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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/11/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 282 /2025 R.G. VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott. Francesco Pellecchia Presidente Estensore
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 282 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza del giorno 13/11/2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, vertente su Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili TRA
, nata ad [...], il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata dall'Avv. Francesco Filannino E
, rappresentato dall'Avv. Maria Teresa Forlano Controparte_1
RICORRENTI NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Trani;
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: come in atti. FATTO I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario in Trani in data 11.04.1994 con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile di Trani ( atto trascritto al n. 131 Parte 2, Serie A 2005) con il regime patrimoniale della separazione dei beni e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 13/2/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 2/5/2025. pagina 1 di 2 DIRITTO La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto cronol. n. 784/2023 del 9/2/2023 (R.G. n. 6020/2022), tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Quanto alle statuizioni accessorie, relative ai rapporti tra le parti anche nell'interesse dei figli maggiorenni non ancora autosufficienti, i ricorrenti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U., Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016). Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione. Il Tribunale, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole minore e ai rapporti economici, prendendosi atto degli ulteriori accordi raggiunti dai ricorrenti. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp.att. c.p.c. Trattandosi di procedura su domanda congiunta, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Trani in data 11.04.1994 con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile di Trani ( atto trascritto al n. 131 Parte 2, Serie A 2005) tra e alle condizioni Parte_1 Controparte_1 indicate in ricorso, che si dichiarano efficaci;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trani, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. Così deciso in Trani, il 18 novembre 2025
Il Presidente Estensore
Dr. Francesco Pellecchia
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott. Francesco Pellecchia Presidente Estensore
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 282 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza del giorno 13/11/2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, vertente su Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili TRA
, nata ad [...], il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata dall'Avv. Francesco Filannino E
, rappresentato dall'Avv. Maria Teresa Forlano Controparte_1
RICORRENTI NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Trani;
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: come in atti. FATTO I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario in Trani in data 11.04.1994 con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile di Trani ( atto trascritto al n. 131 Parte 2, Serie A 2005) con il regime patrimoniale della separazione dei beni e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 13/2/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 2/5/2025. pagina 1 di 2 DIRITTO La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto cronol. n. 784/2023 del 9/2/2023 (R.G. n. 6020/2022), tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Quanto alle statuizioni accessorie, relative ai rapporti tra le parti anche nell'interesse dei figli maggiorenni non ancora autosufficienti, i ricorrenti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U., Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016). Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione. Il Tribunale, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole minore e ai rapporti economici, prendendosi atto degli ulteriori accordi raggiunti dai ricorrenti. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp.att. c.p.c. Trattandosi di procedura su domanda congiunta, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Trani in data 11.04.1994 con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile di Trani ( atto trascritto al n. 131 Parte 2, Serie A 2005) tra e alle condizioni Parte_1 Controparte_1 indicate in ricorso, che si dichiarano efficaci;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trani, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. Così deciso in Trani, il 18 novembre 2025
Il Presidente Estensore
Dr. Francesco Pellecchia
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