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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 08/04/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Cristina Mondini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7385/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
avvocati PAOLO MERCURI e DAVIDE MERCURI;
ATTORE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio degli avvocati Controparte_1 P.IVA_1
MARIAROSA CORTINOVIS e MASSIMO NESPOLI;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate, conclusioni che qui si intendono richiamate.
pagina 1 di 5
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il signor , odierno attore, deduceva di aver Parte_1 stipulato, in data 14.05.2009 con poi – cessionaria del ramo di Controparte_2 Controparte_1 azienda della prima relativamente “all'attività di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio”, il contratto di finanziamento n. 295839 per l'importo di euro 41.040,00, da restituire in 120 rate da 342,00 euro ciascuna, mediante cessione di quote della retribuzione mensile. Dava atto di aver esercitato la facoltà di estinzione anticipata del finanziamento con decorrenza dal 30.11.2016. Lamentava l'applicazione di un TEG pari al 15,443%, superiore quindi al tasso soglia del periodo di riferimento per la categoria prestiti contro cessione del quinto, fissato al momento di stipulazione del contratto al 13,455%.
Esponeva, al riguardo, che la società mutuante non aveva considerato, ai fini del calcolo del TEG, il premio assicurativo, la cui inclusione comportava appunto il superamento del c.d. tasso-soglia.
Lamentava, altresì, parte attrice che, nonostante l'anticipata estinzione del predetto finanziamento, non aveva riconosciuto i rimborsi anticipati relativi alle commissioni non maturate Controparte_1 fino alla scadenza del prestito, come riconosciuti dall'art. 125, comma 2, del Testo Unico Bancario
(D.lgs 1° settembre 1993 n. 385) s.m.i..
Domandava, pertanto, in via principale, a che gli fosse restituita la somma di euro 16.441,80, oltre interessi e rivalutazione e, in via subordinata, che gli fosse restituita la somma di euro 5.242,27.
Con atto depositato in data 13.02.2023, si costituiva , odierna convenuta, opponendosi Controparte_1 all'accoglimento di tutte le domande di parte attrice. Eccepiva, in via preliminare, la carenza della propria legittimazione passiva, sostenendo di essere succeduta a solamente nel credito e non nell'intero contratto, e rilevando, da un Controparte_2 lato, la non usurarietà del tasso applicato, dall'altro, di aver già provveduto alla restituzione di quanto non maturato a titolo di commissioni, spese fisse e premi assicurativi. Sosteneva, in particolare, che, ai fini del calcolo del tasso effettivo applicato, l'attore avrebbe dovuto esplicitare sia la formula a tal fine utilizzata che le singole somme e voci di spesa da includere nel conteggio.
Richiamava poi la normativa applicabile ratione temporis, che escludeva dal calcolo del tasso soglia le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore, purché certificate da apposita polizza, argomentando che la conclusione opposta era applicabile solamente ai contratti stipulati dopo il 2009, anno in cui le successive istruzioni della Banca d'Italia avevano incluso tali spese nella verifica del TAEG.
Dopo il mutamento del rito e il deposito di memorie integrative, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. La domanda principale di parte attrice è fondata e va quindi accolta. È in via preliminare da riconoscersi la legittimazione passiva dell'odierna convenuta. Con atto n. 28933/1730 Repertorio, del 25.6.2012, a rogito del notaio dottoressa pubblicato Per_1 nella Gazzetta Ufficiale parte II n.83 del 17.7.2012 (doc. 2 convenuta), nell'ambito di un'operazione infragruppo, il ramo d'azienda di dedicato al credito al consumo, veniva conferito Controparte_2 in In particolare, come si legge dalla stessa pubblicazione della Gazzetta Ufficiale, il Controparte_1 ramo d'azienda oggetto di conferimento risultava costituito da “tutte le attività, passività e rapporti giuridici rivenienti dall'istruttoria, delibera, perfezionamento, erogazione e gestione post vendita dei finanziamenti concessi nella forma tecnica della Cessione del Quinto/Delegazione di pagamento (“Crediti Ceduti”)”.
pagina 2 di 5 In seguito a tale conferimento, pertanto, subentrava non solo nei crediti, ma anche Controparte_1 nella titolarità di tutte le posizioni giuridiche afferenti a tale ramo d'azienda, ivi compreso il contratto per cui è causa.
Parte convenuta, poi, per opporsi all'accoglimento della domanda, contestava il calcolo del tasso applicato ponendo a fondamento della propria opposizione non un errore aritmetico, bensì solamente la circostanza che le istruzioni della Banca di Italia vigenti sino al 31.12.2009 e costituenti il criterio di riferimento per la formazione del TEGM, sulla cui base venivano individuati i tassi soglia relativi al tipo di finanziamento sub iudice, non tenevano contro delle spese di assicurazione non imposte dal creditore. Le condizioni contrattuali, pertanto, non consentirebbero di ravvisare, nel caso di specie, l'avvenuta pattuizione di interessi usurari, in ragione della struttura dell'art. 644 c.p., da considerarsi norma parzialmente in bianco laddove al comma 3 dispone che sia la legge a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Quindi, sempre secondo parte convenuta, solo con le nuove istruzioni della Banca di Italia del 2009 veniva previsto che le spese per assicurazioni, ancorché facoltative, dovevano essere incluse nel calcolo TEG ai fini antiusura ogniqualvolta tali spese fossero contestuali alla sottoscrizione del finanziamento e, al contempo, garantissero i diritti patrimoniali del creditore. La convenuta non contestava, quindi, la correttezza aritmetica dei calcoli attorei, ma il metodo e, nello specifico, l'inclusione degli oneri assicurativi nel calcolo del TEG. Va innanzitutto respinta l'eccezione di carenza di prova delle somme e dei singoli addebiti corrisposti dall'odierna parte attrice, i quali sono da ritenersi sufficientemente provati a fronte sia del contratto di finanziamento, riportante tutte le voci dei versamenti, sia del prospetto di estinzione anticipata (doc. 2a attrice e doc. 4 parte convenuta per prospetto al 31.12.2016).
Inoltre, pacifica la sostanziale contestualità tra la stipula del contratto di finanziamento e della relativa assicurazione (doc. 1 parte ricorrente, doc. 5a parte resistente) e, comunque, trattandosi di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, la obbligatorietà della predetta polizza ex art. 54 del dpr 1950 n. 180, va rilevato che, pur a fronte del contrasto giurisprudenziale, con orientamento prevalente e recente la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito e ribadito la necessità di computare nel
TEG gli oneri assicurativi collegati al credito, presumendosi tale collegamento in caso di contestualità tra il finanziamento e l'assicurazione, indipendentemente dalla eventuale esclusione di tali oneri da parte delle Istruzioni della Banca d'Italia. Il TEG effettivo così ricalcolato deve essere comparato con il TEGM come rilevato tempo per tempo dalla Banca d'Italia, mentre lo spazio di operatività degli oneri assicurativi risiede nell'aumento del TEGM previsto ai fini del calcolo del tasso soglia (sul punto, si vedano Cass. nn. 31734/2023; 29501/2023; 26522/2023; 20247/2023; 17839/2023; 35102/22; 3025/2022; 22458/2018; 5160/2018;
8806/2017). Tale conclusione è condivisa anche dalla più recente giurisprudenza di merito (tra cui, C.
App. Brescia sent. n. 44/2025). La giurisprudenza di legittimità ha poi richiamato i principi ora esposti anche proprio in relazione a prestiti dietro cessione del quinto (cfr. Cass. nn. 29501/2023, 20247/2023,
17839/2023 e 22458/2018), nel senso che al principio generale di inclusione delle spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito nel TEG, coerente con l'art. 644 c.p., non può derogarsi quando l'assicurazione sia contestuale alla concessione del finanziamento e remuneratoria (cioè, posta a vantaggio del finanziatore). La disciplina primaria del tasso soglia è contenuta nell'art. 2 della legge n. 108/1996, che non introduce una deroga all'art. 644 c.p., in quanto le Istruzioni di Banca d'Italia hanno rilevanza solo ed esclusivamente al fine statistico della rilevazione del tasso effettivo globale medio. Le Istruzioni di Banca d'Italia sono, quindi, norme secondarie, che devono necessariamente conformarsi alle norme primarie di riferimento, con la conseguenza che le Istruzioni non sono vincolanti allorché si sovrappongano al dettato onnicomprensivo dell'art. 644 c.p., non potendone intaccare la ben precisa portata precettiva (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020; Sez. U, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018). Pertanto, attenendosi al tenore testuale della norma primaria, senza che il principio di omogeneità tra il metodo di calcolo del TEGM e il costo del credito della singola operazione possa pagina 3 di 5 pregiudicarne la valenza precettiva, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito. Ciò in conformità con quanto previsto dall'art. 644, quarto comma, c.p., essendo a tal fine sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito (in tal senso anche Corte di Cassazione n.2600/2024). Poiché risulta dal contratto che il TEG effettivo del rapporto, comprensivo di oneri e costi assicurativi, è del 15,56%, quindi, anche al netto di altri oneri erariali, comunque superiore, a fronte della incidenza dei costi assicurativi, al tasso soglia di riferimento pari al 13,455% (tasso medio per categoria di finanziamento oltre 5.000 €, aumentato della metà) – essendo il TEG correttamente calcolato da ctp pari al 15,443% (doc. 3 parte attrice) – deve ritenersi accertato il carattere usurario degli interessi pattuiti nel contratto. Da ciò discende, ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c., che detti interessi sono stati indebitamente pagati. Posto che la gratuità del mutuo/finanziamento, intesa come sanzione civile a carico del mutuante che viola la norma dell'art. 644 c.p., deve essere declinata nel senso che al finanziato vadano restituiti tutti gli oneri collegati finanziamento (cfr. anche Corte Appello Torino 30.10.2020) e che tutte le predette somme venivano comunque conferite quale quota interessi nelle singole rate versate dal signor
, si condanna parte convenuta alla restituzione in favore dell'attore di euro 16. 441,80, oltre Pt_1 interessi legali dalla data del pagamento, senza rivalutazione monetaria, trattandosi di debito non di valore, ma di valuta ed oltre interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale sino al saldo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al Controparte_1 signor la somma di euro 16.441,80, oltre interessi legali, dalla data Parte_1 del pagamento ed interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c., dalla domanda giudiziale al saldo;
pagina 4 di 5 condanna altresì parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 5.077,00, di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase istruttoria, euro 1.701,00 per la fase decisoria oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% ed anticipazioni di euro 118,50, da distrarsi a favore degli avvocati Paolo Mercuri e Davide Mercuri, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in data 8 aprile 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO.
IL G.O.,
dott. Cristina Mondini
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