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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/07/2025, n. 7388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7388 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 16324/2023 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Angelo Pisani, con cui elettivamente domicilia in Napoli, P.zza Vanvitelli, n. 15;
- Opponente -
CONTRO
(c.f. e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ) nell'interesse del TRIBUNALE DI AVELLINO Controparte_2 P.IVA_2
UFFICIO CAMPIONE PENALE, TRIBUNALE DI NAPOLI UFFICIO CAMPIONE PENALE, CASA CIRCONDARIALE DI NAPOLI SECONDIGLIANO, TRIBUNALE
DI FOGGIA UFFICIO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI Controparte_3
BARI – in persona dei rispettivi legali Controparte_4 rappresentanti p.t., tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domiciliano ex lege in Napoli, Via A. Diaz n. 11;
- Opposte –
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 07120239001301614000 notificata il 6.05.2023 ed alle cartelle sottostanti nn. 07120030147974716000, 07120050329392610000, 07120050372608801000, 07120090062355970000, 07120090090816091000, 07120100071906245000, 07120100071906346000, 0720100079369701001, 07120100097237526000.
Conclusioni: all'udienza del 2 luglio 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1
l' , il , il Tribunale di Avellino Controparte_5 Controparte_2 [...]
il Tribunale di Napoli Ufficio Penale, la Controparte_4 CP_3 [...]
, il Tribunale di Foggia Controparte_6 Controparte_4
e il Tribunale civile e penale di chiedendo
[...] Controparte_7 dichiararsi la nullità della intimazione di pagamento in oggetto, in uno a nove delle cartelle esattoriali ad essa sottese – n. 07120030147974716000, n. 07120050329392610000, n. 07120050372608801000, n. 07120090062355970000, n.
07120090090816091000, n. 07120100071906245000, n. 07120100071906346000, n. 0720100079369701001, n. 07120100097237526000 - emesse a suo carico dagli enti convenuti per il recupero di importi a titolo di multe, ammende e spese processuali.
A fondamento dello strumento di reazione azionato parte attrice ha dedotto l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per l'omessa previa notifica delle cartelle impugnate, quali titoli legittimanti l'azione esecutiva, e degli atti ad esse presupposti, inviti al pagamento. Ha inoltre eccepito la carenza di motivazione delle cartelle e dell'intimazione e la violazione dell'art. 8 L. 212/2002 per incertezza della pretesa, stante l'omessa indicazione della quota dovuta per capitale e di quella dovuta per interessi. Ha contestato, altresì, la decadenza ex artt. 24 e 25 d.P.R. n. 602/1973 e la violazione del procedimento contemplato dagli artt. 213-223 T.U. spese di giustizia, deducendo, infine, l'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione anche successiva alla data di presunta notifica delle cartelle impugnate.
Ha, quindi, concluso per l'accoglimento della domanda, con declaratoria di nullità delle cartelle impugnate e con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si è costituita l' per il Controparte_8 Controparte_2
e per l' eccependo, in via preliminare,
[...] Controparte_5
l'incompetenza funzionale del giudice adito in favore del giudice dell'esecuzione penale. Sempre in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'eccezione di omessa previa notifica delle cartelle perché avanzata oltre il termine decadenziale contemplato dall'art. 617 c.p.c. Nel merito ha dedotto l'infondatezza della medesima eccezione stante la rituale notifica delle cartelle e dei sottesi inviti al pagamento. Ha contestato, altresì, l'asserita carenza di motivazione imputabile all'ente creditore che forma il ruolo e smentita, in ogni caso, dalle puntuali indicazioni contenute nelle cartelle notificate. Ha, infine, resistito alle eccezioni di decadenza e prescrizione
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invocando l'inapplicabilità della disciplina civilistica e deducendone l'infondatezza stante la notifica di svariati atti interruttivi. Su tali premesse ha concluso per l'accoglimento delle eccezioni di incompetenza ed inammissibilità, spiegate in via preliminare, e per il rigetto dell'opposizione nel merito, vinte le spese di lite.
Rinviata la prima udienza di comparizione con decreto ex art 171 bis c.p.c. del
12.10.2023, con ordinanza del 27.02.2024, stante la natura documentale della controversia, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 2 luglio 2025, con concessione dei termini di cui all'art 189 c.p.c. A tale ultima udienza, trattata in modalità scritta, il giudizio è stato trattenuto in decisione sulle conclusioni delle parti.
MOTIVAZIONE
La domanda risulta parzialmente fondata e va accolta, per quanto di ragione, nei limiti che seguono.
Giova premettere che l'intimazione di pagamento è ritenuto atto autonomamente impugnabile per dedurre vizi propri, ovvero questioni relative all'omessa notifica della cartella esattoriale, eventualmente anche in funzione recuperatoria dell'opposizione a quest'ultima, ovvero ancora per dedurre fatti estintivi relativi alla formazione del titolo.
L'intimazione viene equiparata all'avviso di mora, ovvero al precetto, rispetto al quale assolve l'equivalente funzione di rendere edotto il contribuente che, per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata, si darà inizio all'esecuzione forzata.
Nella specie, i motivi a fondamento dell'opposizione in parte sono ascrivibili all'opposizione agli atti esecutivi, così le doglianze prospettanti irregolarità formali dell'intimazione (carenza di motivazione ed incertezza della pretesa), in parte sono ascrivibili ai motivi di opposizione all'esecuzione, come per la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata per l'insussistenza e l'omessa notifica dei titoli legittimanti l'azione esecutiva e l'eccezione di prescrizione.
Tanto premesso va disattesa, in via preliminare, l'eccezione di incompetenza, più esattamente di attribuzione, formulata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli.
Con specifico riferimento all'impugnazione di cartelle di pagamento per spese di giustizia - e il principio è analogamente spendibile per quelle relative a multe e
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ammende e/o somme dovute alla - ferma la devoluzione della CP_9 materia alla cognizione degli organi della giurisdizione ordinaria e non tributaria (Cass., Sez. U., 31/07/2017, n. 18979), il riparto di attribuzioni tra giudice civile e giudice penale è stato così precisamente delimitato: “a) le contestazioni attinenti al "perimetro" della condanna al pagamento delle spese del processo penale oggetto della condanna pronunziata dallo stesso giudice penale - ovvero quelle attinenti alla sussistenza, all'estensione e ai caratteri di detta condanna, che mettono quindi in discussione la sua effettiva portata - le quali vanno fatte esclusivamente valere in sede penale (e, quindi, eventualmente, davanti al giudice della relativa esecuzione, laddove ne sussistano i presupposti), avendo ad oggetto direttamente il contenuto del "titolo giudiziale"; b) le contestazioni relative alla concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della decisione del giudice penale, come liquidato dagli organi competenti (ivi incluse quelle relative alla riferibilità o meno di detta quantificazione ai reati per i quali sia stata effettivamente pronunciata la condanna dell'imputato in sede penale), le quali possono essere oggetto di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 c.p.c., non trovando direttamente fonte in quel titolo, ma trattandosi di una attività di auto-liquidazione del proprio credito, operata dallo stesso creditore in via stragiudiziale (in questo caso in via amministrativa), che può quindi essere contestata dal debitore anche in sede di opposizione esecutiva” (Cass. pen., sent. n. 37138/2022 e n. 31774/2023).
Ora, non è revocabile in dubbio che le contestazioni mosse dall'opponente in ordine all'inesistenza del titolo esecutivo per l'omessa notifica delle cartelle, ovvero in ordine alla sopravvenuta estinzione della pretesa, non pongano in discussione i presupposti legali della condanna, ma riguardino l'attività di quantificazione e riscossione successive alla stessa e, dunque, censurabili innanzi al giudice civile nelle forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
Va altresì respinta l'ulteriore eccezione sollevata in via preliminare dall'Avvocatura, ovvero l'inammissibilità del motivo di opposizione relativo all'omessa previa notifica delle cartelle presupposte all'intimazione, qualificata come motivo di opposizione agli atti. Parte convenuta, nello specifico, ne assume la tardività perché introdotta con atto di citazione notificato in data 11.07.2023, a fronte della notifica dell'intimazione opposta avvenuta in data 6.05.2023.
Tuttavia, l'attore ha sostenuto l'omessa notifica delle cartelle impugnate, tra quelle sottese all'intimazione opposta, per lamentare l'assenza del titolo esecutivo a fondamento dell'esecuzione minacciata, nonché l'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione, in tesi anche a far data dalla presunta notifica. I motivi così formulati risultano quindi ascrivibili all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti di tempo.
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Diversamente è a dirsi per le doglianze sussumibili nel rimedio di cui all'art. 617 c.p.c., quali quelle prospettanti irregolarità formali ovvero asseriti vizi motivazionali dell'atto impugnato, perché avanzate oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato prescritto a pena di decadenza dall'art. 617 c.p.c.
Venendo, quindi, all'esame del merito della domanda, va scrutinata innanzitutto l'eccezione di omessa notifica delle nove cartelle impugnate.
L'eccezione risulta fondata per la maggior parte delle cartelle impugnate con l'intimazione.
Procedendo secondo l'ordine delle cartelle impugnate, dall'esame della documentazione prodotta dall'Avvocatura costituita per gli enti convenuti emerge che la prima cartella - n. 07120030147974716000 / Ente Impositore Tribunale di
Avellino - risulta notificata a mezzo messo notificatore a mani di familiare convivente in data in data 27.06.2003.
In tal caso, vertendosi al di fuori dell'ipotesi di notifica diretta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 60 d.P.R. n. 6000/1973 che per la notifica degli atti impositivi a soggetto diverso dal destinatario impone, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata informativa (comma 1, lettera b/bis).
Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso a mezzo di lettera raccomandata informativa, ciò a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia.
La giurisprudenza di legittimità, difatti, ancora di recente ha ribadito che “In tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte”(Cass. civ., sent. n. 14093/2022) e che a mente dell'art. 60, co. 1 lett. b-bis), d.P.R. n. 602 cit. è necessario, ai fini del perfezionamento notificatorio, “l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione” (Cass. civ., sent. n. 17235/2018).
Nella fattispecie, con la relata di notifica è stata prodotta una copia di un documento in bianco, ragion per cui è evidente che non può dirsi provato né l'invio, né la
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ricezione della prescritta raccomandata informativa e, dunque, non v'è prova della regolare notifica della cartella in disamina.
Con riferimento alla seconda e terza cartella, nn. 07120050329392610000 e 07120050372608801000 / Ente impositore Tribunale di Napoli, le stesse si assumono consegnate a mezzo posta personalmente a mani del destinatario, rispettivamente in data 04.10.2005 e 07.07.2006. Senonché, dalle copie degli avvisi di ricevimento agli atti emerge che gli stessi sono privi della sottoscrizione del ricevente, cosicché la notifica non può dirsi validamente avvenuta.
Le successive cartelle di pagamento, n. 071 2009 0062355970 000 / Ente Impositore Tribunale di Napoli e n. 071 2009 0090816091 000 / Ente
[...]
, si assumono notificate ex art 140 c.p.c. Il Parte_2 procedimento di notifica disciplinato da tale disposizione, per l'assenza temporanea del destinatario e per l'impossibilità di consegnare l'atto per irreperibilità, incapacità
o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione, richiede l'assolvimento e la prova di tutti gli adempimenti ivi prescritti: 1) deposito di copia dell'atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi;
2) affissione dell'avviso dell'eseguito deposito in busta chiusa e sigillata sulla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario;
3) invio di raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la notizia del deposito dell'atto nella casa comunale. L'omissione di uno di essi comporta la nullità della notificazione (cfr. Cass. civ., sent. n. 17970/2019).
In ordine alla notifica per irreperibilità relativa del destinatario va dato seguito ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e dal Giudice delle leggi. “La notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario dal momento del ricevimento della raccomandata informativa o comunque decorsi dieci giorni dalla sua spedizione” (Cass. civ., sent. n. 6089/2020; Cass. civ., sent. n. 5556/2019; Cass. civ., sent. n. 19772/2015; Corte Cost. sent. n. 3/2010). Inoltre, “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (Cass. civ., S.U. sent. n. 10012/2021), “in particolare, occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza
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di persone atte a ricevere l'avviso medesimo;
difatti, l'avviso di ricevimento, a parere della Corte, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr. Cass., S.U., ord. interlocutoria n. 458 del 2005; Cass., sez. lav., n. 2683 del 2019)” (Cass. civ., ord. n. 15782/2022).
La previsione di cui all'art. 140 c.p.c. e gli adempimenti ivi prescritti trovano applicazione anche per le notifiche delle cartelle di pagamento all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012 relativa al d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3 (ora comma 4), in virtù del combinato disposto del citato art. 26, u.c. e del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1 (vd. Cass. civ., sent. n. 14250/2020; Cass. civ., sent. n. 9782/2018).
Tanto precisato, nel caso di specie difetta la prova dell'assolvimento degli adempimenti prescritti essendo state depositate per entrambe le cartelle solo copia della relata di notifica della cartella e una distinta delle raccomandate presentate all'ufficio postale dalla quale neppure si evince se la raccomandata riguardi la spedizione della cartella ovvero della comunicazione di avvenuta notifica ex art 140 c.p.c. Difetta del tutto la prova dell'assolvimenti degli ulteriori adempimenti prescritti e dello stesso perfezionamento della notifica stante la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa.
In ordine alla sesta cartella - n. 07120100071906245000 / Ente Impositore Tribunale di Napoli - risulta depositata copia dell'avviso di ricevimento recante l'avvenuta consegna al padre del destinatario nell'indirizzo di residenza di quest'ultimo e non anche al destinatario personalmente e una copia di un avviso di ricevimento da cui risulta la riconsegna al mittente per compita giacenza. Da quest'ultima, però, non è possibile rinvenire alcun riferimento alla cartella notificata, ovvero all'avviso di avvenuta notifica della stessa, atteso che manca un elenco delle spedizioni di dette raccomandate dal quale ricavare la corrispondenza del numero della raccomandata informativa alla specifica cartella notifica a soggetto diverso dal destinatario. Rinviando, pertanto, a quanto pocanzi argomentato con riferimento alla prima cartella, deve concludersi per l'assenza di prova della regolare notifica della cartella.
Risultano invece correttamente notificate le cartelle sub 7 e 8 - n.
07120100071906346000 / Ente Impositore Tribunale ordinario di Foggia e n. 07120100079369701001 /Ente Impositore Tribunale di Napoli - di cui v'è prova della notifica mediante consegna a mani del destinatario.
Infine, non sussiste prova adeguata della notifica dell'ultima cartella impugnata, n. 07120100097237526000 / Ente Impositore Tribunale di Bari-Ufficio Campione Penale,
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notificata nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. in quanto non v'è prova dell'avvenuto deposito dell'atto nella casa comunale.
Va dunque affermata l'illegittimità dell'intimazione opposta con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 07120030147974716000, 07120050329392610000, 07120050372608801000, 07120090062355970000, 07120090090816091000,
07120100071906245000 e 07120100097237526000, perché invalidamente notificate, con conseguente insussistenza del titolo legittimante l'intimazione opposta.
In ordine alle uniche due cartelle correttamente notificate, n. 07120100071906346000 e n. 07120100079369701001, residua la necessità di vagliare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione successiva, soggetta nella fattispecie all'ordinario termine decennale.
Risponde, difatti, a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che in tema di spese di giustizia il credito maturato dallo Stato nei confronti dell'imputato condannato al pagamento delle spese processuali, di sanzioni pecuniarie e di indennità relative al processo penale è sottoposto al termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., decorrente dall'adozione del provvedimento di liquidazione delle spese da recuperare (Cass. civ., sent. n. 4422/2021; Cass. pen., sent. n. 18355/2014).
Sul punto va rilevato che le anzidette cartelle risultano oggetto del preavviso di fermo n. 07180201400027386000 notificato in data 5.03.2015 ex art 140 c.p.c. di cui parte convenuta ha provato la regolare notifica mediante deposito di documentazione attestante l'avvenuto adempimento di tutte le prescritte formalità. Del pari risulta provata la notifica eseguita in data 14.02.2020 nelle stesse forme di cui all'art. 140 c.p.c. dell'intimazione di pagamento n. 07120199039143382000 notificata nel quinquennio successivo, che tuttavia annovera la sola cartella esattoriale n.
07120100071906346000.
Non risulta validamente notificata invece l'intimazione di pagamento n. 07120169039699421000.
L'atto risulta notificato ex art 143 c.p.c. in violazione del relativo procedimento.
La norma va coordinata alla previsione di cui all'art. 60, co. 1 lett. e) d.P.R. n. 602/1973 che dispone che “quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”. Senonché la giurisprudenza è ferma nel ritenere che “in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica
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secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale” (Cass. civ., sent. n.2877/2018). Ed ancora “deve rilevarsi che l'attività di interpretazione della relata di notifica e di valutazione della sufficienza delle ricerche presuppone che delle stesse vi sia traccia (non importa in quale contesto documentale) agli atti del giudizio, giacché, diversamente, non risulterebbe soddisfatto il requisito che i precedenti di questa Corte citati nella relazione indicano quale presupposto di legittimità della notifica D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, ex lett. e), ossia che “emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame”. A tale considerazione va anche aggiunto che dalla lettera della legge (“quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente”) emerge che le suddette ricerche devono avere ad oggetto la presenza del destinatario non nel (solo) indirizzo ove è stata richiesta la notifica, ma nell'intero comune (cfr. Cass. 1440/13 In tema di notificazione degli atti in materia tributaria, qualora risulti che il contribuente si sia trasferito in località sconosciuta, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e), deve effettuare ricerche nel comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune”; conf. Cass. 4925/07)” (Cass. civ., sent. n. 24082/2015). È stato ulteriormente precisato che “la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata ex D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale” (Cass. civ., sent. n. 6788/2017).
Il mancato compimento di tutti gli adempimenti dovuti in ordine alle preventive ricerche del destinatario ed al conseguente deposito ed affissione all'albo della casa comunale determinano la nullità della notifica eseguita nelle forme per l'irreperibilità assoluta.
Ebbene, dalla disamina degli atti di causa emerge, da un lato, che alcuna ricerca nei termini su esposti è stata eseguita dal messo notificatore;
in tal senso non può ritenersi valido il ricorso ad una mera visura interna non eseguita presso i registri dell'anagrafe comunale dalla quale, tra l'altro, emerge la conferma dell'indirizzo di residenza a cui era stata eseguita la notifica, con ulteriore prova dell'illegittimo
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ricorso al procedimento per l'irreperibilità assoluta in luogo di quello di cui all'art. 140 c.p.c.
Entrambe le cartelle, infine, risultano nuovamente poste a base, tra le altre, all'intimazione oggetto dell'opposizione in disamina.
Ne consegue che rispetto ad esse risulta utilmente interrotto il relativo termine di prescrizione decennale;
né possono farsi valere vizi attinenti alla fase impositiva che avrebbero dovuto proporsi mediante impugnazione della cartella validamente notificata.
Infine, va precisato che quanto alla prescrizione del credito per gli interessi, pur a voler ritenere che la relativa obbligazione rivesta natura autonoma rispetto all'obbligazione principale e soggiaccia, dunque, al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla l'art. 2948, n. 4, c.c. (cfr. Cass. civ., sent. n. 5220/2024; Cass. civ. S.U., sent n. 11676/2024), va precisato che l'argomentazione si rivela ininfluente tenuto conto che per la cartella esattoriale n. 07120100071906346000 gli atti interruttivi sono stati notificati nel quinquennio, mentre per la cartella di pagamento n. 07120100079369701001, il cui secondo valido atto interruttivo è avvenuto oltre il quinquennio dalla notifica del preavviso di fermo, la quota computata per interessi risulta di importo assolutamente trascurabile (€ 2,11).
In definitiva, l'opposizione risulta parzialmente fondata, residuando la validità dell'intimazione opposta per sole due cartelle esattoriali tra le nove impugnate, oltre che per quelle non attinte dalla presente opposizione.
La motivazione su esposta fonda, in ossequio al principio di causalità, la condanna alle spese del solo agente della riscossione tenuto conto che il vizio accertato è imputabile a sua esclusiva responsabilità. Va difatti condiviso il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 7716/2022, secondo cui “ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell' Controparte_1 che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata,
o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia
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dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità”.
Tuttavia, la parziale fondatezza della domanda integra giustificata ragione per disporre la compensazione parziale delle spese di lite tra l'opponente e l'
[...]
nella misura della metà. Controparte_1
All'opponente, pertanto, va riconosciuto il favore delle spese nella residua misura di 1/2, da porsi a carico dell' , che si liquidano come in Controparte_1 dispositivo a mente del D.M. n. 55/14 e ss.mm. e ii. alla luce del valore della controversia (€ 5.201 - € 26.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi), con attribuzione all'Avv. Angelo Pisani per fattone anticipo.
Per analoghe considerazioni si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti con gli enti creditori sostanziali.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di e del Controparte_1 Controparte_2 nell'interesse del Tribunale di Avellino Ufficio Campione Penale, del Tribunale di Napoli Ufficio Campione Penale, della Casa Circondariale di Napoli Secondigliano, del Tribunale di Foggia Ufficio Campione Penale e del Tribunale civile e penale di
Bari Ufficio Campione Penale, iscritta al n. 16324/2023 R.G., così provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione;
per l'effetto,
2. dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta con riferimento alle cartelle esattoriali nn. 07120030147974716000, 07120050329392610000, 07120050372608801000, 07120090062355970000, 07120090090816091000, 07120100071906245000 e 07120100097237526000;
3. rigetta nella restante parte la domanda;
4. compensa parzialmente le spese di lite nella misura di 1/2 nei rapporti tra l'opponente e l' , condannando quest'ultima Controparte_1 al pagamento in favore dell'attore della residua metà, che liquida per compenso professionale in tale entità in € 2.538,50 (= € 5.077,00:2), oltre spese generali, iva e cpa se dovute come per legge, con attribuzione all'Avv. Angelo Pisani per fattone anticipo;
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5. compensa integralmente le spese di lite tra la parte opponente e il
[...]
, costituito per gli enti creditori. Controparte_2
Così deciso in Napoli il 23 luglio 2025
Il Giudice
(Dr. Mario Ciccarelli)
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TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 16324/2023 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Angelo Pisani, con cui elettivamente domicilia in Napoli, P.zza Vanvitelli, n. 15;
- Opponente -
CONTRO
(c.f. e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ) nell'interesse del TRIBUNALE DI AVELLINO Controparte_2 P.IVA_2
UFFICIO CAMPIONE PENALE, TRIBUNALE DI NAPOLI UFFICIO CAMPIONE PENALE, CASA CIRCONDARIALE DI NAPOLI SECONDIGLIANO, TRIBUNALE
DI FOGGIA UFFICIO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI Controparte_3
BARI – in persona dei rispettivi legali Controparte_4 rappresentanti p.t., tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domiciliano ex lege in Napoli, Via A. Diaz n. 11;
- Opposte –
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 07120239001301614000 notificata il 6.05.2023 ed alle cartelle sottostanti nn. 07120030147974716000, 07120050329392610000, 07120050372608801000, 07120090062355970000, 07120090090816091000, 07120100071906245000, 07120100071906346000, 0720100079369701001, 07120100097237526000.
Conclusioni: all'udienza del 2 luglio 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1
l' , il , il Tribunale di Avellino Controparte_5 Controparte_2 [...]
il Tribunale di Napoli Ufficio Penale, la Controparte_4 CP_3 [...]
, il Tribunale di Foggia Controparte_6 Controparte_4
e il Tribunale civile e penale di chiedendo
[...] Controparte_7 dichiararsi la nullità della intimazione di pagamento in oggetto, in uno a nove delle cartelle esattoriali ad essa sottese – n. 07120030147974716000, n. 07120050329392610000, n. 07120050372608801000, n. 07120090062355970000, n.
07120090090816091000, n. 07120100071906245000, n. 07120100071906346000, n. 0720100079369701001, n. 07120100097237526000 - emesse a suo carico dagli enti convenuti per il recupero di importi a titolo di multe, ammende e spese processuali.
A fondamento dello strumento di reazione azionato parte attrice ha dedotto l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per l'omessa previa notifica delle cartelle impugnate, quali titoli legittimanti l'azione esecutiva, e degli atti ad esse presupposti, inviti al pagamento. Ha inoltre eccepito la carenza di motivazione delle cartelle e dell'intimazione e la violazione dell'art. 8 L. 212/2002 per incertezza della pretesa, stante l'omessa indicazione della quota dovuta per capitale e di quella dovuta per interessi. Ha contestato, altresì, la decadenza ex artt. 24 e 25 d.P.R. n. 602/1973 e la violazione del procedimento contemplato dagli artt. 213-223 T.U. spese di giustizia, deducendo, infine, l'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione anche successiva alla data di presunta notifica delle cartelle impugnate.
Ha, quindi, concluso per l'accoglimento della domanda, con declaratoria di nullità delle cartelle impugnate e con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si è costituita l' per il Controparte_8 Controparte_2
e per l' eccependo, in via preliminare,
[...] Controparte_5
l'incompetenza funzionale del giudice adito in favore del giudice dell'esecuzione penale. Sempre in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'eccezione di omessa previa notifica delle cartelle perché avanzata oltre il termine decadenziale contemplato dall'art. 617 c.p.c. Nel merito ha dedotto l'infondatezza della medesima eccezione stante la rituale notifica delle cartelle e dei sottesi inviti al pagamento. Ha contestato, altresì, l'asserita carenza di motivazione imputabile all'ente creditore che forma il ruolo e smentita, in ogni caso, dalle puntuali indicazioni contenute nelle cartelle notificate. Ha, infine, resistito alle eccezioni di decadenza e prescrizione
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invocando l'inapplicabilità della disciplina civilistica e deducendone l'infondatezza stante la notifica di svariati atti interruttivi. Su tali premesse ha concluso per l'accoglimento delle eccezioni di incompetenza ed inammissibilità, spiegate in via preliminare, e per il rigetto dell'opposizione nel merito, vinte le spese di lite.
Rinviata la prima udienza di comparizione con decreto ex art 171 bis c.p.c. del
12.10.2023, con ordinanza del 27.02.2024, stante la natura documentale della controversia, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 2 luglio 2025, con concessione dei termini di cui all'art 189 c.p.c. A tale ultima udienza, trattata in modalità scritta, il giudizio è stato trattenuto in decisione sulle conclusioni delle parti.
MOTIVAZIONE
La domanda risulta parzialmente fondata e va accolta, per quanto di ragione, nei limiti che seguono.
Giova premettere che l'intimazione di pagamento è ritenuto atto autonomamente impugnabile per dedurre vizi propri, ovvero questioni relative all'omessa notifica della cartella esattoriale, eventualmente anche in funzione recuperatoria dell'opposizione a quest'ultima, ovvero ancora per dedurre fatti estintivi relativi alla formazione del titolo.
L'intimazione viene equiparata all'avviso di mora, ovvero al precetto, rispetto al quale assolve l'equivalente funzione di rendere edotto il contribuente che, per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata, si darà inizio all'esecuzione forzata.
Nella specie, i motivi a fondamento dell'opposizione in parte sono ascrivibili all'opposizione agli atti esecutivi, così le doglianze prospettanti irregolarità formali dell'intimazione (carenza di motivazione ed incertezza della pretesa), in parte sono ascrivibili ai motivi di opposizione all'esecuzione, come per la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata per l'insussistenza e l'omessa notifica dei titoli legittimanti l'azione esecutiva e l'eccezione di prescrizione.
Tanto premesso va disattesa, in via preliminare, l'eccezione di incompetenza, più esattamente di attribuzione, formulata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli.
Con specifico riferimento all'impugnazione di cartelle di pagamento per spese di giustizia - e il principio è analogamente spendibile per quelle relative a multe e
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ammende e/o somme dovute alla - ferma la devoluzione della CP_9 materia alla cognizione degli organi della giurisdizione ordinaria e non tributaria (Cass., Sez. U., 31/07/2017, n. 18979), il riparto di attribuzioni tra giudice civile e giudice penale è stato così precisamente delimitato: “a) le contestazioni attinenti al "perimetro" della condanna al pagamento delle spese del processo penale oggetto della condanna pronunziata dallo stesso giudice penale - ovvero quelle attinenti alla sussistenza, all'estensione e ai caratteri di detta condanna, che mettono quindi in discussione la sua effettiva portata - le quali vanno fatte esclusivamente valere in sede penale (e, quindi, eventualmente, davanti al giudice della relativa esecuzione, laddove ne sussistano i presupposti), avendo ad oggetto direttamente il contenuto del "titolo giudiziale"; b) le contestazioni relative alla concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della decisione del giudice penale, come liquidato dagli organi competenti (ivi incluse quelle relative alla riferibilità o meno di detta quantificazione ai reati per i quali sia stata effettivamente pronunciata la condanna dell'imputato in sede penale), le quali possono essere oggetto di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 c.p.c., non trovando direttamente fonte in quel titolo, ma trattandosi di una attività di auto-liquidazione del proprio credito, operata dallo stesso creditore in via stragiudiziale (in questo caso in via amministrativa), che può quindi essere contestata dal debitore anche in sede di opposizione esecutiva” (Cass. pen., sent. n. 37138/2022 e n. 31774/2023).
Ora, non è revocabile in dubbio che le contestazioni mosse dall'opponente in ordine all'inesistenza del titolo esecutivo per l'omessa notifica delle cartelle, ovvero in ordine alla sopravvenuta estinzione della pretesa, non pongano in discussione i presupposti legali della condanna, ma riguardino l'attività di quantificazione e riscossione successive alla stessa e, dunque, censurabili innanzi al giudice civile nelle forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
Va altresì respinta l'ulteriore eccezione sollevata in via preliminare dall'Avvocatura, ovvero l'inammissibilità del motivo di opposizione relativo all'omessa previa notifica delle cartelle presupposte all'intimazione, qualificata come motivo di opposizione agli atti. Parte convenuta, nello specifico, ne assume la tardività perché introdotta con atto di citazione notificato in data 11.07.2023, a fronte della notifica dell'intimazione opposta avvenuta in data 6.05.2023.
Tuttavia, l'attore ha sostenuto l'omessa notifica delle cartelle impugnate, tra quelle sottese all'intimazione opposta, per lamentare l'assenza del titolo esecutivo a fondamento dell'esecuzione minacciata, nonché l'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione, in tesi anche a far data dalla presunta notifica. I motivi così formulati risultano quindi ascrivibili all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti di tempo.
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Diversamente è a dirsi per le doglianze sussumibili nel rimedio di cui all'art. 617 c.p.c., quali quelle prospettanti irregolarità formali ovvero asseriti vizi motivazionali dell'atto impugnato, perché avanzate oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato prescritto a pena di decadenza dall'art. 617 c.p.c.
Venendo, quindi, all'esame del merito della domanda, va scrutinata innanzitutto l'eccezione di omessa notifica delle nove cartelle impugnate.
L'eccezione risulta fondata per la maggior parte delle cartelle impugnate con l'intimazione.
Procedendo secondo l'ordine delle cartelle impugnate, dall'esame della documentazione prodotta dall'Avvocatura costituita per gli enti convenuti emerge che la prima cartella - n. 07120030147974716000 / Ente Impositore Tribunale di
Avellino - risulta notificata a mezzo messo notificatore a mani di familiare convivente in data in data 27.06.2003.
In tal caso, vertendosi al di fuori dell'ipotesi di notifica diretta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 60 d.P.R. n. 6000/1973 che per la notifica degli atti impositivi a soggetto diverso dal destinatario impone, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata informativa (comma 1, lettera b/bis).
Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso a mezzo di lettera raccomandata informativa, ciò a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia.
La giurisprudenza di legittimità, difatti, ancora di recente ha ribadito che “In tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte”(Cass. civ., sent. n. 14093/2022) e che a mente dell'art. 60, co. 1 lett. b-bis), d.P.R. n. 602 cit. è necessario, ai fini del perfezionamento notificatorio, “l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione” (Cass. civ., sent. n. 17235/2018).
Nella fattispecie, con la relata di notifica è stata prodotta una copia di un documento in bianco, ragion per cui è evidente che non può dirsi provato né l'invio, né la
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ricezione della prescritta raccomandata informativa e, dunque, non v'è prova della regolare notifica della cartella in disamina.
Con riferimento alla seconda e terza cartella, nn. 07120050329392610000 e 07120050372608801000 / Ente impositore Tribunale di Napoli, le stesse si assumono consegnate a mezzo posta personalmente a mani del destinatario, rispettivamente in data 04.10.2005 e 07.07.2006. Senonché, dalle copie degli avvisi di ricevimento agli atti emerge che gli stessi sono privi della sottoscrizione del ricevente, cosicché la notifica non può dirsi validamente avvenuta.
Le successive cartelle di pagamento, n. 071 2009 0062355970 000 / Ente Impositore Tribunale di Napoli e n. 071 2009 0090816091 000 / Ente
[...]
, si assumono notificate ex art 140 c.p.c. Il Parte_2 procedimento di notifica disciplinato da tale disposizione, per l'assenza temporanea del destinatario e per l'impossibilità di consegnare l'atto per irreperibilità, incapacità
o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione, richiede l'assolvimento e la prova di tutti gli adempimenti ivi prescritti: 1) deposito di copia dell'atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi;
2) affissione dell'avviso dell'eseguito deposito in busta chiusa e sigillata sulla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario;
3) invio di raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la notizia del deposito dell'atto nella casa comunale. L'omissione di uno di essi comporta la nullità della notificazione (cfr. Cass. civ., sent. n. 17970/2019).
In ordine alla notifica per irreperibilità relativa del destinatario va dato seguito ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e dal Giudice delle leggi. “La notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario dal momento del ricevimento della raccomandata informativa o comunque decorsi dieci giorni dalla sua spedizione” (Cass. civ., sent. n. 6089/2020; Cass. civ., sent. n. 5556/2019; Cass. civ., sent. n. 19772/2015; Corte Cost. sent. n. 3/2010). Inoltre, “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (Cass. civ., S.U. sent. n. 10012/2021), “in particolare, occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza
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di persone atte a ricevere l'avviso medesimo;
difatti, l'avviso di ricevimento, a parere della Corte, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr. Cass., S.U., ord. interlocutoria n. 458 del 2005; Cass., sez. lav., n. 2683 del 2019)” (Cass. civ., ord. n. 15782/2022).
La previsione di cui all'art. 140 c.p.c. e gli adempimenti ivi prescritti trovano applicazione anche per le notifiche delle cartelle di pagamento all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012 relativa al d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3 (ora comma 4), in virtù del combinato disposto del citato art. 26, u.c. e del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1 (vd. Cass. civ., sent. n. 14250/2020; Cass. civ., sent. n. 9782/2018).
Tanto precisato, nel caso di specie difetta la prova dell'assolvimento degli adempimenti prescritti essendo state depositate per entrambe le cartelle solo copia della relata di notifica della cartella e una distinta delle raccomandate presentate all'ufficio postale dalla quale neppure si evince se la raccomandata riguardi la spedizione della cartella ovvero della comunicazione di avvenuta notifica ex art 140 c.p.c. Difetta del tutto la prova dell'assolvimenti degli ulteriori adempimenti prescritti e dello stesso perfezionamento della notifica stante la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa.
In ordine alla sesta cartella - n. 07120100071906245000 / Ente Impositore Tribunale di Napoli - risulta depositata copia dell'avviso di ricevimento recante l'avvenuta consegna al padre del destinatario nell'indirizzo di residenza di quest'ultimo e non anche al destinatario personalmente e una copia di un avviso di ricevimento da cui risulta la riconsegna al mittente per compita giacenza. Da quest'ultima, però, non è possibile rinvenire alcun riferimento alla cartella notificata, ovvero all'avviso di avvenuta notifica della stessa, atteso che manca un elenco delle spedizioni di dette raccomandate dal quale ricavare la corrispondenza del numero della raccomandata informativa alla specifica cartella notifica a soggetto diverso dal destinatario. Rinviando, pertanto, a quanto pocanzi argomentato con riferimento alla prima cartella, deve concludersi per l'assenza di prova della regolare notifica della cartella.
Risultano invece correttamente notificate le cartelle sub 7 e 8 - n.
07120100071906346000 / Ente Impositore Tribunale ordinario di Foggia e n. 07120100079369701001 /Ente Impositore Tribunale di Napoli - di cui v'è prova della notifica mediante consegna a mani del destinatario.
Infine, non sussiste prova adeguata della notifica dell'ultima cartella impugnata, n. 07120100097237526000 / Ente Impositore Tribunale di Bari-Ufficio Campione Penale,
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notificata nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. in quanto non v'è prova dell'avvenuto deposito dell'atto nella casa comunale.
Va dunque affermata l'illegittimità dell'intimazione opposta con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 07120030147974716000, 07120050329392610000, 07120050372608801000, 07120090062355970000, 07120090090816091000,
07120100071906245000 e 07120100097237526000, perché invalidamente notificate, con conseguente insussistenza del titolo legittimante l'intimazione opposta.
In ordine alle uniche due cartelle correttamente notificate, n. 07120100071906346000 e n. 07120100079369701001, residua la necessità di vagliare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione successiva, soggetta nella fattispecie all'ordinario termine decennale.
Risponde, difatti, a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che in tema di spese di giustizia il credito maturato dallo Stato nei confronti dell'imputato condannato al pagamento delle spese processuali, di sanzioni pecuniarie e di indennità relative al processo penale è sottoposto al termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., decorrente dall'adozione del provvedimento di liquidazione delle spese da recuperare (Cass. civ., sent. n. 4422/2021; Cass. pen., sent. n. 18355/2014).
Sul punto va rilevato che le anzidette cartelle risultano oggetto del preavviso di fermo n. 07180201400027386000 notificato in data 5.03.2015 ex art 140 c.p.c. di cui parte convenuta ha provato la regolare notifica mediante deposito di documentazione attestante l'avvenuto adempimento di tutte le prescritte formalità. Del pari risulta provata la notifica eseguita in data 14.02.2020 nelle stesse forme di cui all'art. 140 c.p.c. dell'intimazione di pagamento n. 07120199039143382000 notificata nel quinquennio successivo, che tuttavia annovera la sola cartella esattoriale n.
07120100071906346000.
Non risulta validamente notificata invece l'intimazione di pagamento n. 07120169039699421000.
L'atto risulta notificato ex art 143 c.p.c. in violazione del relativo procedimento.
La norma va coordinata alla previsione di cui all'art. 60, co. 1 lett. e) d.P.R. n. 602/1973 che dispone che “quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”. Senonché la giurisprudenza è ferma nel ritenere che “in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica
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secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale” (Cass. civ., sent. n.2877/2018). Ed ancora “deve rilevarsi che l'attività di interpretazione della relata di notifica e di valutazione della sufficienza delle ricerche presuppone che delle stesse vi sia traccia (non importa in quale contesto documentale) agli atti del giudizio, giacché, diversamente, non risulterebbe soddisfatto il requisito che i precedenti di questa Corte citati nella relazione indicano quale presupposto di legittimità della notifica D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, ex lett. e), ossia che “emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame”. A tale considerazione va anche aggiunto che dalla lettera della legge (“quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente”) emerge che le suddette ricerche devono avere ad oggetto la presenza del destinatario non nel (solo) indirizzo ove è stata richiesta la notifica, ma nell'intero comune (cfr. Cass. 1440/13 In tema di notificazione degli atti in materia tributaria, qualora risulti che il contribuente si sia trasferito in località sconosciuta, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e), deve effettuare ricerche nel comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune”; conf. Cass. 4925/07)” (Cass. civ., sent. n. 24082/2015). È stato ulteriormente precisato che “la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata ex D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale” (Cass. civ., sent. n. 6788/2017).
Il mancato compimento di tutti gli adempimenti dovuti in ordine alle preventive ricerche del destinatario ed al conseguente deposito ed affissione all'albo della casa comunale determinano la nullità della notifica eseguita nelle forme per l'irreperibilità assoluta.
Ebbene, dalla disamina degli atti di causa emerge, da un lato, che alcuna ricerca nei termini su esposti è stata eseguita dal messo notificatore;
in tal senso non può ritenersi valido il ricorso ad una mera visura interna non eseguita presso i registri dell'anagrafe comunale dalla quale, tra l'altro, emerge la conferma dell'indirizzo di residenza a cui era stata eseguita la notifica, con ulteriore prova dell'illegittimo
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ricorso al procedimento per l'irreperibilità assoluta in luogo di quello di cui all'art. 140 c.p.c.
Entrambe le cartelle, infine, risultano nuovamente poste a base, tra le altre, all'intimazione oggetto dell'opposizione in disamina.
Ne consegue che rispetto ad esse risulta utilmente interrotto il relativo termine di prescrizione decennale;
né possono farsi valere vizi attinenti alla fase impositiva che avrebbero dovuto proporsi mediante impugnazione della cartella validamente notificata.
Infine, va precisato che quanto alla prescrizione del credito per gli interessi, pur a voler ritenere che la relativa obbligazione rivesta natura autonoma rispetto all'obbligazione principale e soggiaccia, dunque, al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla l'art. 2948, n. 4, c.c. (cfr. Cass. civ., sent. n. 5220/2024; Cass. civ. S.U., sent n. 11676/2024), va precisato che l'argomentazione si rivela ininfluente tenuto conto che per la cartella esattoriale n. 07120100071906346000 gli atti interruttivi sono stati notificati nel quinquennio, mentre per la cartella di pagamento n. 07120100079369701001, il cui secondo valido atto interruttivo è avvenuto oltre il quinquennio dalla notifica del preavviso di fermo, la quota computata per interessi risulta di importo assolutamente trascurabile (€ 2,11).
In definitiva, l'opposizione risulta parzialmente fondata, residuando la validità dell'intimazione opposta per sole due cartelle esattoriali tra le nove impugnate, oltre che per quelle non attinte dalla presente opposizione.
La motivazione su esposta fonda, in ossequio al principio di causalità, la condanna alle spese del solo agente della riscossione tenuto conto che il vizio accertato è imputabile a sua esclusiva responsabilità. Va difatti condiviso il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 7716/2022, secondo cui “ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell' Controparte_1 che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata,
o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia
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dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità”.
Tuttavia, la parziale fondatezza della domanda integra giustificata ragione per disporre la compensazione parziale delle spese di lite tra l'opponente e l'
[...]
nella misura della metà. Controparte_1
All'opponente, pertanto, va riconosciuto il favore delle spese nella residua misura di 1/2, da porsi a carico dell' , che si liquidano come in Controparte_1 dispositivo a mente del D.M. n. 55/14 e ss.mm. e ii. alla luce del valore della controversia (€ 5.201 - € 26.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi), con attribuzione all'Avv. Angelo Pisani per fattone anticipo.
Per analoghe considerazioni si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti con gli enti creditori sostanziali.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di e del Controparte_1 Controparte_2 nell'interesse del Tribunale di Avellino Ufficio Campione Penale, del Tribunale di Napoli Ufficio Campione Penale, della Casa Circondariale di Napoli Secondigliano, del Tribunale di Foggia Ufficio Campione Penale e del Tribunale civile e penale di
Bari Ufficio Campione Penale, iscritta al n. 16324/2023 R.G., così provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione;
per l'effetto,
2. dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta con riferimento alle cartelle esattoriali nn. 07120030147974716000, 07120050329392610000, 07120050372608801000, 07120090062355970000, 07120090090816091000, 07120100071906245000 e 07120100097237526000;
3. rigetta nella restante parte la domanda;
4. compensa parzialmente le spese di lite nella misura di 1/2 nei rapporti tra l'opponente e l' , condannando quest'ultima Controparte_1 al pagamento in favore dell'attore della residua metà, che liquida per compenso professionale in tale entità in € 2.538,50 (= € 5.077,00:2), oltre spese generali, iva e cpa se dovute come per legge, con attribuzione all'Avv. Angelo Pisani per fattone anticipo;
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5. compensa integralmente le spese di lite tra la parte opponente e il
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, costituito per gli enti creditori. Controparte_2
Così deciso in Napoli il 23 luglio 2025
Il Giudice
(Dr. Mario Ciccarelli)
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