Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/03/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9257/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 9257/2023, avente come oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1 studio DEl'Avv. Filippo Rondani, che, insieme all'Avv. Giuseppe Mercurio, la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Flero (BS), presso lo CP_1 C.F._2 studio DEl'Avv. Annamaria Filippini, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento DE Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni: “chiede che venga pronunciata la sentenza di separazione personale dei coniugi e precisando a tal fine le CP_1 Parte_1
seguenti
CONCLUSIONI
1) I coniugi vivono separatamente con obbligo DE mutuo rispetto.
Per_ 2) Le figlie minori e vengono affidate congiuntamente ai genitori, con collocazione Per_2
prevalente presso la residenza DEla madre.
3) In merito alla casa di Calvagese, in comproprietà tra i coniugi, è stato sottoscritto uno specifico accordo formalizzato il 09/05/2024, che prevede la messa in vendita DEla stessa, con diritto di occupazione a titolo gratuito da parte DEla dott.ssa e DEle figlie DEl'immobile indicato Pt_1
alle condizioni ivi riportate: se ne allega copia.
4) I coniugi, a fronte DEl'accordo raggiunto, hanno concordato le seguenti modifiche alle condizioni di visita disposte dal Tribunale a favore DE padre, da applicarsi con effetto immediato dal deposito nel fascicolo telematico.
- Quest'ultimo potrà vedere e tenere con sé le bambine andandole a prendere il sabato mattina alle ore 09,00 (o alle ore 7,30 in caso di turno lavorativo DEla dott.ssa il sabato, in questo caso Pt_1
sarà lei a portarle) fino alla domenica sera alle ore 20:30, con fine settimana alternati;
- Durante la settimana, il padre potrà tenere le bambine per due giorni con pernotto il martedì ed il mercoledì, impegnandosi a prendere le bambine dall'uscita DEla scuola/asilo martedì pomeriggio ed a riaccompagnarle a scuola/asilo giovedì mattina;
5) Avranno effetto immediato anche i pernotti relative alle altre festività:
- Durante le vacanze natalizie le minori rimarranno sette giorni con un genitore e sette giorni con l'altro, alternando di anno in anno il giorno di Natale e il giorno di Capodanno;
- durante le vacanze pasquali tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il giorno DE Lunedì DEl'Angelo;
- durante le vacanze estive, le bambine rimarranno due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, con il padre;
- ogni altra festività verrà ripartita con ciascun genitore secondo il criterio DEl'alternanza. 6) Quanto all'assegno di mantenimento per le minori, rimane fermo l'importo stabilito dal Tribunale con provvedimento DE 26.01.2024 di € 400,00 mensili complessivi, oltre rivalutazione Istat, fino alla sottoscrizione DE rogito di vendita DEl'immobile di Calvagese di cui al punto 3) di cui sopra. Detto importo verrà corrisposto entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie. Entro la medesima data, la mensa scolastica DEle bambine verrà però sostenuta dai coniugi in parti uguali (50%). Successivamente all'avvenuta vendita DEl'immobile, il costo DEla mensa scolastica sarà coperto, pro quota, dal contributo mensile di cui al punto 7).
CP_ 7) Venduta la casa quindi, il dott. si impegna a corrispondere alla dott.ssa l'importo Pt_1
omnicomprensivo mensile di euro 700,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici i.s.t.a.t., a titolo di contributo al mantenimento DEle due figlie, sino al raggiungimento DEla loro indipendenza economica. Detto importo verrà corrisposto entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie.
8) Le spese mediche straordinarie (non coperte dal servizio sanitario nazionale), quelle scolastiche e quelle ludico-sportive (queste ultime soltanto se previamente concordate) verranno ripartite tra i coniugi nella misura DE 50% ciascuno, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia.
9) Fatto salvo ogni conteggio relativo alla contabilità pregressa, in merito all'assegno unico, con decorrenza immediata dal mese corrente, l'importo sarà suddiviso in parti uguali. All'indomani DEl'estinzione DE conto corrente cointestato, la domanda dovrà essere sempre presentata dal coniuge con l'Isee più basso e quindi diviso in parti uguali l'importo ricevuto. Inoltre le detrazioni fiscali relative alle spese a favore DEle minori dovranno essere usufruite dai coniugi nella misura DE 50% cadauno.
10) I coniugi si danno reciproco atto di essere economicamente indipendenti, di talché alcun contributo al mantenimento DEl'altro coniuge viene previsto nella presente sede.
CP_ 11) Il dott. , con il deposito congiunto DEle presenti condizioni, si impegna a corrispondere immediatamente gli arretrati relativi alle quote DEl'asilo quantificabili ad oggi in € 1.033,00 per Per_
e € 584,25 per . Per_2
12) Le parti si impegnano reciprocamente ad adempiere in modo puntuale al pagamento DEle rate di mutuo e DE finanziamento acceso per l'acquisto DEl'immobile di Calvagese.
12a) Alla vendita DEla casa si dovranno effettuare tutte le compensazioni necessarie relative alle spese/rimborsi sostenuti per l'immobile. 13) I coniugi prestano sin d'ora il proprio consenso per le formalità riguardanti il rilascio di documenti validi per l'espatrio, anche DE figlio minore.
14) Le spese legali per l'assistenza e la difesa nell'ambito DE presente procedimento rimangono interamente compensate tra le parti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a ON DE DA (BS) il 10.6.2017, trascritto nel registro degli atti di matrimonio DE predetto Comune al n. 4, parte II, serie A, anno 2017, con il regime patrimoniale DEla separazione dei beni, unione dalla quale sono nate le figlie (il Per_1
18.6.2019) e (il 30.6.2022). Per_2
La parte ricorrente ha chiesto la pronuncia DEla separazione e l'adozione di provvedimenti personali ed economici consequenziali.
Il resistente è comparso alla prima udienza dinanzi al Giudice DEegato, celebrata in data 26.1.2024, all'esito DEla quale non è stato possibile raggiungere un accordo, e dopo l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, all'udienza DE giorno 11.10.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni in forma congiunta sopra trascritte;
il Giudice, quindi, si è riservato di riferirne al Collegio in vista DEla decisione.
***
La domanda di separazione va accolta in quanto alla luce DEle dichiarazioni rese dalle parti, DEla persistente conflittualità tra le stesse e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità DEla prosecuzione DEla convivenza.
Quanto alle ulteriori questioni, comprese quelle concernenti le figlie minori - la cui audizione può essere esclusa in quanto superflua in considerazione DEla loro tenera età - le condizioni stabilite dalle parti sono conformi all'interesse DEle stesse e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse.
Il Tribunale prende atto DEle condizioni concordate tra le parti e provvede in conformità ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Ordina al competente Ufficiale DElo Stato Civile di procedere all'annotazione DEla presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Dispone quanto all'affidamento DEle figlie minori ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
4) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito DEla camera di consiglio DE giorno 27.2.2025
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi DEl'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209