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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/11/2025, n. 4456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4456 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N. R.G. 13585/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dott.ssa AN LI, quale giudice del lavoro, all'udienza del 16 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13585/2024 R.G.L. promossa da:
rappresentato e difeso, Parte 1 (c.f.: C.F. 1
dagli Avv.ti Paolo Maria Angelone e Franco Scarpelli
- ricorrente -
CONTRO
P.IVA 1 ; p.iva: Controparte 1 (c.f.: P.IVA 2 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Lissone (MB), viale Valassina, 268 e dipendenza aziendale in Basiano (MI), via
Carlo Porta, 2, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Davide Giuseppe Sportelli e
MA NO
― resistente -
OGGETTO: Risarcimento danni. Altre ipotesi
Conclusioni delle parti: per la parte ricorrente:
"In via principale: a) accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la responsabilità di Controparte 1 in persona del rappresentante legale pro tempore, in relazione alla malattia professionale contratta dal Ricorrente così come indicata in atti, in violazione dell'obbligo generale di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c. e di conseguenza la responsabilità della stessa per inosservanza delle disposizioni poste a salvaguardia dell'integrità psico-fisica del ricorrente;
b) accertare e dichiarare in base alla valutazione dei danni subiti, da confermare eventualmente a mezzo di esperimento di CTU medico legale, che il ricorrente ha riportato un'invalidità permanente, direttamente collegata alla malattia professionale, in misura pari al 2%, o alla diversa misura, anche maggiore, che dovesse risultare di giustizia;
c) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale per Euro 498,55 ovvero la diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia, danno non patrimoniale per invalidità permanente;
d) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale per Euro 9.660,00, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di danno non patrimoniale per invalidità temporanea. In via subordinata, rispetto ai punti c e d: e) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni di cui ai punti che precedono in via equitativa, ai sensi degli artt. 1218 e 1226 c.c. e 432 c.p.c.. Per l'effetto: f) condannare la Società
Convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli importi di cui ai punti che precedono o dei maggiori o minori importi ritenuti di giustizia all'esito dell'istruttoria; g) con interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto al saldo;
h con vittoria di spese, diritti e onorari di legge.";
per la parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così giudicare: nel merito: rigettare il ricorso e tutte le domande ivi formulate allo stato degli atti, senza procedere ad alcuna istruttoria, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto;
in subordine: in caso di ammissione dell'istruttoria testimoniale e/o di consulenza tecnica d'ufficio, comunque rigettare il ricorso e tutte le domande ivi formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto;
in ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, limitare la condanna di CP 1 al risarcimento del solo danno biologico non patrimoniale accertato in corso di causa all'esito di consulenza tecnica d'ufficio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato, il ricorrente, dipendente di con mansioni di magazziniere presso il centroControparte 1 logistico di Basiano, ha convenuto in giudizio la società datrice di lavoro per ottenere il risarcimento del danno differenziale e degli ulteriori danni non patrimoniali derivanti da una malattia professionale (polmonite da Legionella) contratta, a suo dire, nell'ambiente di lavoro a causa della violazione degli obblighi di sicurezza da parte della convenuta.
Il ricorrente ha allegato di aver contratto una grave polmonite da Legionella nel maggio
2021, che ha richiesto ricovero ospedaliero e ha lasciato postumi permanenti. Ha evidenziato che, a seguito di segnalazione alla AT competente, un sopralluogo effettuato il 28 giugno 2021 presso la sede di Basiano ha rilevato la presenza di
"Legionella pneumophila" in campioni di acqua prelevati dall'impianto idrico- sanitario, inclusi i servizi igienici e gli spogliatoi utilizzati dai dipendenti. Il ricorrente ha altresì prodotto una relazione tecnica della società OT S.r.l. del 20 luglio 2021, la quale, pur giudicando l'impianto "sufficiente", ha rilevato la "mancata esecuzione delle manutenzioni ordinarie" e ha prescritto una serie di interventi correttivi. Il ricorrente ha sottolineato che l' CP 2. ha riconosciuto la natura professionale della tecnopatia e un'invalidità permanente del 2%, liquidando l'indennizzo per inabilità temporanea e un'integrazione per il danno biologico composto. Ha quindi chiesto l'accertamento della responsabilità della convenuta ex art. 2087 c.c. e D.Lgs. n. 81/2008 per la violazione degli obblighi di sicurezza e la condanna al risarcimento del danno differenziale e degli ulteriori danni non patrimoniali.
Controparte 1 si è costituita in giudizio contestando integralmente le pretese del ricorrente. Ha sostenuto che il centro logistico di Basiano non rientra tra le realtà ad alto rischio Legionella e che la società si è sempre dotata di un documento di valutazione del rischio Legionella, redatto da OT S.r.l., che ha giudicato gli impianti "sufficienti". Ha evidenziato che campionamenti microbiologici effettuati il
13 maggio 2021 avevano dato esito negativo e che il ricorrente era assente dal lavoro dall'8 maggio 2021 fino al 9 agosto 2021, periodo in cui avrebbe contratto la patologia.
La convenuta ha altresì affermato di aver tempestivamente provveduto alla disinfezione dell'impianto e all'aggiornamento del DVR a seguito della comunicazione dell'AT, senza che le fossero comminate sanzioni. Ha negato la sussistenza di una responsabilità oggettiva e ha eccepito la mancata prova, da parte del ricorrente, della nocività dell'ambiente di lavoro e del nesso causale, nonché la specificità delle norme antinfortunistiche violate. Ha inoltre rilevato che l' CP non ha contestato alcuna responsabilità alla società né ha richiesto il rimborso degli indennizzi.
È stata disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale per accertare la patologia,
i postumi e il nesso di causalità con l'attività lavorativa.
Istruita la causa veniva decisa all'udienza del 16.10.2025 con lettura del dispositivo.
***
La domanda del ricorrente è fondata e merita accoglimento nei termini di seguito specificati.
Il fondamento della responsabilità del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza
è l'art. 2087 c.c., il quale impone all'imprenditore di adottare "nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro". Tale norma, come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, configura una responsabilità di natura contrattuale, che si estende oltre il mero rispetto delle norme specifiche, richiedendo l'adozione della "massima sicurezza tecnologicamente fattibile".
L'obbligo datoriale include, quindi, tutte le misure e cautele idonee a tutelare l'integrità psicofisica del lavoratore, anche quelle non espressamente previste da norme specifiche, ma suggerite dall'esperienza e dalla tecnica (Cass. Civ., Sez. L, N. 13806 del 19-05-2023).
A tale principio generale si affianca la disciplina specifica in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, in particolare il D.Lgs. n. 81/2008. Le Linee Guida della
Conferenza Stato-Regioni del 7 maggio 2015, emanate in attuazione del D.Lgs. n.
81/2008, obbligano ogni datore di lavoro ad attuare appropriate misure per prevenire il rischio Legionella e proteggere i lavoratori.
La Legionella pneumophila è classificata come agente biologico del gruppo 2 ai sensi del Titolo X e dell'allegato XLVI del D.Lgs. n. 81/2008, il che implica l'obbligo per il datore di lavoro di valutare il rischio, redigere il Documento di Valutazione del Rischio
Legionella e attuare misure protettive e preventive.
Incombe sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da malattia professionale l'onere di allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, la prestazione lavorativa. l'esistenza del danno e il nesso causale tra quest'ultimo
Spetta, invece, al datore di lavoro provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure necessarie per evitarlo (. Cass. Civ., Sez. L, N. 13806 del 19-05-2023; Cass.
Civ., Sez. L, N. 21682 del 20-07-2023). Non è, quindi, onere del lavoratore indicare le misure che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di infortunio e malattia professionale, il nesso causale tra malattia e causa lavorativa non è escluso da una precedente predisposizione morbosa del lavoratore e quindi dal concorso di altre cause aventi origine extralavorativa. La prestazione assicurativa CP non può essere ridotta in base alla percentuale di patologia esplicata dalla sola malattia professionale, ma deve essere riconosciuta per l'intero, in forza del principio di equivalenza causale (Cass. Civile, 29 maggio 2004, n.
10448). Inoltre, in presenza di patologie a eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento non può essere oggetto di presunzioni astratte, ma esige una dimostrazione in termini di "ragionevole probabilità" o "più probabile che non", ancorata a specifiche situazioni di fatto (Cass. 21287/2019; Cass. 27916/2019; Cass.
24408/2021).
Nel caso in esame, è pacifico che il ricorrente ha contratto una polmonite da Legionella nel maggio 2021. La natura professionale di tale patologia e la sussistenza di una menomazione dell'integrità psicofisica con postumi permanenti del 2% sono state riconosciute dall' CP in data 28 marzo 2023. Sebbene il riconoscimento CP non sia di per sé vincolante per l'accertamento della responsabilità civile del datore di lavoro, in quanto basato su criteri previdenziali diversi da quelli civilistici, esso costituisce un elemento significativo nel quadro probatorio.
La Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata nel corso del giudizio ha evidenziato un contrasto tra i risultati dei campionamenti ambientali. In particolare, i campionamenti eseguiti dalla ditta OT a partire da maggio 2021 sono risultati negativi, mentre i campionamenti eseguiti dalla AT Milano il 28 maggio 2021 (comunicati il 12 luglio
2021) hanno rilevato la presenza di Legionella pneumophila in diversi punti dell'impianto idrico-sanitario del deposito di Basiano, inclusi il bagno disabili dello spogliatoio uomini, il lavello dei bagni uomini in entrata spogliatoio e il lavello del bagno laboratorio meccanico-magazzino.
Questo Giudice ritiene di dover accordare maggiore affidabilità ai risultati dei campionamenti effettuati dalla AT. L'AT, il quale è un organo pubblico preposto alla tutela della salute e sicurezza e le cui indagini hanno carattere ufficiale e sono finalizzate alla verifica del rispetto delle normative. I luoghi di prelievo indicati nel rapporto AT (bagni e spogliatoi) sono aree di uso comune e strettamente connesse all'attività lavorativa del ricorrente, che svolgeva mansioni di magazziniere presso il deposito di Basiano.
La CTU, pur rilevando la contraddittorietà dei dati, ha concluso che "Ove si valuti come attendibile la positività dei risultati condotti dalla AT allora l'infezione polmonare può considerarsi come infezione contratta in ambiente lavorativo quantomeno in termini di 'Più probabile che non"". Questa conclusione è supportata da una serie di elementi:
- la mancata totale copertura del dispositivo di protezione individuale (mascherine
-
FFP2) non garantiva al 100% la tutela dall'esposizione al rischio inalatorio di
Legionella;
la potenziale esposizione all'agente infettivo in ambienti e circostanze frequentati dal ricorrente, come i servizi igienici e gli spogliatoi contaminati;
- la maggiore suscettibilità del soggetto in ragione delle sue condizioni patologiche preesistenti (cardiomiopatia, abitudine al fumo di sigaretta);
- la precisa concordanza e compatibilità tra i dati clinico-circostanziali e le caratteristiche di incubazione della patologia (5-6 giorni).
La CTU ha specificato che i sintomi sono comparsi il giorno dopo l'ultimo giorno lavorativo, rendendo valida l'ipotesi di genesi lavorativa dell'infezione.
Le argomentazioni della convenuta circa l'assenza del ricorrente dal lavoro nel periodo di presunto contagio e la possibilità di contrarre la malattia in altri contesti (es. luoghi pubblici durante la pandemia Covid-19) non hanno trovato un supporto probatorio tale da escludere il nesso causale con l'ambiente lavorativo in termini di "più probabile che non" (Cass. Civ., Sez. L, N. 27916 del 30-10-2019; Tribunale di Nocera Inferiore,
Sentenza n.92 del 24 gennaio 2024; Tribunale Di Enna, Sentenza n.491 del 16 Ottobre
2024). Inoltre, la relazione tecnica di OT S.r.l., sebbene abbia giudicato l'impianto idrico- sanitario globalmente "sufficiente", ha espressamente rilevato la "mancata esecuzione delle manutenzioni ordinarie con la frequenza indicata nel registro delle manutenzioni allegato al DVR".
Tale omissione costituisce una chiara violazione dell'obbligo datoriale di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori, come previsto dall'art. 2087 c.c. e dalle Linee Guida del 2015.
La stessa relazione ha prescritto una serie di interventi correttivi, tra cui la compilazione sistematica del registro, l'applicazione del piano di manutenzione ordinaria, l'aumento della temperatura dei boiler e la programmazione di campionamenti annuali. Il fatto che la convenuta abbia avviato un trattamento biocida e un adeguato sistema di manutenzione e prevenzione solo successivamente agli accertamenti dell'AT conferma o comunque non esclude che le misure adottate in precedenza non erano sufficienti a prevenire il rischio.
Pertanto, la convenuta non ha fornito la prova liberatoria di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno, come richiesto dall'art. 1218 c.c. e dalla giurisprudenza in materia.
La mancata manutenzione ordinaria dell'impianto idrico-sanitario, in un contesto in cui la Legionella è stata accertata da un organo ufficiale, integra l'inadempimento dell'obbligo di sicurezza.
Accertata la responsabilità della convenuta per la malattia professionale contratta dal ricorrente, sorge il diritto al risarcimento del danno. Il danno biologico permanente, riconosciuto dall' CP nella misura del 2%, è direttamente collegato alla malattia professionale.
In ragione di tanto, si accerta la responsabilità di Controparte 1 in relazione alla malattia professionale contratta dal ricorrente, nonché per la conseguente invalidità permanente nella misura del 2%, direttamente collegata a tale patologia.
Il ricorrente ha diritto al risarcimento del danno differenziale, ovvero la differenza tra il risarcimento dovuto in base ai principi della responsabilità civile e l'indennizzo già percepito dall' CP .
In merito alla quantificazione del danno si deve ricordare che le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (sentenze n. 26972, 26973, 26974, 26975 dell'11/11/2008) hanno ribadito il principio di unicità del danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c., superando le tradizionali distinzioni tra danno biologico, morale ed esistenziale, che rilevano sul piano meramente descrittivo. La liquidazione del danno deve tenere conto di tutti gli aspetti pregiudizievoli subiti dal lavoratore, inclusi quelli relativi alla lesione della professionalità, della vita di relazione e delle abitudini di vita, come allegato dal ricorrente (Cass. Civ., Sez. L, N. 8292 del 25-03-2019)
Quanto alla liquidazione del danno si procede attraverso l'applicazione delle Tabelle di Milano.
Il danno biologico secondo le citate tabelle, considerato che il ricorrente è nato il
24.7.1975 e all'epoca della denuncia della malattia professionale all' CP 1 aveva compiuto 46 anni, tenuto altresì conto della percentuale di invalidità accertata dall' CP (2%) (doc. 12), il ammonta alla somma complessiva di 2.868,00 euro
(valori corrispondenti a invalidità 2% e età anagrafica 46 anni;
v. Tabelle Milano
2024).
Deve essere poi considerato l'aumento per la cosiddetta personalizzazione.
Come noto, infatti, si deve valutare l'effettiva entità del danno, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, attraverso un aumento personalizzato (fino al 50%): "il giudice deve tenere conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, dalla gravita dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi della fattispecie, in modo da rendere la somma liquida adeguata al particolare caso concreto" (Cass. 26972/2008). Tale somma dovrà essere calcolata sull'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno biologico, pari a 2.295,00 euro.
Quanto alla personalizzazione tenuto conto della gravità della patologia contratta si ritiene equo applicarla nella misura massima dell'aumento, secondo le tabelle richiamate, è quindi pari a 1.148,00 euro (= 2.295,00 euro + 50% - v. tabelle Milano – doc. 16), per un totale complessivo di euro 4.016,00.
In conclusione, il danno biologico permanente differenziale, calcolato detraendo,
secondo il disposto dei commi 6 e 7 dell'art. 10 del DPR 1124/65, quanto percepito da CP a titolo di integrazione danno biologico permanente, è pari all'importo di euro 498.55 (= euro
4.016,00 euro 3.517,45).
Deve poi trovare ristoro il danno non patrimoniale temporaneo essendo il datore di lavoro responsabile, del risarcimento a titolo di danno biologico temporaneo per inabilità assoluta e parziale.
Le nuove tabelle prevedono un valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta di euro 115,00 (di cui euro
84,00, a titolo di danno dinamico relazionale, ed euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza interiore presumibile), con possibilità di aumento sino al 50% (v. doc. 16).
Nel caso in esame e visto il riconoscimento da parte di CP di 56 giorni (dal 23/5 al
17/7) di inabilità assoluta (docc. 5 e 10) alla somma di (euro 115 x 56 giorni inabilità temporanea assoluta ovvero) ammontano ad euro 6.440,00 euro.
La società convenuta pertanto deve essere condannata a corrispondere al ricorrente a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per Euro 498,55 a tale titolo ed Euro 6.440,00 a titolo di danno non patrimoniale per invalidità temporanea, per l'effetto condanna la convenuta alla corresponsione delle suddette somme al ricorrente, oltre interessi dalla decisione al saldo.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2024 tenuto conto del valore della controversia e della attività svolta.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando nella causa n.r.g. 13585/2024
così dispone:
accerta e dichiara la responsabilità di Controparte 1 in relazione alla malattia professionale contratta dal Ricorrente e di conseguenza la responsabilità della stessa per invalidità permanente, direttamente collegata alla malattia professionale, in misura pari al 2%, con conseguente diritto del ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale per Euro 498,55 a tale titolo ed Euro 6.440,00
a titolo di danno non patrimoniale per invalidità temporanea, per l'effetto condanna la convenuta alla corresponsione delle suddette somme al ricorrente, oltre interessi dalla decisione al saldo;
condanna Controparte_1 1 pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 4.500,00 oltre Iva e c.p.a. e rimborso forfettario spese.
Controparte 1 e spese di CTU come Pone definitivamente a carico di liquidate in separato decreto.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
16/10/2025 Il Giudice
AN LI
SEZIONE LAVORO
N. R.G. 13585/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dott.ssa AN LI, quale giudice del lavoro, all'udienza del 16 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13585/2024 R.G.L. promossa da:
rappresentato e difeso, Parte 1 (c.f.: C.F. 1
dagli Avv.ti Paolo Maria Angelone e Franco Scarpelli
- ricorrente -
CONTRO
P.IVA 1 ; p.iva: Controparte 1 (c.f.: P.IVA 2 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Lissone (MB), viale Valassina, 268 e dipendenza aziendale in Basiano (MI), via
Carlo Porta, 2, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Davide Giuseppe Sportelli e
MA NO
― resistente -
OGGETTO: Risarcimento danni. Altre ipotesi
Conclusioni delle parti: per la parte ricorrente:
"In via principale: a) accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la responsabilità di Controparte 1 in persona del rappresentante legale pro tempore, in relazione alla malattia professionale contratta dal Ricorrente così come indicata in atti, in violazione dell'obbligo generale di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c. e di conseguenza la responsabilità della stessa per inosservanza delle disposizioni poste a salvaguardia dell'integrità psico-fisica del ricorrente;
b) accertare e dichiarare in base alla valutazione dei danni subiti, da confermare eventualmente a mezzo di esperimento di CTU medico legale, che il ricorrente ha riportato un'invalidità permanente, direttamente collegata alla malattia professionale, in misura pari al 2%, o alla diversa misura, anche maggiore, che dovesse risultare di giustizia;
c) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale per Euro 498,55 ovvero la diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia, danno non patrimoniale per invalidità permanente;
d) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale per Euro 9.660,00, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di danno non patrimoniale per invalidità temporanea. In via subordinata, rispetto ai punti c e d: e) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni di cui ai punti che precedono in via equitativa, ai sensi degli artt. 1218 e 1226 c.c. e 432 c.p.c.. Per l'effetto: f) condannare la Società
Convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli importi di cui ai punti che precedono o dei maggiori o minori importi ritenuti di giustizia all'esito dell'istruttoria; g) con interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto al saldo;
h con vittoria di spese, diritti e onorari di legge.";
per la parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così giudicare: nel merito: rigettare il ricorso e tutte le domande ivi formulate allo stato degli atti, senza procedere ad alcuna istruttoria, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto;
in subordine: in caso di ammissione dell'istruttoria testimoniale e/o di consulenza tecnica d'ufficio, comunque rigettare il ricorso e tutte le domande ivi formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto;
in ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, limitare la condanna di CP 1 al risarcimento del solo danno biologico non patrimoniale accertato in corso di causa all'esito di consulenza tecnica d'ufficio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato, il ricorrente, dipendente di con mansioni di magazziniere presso il centroControparte 1 logistico di Basiano, ha convenuto in giudizio la società datrice di lavoro per ottenere il risarcimento del danno differenziale e degli ulteriori danni non patrimoniali derivanti da una malattia professionale (polmonite da Legionella) contratta, a suo dire, nell'ambiente di lavoro a causa della violazione degli obblighi di sicurezza da parte della convenuta.
Il ricorrente ha allegato di aver contratto una grave polmonite da Legionella nel maggio
2021, che ha richiesto ricovero ospedaliero e ha lasciato postumi permanenti. Ha evidenziato che, a seguito di segnalazione alla AT competente, un sopralluogo effettuato il 28 giugno 2021 presso la sede di Basiano ha rilevato la presenza di
"Legionella pneumophila" in campioni di acqua prelevati dall'impianto idrico- sanitario, inclusi i servizi igienici e gli spogliatoi utilizzati dai dipendenti. Il ricorrente ha altresì prodotto una relazione tecnica della società OT S.r.l. del 20 luglio 2021, la quale, pur giudicando l'impianto "sufficiente", ha rilevato la "mancata esecuzione delle manutenzioni ordinarie" e ha prescritto una serie di interventi correttivi. Il ricorrente ha sottolineato che l' CP 2. ha riconosciuto la natura professionale della tecnopatia e un'invalidità permanente del 2%, liquidando l'indennizzo per inabilità temporanea e un'integrazione per il danno biologico composto. Ha quindi chiesto l'accertamento della responsabilità della convenuta ex art. 2087 c.c. e D.Lgs. n. 81/2008 per la violazione degli obblighi di sicurezza e la condanna al risarcimento del danno differenziale e degli ulteriori danni non patrimoniali.
Controparte 1 si è costituita in giudizio contestando integralmente le pretese del ricorrente. Ha sostenuto che il centro logistico di Basiano non rientra tra le realtà ad alto rischio Legionella e che la società si è sempre dotata di un documento di valutazione del rischio Legionella, redatto da OT S.r.l., che ha giudicato gli impianti "sufficienti". Ha evidenziato che campionamenti microbiologici effettuati il
13 maggio 2021 avevano dato esito negativo e che il ricorrente era assente dal lavoro dall'8 maggio 2021 fino al 9 agosto 2021, periodo in cui avrebbe contratto la patologia.
La convenuta ha altresì affermato di aver tempestivamente provveduto alla disinfezione dell'impianto e all'aggiornamento del DVR a seguito della comunicazione dell'AT, senza che le fossero comminate sanzioni. Ha negato la sussistenza di una responsabilità oggettiva e ha eccepito la mancata prova, da parte del ricorrente, della nocività dell'ambiente di lavoro e del nesso causale, nonché la specificità delle norme antinfortunistiche violate. Ha inoltre rilevato che l' CP non ha contestato alcuna responsabilità alla società né ha richiesto il rimborso degli indennizzi.
È stata disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale per accertare la patologia,
i postumi e il nesso di causalità con l'attività lavorativa.
Istruita la causa veniva decisa all'udienza del 16.10.2025 con lettura del dispositivo.
***
La domanda del ricorrente è fondata e merita accoglimento nei termini di seguito specificati.
Il fondamento della responsabilità del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza
è l'art. 2087 c.c., il quale impone all'imprenditore di adottare "nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro". Tale norma, come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, configura una responsabilità di natura contrattuale, che si estende oltre il mero rispetto delle norme specifiche, richiedendo l'adozione della "massima sicurezza tecnologicamente fattibile".
L'obbligo datoriale include, quindi, tutte le misure e cautele idonee a tutelare l'integrità psicofisica del lavoratore, anche quelle non espressamente previste da norme specifiche, ma suggerite dall'esperienza e dalla tecnica (Cass. Civ., Sez. L, N. 13806 del 19-05-2023).
A tale principio generale si affianca la disciplina specifica in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, in particolare il D.Lgs. n. 81/2008. Le Linee Guida della
Conferenza Stato-Regioni del 7 maggio 2015, emanate in attuazione del D.Lgs. n.
81/2008, obbligano ogni datore di lavoro ad attuare appropriate misure per prevenire il rischio Legionella e proteggere i lavoratori.
La Legionella pneumophila è classificata come agente biologico del gruppo 2 ai sensi del Titolo X e dell'allegato XLVI del D.Lgs. n. 81/2008, il che implica l'obbligo per il datore di lavoro di valutare il rischio, redigere il Documento di Valutazione del Rischio
Legionella e attuare misure protettive e preventive.
Incombe sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da malattia professionale l'onere di allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, la prestazione lavorativa. l'esistenza del danno e il nesso causale tra quest'ultimo
Spetta, invece, al datore di lavoro provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure necessarie per evitarlo (. Cass. Civ., Sez. L, N. 13806 del 19-05-2023; Cass.
Civ., Sez. L, N. 21682 del 20-07-2023). Non è, quindi, onere del lavoratore indicare le misure che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di infortunio e malattia professionale, il nesso causale tra malattia e causa lavorativa non è escluso da una precedente predisposizione morbosa del lavoratore e quindi dal concorso di altre cause aventi origine extralavorativa. La prestazione assicurativa CP non può essere ridotta in base alla percentuale di patologia esplicata dalla sola malattia professionale, ma deve essere riconosciuta per l'intero, in forza del principio di equivalenza causale (Cass. Civile, 29 maggio 2004, n.
10448). Inoltre, in presenza di patologie a eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento non può essere oggetto di presunzioni astratte, ma esige una dimostrazione in termini di "ragionevole probabilità" o "più probabile che non", ancorata a specifiche situazioni di fatto (Cass. 21287/2019; Cass. 27916/2019; Cass.
24408/2021).
Nel caso in esame, è pacifico che il ricorrente ha contratto una polmonite da Legionella nel maggio 2021. La natura professionale di tale patologia e la sussistenza di una menomazione dell'integrità psicofisica con postumi permanenti del 2% sono state riconosciute dall' CP in data 28 marzo 2023. Sebbene il riconoscimento CP non sia di per sé vincolante per l'accertamento della responsabilità civile del datore di lavoro, in quanto basato su criteri previdenziali diversi da quelli civilistici, esso costituisce un elemento significativo nel quadro probatorio.
La Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata nel corso del giudizio ha evidenziato un contrasto tra i risultati dei campionamenti ambientali. In particolare, i campionamenti eseguiti dalla ditta OT a partire da maggio 2021 sono risultati negativi, mentre i campionamenti eseguiti dalla AT Milano il 28 maggio 2021 (comunicati il 12 luglio
2021) hanno rilevato la presenza di Legionella pneumophila in diversi punti dell'impianto idrico-sanitario del deposito di Basiano, inclusi il bagno disabili dello spogliatoio uomini, il lavello dei bagni uomini in entrata spogliatoio e il lavello del bagno laboratorio meccanico-magazzino.
Questo Giudice ritiene di dover accordare maggiore affidabilità ai risultati dei campionamenti effettuati dalla AT. L'AT, il quale è un organo pubblico preposto alla tutela della salute e sicurezza e le cui indagini hanno carattere ufficiale e sono finalizzate alla verifica del rispetto delle normative. I luoghi di prelievo indicati nel rapporto AT (bagni e spogliatoi) sono aree di uso comune e strettamente connesse all'attività lavorativa del ricorrente, che svolgeva mansioni di magazziniere presso il deposito di Basiano.
La CTU, pur rilevando la contraddittorietà dei dati, ha concluso che "Ove si valuti come attendibile la positività dei risultati condotti dalla AT allora l'infezione polmonare può considerarsi come infezione contratta in ambiente lavorativo quantomeno in termini di 'Più probabile che non"". Questa conclusione è supportata da una serie di elementi:
- la mancata totale copertura del dispositivo di protezione individuale (mascherine
-
FFP2) non garantiva al 100% la tutela dall'esposizione al rischio inalatorio di
Legionella;
la potenziale esposizione all'agente infettivo in ambienti e circostanze frequentati dal ricorrente, come i servizi igienici e gli spogliatoi contaminati;
- la maggiore suscettibilità del soggetto in ragione delle sue condizioni patologiche preesistenti (cardiomiopatia, abitudine al fumo di sigaretta);
- la precisa concordanza e compatibilità tra i dati clinico-circostanziali e le caratteristiche di incubazione della patologia (5-6 giorni).
La CTU ha specificato che i sintomi sono comparsi il giorno dopo l'ultimo giorno lavorativo, rendendo valida l'ipotesi di genesi lavorativa dell'infezione.
Le argomentazioni della convenuta circa l'assenza del ricorrente dal lavoro nel periodo di presunto contagio e la possibilità di contrarre la malattia in altri contesti (es. luoghi pubblici durante la pandemia Covid-19) non hanno trovato un supporto probatorio tale da escludere il nesso causale con l'ambiente lavorativo in termini di "più probabile che non" (Cass. Civ., Sez. L, N. 27916 del 30-10-2019; Tribunale di Nocera Inferiore,
Sentenza n.92 del 24 gennaio 2024; Tribunale Di Enna, Sentenza n.491 del 16 Ottobre
2024). Inoltre, la relazione tecnica di OT S.r.l., sebbene abbia giudicato l'impianto idrico- sanitario globalmente "sufficiente", ha espressamente rilevato la "mancata esecuzione delle manutenzioni ordinarie con la frequenza indicata nel registro delle manutenzioni allegato al DVR".
Tale omissione costituisce una chiara violazione dell'obbligo datoriale di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori, come previsto dall'art. 2087 c.c. e dalle Linee Guida del 2015.
La stessa relazione ha prescritto una serie di interventi correttivi, tra cui la compilazione sistematica del registro, l'applicazione del piano di manutenzione ordinaria, l'aumento della temperatura dei boiler e la programmazione di campionamenti annuali. Il fatto che la convenuta abbia avviato un trattamento biocida e un adeguato sistema di manutenzione e prevenzione solo successivamente agli accertamenti dell'AT conferma o comunque non esclude che le misure adottate in precedenza non erano sufficienti a prevenire il rischio.
Pertanto, la convenuta non ha fornito la prova liberatoria di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno, come richiesto dall'art. 1218 c.c. e dalla giurisprudenza in materia.
La mancata manutenzione ordinaria dell'impianto idrico-sanitario, in un contesto in cui la Legionella è stata accertata da un organo ufficiale, integra l'inadempimento dell'obbligo di sicurezza.
Accertata la responsabilità della convenuta per la malattia professionale contratta dal ricorrente, sorge il diritto al risarcimento del danno. Il danno biologico permanente, riconosciuto dall' CP nella misura del 2%, è direttamente collegato alla malattia professionale.
In ragione di tanto, si accerta la responsabilità di Controparte 1 in relazione alla malattia professionale contratta dal ricorrente, nonché per la conseguente invalidità permanente nella misura del 2%, direttamente collegata a tale patologia.
Il ricorrente ha diritto al risarcimento del danno differenziale, ovvero la differenza tra il risarcimento dovuto in base ai principi della responsabilità civile e l'indennizzo già percepito dall' CP .
In merito alla quantificazione del danno si deve ricordare che le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (sentenze n. 26972, 26973, 26974, 26975 dell'11/11/2008) hanno ribadito il principio di unicità del danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c., superando le tradizionali distinzioni tra danno biologico, morale ed esistenziale, che rilevano sul piano meramente descrittivo. La liquidazione del danno deve tenere conto di tutti gli aspetti pregiudizievoli subiti dal lavoratore, inclusi quelli relativi alla lesione della professionalità, della vita di relazione e delle abitudini di vita, come allegato dal ricorrente (Cass. Civ., Sez. L, N. 8292 del 25-03-2019)
Quanto alla liquidazione del danno si procede attraverso l'applicazione delle Tabelle di Milano.
Il danno biologico secondo le citate tabelle, considerato che il ricorrente è nato il
24.7.1975 e all'epoca della denuncia della malattia professionale all' CP 1 aveva compiuto 46 anni, tenuto altresì conto della percentuale di invalidità accertata dall' CP (2%) (doc. 12), il ammonta alla somma complessiva di 2.868,00 euro
(valori corrispondenti a invalidità 2% e età anagrafica 46 anni;
v. Tabelle Milano
2024).
Deve essere poi considerato l'aumento per la cosiddetta personalizzazione.
Come noto, infatti, si deve valutare l'effettiva entità del danno, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, attraverso un aumento personalizzato (fino al 50%): "il giudice deve tenere conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, dalla gravita dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi della fattispecie, in modo da rendere la somma liquida adeguata al particolare caso concreto" (Cass. 26972/2008). Tale somma dovrà essere calcolata sull'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno biologico, pari a 2.295,00 euro.
Quanto alla personalizzazione tenuto conto della gravità della patologia contratta si ritiene equo applicarla nella misura massima dell'aumento, secondo le tabelle richiamate, è quindi pari a 1.148,00 euro (= 2.295,00 euro + 50% - v. tabelle Milano – doc. 16), per un totale complessivo di euro 4.016,00.
In conclusione, il danno biologico permanente differenziale, calcolato detraendo,
secondo il disposto dei commi 6 e 7 dell'art. 10 del DPR 1124/65, quanto percepito da CP a titolo di integrazione danno biologico permanente, è pari all'importo di euro 498.55 (= euro
4.016,00 euro 3.517,45).
Deve poi trovare ristoro il danno non patrimoniale temporaneo essendo il datore di lavoro responsabile, del risarcimento a titolo di danno biologico temporaneo per inabilità assoluta e parziale.
Le nuove tabelle prevedono un valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta di euro 115,00 (di cui euro
84,00, a titolo di danno dinamico relazionale, ed euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza interiore presumibile), con possibilità di aumento sino al 50% (v. doc. 16).
Nel caso in esame e visto il riconoscimento da parte di CP di 56 giorni (dal 23/5 al
17/7) di inabilità assoluta (docc. 5 e 10) alla somma di (euro 115 x 56 giorni inabilità temporanea assoluta ovvero) ammontano ad euro 6.440,00 euro.
La società convenuta pertanto deve essere condannata a corrispondere al ricorrente a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per Euro 498,55 a tale titolo ed Euro 6.440,00 a titolo di danno non patrimoniale per invalidità temporanea, per l'effetto condanna la convenuta alla corresponsione delle suddette somme al ricorrente, oltre interessi dalla decisione al saldo.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2024 tenuto conto del valore della controversia e della attività svolta.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando nella causa n.r.g. 13585/2024
così dispone:
accerta e dichiara la responsabilità di Controparte 1 in relazione alla malattia professionale contratta dal Ricorrente e di conseguenza la responsabilità della stessa per invalidità permanente, direttamente collegata alla malattia professionale, in misura pari al 2%, con conseguente diritto del ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale per Euro 498,55 a tale titolo ed Euro 6.440,00
a titolo di danno non patrimoniale per invalidità temporanea, per l'effetto condanna la convenuta alla corresponsione delle suddette somme al ricorrente, oltre interessi dalla decisione al saldo;
condanna Controparte_1 1 pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 4.500,00 oltre Iva e c.p.a. e rimborso forfettario spese.
Controparte 1 e spese di CTU come Pone definitivamente a carico di liquidate in separato decreto.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
16/10/2025 Il Giudice
AN LI