Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2647 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 670/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presiedente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 670/2025;
Esaminato il ricorso con cui i coniugi:
, nata in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. ANNALISA C.F._1
FINOCCHIARO;
E
nato in [...]_1 Parte_2
(CT) il 29/06/1980 (C.F.: , rappresentato e difeso C.F._2 dall'avv. ANNALISA FINOCCHIARO
Congiuntamente ai sensi degli artt. 473 bis 51 c.p.c. chiedevano che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Acireale (CT) il 18/07/2009;
Esaminate le note in sostituzione dell'udienza tempestivamente pagina 1 di 4
Ritenuto che i coniugi si separarono con decreto di omologa del
Tribunale di Catania n. 479/2021 del 03/02/2021 reso nel presente giudizio;
Accertato che il consenso dei coniugi risulta formato in modo libero e regolare;
Rilevato che:
- con ricorso hanno pattuito quanto segue: “-1) I coniugi vivranno separatamente obbligandosi a comunicare reciprocamente ogni mutamento di indirizzo di residenza ai fini dell'esercizio dei diritti e dei doveri verso la figlia minore e sino alla maggiore età della stessa;
2) La figlia minore sarà affidata congiuntamente a Persona_1
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa sita in Acicatena Via IV Novembre n. 128
3) Il Sig. potrà: CP_1
a) portare con sé la figlia tutti i martedì e giovedì dalle 17.00 fino alle ore 21,00, nonché a settimane alterne il venerdì dalle ore 16,00 con pernottamento fino alla domenica;
il tutto compatibilmente tenendo conto degli impegni scolastici della figlia e degli impegni lavorativi dei genitori;
b) durante le festività natalizie la minore trascorrerà il giorno della vigilia col la madre, mentre il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano con il padre, con alternanza per l'anno successivo, lo stesso dicasi per il
Capodanno: con il padre la vigilia e col la madre il giorno di Capodanno, con alternanza per l'anno seguente;
c) durante le festività pasquali figlia minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il giorno di Pasquetta, con alternanza tra i genitori nell'anno successivo e così via;
d) La figlia minore trascorrerà, alternando con l'uno o con Per_1
l'altro genitore, le altre festività dell'anno, quali il 6 gennaio, il 25 aprile, il primo di maggio, il due giugno ecc., in modo che se la minore trascorrerà
pagina 2 di 4 col padre il 6 gennaio, il 25 aprile lo trascorrerà con la madre e così via e) ciascun genitore trascorrerà le ferie estive con la figlia minore una settimana consecutiva nel mese di agosto, con giorni da concordare tra i genitori.
I coniugi potranno, tuttavia, concordare, modifiche alle superiori modalità in ragione delle reciproche esigenze di lavoro od ai periodi feriali goduti ed assecondando le preminenti esigenze e necessità della figlia . Per_1
4) Il Sig. dovrà versare a titolo di concorso al mantenimento CP_1 della figlia minore , la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00 Per_1
euro) a mezzo bonifico in favore della sig.ra entro e non oltre il Parte_1
giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
L'assegno Unico per la figlia minore sarà corrisposto a ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno.
5) Le spese straordinarie per le esigenze della minore, preventivamente concordate tra i genitori, saranno ripartite nella misura del 50% ciascuno.
Solo a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano: le spese mediche e farmaceutiche, quelle per le rette scolastiche, i libri scolastici e il materiale didattico, per le attività ludiche e sportive, spese per gite scolastiche, viaggi di studio e vacanze con esclusione di quelle trascorse con uno dei genitori.
6) I coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente prima di prendere qualsivoglia decisione di notevole importanza per la figlia.
7) Le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi prestazione di carattere alimentare e di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
8) La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Acireale
Via Carico n. 89, sarà abitata dal sig. , dove ha continuato a vivere CP_1
dal giugno 2019, anno in cui si sono separati di fatto i coniugi.
Su detta casa grava un mutuo, tuttavia i coniugi hanno concordato di procedere alla vendita del suddetto immobile, la cui somma ricavata dalla pagina 3 di 4 vendita stessa dovrà essere utilizzata per procedere all'estinzione del mutuo, mentre l'eventuale somma residua verrà ripartita in parti uguali tra i coniugi.
9) Per il rilascio del passaporto per la figlia minore sarà necessario il consenso di entrambi i coniugi”.
Verificata la compatibilità dell'accordo con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia;
Ritenuto che gli ulteriori oggetti, su cui le parti hanno espresso accordo, sono estranei al presente giudizio, fermo restando il loro carattere obbligatorio tra le parti per le pattuizioni espresse.
Ritenuto che il P.M. ha espresso parere favorevole;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civile del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario in Acireale (CT) il 18/07/2009 tra
E Parte_1 Controparte_2
alle condizioni specificate in motivazione;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000 (Comune di
Acireale, ATTO N. 223, PARTE 2, SERIE A, ANNO 2009).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 16.5.2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
pagina 4 di 4