Art. 2.
Ai soli fini dell'applicazione della presente legge:
1) non sono considerati dipendenti, oltre ai familiari collaboratori, gli apprendisti assunti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e successive modificazioni;
2) sono considerati familiari coadiuvanti il coniuge, i figli legittimi o legittimati, i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle;
3) sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti, quelli giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio del coniuge, nonche' i minori affidati dagli organi competenti a norma di legge;
4) sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonche' le persone alle quali i titolari di imprese artigiane siano stati regolarmente affidati come esposti.
Ai soli fini dell'applicazione della presente legge:
1) non sono considerati dipendenti, oltre ai familiari collaboratori, gli apprendisti assunti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e successive modificazioni;
2) sono considerati familiari coadiuvanti il coniuge, i figli legittimi o legittimati, i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle;
3) sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti, quelli giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio del coniuge, nonche' i minori affidati dagli organi competenti a norma di legge;
4) sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonche' le persone alle quali i titolari di imprese artigiane siano stati regolarmente affidati come esposti.