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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 2841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2841 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza -
21
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA
- Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO
- Consigliere-
- Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI
all'udienza del 18 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 741 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2025, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Angelucci, elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti;
Appellante
E
,CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca
MB e RI PE, elettivamente domiciliata come in atti
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2170/2025 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, pubblicata in data 20/02/2025.
Conclusioni: come da atti introduttivi del giudizio di appello
RAGIONI DELLA DECISIONE
"premesso di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della CP_ Parte_1 1
dal 1.4.2023 al 29.11.2023, in forza di contratto a tempo indeterminato stipulato in data 21.3.2023, con la previsione di un periodo di prova della durata di mesi 6 di effettivo servizio, ed eventuale proroga;
di essere stato stipulato il contratto in ottemperanza delle disposizioni di cui alla legge n. 68 del 12.3.1999, essendo il ricorrente “invalido del lavoro" con 35% di invalidità a seguito di infortunio;
di essere stato inquadrato nella figura professionale di “operatore di esercizio" con parametro 140 e di essere stato adibito alla guida dei mezzi aziendali, mansioni incompatibili con il suo stato di invalidità; di avergli comunicato la società CP_1 con nota del 29.11.2023 il mancato superamento del periodo di prova, ha agito in giudizio nei confronti della CP_1 formulando le seguenti 66conclusioni: A. accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, che il licenziamento intimato dal datore di lavoro società CP_1 al lavoratore Parte_1 per mancato superamento del periodo di prova è illegittimo e/o inefficace e/o nullo e/o annullabile per sottostante nullità del patto di prova stante il difetto di indicazione specifica delle mansioni compatibili con lo stato di invalidità
e/o incompatibilità delle mansioni assegnate e svolte con lo stato di invalidità riconosciuto e/o per difetto di motivazione della lettera di recesso in ordine a ragioni serie e obiettive sul mancato superamento della prova e/o, comunque, per insussistenza dei fatti contestati;
B. Condannare la società CP_1 alla reintegrazione e al risarcimento limitato fino a 12 mensilità ( tutela reale limitata) o al risarcimento del danno tra 12 e 24 mensilità (tutela risarcitoria forte) o al risarcimento del danno tra 6 e 12 mensilità (tutela risarcitoria debole) o alla riassunzione e/o al risarcimento del danno tra 2,5 e 6 mensilità (tutela obbligatoria), oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, C. Condannare, infine, la parte resistente al pagamento delle spese e compensi di lite oltre accessori come per legge.".
Il Tribunale di Roma, nella resistenza della società convenuta, che nella memoria di costituzione aveva richiamato anche i procedimenti disciplinari nei confronti del dipendente aventi ad aggetto episodi avvenuti nei mesi di maggio 2023, giugno 2023 e luglio 2023 e relative sanzioni, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice ha ritenuto il ricorso infondato argomentando che: i) il ricorrente aveva impugnato il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova intimato dalla società CP_1
eccependone l'illegittimità, inefficacia, nullità ed annullabilità per difetto di specificità del patto di prova nella parte relativa alla individuazione delle mansioni di concreta adibizione del lavoratore compatibilmente con il suo stato di invalidità; per essere il recesso determinato anche o esclusivamente per motivo illecito stante lo svolgimento della prova in mansioni incompatibili con lo stato di salute del ricorrente;
per difetto di un'adeguata e dettagliata motivazione e per avere adempiuto il lavoratore alle mansioni affidategli con estremo impegno nonostante l'incompatibilità con il suo stato di invalidità; ii) il ricorrente, iscritto presso il C.P.I. di appartenenza come "invalido al lavoro" con una percentuale di invalidità del 35%, era stato inquadrato con la figura professionale di "operatore di esercizio" parametro 140 del ccnl autoferrotranvieri del 17.11.2000, che si riferisce ai "lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolgono mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone nonché le attività già previste da accordi, disposizioni e consuetudini in atto. svolgono, all'occorrenza, le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela e di versamento incassi ed effettuano altresì, in alternativa alle prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa. le modalità di svolgimento di queste ultime attività sono concordate a livello aziendale", iii) doveva essere, quindi, respinta l'eccezione di genericità del patto di prova nella parte in cui venivano indicate le mansioni in quanto la specificazione, secondo consolidata giurisprudenza, può avvenire anche tramite rinvio per relationem alle declaratorie del contratto collettivo con riferimento all'inquadramento del lavoratore, e a nulla rilevava che, oltre al richiamo al ccnl, erano state richiamate attività già previste da accordi, disposizioni e consuetudini, riferendosi il ccnl ad attività evidentemente inerenti allo svolgimento della medesima mansione di guida dei mezzi aziendali;
iv) la società anche nella convenzione stipulata con il centro per l'impiego era stata chiara sulla figura professionale che intendeva assumere, quella di “operatore di esercizio con la mansione di autista”, ed il ricorrente aveva regolarmente effettuato la visita pre-assunzione il 25.11.2022 presso il CIISPI
e la prova di guida, con esito positivo, ed era stato ritenuto "idoneo alla mansione specifica" con Cod.
1, ovvero non in situazione di fragilità, v) quanto all'asserito motivo illecito il lavoratore non aveva offerto alcuna prova sul punto e le deduzioni in ricorso erano generiche e sfornite di riscontro oggettivo;
vi) non vi era prova dell'esito positivo della prova, essendosi il ricorrente limitato a sostenere di avere svolto le attività "con estremo impegno" e che gli episodi di contestazione disciplinare dimostrerebbero "l'incompatibilità delle mansioni con lo stato di invalidità"; vii) la prova testimoniale articolata in ricorso faceva riferimento a circostanze generiche e, anche se ammessa, non avrebbe consentito di ritenere l'illegittimità della risoluzione del rapporto per motivo illecito e/o diverso;
viii) la società aveva documentato la compatibilità tra l'inabilità del ricorrente e la mansione di autista producendo sia la relazione del medico competente che quella dell'Inail del 16.3.2022, e neppure la relazione prodotta dal ricorrente faceva riferimento ad una sua incompatibilità con lo svolgimento della mansione di autista;
non era invocabile alcun “accomodamento ragionevole❞ considerato che lo Parte_1 era stato riconosciuto idoneo alla mansione specifica e non risultava documentato alcun peggioramento nel corso del periodo di prova;
ix) risultavano, dunque, provate le ragioni indicate dalla società resistente per non ritenere superato il periodo di prova mentre non vi era prova di eventuali motivi illeciti o discriminatori, avendo la convenuta anche evidenziato che il lavoratore si era dimostrato irrispettoso delle procedure e normative aziendali tanto da essere stato sanzionato disciplinarmente;
x) il licenziamento doveva quindi ritenersi legittimo difettando tutti gli elementi, quali diligenza, affidabilità ed accortezza, che un conducente di autobus deve dimostrare di avere, oltre le competenze tecniche di guida.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello Parte_1 censurando la sentenza impugnata per: 1) erronea valutazione, da parte del giudice di prime cure, del contenuto del ricorso e dei documenti allegati circa il difetto di specificità nel patto di prova delle mansioni compatibili con lo stato di invalidità del lavoratore;
2) errata valutazione del contenuto del ricorso e dei documenti ad esso allegati circa la sussistenza del motivo illecito consistente nello svolgimento di mansioni incompatibili con lo stato di invalidità del lavoratore;
3) errata valutazione del ricorso e dei documenti allegati e/o omessa motivazione circa il difetto di un'adeguata e dettagliata motivazione sottostante al recesso in prova dell'invalido avviato obbligatoriamente;
4) difetto e/o carenza di motivazione in ordine alla pronuncia contenuta nella gravata sentenza sulle istanze istruttorie articolate a sostegno della sussistenza del motivo illecito del licenziamento e sul comportamento tenuto dall'appellato durante la prova;
5) ingiusta condanna al pagamento delle spese di lite, somma sproporzionata per essere stato il giudizio di primo grado esclusivamente documentale. Si è costituita la CP_1 che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c., chiedendone, nel merito, il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito degli incombenti previsti dall'art. 437 c.p.c. la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
In via preliminare, è infondata l'eccezione, proposta dalla parte appellata, di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei relativi motivi ex art. 434 c.p.c. Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata" (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2143 del 05/02/2015; conformi Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21336 del 14/09/2017, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 4136
del 12/02/2019). D'altro canto, le Sezioni Unite Civili hanno avuto modo di precisare che "gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (Cass. Sez. U, Sentenza n.
27199 del 16/11/2017; conforme Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018). La mera lettura del gravame smentisce l'asserita genericità dello stesso, avendo parte appellante svolto una precisa critica della decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ed alle questioni di diritto trattate (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20836 del
21/08/2018).
Tanto premesso, l'appello, anche se ammissibile, non è fondato risultando meritevoli di conferma, anche nella presente fase di gravame, le argomentazioni e conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure.
Parte_1Con il primo motivo di impugnazione lamenta l'erronea valutazione da parte del
Tribunale del contenuto del ricorso e dei documenti allegati che aveva portato il primo giudice a respingere l'eccezione di genericità del patto di prova. Afferma sul punto che se la specificazione delle mansioni da svolgere può avvenire tramite il rinvio per relationem alle declaratorie del CCNL con riferimento all'inquadramento del lavoratore, nel caso di lavoratore invalido l'esigenza di specificità delle mansioni deve essere valutata con particolare rigore, in quanto la mansione, come previsto dalla legge 68/1999, deve essere compatibile con la capacità lavorativa della persona disabile e nel caso in esame il richiamo alle declaratorie del contratto collettivo con riferimento all'inquadramento del lavoratore non era sufficientemente specifico. In particolare, la previsione collettiva menziona fra i compiti riconducibili alla figura di operatore di servizio una serie indefinita di compiti, rendendo maggiormente incerto in relazione a quali di questi dovesse essere verificato l'esito della prova in base allo stato di invalidità dell'appellante, incertezza “ampliata anzi avvalorata dal riferimento ad “attività già previste da accordi, disposizioni e consuetudine in atto".
La censura non è condivisibile.
Il contratto di lavoro sottoscritto dalle parti in data 21.03.2023 ha previsto l'assunzione di Parte_1
[...] a tempo indeterminato con periodo di prova di mesi 6, in ottemperanza alle disposizioni "
della Legge n. 68/1999, con inquadramento nella figura professionale di Operatore di esercizio parametro 140 per lo svolgimento delle relative mansioni come previste dal C.C.N.L. del 27 novembre 2000 e s.m. nonché “quelle che eventualmente dovessero essereControparte_2 richieste da eventuali mutamenti degli assetti organizzativi aziendali che incidano sulla erogazione del servizio di trasporto".
Il detto CCNL comprende nel profilo dell'Operatore di esercizio (parametro 140) i "Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolgono mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone nonché le attività già previste da accordi, disposizioni e consuetudini in atto. Svolgono, all'occorrenza, le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela e di versamento incassi ed effettuano altresì, in alternativa alle prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa. Le modalità di svolgimento di queste ultime attività sono concordate a livello aziendale."
Ebbene, la Corte condivide quanto accertato dal giudice di primo grado con la gravata sentenza, nella parte in cui ha dichiarato che la specificità del contenuto del patto attraverso l'indicazione delle mansioni può essere assicurata, come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, da un rinvio per relationem alle declaratorie del contratto collettivo che definiscano le mansioni comprese nella qualifica di assunzione “e sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico" (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 9597 del 13/04/2017). Inoltre, va richiamato, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., il costante orientamento di questa Corte sulla validità del patto di prova, conforme all'indirizzo reso dalla Cassazione (C.A. Roma sent. n. 3188/2023 del 26.09.2023; n. 3741/2022 del 22.10.2022) concorde nel ritenere che “il patto di prova apposto ad un contratto di lavoro deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, la quale può essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi una pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria”. Nella fattispecie in esame, dunque, il patto di prova risulta legittimamente apposto dal datore di lavoro, che ha indicato l'inquadramento del lavoratore con il richiamo al CCNL ed al parametro specifico che, come sopra riportato, si riferisce ai lavoratori che svolgono mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone, a nulla rilevando che siano richiamate ulteriori attività che si aggiungono e non sostituiscono di certo la mansione principale che è quella di guida di mezzi aziendali.
Il Tribunale, con motivazione esente da censure, ha respinto l'eccezione di genericità del patto di prova anche in base all'ulteriore considerazione per cui < già nella convenzione con il Centro per l'impiego la Società era stata chiara sulla figura professionale appartenente alle categorie protette che intendeva assumere ovvero quella di “operatore di esercizio, con la mansione di autista”, e al rilievo per cui il ricorrente aveva effettuato la visita pre assunzione il 25.11.2022 e la prova di guida con esito positivo risultando “idoneo alla mansione specifica". Il motivo di appello, non rinvenendosi motivi di nullità del patto di prova, come correttamente già ritenuto dal giudice di prime cure, non è pertanto meritevole di accoglimento.
Il secondo ed il terzo motivo di impugnazione, con i quali si critica l'erronea valutazione del ricorso e dei documenti allegati, circa la sussistenza del motivo illecito consistente nello svolgimento di mansioni incompatibili con lo stato di invalidità del lavoratore, e la mancanza di adeguata motivazione sottostante al recesso, possono essere esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione.
L'appellante si duole della asserita compatibilità tra l'inabilità del lavoratore e la mansione di autista, avendo il Tribunale errato nel ritenere insussistente il motivo illecito determinante il licenziamento ed escluso la possibilità di invocare alcun "accomodamento ragionevole". Sostiene che tra i motivi illeciti ben può rientrare lo svolgimento della prova in mansioni incompatibili con lo stato di invalidità, documentato per l'originario ricorrente dalla documentazione sanitaria allegata al ricorso,
e verificabile con una ctu medico legale, richiesta in primo grado, al pari della prova testimoniale.
Afferma che il parere del medico competente della società appellata come quello dell'Inail, menzionati dal Tribunale, non sono vincolanti per il giudice di merito adito per l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento e che, in caso di contrasto tra giudizio espresso dal medico competente e documentazione sanitaria depositata dal lavoratore, da ultimo il verbale della commissione medica dell' Pt_2 del 13.2.2025, il giudice di prime cure avrebbe dovuto disporre una
Ctu medico legale. Lamenta l'assenza, nella comunicazione del recesso, di un'adeguata motivazione, risultando un "livello di valutazione mediocre" con riferimento ad indicatori non specificati ma indicati solo a titolo esemplificativo e che, nel caso della "padronanza dei mezzi”, confermerebbe l'incompatibilità delle mansioni assegnate con lo stato di salute del lavoratore.
Osserva il Collegio che la documentazione sanitaria allegata al ricorso (docc. 3, 4, 5, 6 e 17) documenta senz'altro lo stato di invalidità dell'appellante, inserito per questo nelle liste di collocamento mirato, ma non di certo l'incompatibilità di tale stato con le mansioni di autista, compatibilità attestata invece sia dalla prova di guida del 23.11.2022 ( all. 6 bis fascicolo primo grado parte resistente) che dalla visita medica del 25.11.2022 all'esito della quale lo Parte 1 veniva dichiarato "idoneo alla mansione specifica" senza prescrizione alcuna ( all. fascicolo primo grado parte resistente), ed ancora prima dalla relazione dell'Inail del 16.3.2022 che, nel valutare la residua capacità lavorativa di quest'ultimo, ha valutato come “medio" il livello relativo alla “postura, locomozione, atti motori” e alla “capacità nel tollerare attività fisica associata a resistenza" (al. 6 quater fascicolo primo grado CP_1 Condivisibile è, quindi, l'argomentazione spesa dal
Tribunale che, esaminata la documentazione in atti, ha ritenuto, da un lato, che non fosse possibile invocare alcun < accomodamento ragionevole>> essendo stato il ricorrente riconosciuto idoneo alla mansione specifica e non risultando documentato alcun aggravamento della sua patologia durante il periodo di prova e, dall'altro, che il ricorrente non aveva provato né offerto di provare la sussistenza di un < qualsivoglia motivo illecito che ne avrebbe determinato il licenziamento>>. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ipotesi di avviamento di invalido per assunzione obbligatoria ai sensi della Legge n. 482/1968, con contratto di lavoro stipulato con patto di prova, ha ribadito che “. il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso, aggiungendo tuttavia che incombe sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all'articolo 2697 cod. civ., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da un motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova (Cass. n. 21784 del 2009, n. 16224 del 2013). Risultandone quindi circoscritta la libertà di recesso nell'ambito della funzione cui il patto di prova è finalizzato. Ne consegue che la valutazione datoriale in ordine all'esito della provaè ampiamente discrezionale, sicché la prova da parte del lavoratore dell'esito positivo dell'esperimento non è di per sé sufficiente ad invalidare il recesso, assumendo rilievo tale circostanza se ed in quanto manifesti che esso è stato determinato da motivi diversi (Cass. n. 1180 del 2017, n.
21784 del 2009)", ed ancora "Nell'ipotesi di avviamento di invalido per l'assunzione obbligatoria ai sensi della legge numero 482 del 1968, il contratto di lavoro può essere stipulato con patto di prova,
a condizione che le mansioni affidate siano compatibili con la minorazione dell'invalido; nel caso di esito negativo dell'esperimento è valido il recesso del datore di lavoro dal rapporto, purché motivato con l'indicazione delle ragioni (serie ed obiettive) che non hanno consentito il superamento del periodo di prova, indipendentemente da qualsiasi valutazione della minorazione dell'invalido; con la conseguenza che, ove tali ragioni siano indicate, il recesso non è subordinato ad altri adempimenti od obblighi, incombendo al lavoratore che alleghi l'illegittimità del licenziamento di dedurre e provare rigorosamente eventuali motivi illeciti o discriminatori, ovvero elementi contrari a quelli dedotti dal datore di lavoro circa l'impossibilità di reperire all'interno dell'azienda, tenuto conto della sua struttura organica ed organizzativa, altro posto di lavoro più confacente alle attività del soggetto, nell'ambito della categoria e del livello di appartenenza (Cass. n. 5639 del 1998, n. 21965 del 2010)" (Cass.
16390/2017).
Nella fattispecie in esame, come sopra esposto, la documentazione in atti attesta l'idoneità del lavoratore alla mansione specifica assegnata, mentre non risulta provata dall'originario ricorrente l'incompatibilità della stessa con le sue condizioni di salute, neppure in base al verbale della commissione medica dell' Pt 2 del 13.2.2025, successivo, tra l'altro, al periodo oggetto della prova, così come non è stato provato dal lavoratore, su cui incombeva il relativo onere, l'esistenza di un qualsivoglia motivo illecito del licenziamento, diverso dalla dedotta incompatibilità, e l'esito positivo della prova. In merito, poi, alla doglianza relativa alla mancanza di un'adeguata motivazione per la risoluzione del rapporto di lavoro per "mancato superamento del periodo di prova", rileva il Collegio che nell'atto, protocollato il 29 novembre 2023 (doc. 18 fascicolo primo grado parte resistente), la società appellata ha valutato la prestazione resa dallo Parte_1 non adeguata a consentire il superamento del periodo di prova motivando tale valutazione nei seguenti termini < In particolare, nel corso del periodo di valutazione propedeutica alla Sua conferma in pianta stabile, ella ha commesso alcune mancanze rilevanti dal punto di vista disciplinare, seguite da specifici procedimenti disciplinari conclusisi con i seguenti provvedimenti prot. 2023 U00 17132 del 02/10/2023 di 4 ore di paga e 2023 U0018285 del 18/10/2023 di 1 giorno di sospensione, tutti a Lei correttamente notificati.
Oltre quanto sopra, dall'esame delle schede di valutazione, redatte dai suoi Responsabili in linea gerarchica, viene evidenziato nei Suoi confronti, per diversi indicatori un livello di valutazione mediocre come a titolo esemplificativo "padronanza dei mezzi”, “puntualità nella presa in servizio"
e "rapporto con i suoi superiori">>, giudizio di mediocrità che nella scheda di valutazione (doc. 17 primo grado CP_1 viene riportato anche per ulteriori profili quali “rapporti con i colleghi"," rapporti con l'utenza”, “ disponibilità nei confronti dell'azienda".
Motivazione del recesso che, come argomentato dal giudice di prime cure, indica in maniera specifica tutte le ragioni sottese alla risoluzione del rapporto per mancato superamento del periodo di prova durante il quale il lavoratore avrebbe dovuto dare dimostrazione di massima diligenza, professionalità ed accortezza nello svolgimento della mansione assegnata, aspetti invece non ravvisati nel contegno dell'odierno appellante e tali da costituire oggetto di addebiti disciplinari con l'applicazione delle relative sanzioni, non impugnate.
Alla luce delle considerazioni espresse il secondo e terzo motivo di appello non sono meritevoli di accoglimento.
Parte_1Con il quarto motivo di impugnazione contesta la gravata sentenza per non avere ammesso le istanze istruttorie articolate in ricorso, decidendo sulle stesse con formula di mero stile.
Ha, pertanto, reiterato la richiesta di ammissione della prova testimoniale e della CTU medico legale.
Anche tale motivo è infondato.
La prova testimoniale, oltre che generica ai fini della dimostrazione del motivo illecito alla base della risoluzione del rapporto, ha ad oggetto anche circostanze che lo stesso ricorrente riteneva provate dalla documentazione sanitaria depositata e valutata dal Tribunale unitamente a quella prodotta dalla parte resistente, giungendo alla conclusione della compatibilità della mansione con le condizioni di salute del lavoratore, come esposto nell'analisi del secondo motivo di appello. Quanto invece alla richiesta di una Ctu medico legale, su cui effettivamente il primo giudice non si è in alcun modo espresso, deve rilevarsi che nel complessivo contesto esaminato, a fronte della inidoneità delle allegazioni attoree, alla stessa non potrebbe che attribuirsi natura meramente esplorativa, con conseguente sua inammissibilità. Devono ribadirsi, sul punto, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua la consulenza tecnica di ufficio non costituisce un mezzo di prova in senso tecnico ma un ausilio per il giudice nella valutazione degli elementi già acquisiti al processo o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze in materie extra giuridiche e, come tale, non può essere disposta per la ricerca delle prove che le parti hanno l'onere di fornire o per ovviare ad eventuali carenze probatorie (in ordine a tali principi Cass. n.
4151/79, n. 888/1982, n. 6193/1984, n. 5645/1988).
Parte_1Infine, è infondato anche l'ultimo motivo di appello con cui si duole della condanna alle spese e della sproporzione della somma liquidata rispetto al tenore documentale del giudizio svolto in primo grado.
Il ricorrente è risultato totalmente soccombente e, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., il Tribunale lo ha correttamente condannato al pagamento delle spese processuali in favore della CP_1 liquidate in realtà al di sotto dei valori minimi che, per le cause di valore indeterminabile come quelle aventi ad oggetto il licenziamento, anche applicando lo scaglione relativo alla "complessità bassa” ed esclusa la fase istruttoria, non poteva comunque essere inferiore ad € 2.906,00.
Tali i motivi della decisione, alla stregua dei quali l'appello non è meritevole di accoglimento con integrale conferma della gravata sentenza.
Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del tenore della decisione si dà atto che ricorrono le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del CP_1
15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma 18 settembre 2025
Il Presidente Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza -
21
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA
- Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO
- Consigliere-
- Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI
all'udienza del 18 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 741 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2025, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Angelucci, elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti;
Appellante
E
,CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca
MB e RI PE, elettivamente domiciliata come in atti
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2170/2025 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, pubblicata in data 20/02/2025.
Conclusioni: come da atti introduttivi del giudizio di appello
RAGIONI DELLA DECISIONE
"premesso di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della CP_ Parte_1 1
dal 1.4.2023 al 29.11.2023, in forza di contratto a tempo indeterminato stipulato in data 21.3.2023, con la previsione di un periodo di prova della durata di mesi 6 di effettivo servizio, ed eventuale proroga;
di essere stato stipulato il contratto in ottemperanza delle disposizioni di cui alla legge n. 68 del 12.3.1999, essendo il ricorrente “invalido del lavoro" con 35% di invalidità a seguito di infortunio;
di essere stato inquadrato nella figura professionale di “operatore di esercizio" con parametro 140 e di essere stato adibito alla guida dei mezzi aziendali, mansioni incompatibili con il suo stato di invalidità; di avergli comunicato la società CP_1 con nota del 29.11.2023 il mancato superamento del periodo di prova, ha agito in giudizio nei confronti della CP_1 formulando le seguenti 66conclusioni: A. accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, che il licenziamento intimato dal datore di lavoro società CP_1 al lavoratore Parte_1 per mancato superamento del periodo di prova è illegittimo e/o inefficace e/o nullo e/o annullabile per sottostante nullità del patto di prova stante il difetto di indicazione specifica delle mansioni compatibili con lo stato di invalidità
e/o incompatibilità delle mansioni assegnate e svolte con lo stato di invalidità riconosciuto e/o per difetto di motivazione della lettera di recesso in ordine a ragioni serie e obiettive sul mancato superamento della prova e/o, comunque, per insussistenza dei fatti contestati;
B. Condannare la società CP_1 alla reintegrazione e al risarcimento limitato fino a 12 mensilità ( tutela reale limitata) o al risarcimento del danno tra 12 e 24 mensilità (tutela risarcitoria forte) o al risarcimento del danno tra 6 e 12 mensilità (tutela risarcitoria debole) o alla riassunzione e/o al risarcimento del danno tra 2,5 e 6 mensilità (tutela obbligatoria), oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, C. Condannare, infine, la parte resistente al pagamento delle spese e compensi di lite oltre accessori come per legge.".
Il Tribunale di Roma, nella resistenza della società convenuta, che nella memoria di costituzione aveva richiamato anche i procedimenti disciplinari nei confronti del dipendente aventi ad aggetto episodi avvenuti nei mesi di maggio 2023, giugno 2023 e luglio 2023 e relative sanzioni, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice ha ritenuto il ricorso infondato argomentando che: i) il ricorrente aveva impugnato il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova intimato dalla società CP_1
eccependone l'illegittimità, inefficacia, nullità ed annullabilità per difetto di specificità del patto di prova nella parte relativa alla individuazione delle mansioni di concreta adibizione del lavoratore compatibilmente con il suo stato di invalidità; per essere il recesso determinato anche o esclusivamente per motivo illecito stante lo svolgimento della prova in mansioni incompatibili con lo stato di salute del ricorrente;
per difetto di un'adeguata e dettagliata motivazione e per avere adempiuto il lavoratore alle mansioni affidategli con estremo impegno nonostante l'incompatibilità con il suo stato di invalidità; ii) il ricorrente, iscritto presso il C.P.I. di appartenenza come "invalido al lavoro" con una percentuale di invalidità del 35%, era stato inquadrato con la figura professionale di "operatore di esercizio" parametro 140 del ccnl autoferrotranvieri del 17.11.2000, che si riferisce ai "lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolgono mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone nonché le attività già previste da accordi, disposizioni e consuetudini in atto. svolgono, all'occorrenza, le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela e di versamento incassi ed effettuano altresì, in alternativa alle prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa. le modalità di svolgimento di queste ultime attività sono concordate a livello aziendale", iii) doveva essere, quindi, respinta l'eccezione di genericità del patto di prova nella parte in cui venivano indicate le mansioni in quanto la specificazione, secondo consolidata giurisprudenza, può avvenire anche tramite rinvio per relationem alle declaratorie del contratto collettivo con riferimento all'inquadramento del lavoratore, e a nulla rilevava che, oltre al richiamo al ccnl, erano state richiamate attività già previste da accordi, disposizioni e consuetudini, riferendosi il ccnl ad attività evidentemente inerenti allo svolgimento della medesima mansione di guida dei mezzi aziendali;
iv) la società anche nella convenzione stipulata con il centro per l'impiego era stata chiara sulla figura professionale che intendeva assumere, quella di “operatore di esercizio con la mansione di autista”, ed il ricorrente aveva regolarmente effettuato la visita pre-assunzione il 25.11.2022 presso il CIISPI
e la prova di guida, con esito positivo, ed era stato ritenuto "idoneo alla mansione specifica" con Cod.
1, ovvero non in situazione di fragilità, v) quanto all'asserito motivo illecito il lavoratore non aveva offerto alcuna prova sul punto e le deduzioni in ricorso erano generiche e sfornite di riscontro oggettivo;
vi) non vi era prova dell'esito positivo della prova, essendosi il ricorrente limitato a sostenere di avere svolto le attività "con estremo impegno" e che gli episodi di contestazione disciplinare dimostrerebbero "l'incompatibilità delle mansioni con lo stato di invalidità"; vii) la prova testimoniale articolata in ricorso faceva riferimento a circostanze generiche e, anche se ammessa, non avrebbe consentito di ritenere l'illegittimità della risoluzione del rapporto per motivo illecito e/o diverso;
viii) la società aveva documentato la compatibilità tra l'inabilità del ricorrente e la mansione di autista producendo sia la relazione del medico competente che quella dell'Inail del 16.3.2022, e neppure la relazione prodotta dal ricorrente faceva riferimento ad una sua incompatibilità con lo svolgimento della mansione di autista;
non era invocabile alcun “accomodamento ragionevole❞ considerato che lo Parte_1 era stato riconosciuto idoneo alla mansione specifica e non risultava documentato alcun peggioramento nel corso del periodo di prova;
ix) risultavano, dunque, provate le ragioni indicate dalla società resistente per non ritenere superato il periodo di prova mentre non vi era prova di eventuali motivi illeciti o discriminatori, avendo la convenuta anche evidenziato che il lavoratore si era dimostrato irrispettoso delle procedure e normative aziendali tanto da essere stato sanzionato disciplinarmente;
x) il licenziamento doveva quindi ritenersi legittimo difettando tutti gli elementi, quali diligenza, affidabilità ed accortezza, che un conducente di autobus deve dimostrare di avere, oltre le competenze tecniche di guida.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello Parte_1 censurando la sentenza impugnata per: 1) erronea valutazione, da parte del giudice di prime cure, del contenuto del ricorso e dei documenti allegati circa il difetto di specificità nel patto di prova delle mansioni compatibili con lo stato di invalidità del lavoratore;
2) errata valutazione del contenuto del ricorso e dei documenti ad esso allegati circa la sussistenza del motivo illecito consistente nello svolgimento di mansioni incompatibili con lo stato di invalidità del lavoratore;
3) errata valutazione del ricorso e dei documenti allegati e/o omessa motivazione circa il difetto di un'adeguata e dettagliata motivazione sottostante al recesso in prova dell'invalido avviato obbligatoriamente;
4) difetto e/o carenza di motivazione in ordine alla pronuncia contenuta nella gravata sentenza sulle istanze istruttorie articolate a sostegno della sussistenza del motivo illecito del licenziamento e sul comportamento tenuto dall'appellato durante la prova;
5) ingiusta condanna al pagamento delle spese di lite, somma sproporzionata per essere stato il giudizio di primo grado esclusivamente documentale. Si è costituita la CP_1 che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c., chiedendone, nel merito, il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito degli incombenti previsti dall'art. 437 c.p.c. la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
In via preliminare, è infondata l'eccezione, proposta dalla parte appellata, di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei relativi motivi ex art. 434 c.p.c. Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata" (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2143 del 05/02/2015; conformi Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21336 del 14/09/2017, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 4136
del 12/02/2019). D'altro canto, le Sezioni Unite Civili hanno avuto modo di precisare che "gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (Cass. Sez. U, Sentenza n.
27199 del 16/11/2017; conforme Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018). La mera lettura del gravame smentisce l'asserita genericità dello stesso, avendo parte appellante svolto una precisa critica della decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ed alle questioni di diritto trattate (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20836 del
21/08/2018).
Tanto premesso, l'appello, anche se ammissibile, non è fondato risultando meritevoli di conferma, anche nella presente fase di gravame, le argomentazioni e conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure.
Parte_1Con il primo motivo di impugnazione lamenta l'erronea valutazione da parte del
Tribunale del contenuto del ricorso e dei documenti allegati che aveva portato il primo giudice a respingere l'eccezione di genericità del patto di prova. Afferma sul punto che se la specificazione delle mansioni da svolgere può avvenire tramite il rinvio per relationem alle declaratorie del CCNL con riferimento all'inquadramento del lavoratore, nel caso di lavoratore invalido l'esigenza di specificità delle mansioni deve essere valutata con particolare rigore, in quanto la mansione, come previsto dalla legge 68/1999, deve essere compatibile con la capacità lavorativa della persona disabile e nel caso in esame il richiamo alle declaratorie del contratto collettivo con riferimento all'inquadramento del lavoratore non era sufficientemente specifico. In particolare, la previsione collettiva menziona fra i compiti riconducibili alla figura di operatore di servizio una serie indefinita di compiti, rendendo maggiormente incerto in relazione a quali di questi dovesse essere verificato l'esito della prova in base allo stato di invalidità dell'appellante, incertezza “ampliata anzi avvalorata dal riferimento ad “attività già previste da accordi, disposizioni e consuetudine in atto".
La censura non è condivisibile.
Il contratto di lavoro sottoscritto dalle parti in data 21.03.2023 ha previsto l'assunzione di Parte_1
[...] a tempo indeterminato con periodo di prova di mesi 6, in ottemperanza alle disposizioni "
della Legge n. 68/1999, con inquadramento nella figura professionale di Operatore di esercizio parametro 140 per lo svolgimento delle relative mansioni come previste dal C.C.N.L. del 27 novembre 2000 e s.m. nonché “quelle che eventualmente dovessero essereControparte_2 richieste da eventuali mutamenti degli assetti organizzativi aziendali che incidano sulla erogazione del servizio di trasporto".
Il detto CCNL comprende nel profilo dell'Operatore di esercizio (parametro 140) i "Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolgono mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone nonché le attività già previste da accordi, disposizioni e consuetudini in atto. Svolgono, all'occorrenza, le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela e di versamento incassi ed effettuano altresì, in alternativa alle prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa. Le modalità di svolgimento di queste ultime attività sono concordate a livello aziendale."
Ebbene, la Corte condivide quanto accertato dal giudice di primo grado con la gravata sentenza, nella parte in cui ha dichiarato che la specificità del contenuto del patto attraverso l'indicazione delle mansioni può essere assicurata, come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, da un rinvio per relationem alle declaratorie del contratto collettivo che definiscano le mansioni comprese nella qualifica di assunzione “e sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico" (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 9597 del 13/04/2017). Inoltre, va richiamato, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., il costante orientamento di questa Corte sulla validità del patto di prova, conforme all'indirizzo reso dalla Cassazione (C.A. Roma sent. n. 3188/2023 del 26.09.2023; n. 3741/2022 del 22.10.2022) concorde nel ritenere che “il patto di prova apposto ad un contratto di lavoro deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, la quale può essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi una pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria”. Nella fattispecie in esame, dunque, il patto di prova risulta legittimamente apposto dal datore di lavoro, che ha indicato l'inquadramento del lavoratore con il richiamo al CCNL ed al parametro specifico che, come sopra riportato, si riferisce ai lavoratori che svolgono mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone, a nulla rilevando che siano richiamate ulteriori attività che si aggiungono e non sostituiscono di certo la mansione principale che è quella di guida di mezzi aziendali.
Il Tribunale, con motivazione esente da censure, ha respinto l'eccezione di genericità del patto di prova anche in base all'ulteriore considerazione per cui < già nella convenzione con il Centro per l'impiego la Società era stata chiara sulla figura professionale appartenente alle categorie protette che intendeva assumere ovvero quella di “operatore di esercizio, con la mansione di autista”, e al rilievo per cui il ricorrente aveva effettuato la visita pre assunzione il 25.11.2022 e la prova di guida con esito positivo risultando “idoneo alla mansione specifica". Il motivo di appello, non rinvenendosi motivi di nullità del patto di prova, come correttamente già ritenuto dal giudice di prime cure, non è pertanto meritevole di accoglimento.
Il secondo ed il terzo motivo di impugnazione, con i quali si critica l'erronea valutazione del ricorso e dei documenti allegati, circa la sussistenza del motivo illecito consistente nello svolgimento di mansioni incompatibili con lo stato di invalidità del lavoratore, e la mancanza di adeguata motivazione sottostante al recesso, possono essere esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione.
L'appellante si duole della asserita compatibilità tra l'inabilità del lavoratore e la mansione di autista, avendo il Tribunale errato nel ritenere insussistente il motivo illecito determinante il licenziamento ed escluso la possibilità di invocare alcun "accomodamento ragionevole". Sostiene che tra i motivi illeciti ben può rientrare lo svolgimento della prova in mansioni incompatibili con lo stato di invalidità, documentato per l'originario ricorrente dalla documentazione sanitaria allegata al ricorso,
e verificabile con una ctu medico legale, richiesta in primo grado, al pari della prova testimoniale.
Afferma che il parere del medico competente della società appellata come quello dell'Inail, menzionati dal Tribunale, non sono vincolanti per il giudice di merito adito per l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento e che, in caso di contrasto tra giudizio espresso dal medico competente e documentazione sanitaria depositata dal lavoratore, da ultimo il verbale della commissione medica dell' Pt_2 del 13.2.2025, il giudice di prime cure avrebbe dovuto disporre una
Ctu medico legale. Lamenta l'assenza, nella comunicazione del recesso, di un'adeguata motivazione, risultando un "livello di valutazione mediocre" con riferimento ad indicatori non specificati ma indicati solo a titolo esemplificativo e che, nel caso della "padronanza dei mezzi”, confermerebbe l'incompatibilità delle mansioni assegnate con lo stato di salute del lavoratore.
Osserva il Collegio che la documentazione sanitaria allegata al ricorso (docc. 3, 4, 5, 6 e 17) documenta senz'altro lo stato di invalidità dell'appellante, inserito per questo nelle liste di collocamento mirato, ma non di certo l'incompatibilità di tale stato con le mansioni di autista, compatibilità attestata invece sia dalla prova di guida del 23.11.2022 ( all. 6 bis fascicolo primo grado parte resistente) che dalla visita medica del 25.11.2022 all'esito della quale lo Parte 1 veniva dichiarato "idoneo alla mansione specifica" senza prescrizione alcuna ( all. fascicolo primo grado parte resistente), ed ancora prima dalla relazione dell'Inail del 16.3.2022 che, nel valutare la residua capacità lavorativa di quest'ultimo, ha valutato come “medio" il livello relativo alla “postura, locomozione, atti motori” e alla “capacità nel tollerare attività fisica associata a resistenza" (al. 6 quater fascicolo primo grado CP_1 Condivisibile è, quindi, l'argomentazione spesa dal
Tribunale che, esaminata la documentazione in atti, ha ritenuto, da un lato, che non fosse possibile invocare alcun < accomodamento ragionevole>> essendo stato il ricorrente riconosciuto idoneo alla mansione specifica e non risultando documentato alcun aggravamento della sua patologia durante il periodo di prova e, dall'altro, che il ricorrente non aveva provato né offerto di provare la sussistenza di un < qualsivoglia motivo illecito che ne avrebbe determinato il licenziamento>>. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ipotesi di avviamento di invalido per assunzione obbligatoria ai sensi della Legge n. 482/1968, con contratto di lavoro stipulato con patto di prova, ha ribadito che “. il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso, aggiungendo tuttavia che incombe sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all'articolo 2697 cod. civ., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da un motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova (Cass. n. 21784 del 2009, n. 16224 del 2013). Risultandone quindi circoscritta la libertà di recesso nell'ambito della funzione cui il patto di prova è finalizzato. Ne consegue che la valutazione datoriale in ordine all'esito della provaè ampiamente discrezionale, sicché la prova da parte del lavoratore dell'esito positivo dell'esperimento non è di per sé sufficiente ad invalidare il recesso, assumendo rilievo tale circostanza se ed in quanto manifesti che esso è stato determinato da motivi diversi (Cass. n. 1180 del 2017, n.
21784 del 2009)", ed ancora "Nell'ipotesi di avviamento di invalido per l'assunzione obbligatoria ai sensi della legge numero 482 del 1968, il contratto di lavoro può essere stipulato con patto di prova,
a condizione che le mansioni affidate siano compatibili con la minorazione dell'invalido; nel caso di esito negativo dell'esperimento è valido il recesso del datore di lavoro dal rapporto, purché motivato con l'indicazione delle ragioni (serie ed obiettive) che non hanno consentito il superamento del periodo di prova, indipendentemente da qualsiasi valutazione della minorazione dell'invalido; con la conseguenza che, ove tali ragioni siano indicate, il recesso non è subordinato ad altri adempimenti od obblighi, incombendo al lavoratore che alleghi l'illegittimità del licenziamento di dedurre e provare rigorosamente eventuali motivi illeciti o discriminatori, ovvero elementi contrari a quelli dedotti dal datore di lavoro circa l'impossibilità di reperire all'interno dell'azienda, tenuto conto della sua struttura organica ed organizzativa, altro posto di lavoro più confacente alle attività del soggetto, nell'ambito della categoria e del livello di appartenenza (Cass. n. 5639 del 1998, n. 21965 del 2010)" (Cass.
16390/2017).
Nella fattispecie in esame, come sopra esposto, la documentazione in atti attesta l'idoneità del lavoratore alla mansione specifica assegnata, mentre non risulta provata dall'originario ricorrente l'incompatibilità della stessa con le sue condizioni di salute, neppure in base al verbale della commissione medica dell' Pt 2 del 13.2.2025, successivo, tra l'altro, al periodo oggetto della prova, così come non è stato provato dal lavoratore, su cui incombeva il relativo onere, l'esistenza di un qualsivoglia motivo illecito del licenziamento, diverso dalla dedotta incompatibilità, e l'esito positivo della prova. In merito, poi, alla doglianza relativa alla mancanza di un'adeguata motivazione per la risoluzione del rapporto di lavoro per "mancato superamento del periodo di prova", rileva il Collegio che nell'atto, protocollato il 29 novembre 2023 (doc. 18 fascicolo primo grado parte resistente), la società appellata ha valutato la prestazione resa dallo Parte_1 non adeguata a consentire il superamento del periodo di prova motivando tale valutazione nei seguenti termini < In particolare, nel corso del periodo di valutazione propedeutica alla Sua conferma in pianta stabile, ella ha commesso alcune mancanze rilevanti dal punto di vista disciplinare, seguite da specifici procedimenti disciplinari conclusisi con i seguenti provvedimenti prot. 2023 U00 17132 del 02/10/2023 di 4 ore di paga e 2023 U0018285 del 18/10/2023 di 1 giorno di sospensione, tutti a Lei correttamente notificati.
Oltre quanto sopra, dall'esame delle schede di valutazione, redatte dai suoi Responsabili in linea gerarchica, viene evidenziato nei Suoi confronti, per diversi indicatori un livello di valutazione mediocre come a titolo esemplificativo "padronanza dei mezzi”, “puntualità nella presa in servizio"
e "rapporto con i suoi superiori">>, giudizio di mediocrità che nella scheda di valutazione (doc. 17 primo grado CP_1 viene riportato anche per ulteriori profili quali “rapporti con i colleghi"," rapporti con l'utenza”, “ disponibilità nei confronti dell'azienda".
Motivazione del recesso che, come argomentato dal giudice di prime cure, indica in maniera specifica tutte le ragioni sottese alla risoluzione del rapporto per mancato superamento del periodo di prova durante il quale il lavoratore avrebbe dovuto dare dimostrazione di massima diligenza, professionalità ed accortezza nello svolgimento della mansione assegnata, aspetti invece non ravvisati nel contegno dell'odierno appellante e tali da costituire oggetto di addebiti disciplinari con l'applicazione delle relative sanzioni, non impugnate.
Alla luce delle considerazioni espresse il secondo e terzo motivo di appello non sono meritevoli di accoglimento.
Parte_1Con il quarto motivo di impugnazione contesta la gravata sentenza per non avere ammesso le istanze istruttorie articolate in ricorso, decidendo sulle stesse con formula di mero stile.
Ha, pertanto, reiterato la richiesta di ammissione della prova testimoniale e della CTU medico legale.
Anche tale motivo è infondato.
La prova testimoniale, oltre che generica ai fini della dimostrazione del motivo illecito alla base della risoluzione del rapporto, ha ad oggetto anche circostanze che lo stesso ricorrente riteneva provate dalla documentazione sanitaria depositata e valutata dal Tribunale unitamente a quella prodotta dalla parte resistente, giungendo alla conclusione della compatibilità della mansione con le condizioni di salute del lavoratore, come esposto nell'analisi del secondo motivo di appello. Quanto invece alla richiesta di una Ctu medico legale, su cui effettivamente il primo giudice non si è in alcun modo espresso, deve rilevarsi che nel complessivo contesto esaminato, a fronte della inidoneità delle allegazioni attoree, alla stessa non potrebbe che attribuirsi natura meramente esplorativa, con conseguente sua inammissibilità. Devono ribadirsi, sul punto, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua la consulenza tecnica di ufficio non costituisce un mezzo di prova in senso tecnico ma un ausilio per il giudice nella valutazione degli elementi già acquisiti al processo o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze in materie extra giuridiche e, come tale, non può essere disposta per la ricerca delle prove che le parti hanno l'onere di fornire o per ovviare ad eventuali carenze probatorie (in ordine a tali principi Cass. n.
4151/79, n. 888/1982, n. 6193/1984, n. 5645/1988).
Parte_1Infine, è infondato anche l'ultimo motivo di appello con cui si duole della condanna alle spese e della sproporzione della somma liquidata rispetto al tenore documentale del giudizio svolto in primo grado.
Il ricorrente è risultato totalmente soccombente e, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., il Tribunale lo ha correttamente condannato al pagamento delle spese processuali in favore della CP_1 liquidate in realtà al di sotto dei valori minimi che, per le cause di valore indeterminabile come quelle aventi ad oggetto il licenziamento, anche applicando lo scaglione relativo alla "complessità bassa” ed esclusa la fase istruttoria, non poteva comunque essere inferiore ad € 2.906,00.
Tali i motivi della decisione, alla stregua dei quali l'appello non è meritevole di accoglimento con integrale conferma della gravata sentenza.
Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del tenore della decisione si dà atto che ricorrono le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del CP_1
15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma 18 settembre 2025
Il Presidente Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa