Articolo 1 della Legge 18 dicembre 1951, n. 1514
Articolo 2
Versione
20 gennaio 1952
Art. 1.
E' autorizzato lo stanziamento di lire tre miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad integrazione dei fondi previsti dall' art. 12 della legge 22 febbraio 1951, n. 64 , concernente la soppressione e la liquidazione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) e dalla legge 5 settembre 1951, n. 972 , concernente uno stanziamento suppletivo di due miliardi ad integrazione dei fondi suddetti.
Alla copertura dell'onere a carico dell'esercizio 1950-1951 si provvedera' con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1952