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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 12/08/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1756/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa da
) con il patrocinio degli avv.ti Emanuele DI Parte_1 C.F._1
MAULA e Gabriele SABBADINI, elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE
Contro
– Controparte_1 Controparte_2
- codice fiscale – in persona del Direttore Generale,
[...] P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO retribuzione
Motivi della Decisione
Con ricorso depositato il 11/11/2024 , in servizio presso l'Istituto Parte_1
Comprensivo “A. Moro” di Canegrate in virtù di un contratto a tempo determinato fino al
30.6.2025 (all.1), ha dedotto di aver prestato servizio come personale docente a tempo determinato, presso il medesimo istituto, nei seguenti anni scolastici:
- 2023/2024 - periodo: 1.9.2023-30.6.2024, per n. 8 ore di servizio settimanali su spezzone orario (all.2);
- 2022/2023 - periodo: 12.9.2022-30.6.2023, per n. 10 ore di servizio settimanali su spezzone orario (all.3);
- 2021/2022 - periodo: 8.9.2021-31.8.2022, per n. 18 ore di servizio settimanali (all.4);
- 2020/2021 - periodo: 8.10.2020-31.8.2021, per n. 18 ore di servizio settimanali (cfr. all.5).
Senza aver mai fruito dell'importo di euro 500,00 annui per la formazione professionale
(Carta elettronica docenti) riconosciuto esclusivamente al personale di ruolo ex artt. 121
1
co. 1 e 122 legge 107/2015 e successivi dpcm attuativi (dpcm 32313 del 23.09.2015, dpcm 28.11.2016).
Rilevando un'ingiustificata disparità di trattamento, parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad ottenere la carta docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107/2015, per le annualità 2020-2021, 2021-
2022, 2022-2023 e 2023- 2024, riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici e la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento della somma di
€2.000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. e rivalutazione e interessi legali, oltre al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in fa vore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Nessuno si costituiva per la resistente che, ritualmente citata (a mezzo pec il 26.11.2024), viene dichiarata contumace.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza del termine per note sino al 12 maggio 2025, all'esito del deposito delle suddette da parte ricorrente, omessa ogni istruttoria, essendo la causa documentale, la stessa viene decisa con sentenza che si deposita.
Il ricorso è fondato.
Inquadramento normativo
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 stabilisce: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le competenze professionali, è istituita, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 123, la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il a Controparte_3 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
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I DPCM attuativi del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016 hanno ribadito l'esclusione del beneficio per i docenti assunti a tempo determinato, essendo riservato ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale. Sono state altresì delineate le ipotesi di esclusione e revoca, la natura dell'attribuzione, le modalità di richiesta, di riconoscimento e di utilizzo collegato alla contestualità del servizio reso
Giurisprudenza rilevante
Riportata la normativa di interesse, si rileva che, sulle questioni oggetto del presente giudizio si sono già espressi la Corte di Giustizia Europea (con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2), e il Consiglio di Stato (sentenza 16.3.2022
n. 1842) con pronunce che hanno evidenziato la natura astrattamente discriminatoria delle disposizioni normative che escludono i docenti con contratto a termine dal beneficio.
Condividendo pienamente i principi già espressi, la Corte di Cassazione, con sentenza n.
29961 del 27 ottobre 2023, ha ripercorso i dati normativi che fondano il diritto-dovere della formazione del docente che impone obblighi sia al docente che al datore di lavoro. In tale ambito si è inserita la carta docente che, per come strutturata, attiene al piano formativo e di aggiornamento “e non a quello delle dotazioni lavorative individuali”; tale piano formativo si sviluppa secondo la Corte su base annuale come deducibile da numerosi indici legislativi “Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”…. Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate.”
Sulla base di queste considerazioni la Corte, rispondendo quindi ad una delle questioni oggetto di rinvio, ha fissato il seguente principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
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- Quanto alla natura della prestazione la Corte ha chiarito che trattasi di obbligazione di pagamento (desumibile dalle modalità di messa a disposizione dell'importo) seppur strettamente finalizzata all'obbligo di formazione nell'ambito di una prestazione didattica.
Tale inquadramento rileva anche sulla questione dell'interesse ad agire del creditore per le annualità pregresse, interesse che la Corte ritiene persistere nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto- dovere formativo”. La permanenza nel sistema scolastico viene individuata sia nella destinazione di nuovo incarico di supplenza, sia nella costanza di iscrizione nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze.
- In caso di fuoriuscita dal sistema scolastico spetterà al creditore, ove formulata, azione risarcitoria con obbligo di allegazione del pregiudizio e possibilità di deduzione presuntiva e di liquidazione equitativa, entro il valore della Carta, determinata sul caso concreto (ad es. durata della permanenza nel sistema scolastico).
- Infine in merito alla prescrizione la Corte ha statuito:
l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 c.c., prescrizione quinquennale, stante la natura pecuniaria dell'obbligazione con decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ovvero dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
l'applicabilità della prescrizione decennale per la domanda risarcitoria nell'ambito della responsabilità contrattuale con decorrenza dalla data di cessazione del servizio per l'azione risarcitoria.
La posizione di parte ricorrente
Parte ricorrente domanda il riconoscimento della carta docenti per le annualità dal 2020/21 al 2023/24.
Dalla documentazione prodotta risulta che negli anni richiesti il docente è stato destinatario di incarichi annuali per diciotto ore settimanali negli anni scolastici 2020/21 e
2021/22 e di incarichi sino al termine delle lezioni negli anni scolastici 2022/23, per 10 ore settimanali e 2023/24, per 8 ore settimanali (cfr. allegati da n. 2 a n. 5 ricorrente).
Il docente ha documentato altresì l'attualità dell'interesse ad agire essendo destinatario di contratto a tempo determinato fino al 30.6.2025 (cfr. all.1 ricorrente).
Ricorrendo tutti i presupposti di legge, come interpretati dalla Corte di Giustizia e dalla
Corte di Cassazione, va pertanto accertato il diritto di parte ricorrente ad ottenere la carta docenti per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24.
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Va invece respinta la richiesta di riconoscimento della maggiorazione di interessi e rivalutazione in quanto, ex artt. 2 co. 1 e 5 co. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016 – l'importo erogato è indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell'anno successivo.
L'Amministrazione resistente deve pertanto essere condannata a mettere a disposizione della parte ricorrente la suddetta carta docente con accredito dell'importo relativo agli anni di lavoro a tempo determinato ovvero per complessivi euro 2.000,00, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente in complessivi euro 900,00 (applicati i minimi nello scaglione fino a 5.200 omessa la fase istruttoria, ridotta la decisionale), oltre spese generali, oltre accessori di legge e spese vive di euro 49,00 relative al contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunziando tra le parti, così provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'ottenimento della carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 per l'importo di euro 500,00 per ciascun anno;
- condanna il resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente la carta CP_1 docente, con accredito della somma complessiva di euro 2.000,00 euro, quale contributo da destinare alla formazione professionale;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente in complessivi euro 900,00 oltre spese generali, accessori di legge e C.U. di euro 49,00, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Busto Arsizio, 11.08.2025
il Giudice del Lavoro
dr.ssa Emanuela Fedele
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