Articolo 29 della Legge 12 settembre 2025, n. 131
Articolo 28Articolo 30
Versione
20 settembre 2025
Art. 29.
Incentivi per la natalita' nei comuni montani

1. Al fine di contrastare lo spopolamento nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di uno dei predetti comuni successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dall'anno 2025 e' riconosciuto, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui, un contributo una tantum il cui importo e' determinato con decreto del Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie. Con il medesimo decreto sono altresi' stabiliti criteri, parametri e modalita' per la concessione del beneficio, ivi compresi i requisiti di residenza del minore nonche' i relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34. Nel valore del contributo una tantum di cui al presente articolo, non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale.
Entrata in vigore il 20 settembre 2025