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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/10/2025, n. 4259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4259 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 2793/2023 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. Luca Bidoggia giusta delega in atti Parte_1
ATTORE OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Marco Rossi giusta delega in atti
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: contratto di finanziamento – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Per l'attore
“Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, voglia il Giudice del Tribunale, previe le necessarie declaratorie di legge e quant'altro d'uopo, in via principale e nel merito, accertare l'intervenuta estinzione per prescrizione del diritto di credito azionato dalla Controparte_1
e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o privo di giuridici effetti e revocare il decreto ingiuntivo opposto, respingendo le domande avversarie tutte avanzate nei confronti del conchiudente, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con il favore delle spese di giudizio tutte, rimborso forfettario, CPA, IVA ed accessori di legge compresi”
Per la convenuta
“Nel merito:
- Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni CP_ caso, accertare che è creditrice nei confronti di parte opponente di € 33.069,64 (ovvero di pagina 1 di 4 quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora come da decreto, con condanna al pagamento.
Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. La presente controversia ha per oggetto l'opposizione proposta dal sig. al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 9008/2022, emesso dal Tribunale di Torino in data 5.12.2022, con cui gli è stato ingiunto di pagare a (cessionaria di e di la Controparte_1 CP_2 Parte_2 somma di € 33.069,64, oltre interessi e spese, relativa, quanto all'importo di € 1.342,59, al contratto di finanziamento n. 90454 stipulato in data 22.4.2004 con e, quanto all'importo di CP_2
€ 31.727,05, al contratto di finanziamento n. 145856 stipulato in data 30.4.2004 con Parte_2
[...]
Nel sostenere come nel decennio successivo alla sottoscrizione dei due contratti di finanziamento non fosse stato compiuto alcun atto interruttivo della prescrizione, l'attore ha eccepito l'estinzione del credito, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Con comparsa depositata in data 12.5.2023 si è costituita in giudizio , Controparte_1 contestando le argomentazioni avversarie e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
2.1. L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Con riferimento all'importo di € 1.342,59, relativo al contratto di finanziamento n. 90454 stipulato in data 22.4.2004, la convenuta ha rappresentato e documentato come nel corso del 2016 sia intervenuto un pagamento da parte del sig. _1
L'attore ha negato tale circostanza, evidenziando come l'estratto conto prodotto dalla convenuta fosse “mero atto interno della cessionaria del credito, privo di data certa e di efficacia probatoria”
(cfr. note scritte del 17.5.2023).
Tale argomentazione è priva di fondamento.
Non solo l'estratto conto, in quanto diretto a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie, costituisce una fonte di prova idonea a documentare le operazioni bancarie, ma, nella fattispecie in esame, tale documento, già prodotto quale doc. 8 nel procedimento monitorio, non è stato specificatamente contestato con l'atto di opposizione, con il quale, invero, l'attore si è limitato ad eccepire, assai genericamente, l'intervenuta prescrizione.
A ciò si aggiunga come l'importo a debito indicato nell'estratto conto 1.11.2021, pari ad €
1.342,59 (doc. 8), fosse esattamente quello riportato nella lettera raccomandata di cessione del pagina 2 di 4 C credito inviata in pari data da al sig. e che lo stesso opponente non ha contestato di _1 aver ricevuto.
Alla luce di tali elementi può dunque ritenersi che il pagamento abbia interrotto il decorso della prescrizione, ex art. 2944 c.c., in quanto atto incompatibile con la volontà di non riconoscere l'esistenza del credito.
2.2. Con riguardo al credito di € 31.727,05, di cui al contratto di finanziamento n. 145856 stipulato in data 30.4.2004 con ha documentato di aver interrotto la prescrizione Parte_2 CP_1 mediante sollecito di pagamento del 26.1.2017.
Occorre innanzitutto evidenziare come, per stessa affermazione dell'attore, tale contratto prevedesse la scadenza dell'ultima rata al 15.12.2007 (cfr. memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.), con la conseguenza che da tale momento ha iniziato a decorrere la prescrizione decennale, dovendosi fare applicazione del pacifico principio giurisprudenziale secondo cui, nel contratto di mutuo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione (cfr. ex multis Cass. n. 4232/2023; Cass. n. 17798/2011).
Ne consegue che la lettera raccomandata del 26.1.2017, consegnata in data 8.2.2017, con cui diffidava l'attore al pagamento del dovuto, ha tempestivamente interrotto la Parte_2 prescrizione, ex art. 2943 c.c. (docc. 4 e 5 convenuto).
Il sig. ha sul punto contestato di aver ricevuto la missiva, evidenziando di aver trasferito la _1 propria residenza sin dal 17.2.2014, in conseguenza della separazione dalla propria moglie _3
, assegnataria della casa coniugale (docc.
2-4 attore).
[...]
Tale argomentazione è tuttavia priva di pregio.
Ai sensi dell'art. 1335 c.c., infatti, “la proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “ai sensi dell'art. 1335 c.c., la dichiarazione recettizia si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, nel luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto” (Cass. n. 773/2003; Cass. n.
27412/2021; Cass. n. 20519/2019).
Nella fattispecie in esame deve presumersi che la lettera raccomandata del 26.1.2017, inviata da all'indirizzo originario dell'attore, quale dallo stesso indicato nel contratto (via Parte_2
pagina 3 di 4 Vandalino 28 scala B), sia giunto nella sfera di conoscenza del sig. non avendo egli _1 fornito la prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia e non essendo sufficiente a dimostrare il contrario il solo fatto che l'attore avesse trasferito la propria residenza.
A ciò si aggiunga la dirimente circostanza che l'attore non ha neppure allegato di aver assolto all'obbligo, contrattualmente previsto a suo carico, di “comunicare qualsiasi variazione dei dati forniti ed indicati nel frontespizio”, tra cui l'indirizzo dell'abitazione (art. 2, lett. b, contratto sub doc.
9 monitorio); è dunque superfluo, ai fini in esame, il disconoscimento della firma apposta sull'avviso di ricevimento, non rilevando chi abbia sottoscritto tale avviso.
Poiché nel decennio successivo al febbraio 2017 la parte creditrice ha promosso il ricorso monitorio, interrompendo nuovamente la prescrizione, l'opposizione deve essere respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'attore; esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, ridotte ai minimi le fasi di trattazione e decisionale in considerazione della limitata attività svolta;
si liquida altresì in € 441,00 il compenso per la fase di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 9008/2022, emesso dal
Tribunale di Torino in data 2-5/12/2022; visto l'art. 653 c.p.c., dichiara esecutivo il predetto decreto ingiuntivo;
condanna a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che liquida, compresa la Parte_1 mediazione, in € 5.797,00 per compenso, oltre anticipazioni, 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge.
Così deciso in Torino, in data 2.10.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
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