Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 07/03/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 166/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 166/2025 V.G. promossa da:
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso C.F._2
congiunto, dall'Avv. Luca Falciani, presso il cui studio in GA (SI), Viale Trieste n. 142, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 5.3.2025, per e l'Avv. Luca Falciani concludeva Parte_1 Parte_2
chiedendo di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate, di seguito riprodotte:
ART. 1 – Cessazione della convivenza. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con il dovere di comunicarsi reciprocamente ogni proprio eventuale trasferimento di
residenza, almeno finché il figlio minore non avrà raggiunto la maggiore età. Il signor Parte_2
si trasferirà altrove dandone comunicazione alla moglie.
ART. 2 – Affidamento dei figli minori. Il figlio minore dei comparenti, verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che provvederanno di concerto alla sua educazione ed istruzione. Continuerà comunque insieme anche al fratello maggiorenne (economicamente autosufficiente in quanto assunto presso la Società Capaccioli Srl in GA, come apprendista) a vivere in via prevalente presso la madre, nella casa già coniugale (di proprietà dei nonni paterni) o comunque ove ella intenderà eventualmente trasferirsi successivamente. Il padre potrà trascorrere con i figli il fine settimana in alternanza con l'altro genitore, precisamente il sabato e la domenica esclusi i pernottamenti in entrambi i giorni, quindi dovrà prendere i bambini alle 08.00 di mattina e riportarli a casa alle 20.00, sia il sabato che la domenica. In occasione delle festività il minore trascorrerà il Natale con un genitore e la vigilia con l'altro, il pranzo di capodanno con un genitore e la cena con l'altro, Pasqua con un genitore e UE con l'altro alternati di anno in anno. Sarà cura delle parti, nel caso in cui ci dovessero essere esigenze di trasferimento, stabilire preventivamente le modalità di visita del padre. È fatta salva la facoltà dei ricorrenti di convenire, anche per le vie brevi, variazioni al predetto criterio di ripartizione dei tempi da trascorrere con esclusività con i figli. I coniugi si impegnano, al riguardo, ad assecondare per quanto possibile i desideri del proprio figlio minore circa il luogo ed il tempo del soggiorno, anche in deroga al sopra indicato criterio.
ART. 3 – Rapporti tra genitori e figli. I ricorrenti ritengono primario il diritto del figlio minore di mantenere un rapporto quanto più possibile ampio, sereno e gratificante con entrambe le figure genitoriali e con i membri di ciascun gruppo parentale;
conseguentemente, ciascuno di essi assume, come fondamentale proprio dovere civile ed umano, il favorire nel predetto minore l'affetto ed il rispetto verso l'altro. I genitori dovranno reciprocamente informarsi di ogni questione che, sotto qualsivoglia profilo, possa riguardare la vita dei figli, e dovranno fattivamente collaborare per una serena e non conflittuale crescita degli stessi. In via indicativa,
i genitori dovranno consultarsi prima di far vivere al minore eventuali proprie nuove relazioni affettive e, in genere, dovranno astenersi dal coinvolgere unilateralmente il figlio in vicende e rapporti personali che possano creare loro inutili e pregiudizievoli tensioni.
ART. 4 – Contributo economico al mantenimento dei figli. I coniugi rinunciano reciprocamente a qualunque assegno di mantenimento. Il signor inoltre, corrisponderà alla moglie a Parte_2 3 / 4
titolo di mantenimento del figlio minore € 100,00 mensili, somma da modificare allorquando il padre sarà di nuovo occupato. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, e verrà corrisposta entro il giorno 20 (venti) di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora con i dati già comunicati al marito. Le Parte_1
detrazioni fiscali previste per la prole a carico saranno utilizzate integralmente dalla mamma, così come la stessa percepirà e tratterrà integralmente l'assegno unico.
ART. 5 – Regime delle spese straordinarie. Le spese straordinarie, come da protocollo del
Tribunale di Siena, faranno carico ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
ART. 6 – Questioni connesse all'occupazione della casa coniugale. La signora Parte_1 rimarrà a vivere presso l'abitazione coniugale sita in GA (SI) Via Rigaiolo Alto n. 292/A di proprietà dei nonni paterni, fin quando non individuerà una diversa abitazione.
ART. 7 Consenso al rilascio del passaporto. I coniugi dichiarano di lasciarsi reciproco consenso per la richiesta e/o il rinnovo del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio, concordando espressamente che ciascuno di essi possa richiedere, anche separatamente, il rilascio e il rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio anche del figlio minore.
Pubblico Ministero: visto in data 21.2.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.1.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena, Pt_1
e esponevano che avevano contratto matrimonio
[...] Parte_2
in data 26.7.2003 in GA (SI), con atto trascritto al registro degli atti di matrimonio del predetto Comune all'anno 2003, al n. 117, parte I, serie A, e che dal matrimonio erano nati i figli in data 1.11.2003 in Montepulciano (SI), maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente, e in data 23.10.2013 in Montepulciano (SI); evidenziavano Persona_2
che la convivenza era divenuta intollerabile e concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 5.3.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
Il procuratore delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione. 4 / 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle Parte_1 Parte_2 condizioni concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse dei figli di cui uno ancora minorenne, non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: e Parte_1 C.F._1
(C.F.: alle condizioni concordate Parte_2 C.F._2
indicate supra;
spese compensate;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GA (SI) di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 6 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Michele Moggi