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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 655/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
ZI EL, OR
FRASCA MATTEO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 275/2021 depositato il 02/04/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15936 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato al Comune di Palermo, Ricorrente_1 S.P.A., quale incorporante di Società_1 S.P.A., ha impugnato l'avviso di accertamento n. 15936 IMU 2017, emesso dal Comune di Palermo in materia di IMU per l'anno 2017, eccependo l'insussistenza della pretesa, considerato che gli immobili alla stessa assoggettata erano concessi in locazione finanziaria nel periodo considerato.
Si è costituito il Comune, contestando le avverse eccezioni e deduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del giudizio, il Comune di Palermo ha rettificato l'originario avviso, annullando parzialmente le pretese impositive.
Per parte sua, parte ricorrente ha aderito alla definizione agevolta prevista dall'arr. 1 commi 186 e ss della legge n. 197/2022, cui il Comune di Palermo ha aderito adottanto il "Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 177 del
27.07.2023.
All'esito della sospensione del giudizio, il contribuente ha depositato prova del versamento degli importi dovuti, sicché il giudizio va dichiarato estinto con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Palermo, 7.11.2025
La giudice rel.
Daniela Galazzi Il Presidente
GU PE
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
ZI EL, OR
FRASCA MATTEO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 275/2021 depositato il 02/04/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15936 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato al Comune di Palermo, Ricorrente_1 S.P.A., quale incorporante di Società_1 S.P.A., ha impugnato l'avviso di accertamento n. 15936 IMU 2017, emesso dal Comune di Palermo in materia di IMU per l'anno 2017, eccependo l'insussistenza della pretesa, considerato che gli immobili alla stessa assoggettata erano concessi in locazione finanziaria nel periodo considerato.
Si è costituito il Comune, contestando le avverse eccezioni e deduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del giudizio, il Comune di Palermo ha rettificato l'originario avviso, annullando parzialmente le pretese impositive.
Per parte sua, parte ricorrente ha aderito alla definizione agevolta prevista dall'arr. 1 commi 186 e ss della legge n. 197/2022, cui il Comune di Palermo ha aderito adottanto il "Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 177 del
27.07.2023.
All'esito della sospensione del giudizio, il contribuente ha depositato prova del versamento degli importi dovuti, sicché il giudizio va dichiarato estinto con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Palermo, 7.11.2025
La giudice rel.
Daniela Galazzi Il Presidente
GU PE