
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «all' articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di eta' inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
c) al comma 10, primo periodo, dopo la parola: «bambini,» sono inserite le seguenti: «o del dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis»;
d) alla rubrica, dopo la parola: «ritenuta» sono inserite le seguenti: «e sicurezza».
2. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di cui all' articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019.
(( 3-bis. Al fine di consentire una corretta informazione dell'utenza e l'attuazione, da parte dei produttori, delle disposizioni del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, le sanzioni per la violazione dell'obbligo di cui all' articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 6 marzo 2020 ))
Commentario • 1
- 1. Interpello del 28/04/2023 n. 308 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Piccole e Medie ImpreseAgenzia delle Entrate · 28 aprile 2023 · 6.1451273
[…] l'abbandono del bambino; non vuole condividere i propri dati personali registrandosi in una app. L'Istante ricorda che, con l'articolo 1 della Legge 1° ottobre 2018 n. 117, il legislatore ha apportato modifiche all'articolo 172 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (di seguito, ''Codice della Strada''), introducendo il comma 1bis, il quale dispone''
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Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 12/11/2019, n. 12975Provvedimento: Pubblicato il 12/11/2019 N. 12975/2019 REG.PROV.COLL. N. 09670/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9670 del 2018, proposto da Federazione Area Dirigenziale, Consap - Adp - Anip Italia Sicura, Unione Italiana del Lavoro - Polizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Pasca e Silvia Antonellis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Silvia Antonellis in Roma, via San Tommaso …Leggi di più...
- modalità attuative area negoziale dirigenti Forze di Polizia·
- carenza di interesse·
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- art. 46 D.lgs. 95/2017·
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