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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 11/11/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1867/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NZ OT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1867/2022 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. VICCEI Parte_1 C.F._1
SC MA e dall'avv. DE SANTIS GABRIELE giusta procura in atti;
ATTORE contro
( ), in persona del , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 dall'avv. PIERMARTIRI ENRICO giusta procura in atti;
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
spiegando che in data 02.01.2022, tra le ore 16,30/17,00, mentre passeggiava in CP_1 compagnia di un amico sul sentiero che risale dalla torre del “Cucco” verso la Fortezza Pia, inciampava con il piede sinistro su una rete di delimitazione di colore verde che si trovava a terra e precipitava da una parete rocciosa alta circa 20/30 metri, priva di idonea protezione. Pertanto, veniva trasportato presso il Pronto soccorso dell'Ospedale di ove gli veniva diagnosticato “trauma CP_1 contusivo epatico con trauma cranico minore e ferita lacero contusa del cuoio capelluto”. Aggiungeva di aver inoltrato richiesta di risarcimento dei danni subiti al , con lettera Controparte_1 dell'11.01.2022 alla quale non seguiva, però, alcun riscontro positivo. Ritenendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto concludeva chiedendo “- accertare e dichiarare la responsabilità CP_1 del ex art. 2051 c.c. o, in subordine, qualora non venisse riconosciuto il Controparte_1 rapporto di custodia, ex art. 2043 c.c. per il sinistro occorso in data 02.01.2022 al Sig. Pt_1
e, per gli effetti, condannarlo al pagamento della somma di Euro 52.000,00 o della diversa
[...]
pagina 1 di 12 maggiore o minore somma che il giudice accerterà in corso di causa, comprensiva del danno biologico, del danno morale, e di euro 1161,00 per le spese mediche sostenute, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Si costituiva in giudizio il contestando in fatto ed in diritto la ricostruzione Controparte_1 dell'evento fornita dall'attore, affermando l'assenza di qualunque responsabilità in capo allo stesso e l'esclusiva riconducibilità dell'evento per cui è causa al comportamento imprudente e poco diligente dell'attore. Contestava, in ogni caso, il quantum della pretesa e concludeva chiedendo “ 1) nel merito in via principale: rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto nonché destituita di pregio e fondamento giuridico sia in ordine all'an che al quantum debeatur e nel contempo accertare e dichiarare che nessuna responsabilità circa la causazione dei presunti danni subìti può esser imputata a condotta, neppure colposa, del convenuto per tutti i motivi sopra dedotti attesa la responsabilità esclusiva dell'attore nella produzione delle autolesioni;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi che si dovesse ritenere responsabile la convenuta P.A., ridurla in relazione al concorso di colpa dell'attore e/o alla qualità del preteso danno, ex art. 1227,1° c.c.; 3) Con vittoria di spese e di onorari di giudizio”.
La causa era istruita mediante prove orali e, espletata una CTU medico-legale, era chiamata all'udienza dell'11.07.2025 – poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte –; in quella sede era trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con note scritte per l'udienza del 4.07.2025, l'attore così precisava le proprie conclusioni: “dichiarare la responsabilità del ex art 2051 cc o, in subordine, ex art 2043 cc, per il Controparte_1 sinistro occorso in data 1.2.2022 al Sig. e, per gli effetti, condannarlo al pagamento Parte_1 in favore di quest'ultimo delle somme corrispondenti alle percentuali di danno così come individuate dal CTU e, precisamente, euro 25.041,00 a titolo di danno biologico e danno non patrimoniale con personalizzazione massima, euro 1150,00 a titolo di invalidità temporanea totale, euro 1293,75 a titolo di invalidità temporanea parziale al 75%, euro 1150,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al
50%, euro 575,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 25% (per un totale di euro 4168,75 di danno biologico temporaneo), oltre alla rifusione di tutte le spese mediche sostenute pari ad euro
1161,00 così come riconosciute dal ctu e oltre ad euro 610,00 quale onorario anticipato al ctu ed euro
366,00 quale onorario richiesto dal ctp per la partecipazione alle operazioni peritali (spesa documentata con bonifico inviato al ctu via pec durante le operazioni peritali) e quindi in totale la somma di euro 31.346,75. A tale importo si chiede che venga aggiunta in via equitativa per i 5 giorni pagina 2 di 12 di chiusura dell'attività e per i 65 giorni in cui la stessa è stata gestita dalla madre del in Pt_1 modalità ridotta l'ulteriore somma di euro 3.000,00 o la somma maggiore o minore che il giudice riterrà congrua. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Parte convenuta, dal canto suo, si riportava alle conclusioni in atti.
Deve innanzitutto ribadirsi, a fronte delle richieste istruttorie di parte attrice (ammissione prova per testi sulle circostanze contenute nei capitoli non ammessi), come le stesse siano da rigettare essendo tutti gli elementi necessari a valutare i fatti posti a fondamento della domanda già acquisiti al presente procedimento.
Ciò posto, è chiaro che nel caso di specie la responsabilità invocata dall'attore debba essere inquadrata in quella per le cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. in base al quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Come noto, la disposizione richiamata presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa, identificandosi lo stesso in una relazione di fatto tra la cosa e il soggetto titolare di un effettivo potere fisico sulla stessa. Ne consegue che è da considerare custode chiunque eserciti un potere di fatto sulla cosa, controllando e vigilando su di essa, in modo da impedire l'insorgenza di situazioni di pericolo.
La funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi controlla le modalità d'uso e di conservazione della cosa con conseguente irrilevanza del profilo soggettivo del custode. Ed infatti la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è ormai costante nel ritenere che “nella fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c., va individuata un'ipotesi di responsabilità oggettiva in virtù della quale
è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, non assumendo rilievo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza” (v. Cass. 1468/2014;
Cass. 56/2016; Cass. 295/2015; Trib. Bari 10/03/2016, n. 1350; Trib. Salerno 11/01/2016, n. 95; Cass.
n. 2075/2002; Cass. n.7172/2022).
Per la sua configurazione è quindi sufficiente la dimostrazione, da parte dell'attore, del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode. Occorre al riguardo segnalare, infatti, che la Suprema Corte ha affermato che il danneggiato non è tenuto nemmeno alla dimostrazione dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando, invece, su quest'ultimo la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 6651 del 09 marzo 2020; v. anche Cass Sez Un. -Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
pagina 3 di 12 Il proprietario, infatti, per escludere la propria responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, il quale può consistere sia nell'esistenza di una “alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile, nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene, abbia determinato
l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno” (cfr. Cass. n. 3793/2014
v. Cass. n. 2480/2018; Cass. 21531/2017; Cass. 13222/2016; Cass. 1896/2015; Cass. 22684/2013).
Ed infatti, sulla scorta del costante orientamento giurisprudenziale sul punto, il comportamento del danneggiato intanto esclude la responsabilità del custode in quanto intervenga nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Ne discende che, nel caso in cui sia eccepita dal custode la colpa della vittima, l'esclusione della responsabilità del custode esige una duplice prova (in capo al custode) e, dunque, un duplice accertamento: da un lato, che la vittima abbia tenuto una condotta negligente e, dall'altro, che quella condotta non fosse prevedibile (cfr. Cass. n. 25837 del 31.10.2017). In altri termini, la mera disattenzione della vittima, costituendo condotta prevedibile, non potrebbe assurgere a causa esclusiva del danno, tale da escludere la responsabilità del custode, la quale è integrata nel solo caso in cui la condotta della vittima sia stata imprevedibile, ovvero eccezionale ed inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata (cfr. Cass. n. 25837 del 31/10/2017; Cass. n. 4035/2021). Tuttavia, la disattenzione della vittima non rimane del tutto indifferente alla fattispecie posto che, nel caso in cui il comportamento colposo del danneggiato – la cui prova, giova ribadirlo, grava sul custode – non essendo imprevedibile non sia di per sé idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, non di meno esso potrà, comunque, integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c. (richiamato dall'art. 2056 in materia di responsabilità extracontrattuale) con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr. Cass. n. 11227/2008; Cass. n. 3651/2006; Cass.
n.10188/2022).
Trasponendo tali principi al caso che ci occupa, innanzitutto, il soggetto che può essere considerato
“custode” della cosa che ha provocato il danno e, in particolare, il soggetto su cui gravavano gli obblighi di vigilanza, custodia e manutenzione di cui si è detto è il Il sinistro, infatti, è CP_1 avvenuto su di un sentiero di proprietà dell'ente. D'altro canto, è documentato in atti che era il CP_1 interessato alla manutenzione dei luoghi, che lo stesso si è attivato, successivamente all'incidente, per mettere in sicurezza il sentiero così come sempre il per mezzo della polizia locale, è CP_1 intervenuto sul posto, sollecitato dalla vittima, per effettuare i rilievi e scattare le foto che pure sono in pagina 4 di 12 atti. Circostanze, queste, che possono giustificarsi esclusivamente con l'esistenza di un rapporto di custodia.
Ciò posto, come visto, l'unica prova di cui era onerato l'attore era quella relativa alla sussistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo. Prova che è stata ampiamente fornita.
È emerso nel corso dell'istruttoria, in particolar modo dalla documentazione fotografica depositata da parte attrice (v. all. n. 9 atto di citazione) rappresentante i luoghi di causa, le condizioni della recinzione che costeggiava il sentiero sterrato in oggetto, la quale era divelta a terra (verso il sentiero) e ricoperta dall'erba, circostanza che avrebbe dovuto indurre il a vigilare, controllare ed eventualmente CP_1 intervenire nonché a segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente tale zona, tenuto conto che la relativa utilizzabilità da parte dei cittadini comporta esigenze di sicurezza e prevenzione. E ciò, soprattutto, a fronte della presenza di fiorente vegetazione sul margine del sentiero, tra l'altro esistente ai limiti di un dirupo, circostanza confermata anche da parte convenuta (sul punto v. pag. 2 comparsa di costituzione e risposta ove afferma che “La Fortezza Pia sorge su un dirupo e al di sotto di essa v'è il viottolo sterrato di cui è causa, non transitabile o pedonabile anche per la presenza di folta vegetazione” nonché v. pag. 1 II memoria ex art. 183 co. IV c.p.c. “Il sentiero si mostrava all'epoca dell'incidente, accidentato e con folta vegetazione”). Indimostrata, infatti, è rimasta la circostanza per cui, come genericamente asserito dal convenuto, il suddetto sterrato fosse non transitabile o pedonabile. Al momento dell'incidente, tra l'altro, non vi era alcuna segnaletica che prevedesse il divieto di accesso o segnalasse il pericolo. La pericolosità del sentiero è stata, altresì, constatata anche dalla Polizia Locale in data 05.01.2022 nella “segnalazione per strada pericolosa” in atti (v. doc. 2 atto di citazione).
Le allegazioni dell'attore sono state sufficientemente supportate, sul piano probatorio, anche da quanto riferito dal teste presente al momento del fatto, che confermava pedissequamente la Testimone_1 dinamica dell'incidente così come dallo stesso allegata (v. verbale d'udienza del 23.02.2024).
I testi di parte convenuta, e confermavano poi, la circostanza per Testimone_2 Testimone_3 cui nel punto in cui il era caduto, il margine della strada era sprovvisto di qualunque Pt_1 recinzione, essendo la stessa caduta a terra e ricoperta da ciuffi di erba e che la vegetazione intorno alla strada era così alta da rendere impossibile percepire la presenza di un dirupo (v. risposta al cap. 4 di cui alla II memoria ex art. 183 co. IV c.p.c. verbale d'udienza del 23.02.2024 e verbale d'udienza del
14.06.2024)
Sulla genuinità di tali testimonianze non vi è motivo di dubitare dal momento che non sussiste, da parte degli stessi, alcun interesse o vantaggio diretto nella causa che potrebbe indurre questo giudice ad avere pagina 5 di 12 sospetti in ordine alla veridicità delle rispettive deposizioni che, pertanto andranno poste a fondamento della presente decisione.
Pertanto, in virtù delle sopra richiamate risultanze fattuali, deve riconoscersi che l'attore ha ottemperato all'onere probatorio di cui era gravato, avendo dimostrato sia l'evento dannoso (caduta), sia la sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza del che, in quelle Controparte_1 circostanze, si presentava in uno stato di cattiva manutenzione, tale da costituire un concreto pericolo per l'utenza.
Assolto, da parte dell'attore, l'onere della prova sullo stesso gravante, sarebbe stato onere della parte convenuta dimostrare l'esistenza di un fattore esterno che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, avrebbe potuto considerarsi idoneo ad interrompere il nesso causale.
Sul punto, il si è difeso sottolineando come la rete metallica in oggetto fosse Controparte_1 situata distante dal sentiero – pertanto in un punto in cui l'attore non avrebbe dovuto transitare –, che non era ricoperta da vegetazione e quindi era ben visibile ai passanti. Oltretutto, essendo il presunto sinistro avvenuto in un'ora pomeridiana, col sole tramontato in una giornata di inverno, l'attore avrebbe dovuto, in ogni caso, evitare di camminare a ridosso di un precipizio di venti/trenta metri, in un luogo impervio, transennato e con folta vegetazione. Tali circostanze, ad avviso del convenuto, avrebbero dovuto indurre l'attore a prestare la massima attenzione nel percorrere il sentiero ovvero evitare di percorrerlo per cui la caduta nel dirupo sarebbe da ascriversi al comportamento gravemente imprudente del danneggiato o sarebbe da imputare ad una disattenzione, circostanza idonea ad interrompere il nesso causale.
Ciò posto, pur se la recinzione era situata in posizione laterale e ad un metro dal sentiero, come riferito da tutti i testi sentiti sul punto (v. risposta al cap. 9 di cui alla II memoria ex art. 183 co. VI c.p.c. di parte convenuta v. verbale d'udienza del 23.02.2024 e del 14.06.2024), essa era situata a terra, sul sentiero stesso, per circa 1,5 metri, lungo un percorso sterrato, non tracciato e, come affermato dalla stessa convenuta, “accidentato”, ove non era stata posta in essere un'adeguata manutenzione e segnalazione, aspetti emersi sia dalla documentazione in atti che dalla prova orale espletata. La recinzione, poi, oltre ad essere divelta a terra, risultava coperta da erbacce (v. foto n. 2 comparsa di costituzione e risposta) con conseguente idoneità a costituire un pericolo occulto.
Pertanto, non appare circostanza del tutto imprevedibile che l'attore, anche a causa della presenza di erbacce vi sia potuto inciampare.
Ed infatti, posto che non sussistono dubbi sulla transitabilità del sentiero, la circostanza che un pedone inciampi su una rete divelta sullo stesso e, cadendo rovinosamente a terra, scivoli giù lungo il dirupo che costeggia il sentiero non può dirsi circostanza eccezionale ed imprevedibile a tal punto da pagina 6 di 12 interrompere il nesso causale tra la cosa e il rapporto di custodia, potendo – come si vedrà – incidere sulla graduazione della responsabilità ex art. 1227 c.c.
Può dirsi, pertanto, che il non ha in alcun modo fornito la prova liberatoria, né è emerso nel CP_1 corso del procedimento alcun elemento da cui poter inferire (per lo meno) il sospetto che la caduta sia dipesa da un comportamento anomalo o abnorme del nel percorrere quella strada (per il Pt_1 principio per cui “la responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 cod. civ., è esclusa dalla condotta colposa della vittima, che abbia usato la cosa fonte di danno in modo anomalo ed imprevedibile”, cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21727 del 04/12/2012).
Deve tuttavia ritenersi che, nella specie, l'infortunato abbia tenuto una condotta di non perfetta attenzione nel servirsi della strada de qua e che tale negligenza abbia concorso a determinarne la caduta, incidendo sulla rovinosità della stessa e sulle conseguenze dannose prodottesi. Ed infatti, se l'attore avesse tenuto un comportamento maggiormente diligente, sicuramente avrebbe potuto evitare di camminare ove l'erba era alta così evitando di inciampare sulla rete con tutte le conseguenze del caso. Il predetto comportamento, infatti, seppur non imprevedibile ed anomale, può tuttavia dirsi certamente colposo e, in quanto tale, idoneo a far ritenere che la causazione del sinistro debba ascriversi anche a colpa dell'attore che – con maggiore attenzione – avrebbe potuto percepire la pericolosità dell'insidia.
Pertanto, tenendo conto delle summenzionate risultanze, il sinistro, può ascriversi a responsabilità paritaria e concorsuale di attrice e convenuto, per il principio per cui, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. del custode, nella valutazione dell'apporto causale fornito dalla vittima alla produzione dell'evento, il giudice deve tenere conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione.
Ciò posto, passando alla quantificazione del danno, in corso di causa, come accennato, è stata espletata una CTU medico legale che si è rivelata chiara ed esaustiva, le cui conclusioni risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a disposizione del consulente oltre ad essere ispirati a criteri valutativi corretti. In particolare, il consulente ha ritenuto che in conseguenza dell'infortunio il ha subito un'invalidità biologica permanente pari al 8%. Pt_1
Inoltre, l'ausiliario del giudice, ha correttamente quantificato il danno alla persona da inabilità temporanea riconoscendo giorni 9 di invalidità assoluta, giorni 15 di invalidità biologica temporanea al
75%, giorni 20 di invalidità biologica temporanea al 50% e giorni 20 di invalidità biologica temporanea al 25%.
In merito ai parametri della liquidazione questo giudice ritiene di dover adottare le Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano che oltre alla "vocazione nazionale" - evidenziata anche dalla Suprema pagina 7 di 12 Corte di Cassazione nella sentenza n. 12408/2011 - sono state rielaborate all'esito delle pronunzie delle
Sezioni Unite del 2008, facendo dunque propri i condivisibili insegnamenti del Supremo Consesso.
In particolare, esse hanno determinato il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente, procedendo ad un aumento dell'originario punto tabellare tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'età del soggetto leso, e posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica dell'attore.
Sul punto è bene ricordare come, alla luce del costante orientamento della Corte di Cassazione, non è più ammesso il riconoscimento di molteplici voci di liquidazione del danno non patrimoniale e ciò al fine di evitare inammissibili duplicazioni risarcitorie. Com'è noto, infatti, si è avuto espresso riconoscimento di un sistema di risarcimento del danno alla persona bipolare - ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale - ove quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto
(inteso come lesione del diritto della persona alla salute consistente in una menomazione dell'integrità dell'organismo umano nella sua struttura psicofisica), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
In sostanza, secondo tale orientamento, ribadito dalla storica sentenza della Suprema Corte a Sezioni unite n. 26972 del 2008, condiviso da questo Tribunale, “nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo – ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico – tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana” (cfr. anche ex multis Cass. Sez. III n. 22884 del 30.10.2007).
Più di recente è stato precisato dalla Cassazione, con la sentenza del 17/01/2018 n. 901, che la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle richiamate Sezioni
Unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, pagina 8 di 12 procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Da ciò discende che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti occorrerà valutare rigorosamente, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in pejus rispetto alla vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte Costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017, n. 124) - è il danno alla sfera non patrimoniale, conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di diversi aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti.
Seguendo tale insegnamento, dunque, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute, mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale).
In conclusione, per dirla con le parole della più recente Corte di Cassazione, la misura standard del risarcimento potrà essere aumentata “solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e affatto peculiari” e di cui, chiaramente, la parte abbia fornito adeguata prova” (cfr. Cassazione civile, sez. III, ordinanza 27/03/2018 n° 7513).
Conseguenze dannose ulteriori e peculiari che, sul piano non patrimoniale, nel caso di specie, non sono state nemmeno allegate dalla parte attrice. Così come non è stato nemmeno allegato il danno morale.
In particolare, per ciò che concerne il danno morale, si è espressa, da ultimo, la Suprema Corte che, procedendo nel percorso inaugurato con le citate sentenze di San Martino del 2008, dopo aver sottolineato che il pretium doloris è una voce autonoma rispetto al danno biologico, poiché è una sofferenza interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale e dopo aver affermato che tale pregiudizio è “meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazion eprevista per gli aspetti dinamici compromessi” ha spiegato come tale sofferenza, dimostrabile attraverso presunzioni, deve comunque essere quantomeno allegata dall'attore per essere riconosciuta. pagina 9 di 12 Allegazione che, nel caso che ci occupa, non sono state nemmeno effettuate.
Si è detto, infatti, che anche il danno morale non potrebbe ritenersi in re ipsa, benché, trattandosi di un danno immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume un rilievo determinante. Ciò significa che il danneggiato – al fine di ottenere il risarcimento del pretium doloris – è onerato dell'allegazione dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento, “con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (Cass. sentenza 28 settembre - 10 novembre
2020, n. 25164). Attività assertoria che, nello specifico, non vi è stata con la conseguenza che il danno morale non potrebbe, oggi, essere riconosciuto.
Allo stesso modo, non potrebbe riconoscersi all'attore alcuna personalizzazione del danno, trattandosi, anche questa, di una voce di danno non patrimoniale non provata.
In conclusione, relativamente al danno non patrimoniale, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'età del soggetto leso al momento del sinistro (43 anni), posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica dell'attore, si ritiene equo ex art. 1226 c.c. liquidare il danno personale patito come segue:
- a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, nella misura di € 14.309,00 attuali. Si perviene a tale valore opportunamente adattando il valore monetario base del punto di invalidità (tenendo conto dell'età dell'attore al momento delle lesioni e del grado delle lesioni stesse) in funzione aritmeticamente decrescente rispetto all'età del danneggiato ed in funzione geometricamente crescente rispetto all'entità dei postumi;
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea assoluta appare equo liquidare la somma di € 1.035,00 attuali (partendo da un punto base I.T.T. di euro 115,00);
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea parziale al 75% appare equo liquidare la somma di € 1.293,75 attuali (partendo da un punto base I.T.T. di euro 115,00);
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea parziale al 50% appare equo liquidare la somma di € 1.150,00 attuali (partendo da un punto base I.T.T. di euro 115,00);
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea parziale al 25% appare equo liquidare la somma di € 575,00 attuali (partendo da un punto base I.T.T. di euro 115,00);
Pertanto, il valore monetario del danno non patrimoniale concretamente patito dall'attore è quantificabile nella complessiva somma di euro € 18.362,75 somma già rivalutata.
Da ciò deriva che, in considerazione del sopra riconosciuto apporto causale della condotta dell'attore nella causazione del sinistro nella misura del 50 %, allo stesso andrà riconosciuta a titolo risarcitorio la somma complessiva di euro 9181,37 già all'attualità. pagina 10 di 12 A tali somme dovranno aggiungersi quelle per il risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attore e documentato in atti (v. doc. 10 atto di citazione) per cure mediche ritenute necessarie e congrue anche dal C.T.U. pari a € 1161,00 (v. CTU pag. 14).
L'attore ha anche chiesto il rimborso dei compensi per il consulente tecnico di parte per le attività svolte in corso di causa. Orbene, le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte, che hanno natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue. La condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente di parte presuppone la prova dell'effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato effettuato al momento della sentenza (cfr. Corte appello Genova sez. II, 26/07/2023, n.924). Nel caso di specie, in applicazione degli enunciati principi, deve essere liquidato l'importo di 366,00 (v. all. alle note trattazione scritta ud. del 7.3.2025) per il lavoro del CTP.
Pertanto, all'attore andrà riconosciuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale la somma complessiva di euro 1527,00, che in considerazione del pari concorso di colpa riconosciuto, andrà decurtata del 50%, con la conseguenza che il convenuto andrà condannato, a titolo di danno patrimoniale, a risarcire all'attore la complessiva somma di euro 763,50.
Nulla andrà invece riconosciuto per i 5 giorni di chiusura dell'attività e per i 65 giorni in cui la stessa è stata asseritamente gestita dalla madre del in modalità ridotta, essendo la domanda generica e Pt_1 in assenza di qualsivoglia prova sul punto. Va detto, innanzitutto che l'attore non ha fornito alcuna prova della diminuzione patrimoniale fornita cosicchè non sarebbe possibile in alcun modo ricorrere al criterio dell'equità. In secondo luogo, non è dato comprendere quale danno patrimoniale abbia subito l'attore per i
65 giorni in cui l'edicola è stata gestita dalla madre, danni nemmeno allegati.
Sul totale delle somme così liquidate competono gli interessi legali, dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c..
Per ciò che concerne le spese di lite le stesse andranno compensante per ½, stante il riconosciuto concorso di colpa dell'attore e considerata la riduzione del quantum liquidato a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali rispetto a quanto richiesto dall'attore, dovendosi porre l'ulteriore misura di ½ - da liquidarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari - a carico della parte convenuta.
Quanto alle spese della CTU, queste andranno poste invece a carico della parte convenuta.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice NZ OT, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1867 del 2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accoglie la domanda dell'attore e, accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto, con il concorso di colpa del 50% dell'attore ex art. 1227 c.c.:
• condanna la parte convenuta a risarcire all'attore, a titolo di danno non patrimoniale la complessiva somma di € 9181,37 somma già rivalutata all'attualità e, a titolo di danno patrimoniale, la complessiva somma di euro 763,50, il tutto oltre interessi calcolati come specificato in parte motiva;
• compensa per ½ le spese di lite;
• condanna parte convenuta al pagamento, in favore dei procuratori di parte attrice, dichiaratisi antistatari, di ½ delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2500,00 (1/2 di 5.000) oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
• pone definitivamente le spese di CTU a carico definitivo della parte convenuta.
Ascoli Piceno, 11 novembre 2025
Il Giudice
NZ OT
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NZ OT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1867/2022 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. VICCEI Parte_1 C.F._1
SC MA e dall'avv. DE SANTIS GABRIELE giusta procura in atti;
ATTORE contro
( ), in persona del , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 dall'avv. PIERMARTIRI ENRICO giusta procura in atti;
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
spiegando che in data 02.01.2022, tra le ore 16,30/17,00, mentre passeggiava in CP_1 compagnia di un amico sul sentiero che risale dalla torre del “Cucco” verso la Fortezza Pia, inciampava con il piede sinistro su una rete di delimitazione di colore verde che si trovava a terra e precipitava da una parete rocciosa alta circa 20/30 metri, priva di idonea protezione. Pertanto, veniva trasportato presso il Pronto soccorso dell'Ospedale di ove gli veniva diagnosticato “trauma CP_1 contusivo epatico con trauma cranico minore e ferita lacero contusa del cuoio capelluto”. Aggiungeva di aver inoltrato richiesta di risarcimento dei danni subiti al , con lettera Controparte_1 dell'11.01.2022 alla quale non seguiva, però, alcun riscontro positivo. Ritenendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto concludeva chiedendo “- accertare e dichiarare la responsabilità CP_1 del ex art. 2051 c.c. o, in subordine, qualora non venisse riconosciuto il Controparte_1 rapporto di custodia, ex art. 2043 c.c. per il sinistro occorso in data 02.01.2022 al Sig. Pt_1
e, per gli effetti, condannarlo al pagamento della somma di Euro 52.000,00 o della diversa
[...]
pagina 1 di 12 maggiore o minore somma che il giudice accerterà in corso di causa, comprensiva del danno biologico, del danno morale, e di euro 1161,00 per le spese mediche sostenute, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Si costituiva in giudizio il contestando in fatto ed in diritto la ricostruzione Controparte_1 dell'evento fornita dall'attore, affermando l'assenza di qualunque responsabilità in capo allo stesso e l'esclusiva riconducibilità dell'evento per cui è causa al comportamento imprudente e poco diligente dell'attore. Contestava, in ogni caso, il quantum della pretesa e concludeva chiedendo “ 1) nel merito in via principale: rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto nonché destituita di pregio e fondamento giuridico sia in ordine all'an che al quantum debeatur e nel contempo accertare e dichiarare che nessuna responsabilità circa la causazione dei presunti danni subìti può esser imputata a condotta, neppure colposa, del convenuto per tutti i motivi sopra dedotti attesa la responsabilità esclusiva dell'attore nella produzione delle autolesioni;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi che si dovesse ritenere responsabile la convenuta P.A., ridurla in relazione al concorso di colpa dell'attore e/o alla qualità del preteso danno, ex art. 1227,1° c.c.; 3) Con vittoria di spese e di onorari di giudizio”.
La causa era istruita mediante prove orali e, espletata una CTU medico-legale, era chiamata all'udienza dell'11.07.2025 – poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte –; in quella sede era trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con note scritte per l'udienza del 4.07.2025, l'attore così precisava le proprie conclusioni: “dichiarare la responsabilità del ex art 2051 cc o, in subordine, ex art 2043 cc, per il Controparte_1 sinistro occorso in data 1.2.2022 al Sig. e, per gli effetti, condannarlo al pagamento Parte_1 in favore di quest'ultimo delle somme corrispondenti alle percentuali di danno così come individuate dal CTU e, precisamente, euro 25.041,00 a titolo di danno biologico e danno non patrimoniale con personalizzazione massima, euro 1150,00 a titolo di invalidità temporanea totale, euro 1293,75 a titolo di invalidità temporanea parziale al 75%, euro 1150,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al
50%, euro 575,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 25% (per un totale di euro 4168,75 di danno biologico temporaneo), oltre alla rifusione di tutte le spese mediche sostenute pari ad euro
1161,00 così come riconosciute dal ctu e oltre ad euro 610,00 quale onorario anticipato al ctu ed euro
366,00 quale onorario richiesto dal ctp per la partecipazione alle operazioni peritali (spesa documentata con bonifico inviato al ctu via pec durante le operazioni peritali) e quindi in totale la somma di euro 31.346,75. A tale importo si chiede che venga aggiunta in via equitativa per i 5 giorni pagina 2 di 12 di chiusura dell'attività e per i 65 giorni in cui la stessa è stata gestita dalla madre del in Pt_1 modalità ridotta l'ulteriore somma di euro 3.000,00 o la somma maggiore o minore che il giudice riterrà congrua. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Parte convenuta, dal canto suo, si riportava alle conclusioni in atti.
Deve innanzitutto ribadirsi, a fronte delle richieste istruttorie di parte attrice (ammissione prova per testi sulle circostanze contenute nei capitoli non ammessi), come le stesse siano da rigettare essendo tutti gli elementi necessari a valutare i fatti posti a fondamento della domanda già acquisiti al presente procedimento.
Ciò posto, è chiaro che nel caso di specie la responsabilità invocata dall'attore debba essere inquadrata in quella per le cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. in base al quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Come noto, la disposizione richiamata presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa, identificandosi lo stesso in una relazione di fatto tra la cosa e il soggetto titolare di un effettivo potere fisico sulla stessa. Ne consegue che è da considerare custode chiunque eserciti un potere di fatto sulla cosa, controllando e vigilando su di essa, in modo da impedire l'insorgenza di situazioni di pericolo.
La funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi controlla le modalità d'uso e di conservazione della cosa con conseguente irrilevanza del profilo soggettivo del custode. Ed infatti la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è ormai costante nel ritenere che “nella fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c., va individuata un'ipotesi di responsabilità oggettiva in virtù della quale
è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, non assumendo rilievo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza” (v. Cass. 1468/2014;
Cass. 56/2016; Cass. 295/2015; Trib. Bari 10/03/2016, n. 1350; Trib. Salerno 11/01/2016, n. 95; Cass.
n. 2075/2002; Cass. n.7172/2022).
Per la sua configurazione è quindi sufficiente la dimostrazione, da parte dell'attore, del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode. Occorre al riguardo segnalare, infatti, che la Suprema Corte ha affermato che il danneggiato non è tenuto nemmeno alla dimostrazione dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando, invece, su quest'ultimo la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 6651 del 09 marzo 2020; v. anche Cass Sez Un. -Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
pagina 3 di 12 Il proprietario, infatti, per escludere la propria responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, il quale può consistere sia nell'esistenza di una “alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile, nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene, abbia determinato
l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno” (cfr. Cass. n. 3793/2014
v. Cass. n. 2480/2018; Cass. 21531/2017; Cass. 13222/2016; Cass. 1896/2015; Cass. 22684/2013).
Ed infatti, sulla scorta del costante orientamento giurisprudenziale sul punto, il comportamento del danneggiato intanto esclude la responsabilità del custode in quanto intervenga nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Ne discende che, nel caso in cui sia eccepita dal custode la colpa della vittima, l'esclusione della responsabilità del custode esige una duplice prova (in capo al custode) e, dunque, un duplice accertamento: da un lato, che la vittima abbia tenuto una condotta negligente e, dall'altro, che quella condotta non fosse prevedibile (cfr. Cass. n. 25837 del 31.10.2017). In altri termini, la mera disattenzione della vittima, costituendo condotta prevedibile, non potrebbe assurgere a causa esclusiva del danno, tale da escludere la responsabilità del custode, la quale è integrata nel solo caso in cui la condotta della vittima sia stata imprevedibile, ovvero eccezionale ed inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata (cfr. Cass. n. 25837 del 31/10/2017; Cass. n. 4035/2021). Tuttavia, la disattenzione della vittima non rimane del tutto indifferente alla fattispecie posto che, nel caso in cui il comportamento colposo del danneggiato – la cui prova, giova ribadirlo, grava sul custode – non essendo imprevedibile non sia di per sé idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, non di meno esso potrà, comunque, integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c. (richiamato dall'art. 2056 in materia di responsabilità extracontrattuale) con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr. Cass. n. 11227/2008; Cass. n. 3651/2006; Cass.
n.10188/2022).
Trasponendo tali principi al caso che ci occupa, innanzitutto, il soggetto che può essere considerato
“custode” della cosa che ha provocato il danno e, in particolare, il soggetto su cui gravavano gli obblighi di vigilanza, custodia e manutenzione di cui si è detto è il Il sinistro, infatti, è CP_1 avvenuto su di un sentiero di proprietà dell'ente. D'altro canto, è documentato in atti che era il CP_1 interessato alla manutenzione dei luoghi, che lo stesso si è attivato, successivamente all'incidente, per mettere in sicurezza il sentiero così come sempre il per mezzo della polizia locale, è CP_1 intervenuto sul posto, sollecitato dalla vittima, per effettuare i rilievi e scattare le foto che pure sono in pagina 4 di 12 atti. Circostanze, queste, che possono giustificarsi esclusivamente con l'esistenza di un rapporto di custodia.
Ciò posto, come visto, l'unica prova di cui era onerato l'attore era quella relativa alla sussistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo. Prova che è stata ampiamente fornita.
È emerso nel corso dell'istruttoria, in particolar modo dalla documentazione fotografica depositata da parte attrice (v. all. n. 9 atto di citazione) rappresentante i luoghi di causa, le condizioni della recinzione che costeggiava il sentiero sterrato in oggetto, la quale era divelta a terra (verso il sentiero) e ricoperta dall'erba, circostanza che avrebbe dovuto indurre il a vigilare, controllare ed eventualmente CP_1 intervenire nonché a segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente tale zona, tenuto conto che la relativa utilizzabilità da parte dei cittadini comporta esigenze di sicurezza e prevenzione. E ciò, soprattutto, a fronte della presenza di fiorente vegetazione sul margine del sentiero, tra l'altro esistente ai limiti di un dirupo, circostanza confermata anche da parte convenuta (sul punto v. pag. 2 comparsa di costituzione e risposta ove afferma che “La Fortezza Pia sorge su un dirupo e al di sotto di essa v'è il viottolo sterrato di cui è causa, non transitabile o pedonabile anche per la presenza di folta vegetazione” nonché v. pag. 1 II memoria ex art. 183 co. IV c.p.c. “Il sentiero si mostrava all'epoca dell'incidente, accidentato e con folta vegetazione”). Indimostrata, infatti, è rimasta la circostanza per cui, come genericamente asserito dal convenuto, il suddetto sterrato fosse non transitabile o pedonabile. Al momento dell'incidente, tra l'altro, non vi era alcuna segnaletica che prevedesse il divieto di accesso o segnalasse il pericolo. La pericolosità del sentiero è stata, altresì, constatata anche dalla Polizia Locale in data 05.01.2022 nella “segnalazione per strada pericolosa” in atti (v. doc. 2 atto di citazione).
Le allegazioni dell'attore sono state sufficientemente supportate, sul piano probatorio, anche da quanto riferito dal teste presente al momento del fatto, che confermava pedissequamente la Testimone_1 dinamica dell'incidente così come dallo stesso allegata (v. verbale d'udienza del 23.02.2024).
I testi di parte convenuta, e confermavano poi, la circostanza per Testimone_2 Testimone_3 cui nel punto in cui il era caduto, il margine della strada era sprovvisto di qualunque Pt_1 recinzione, essendo la stessa caduta a terra e ricoperta da ciuffi di erba e che la vegetazione intorno alla strada era così alta da rendere impossibile percepire la presenza di un dirupo (v. risposta al cap. 4 di cui alla II memoria ex art. 183 co. IV c.p.c. verbale d'udienza del 23.02.2024 e verbale d'udienza del
14.06.2024)
Sulla genuinità di tali testimonianze non vi è motivo di dubitare dal momento che non sussiste, da parte degli stessi, alcun interesse o vantaggio diretto nella causa che potrebbe indurre questo giudice ad avere pagina 5 di 12 sospetti in ordine alla veridicità delle rispettive deposizioni che, pertanto andranno poste a fondamento della presente decisione.
Pertanto, in virtù delle sopra richiamate risultanze fattuali, deve riconoscersi che l'attore ha ottemperato all'onere probatorio di cui era gravato, avendo dimostrato sia l'evento dannoso (caduta), sia la sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza del che, in quelle Controparte_1 circostanze, si presentava in uno stato di cattiva manutenzione, tale da costituire un concreto pericolo per l'utenza.
Assolto, da parte dell'attore, l'onere della prova sullo stesso gravante, sarebbe stato onere della parte convenuta dimostrare l'esistenza di un fattore esterno che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, avrebbe potuto considerarsi idoneo ad interrompere il nesso causale.
Sul punto, il si è difeso sottolineando come la rete metallica in oggetto fosse Controparte_1 situata distante dal sentiero – pertanto in un punto in cui l'attore non avrebbe dovuto transitare –, che non era ricoperta da vegetazione e quindi era ben visibile ai passanti. Oltretutto, essendo il presunto sinistro avvenuto in un'ora pomeridiana, col sole tramontato in una giornata di inverno, l'attore avrebbe dovuto, in ogni caso, evitare di camminare a ridosso di un precipizio di venti/trenta metri, in un luogo impervio, transennato e con folta vegetazione. Tali circostanze, ad avviso del convenuto, avrebbero dovuto indurre l'attore a prestare la massima attenzione nel percorrere il sentiero ovvero evitare di percorrerlo per cui la caduta nel dirupo sarebbe da ascriversi al comportamento gravemente imprudente del danneggiato o sarebbe da imputare ad una disattenzione, circostanza idonea ad interrompere il nesso causale.
Ciò posto, pur se la recinzione era situata in posizione laterale e ad un metro dal sentiero, come riferito da tutti i testi sentiti sul punto (v. risposta al cap. 9 di cui alla II memoria ex art. 183 co. VI c.p.c. di parte convenuta v. verbale d'udienza del 23.02.2024 e del 14.06.2024), essa era situata a terra, sul sentiero stesso, per circa 1,5 metri, lungo un percorso sterrato, non tracciato e, come affermato dalla stessa convenuta, “accidentato”, ove non era stata posta in essere un'adeguata manutenzione e segnalazione, aspetti emersi sia dalla documentazione in atti che dalla prova orale espletata. La recinzione, poi, oltre ad essere divelta a terra, risultava coperta da erbacce (v. foto n. 2 comparsa di costituzione e risposta) con conseguente idoneità a costituire un pericolo occulto.
Pertanto, non appare circostanza del tutto imprevedibile che l'attore, anche a causa della presenza di erbacce vi sia potuto inciampare.
Ed infatti, posto che non sussistono dubbi sulla transitabilità del sentiero, la circostanza che un pedone inciampi su una rete divelta sullo stesso e, cadendo rovinosamente a terra, scivoli giù lungo il dirupo che costeggia il sentiero non può dirsi circostanza eccezionale ed imprevedibile a tal punto da pagina 6 di 12 interrompere il nesso causale tra la cosa e il rapporto di custodia, potendo – come si vedrà – incidere sulla graduazione della responsabilità ex art. 1227 c.c.
Può dirsi, pertanto, che il non ha in alcun modo fornito la prova liberatoria, né è emerso nel CP_1 corso del procedimento alcun elemento da cui poter inferire (per lo meno) il sospetto che la caduta sia dipesa da un comportamento anomalo o abnorme del nel percorrere quella strada (per il Pt_1 principio per cui “la responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 cod. civ., è esclusa dalla condotta colposa della vittima, che abbia usato la cosa fonte di danno in modo anomalo ed imprevedibile”, cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21727 del 04/12/2012).
Deve tuttavia ritenersi che, nella specie, l'infortunato abbia tenuto una condotta di non perfetta attenzione nel servirsi della strada de qua e che tale negligenza abbia concorso a determinarne la caduta, incidendo sulla rovinosità della stessa e sulle conseguenze dannose prodottesi. Ed infatti, se l'attore avesse tenuto un comportamento maggiormente diligente, sicuramente avrebbe potuto evitare di camminare ove l'erba era alta così evitando di inciampare sulla rete con tutte le conseguenze del caso. Il predetto comportamento, infatti, seppur non imprevedibile ed anomale, può tuttavia dirsi certamente colposo e, in quanto tale, idoneo a far ritenere che la causazione del sinistro debba ascriversi anche a colpa dell'attore che – con maggiore attenzione – avrebbe potuto percepire la pericolosità dell'insidia.
Pertanto, tenendo conto delle summenzionate risultanze, il sinistro, può ascriversi a responsabilità paritaria e concorsuale di attrice e convenuto, per il principio per cui, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. del custode, nella valutazione dell'apporto causale fornito dalla vittima alla produzione dell'evento, il giudice deve tenere conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione.
Ciò posto, passando alla quantificazione del danno, in corso di causa, come accennato, è stata espletata una CTU medico legale che si è rivelata chiara ed esaustiva, le cui conclusioni risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a disposizione del consulente oltre ad essere ispirati a criteri valutativi corretti. In particolare, il consulente ha ritenuto che in conseguenza dell'infortunio il ha subito un'invalidità biologica permanente pari al 8%. Pt_1
Inoltre, l'ausiliario del giudice, ha correttamente quantificato il danno alla persona da inabilità temporanea riconoscendo giorni 9 di invalidità assoluta, giorni 15 di invalidità biologica temporanea al
75%, giorni 20 di invalidità biologica temporanea al 50% e giorni 20 di invalidità biologica temporanea al 25%.
In merito ai parametri della liquidazione questo giudice ritiene di dover adottare le Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano che oltre alla "vocazione nazionale" - evidenziata anche dalla Suprema pagina 7 di 12 Corte di Cassazione nella sentenza n. 12408/2011 - sono state rielaborate all'esito delle pronunzie delle
Sezioni Unite del 2008, facendo dunque propri i condivisibili insegnamenti del Supremo Consesso.
In particolare, esse hanno determinato il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente, procedendo ad un aumento dell'originario punto tabellare tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'età del soggetto leso, e posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica dell'attore.
Sul punto è bene ricordare come, alla luce del costante orientamento della Corte di Cassazione, non è più ammesso il riconoscimento di molteplici voci di liquidazione del danno non patrimoniale e ciò al fine di evitare inammissibili duplicazioni risarcitorie. Com'è noto, infatti, si è avuto espresso riconoscimento di un sistema di risarcimento del danno alla persona bipolare - ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale - ove quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto
(inteso come lesione del diritto della persona alla salute consistente in una menomazione dell'integrità dell'organismo umano nella sua struttura psicofisica), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
In sostanza, secondo tale orientamento, ribadito dalla storica sentenza della Suprema Corte a Sezioni unite n. 26972 del 2008, condiviso da questo Tribunale, “nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo – ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico – tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana” (cfr. anche ex multis Cass. Sez. III n. 22884 del 30.10.2007).
Più di recente è stato precisato dalla Cassazione, con la sentenza del 17/01/2018 n. 901, che la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle richiamate Sezioni
Unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, pagina 8 di 12 procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Da ciò discende che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti occorrerà valutare rigorosamente, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in pejus rispetto alla vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte Costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017, n. 124) - è il danno alla sfera non patrimoniale, conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di diversi aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti.
Seguendo tale insegnamento, dunque, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute, mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale).
In conclusione, per dirla con le parole della più recente Corte di Cassazione, la misura standard del risarcimento potrà essere aumentata “solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e affatto peculiari” e di cui, chiaramente, la parte abbia fornito adeguata prova” (cfr. Cassazione civile, sez. III, ordinanza 27/03/2018 n° 7513).
Conseguenze dannose ulteriori e peculiari che, sul piano non patrimoniale, nel caso di specie, non sono state nemmeno allegate dalla parte attrice. Così come non è stato nemmeno allegato il danno morale.
In particolare, per ciò che concerne il danno morale, si è espressa, da ultimo, la Suprema Corte che, procedendo nel percorso inaugurato con le citate sentenze di San Martino del 2008, dopo aver sottolineato che il pretium doloris è una voce autonoma rispetto al danno biologico, poiché è una sofferenza interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale e dopo aver affermato che tale pregiudizio è “meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazion eprevista per gli aspetti dinamici compromessi” ha spiegato come tale sofferenza, dimostrabile attraverso presunzioni, deve comunque essere quantomeno allegata dall'attore per essere riconosciuta. pagina 9 di 12 Allegazione che, nel caso che ci occupa, non sono state nemmeno effettuate.
Si è detto, infatti, che anche il danno morale non potrebbe ritenersi in re ipsa, benché, trattandosi di un danno immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume un rilievo determinante. Ciò significa che il danneggiato – al fine di ottenere il risarcimento del pretium doloris – è onerato dell'allegazione dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento, “con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (Cass. sentenza 28 settembre - 10 novembre
2020, n. 25164). Attività assertoria che, nello specifico, non vi è stata con la conseguenza che il danno morale non potrebbe, oggi, essere riconosciuto.
Allo stesso modo, non potrebbe riconoscersi all'attore alcuna personalizzazione del danno, trattandosi, anche questa, di una voce di danno non patrimoniale non provata.
In conclusione, relativamente al danno non patrimoniale, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'età del soggetto leso al momento del sinistro (43 anni), posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica dell'attore, si ritiene equo ex art. 1226 c.c. liquidare il danno personale patito come segue:
- a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, nella misura di € 14.309,00 attuali. Si perviene a tale valore opportunamente adattando il valore monetario base del punto di invalidità (tenendo conto dell'età dell'attore al momento delle lesioni e del grado delle lesioni stesse) in funzione aritmeticamente decrescente rispetto all'età del danneggiato ed in funzione geometricamente crescente rispetto all'entità dei postumi;
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea assoluta appare equo liquidare la somma di € 1.035,00 attuali (partendo da un punto base I.T.T. di euro 115,00);
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea parziale al 75% appare equo liquidare la somma di € 1.293,75 attuali (partendo da un punto base I.T.T. di euro 115,00);
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea parziale al 50% appare equo liquidare la somma di € 1.150,00 attuali (partendo da un punto base I.T.T. di euro 115,00);
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea parziale al 25% appare equo liquidare la somma di € 575,00 attuali (partendo da un punto base I.T.T. di euro 115,00);
Pertanto, il valore monetario del danno non patrimoniale concretamente patito dall'attore è quantificabile nella complessiva somma di euro € 18.362,75 somma già rivalutata.
Da ciò deriva che, in considerazione del sopra riconosciuto apporto causale della condotta dell'attore nella causazione del sinistro nella misura del 50 %, allo stesso andrà riconosciuta a titolo risarcitorio la somma complessiva di euro 9181,37 già all'attualità. pagina 10 di 12 A tali somme dovranno aggiungersi quelle per il risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attore e documentato in atti (v. doc. 10 atto di citazione) per cure mediche ritenute necessarie e congrue anche dal C.T.U. pari a € 1161,00 (v. CTU pag. 14).
L'attore ha anche chiesto il rimborso dei compensi per il consulente tecnico di parte per le attività svolte in corso di causa. Orbene, le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte, che hanno natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue. La condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente di parte presuppone la prova dell'effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato effettuato al momento della sentenza (cfr. Corte appello Genova sez. II, 26/07/2023, n.924). Nel caso di specie, in applicazione degli enunciati principi, deve essere liquidato l'importo di 366,00 (v. all. alle note trattazione scritta ud. del 7.3.2025) per il lavoro del CTP.
Pertanto, all'attore andrà riconosciuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale la somma complessiva di euro 1527,00, che in considerazione del pari concorso di colpa riconosciuto, andrà decurtata del 50%, con la conseguenza che il convenuto andrà condannato, a titolo di danno patrimoniale, a risarcire all'attore la complessiva somma di euro 763,50.
Nulla andrà invece riconosciuto per i 5 giorni di chiusura dell'attività e per i 65 giorni in cui la stessa è stata asseritamente gestita dalla madre del in modalità ridotta, essendo la domanda generica e Pt_1 in assenza di qualsivoglia prova sul punto. Va detto, innanzitutto che l'attore non ha fornito alcuna prova della diminuzione patrimoniale fornita cosicchè non sarebbe possibile in alcun modo ricorrere al criterio dell'equità. In secondo luogo, non è dato comprendere quale danno patrimoniale abbia subito l'attore per i
65 giorni in cui l'edicola è stata gestita dalla madre, danni nemmeno allegati.
Sul totale delle somme così liquidate competono gli interessi legali, dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c..
Per ciò che concerne le spese di lite le stesse andranno compensante per ½, stante il riconosciuto concorso di colpa dell'attore e considerata la riduzione del quantum liquidato a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali rispetto a quanto richiesto dall'attore, dovendosi porre l'ulteriore misura di ½ - da liquidarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari - a carico della parte convenuta.
Quanto alle spese della CTU, queste andranno poste invece a carico della parte convenuta.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice NZ OT, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1867 del 2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accoglie la domanda dell'attore e, accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto, con il concorso di colpa del 50% dell'attore ex art. 1227 c.c.:
• condanna la parte convenuta a risarcire all'attore, a titolo di danno non patrimoniale la complessiva somma di € 9181,37 somma già rivalutata all'attualità e, a titolo di danno patrimoniale, la complessiva somma di euro 763,50, il tutto oltre interessi calcolati come specificato in parte motiva;
• compensa per ½ le spese di lite;
• condanna parte convenuta al pagamento, in favore dei procuratori di parte attrice, dichiaratisi antistatari, di ½ delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2500,00 (1/2 di 5.000) oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
• pone definitivamente le spese di CTU a carico definitivo della parte convenuta.
Ascoli Piceno, 11 novembre 2025
Il Giudice
NZ OT
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