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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 02/06/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile e Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n° 1028 R.G.L. del 2019, promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Vittorio Giardino, per procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in via Tevere n. 153, Gela;
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del suo Presidente e l.r.p.t., rappresentato e CP_1 difeso dall'Avv. Antonio Palumbo, per procura in calce alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in via Giovanni
Pacini n. 5, Palermo;
- resistente-
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 24.04.2025 per la quale si dà atto che entrambe le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 26.07.2019 la ricorrente in epigrafe, premettendo di essere una dipendente con qualifica di pedagogista clinica presso la Comunità Terapeutica Assistita del Comune di Butera – gestita dalla da febbraio 2018 – impugnava la sanzione CP_1
disciplinare della sospensione dal servizio per giorni dieci con privazione della retribuzione, irrogatale con provvedimento prot. 49/U/PR del 15.05.2019, notificatole il 29.05.2019, ai sensi dell'art. 70 del ccnl Pt_2
Deduceva la ricorrente:
- di prestare la propria attività lavorativa di pedagogista clinica presso la CTA di Butera in forza di contratto a tempo indeterminato stipulato nel gennaio 2015, con qualifica di pedagogista inquadrata nel secondo livello del CCNL servizi assistenziali UNEBA e ss.mm.;
- che, a seguito del subentro della alla precedente società di gestione della CP_2
comunità (avvenuto nel 2018), la lavoratrice aveva mantenuto le proprie mansioni;
- che i rapporti con la società datoriale si erano incrinati nel corso del 2018, allorché le era stato richiesto dal suo superiore, (già socio della società Persona_1
Sentiero per la Vita s.r.l. ed attuale rappresentante legale della , di relazionare Controparte_1 in ordine ad una discussione avvenuta tra lo stesso e l'allora sindaco di Butera, asseritamente avvenuta alla presenza dell'invece ignara lavoratrice;
- che, successivamente a tale richiesta, la dott.ssa (supervisore delle attività Persona_2
del team di professionisti operanti nella CTA) in modo vessatorio ed ingiustificato, con nota del 22.02.2019, le aveva rimproverato di operare con superficialità e in modo anarchico in quanto le relazioni programmatiche o di resoconto inoltrate apparivano superficiali, trasmesse con tempistiche di riscontro discutibili e frutto di una totale anarchia metodologica;
- che, a fronte di tale richiamo, con nota del 27.03.2019 la lavoratrice aveva respinto tutte le accuse mossele, contestando il modus operandi della dott.ssa (che Per_2
ricopriva il ruolo di “supervisore delle attività”) sul rilievo che la stessa esercitato un potere di controllo e valutazione dell'operato della lavoratrice, che peraltro le competeva (essendo la stessa una pedagogista clinica che all'interno della struttura espletava le proprie funzioni in piena autonomia, e facendo ella parte dell'equipe multidisciplinare, e non della direzione medica con la quale la dott.ssa era obbligata a relazionarsi), in modo in ogni caso Per_2
arbitrario, avendo ella fornito alla lavoratrice dei moduli rimaneggiati e ridotti, così di fatto impedendole il corretto espletamento della propria prestazione;
- che dall'01.02.2019 la ricorrente era stata in aspettativa non retribuita per la durata di sei mesi a causa di una gravissima patologia diagnosticata al proprio figlio minore;
- che con formale contestazione disciplinare del 17.02.2019, la le aveva CP_2
addebitato di avere tenuto una condotta di grave insubordinazione nei confronti di un suo superiore gerarchico in quanto avrebbe disatteso le richieste del supervisore, fornito relazioni di resoconto superficiali e di averle presentate tardivamente, nonché di essersi congedata omettendo le dovute consegne;
- di avere rassegnato, entro il concesso termine di cinque giorni, le proprie giustificazioni, con la quale aveva contestato ogni addebito disciplinare;
- che con provvedimento del 15.05.2019 la società datoriale le aveva irrogato la sanzione disciplinare della “sospensione per dieci giorni dal lavoro e dalla retribuzione”, a norma dell'art. 70 ccnl UNEBA.
La ricorrente si doleva dunque, innanzitutto, dell'illegittimità della sanzione disciplinare variamente contestando la sussistenza dei presupposti applicativi, sia sotto il profilo sostanziale (stante l'assoluta infondatezza degli addebiti, nonché, in ogni caso, la sproporzione della sanzione comminata, prevista dall'art. 70 CCNL Uneba solo nel caso di recidiva per mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti), che procedurale
(deducendo l'omessa pubblicazione del codice disciplinare, la mancata convocazione per l'audizione a seguito della contestazione nonché la violazione dell'art. 7 St.Lav. per aspecificità e tardività della contestazione).
Chiedeva dunque che, previa concessione della provvisoria sospensione della sanzione irrogata, venisse dichiarata la nullità e/o illegittimità del provvedimento disciplinare o, in subordine, venisse comminata una sanzione disciplinare meno afflittiva a quella irrogata, con vittoria di spese.
Con memoria depositata l'11.10.2019, si costituiva la contestando le CP_1
avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese.
Deduceva innanzitutto la sussistenza di tutti i presupposti applicativi della sanzione irrogata, avendo la pervicacemente posto in essere innumerevoli inadempimenti Pt_1
sostanziatisi nell'immotivata e pervicace mancata trasmissione delle relazioni sulle attività svolte, siccome richieste dalla parte datoriale. Sosteneva, dunque, la legittimità e proporzionalità della sanzione irrogata, evidenziando la grave insubordinazione posta in essere dalla ricorrente, nonché la corretta applicazione, nel caso di specie, della norma di cui all'art. 70 ccnl Uneba la quale non prevede l'irrogazione della sospensione in discussione solo in caso precedenti disciplinari (come sostenuto ex adverso), ma anche nelle ipotesi di mancata esecuzione dei lavori secondo le istruzioni ricevute e/o di esecuzione delle mansioni in modo negligente.
Da ultimo la società resistente, in seno alle note d'udienza depositate in data 01.06.2024, formulava eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse della stante le intervenute dimissioni delle stessa a far data dal 14.06.2021. Pt_1
La causa, tentata la conciliazione ed istruita in via documentale (stante il rigetto delle istanze istruttorie articolate dalle parti, ritenute irrilevanti ai fini del decidere), veniva dunque decisa a seguito dell'udienza del 24.04.2025 sostituita con lo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Rassegnata così la vicenda processuale, va innanzitutto disattesa, in quanto infondata,
l'eccezione di improcedibilità da ultimo sollevata dalla società datoriale sul rilievo che dalle intervenute dimissioni rassegnate dalla lavoratrice conseguirebbe ipso iure il sopravvenuto venir meno dell'interesse ad agire.
Invero, come condivisibilmente osservato dalla difesa di parte ricorrente, la richiesta di annullamento della sanzione disciplinare è volta, non solo ad eliminare gli effetti dell'esecuzione della sanzione (nel caso di specie interamente esauriti sia perché, per un verso, la stessa era stata interamente scontata, sia perché, sotto altro crinale, si è esaurito il rapporto lavorativo tra le parti in causa), ma mira altresì a soddisfare l'interesse dell'incolpato ad essere scagionato dall'accusa, onde non subire i possibili effetti, sotto i diversi profili del discredito professionale e della mortificazione morale, che possono conseguire alla condanna (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, 15/06/2004, n. 11299). Ne consegue che non spiega alcuna rilevanza, sotto il profilo dell'interesse a coltivare il ricorso, il fatto che, alla data della proposizione di esso, la sanzione disciplinare fosse già stata scontata o che, pendente il giudizio, sopravvenga la definitiva recisione, per qualsiasi causa, del rapporto lavorativo.
Tali considerazioni risultano ancora più pregnanti nel caso di specie, avendo la ricorrente allegato, in assenza di smentita avversaria, di continuare ad espletare la propria attività lavorativa nell'orbita del settore sociale;
da cui gli evidenti riflessi negativi che le deriverebbero a livello reputazionale da una mancata delibazione con effetti caducatori del provvedimento sanzionatorio tacciato di illegittimità.
Poste tali doverose premesso, e venendo al merito, il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento, reputandosi assorbente la doglianza vertente sulla sproporzione della sanzione disciplinare irrogata nei confronti della Pt_1 Emerge, invero, documentalmente l'illegittimità, per evidente sproporzione in rapporto al disposto di cui all'art. 70 CCNL Uneba (all. n. 29 alla memoria di costituzione) pacificamente applicabile, della sanzione espulsiva irrogata, consistita, come detto, nella sospensione per dieci giorni con correlativa privazione della retribuzione.
Gli addebiti mossi alla lavoratrice si sostanziano in un coacervo di condotte in ultima analisi integranti una presunta grave insubordinazione della lavoratrice nei confronti di un suo superiore gerarchico (per avere ella reiteratamente non ottemperato alle richieste rivoltele, fornito tardivamente le relazioni di resoconto, peraltro redatte in modo superficiale, nonché, da ultimo, per essersi posta in aspettativa omettendo le dovute consegne).
Ritiene il Tribunale che la fattispecie contestata sia sussumibile nel comma III, n. 8 dell'art. 70 CCNL citato, il quale prevede che incorre, alternativamente, nei provvedimenti di biasimo, della multa o della sospensione, il dipendente che “non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure che lo esegua con negligenza”.
Senonché, il comma II della disposizione richiamata, nell'operare una graduazione delle sanzioni disciplinari che tenga conto del disvalore insito nelle condotte contestate al lavoratore, prevede che “Normalmente il biasimo verbale e quello scritto saranno inflitti nei casi di prima mancanza;
la multa nei casi di recidiva;
la sospensione nei casi di recidiva per mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti”.
È dunque stata codificata dalla contrattazione collettiva una ipotesi di recidiva specifica connessa all'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, la quale può dunque essere applicata, come detto, solo nel caso in cui il soggetto abbia in passato commesso altro illecito disciplinare per il quale sia stato già punito con la multa nell'arco dei sei mesi precedenti.
Tale ultima circostanza non ricorre nel caso di specie, avendo piuttosto la società datoriale, con dichiarazione dal contenuto sostanzialmente confessorio (cfr. pag. 27 della memoria di costituzione), evocato proprio l'assenza di precedenti disciplinari della ricorrente a sostegno della scelta di non irrogare il licenziamento nonostante la ritenuta gravità della negligente condotta dalla stessa tenuta.
Per tale motivo, le richiamate infrazioni, ove anche reiteratamente commesse, non giustificano, di per sé sole considerate, l'applicazione di una sanzione disciplinare grave come quella inflitta (dieci giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione), alla stregua della scala valoriale tracciata dal CCNL, in assenza, peraltro, di qualsivoglia allegazione, prima ancora che di prova, circa la ricorrenza nel caso di specie di situazioni peculiari che dovrebbero indurre a ritenere superato il richiamo operato dalla norma all'avverbio “normalmente” onde individuare le condizioni in presenza della quali possa ritenersi giustificata l'applicazione di sanzioni disciplinari conservative via via più gravi (il biasimo verbale e quello scritto in caso di prima mancanza;
la multa nei casi di recidiva;
la sospensione nei casi di recidiva per mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti).
Invero, la mera reiterazione dell'illecito, pur rilevando ai fini della valutazione della gravità del comportamento tenuto dal lavoratore, non può determinare la pretermissione della graduazione delle condotte di rilievo disciplinare contemplata dai contratti collettivi, di cui il giudice deve tenere conto per disposto normativo.
Né, del resto, risultano pregevoli le argomentazioni spese dalla società convenuta a sostegno dell'assunto per cui le fattispecie contestate alla lavoratrice rientrerebbero nell'ipotesi – più grave e come tale legittimante il licenziamento immediato senza preavviso
– della “insubordinazione grave verso i superiori”, di cui al comma VII lett. I) del citato art. 70.
Dalla prospettazione dei fatti rassegnata da ambo le parti non emerge, invero, che la lavoratrice abbia tenuto dei comportamenti di una gravità tale da valicare il perimetro delle fattispecie legittimanti delle sanzioni puramente conservative (id est l'esecuzione negligente del lavoro o in senso non conforme alle istruzioni ricevute) e colorarsi dunque dei contorni tipici della grave insubordinazione (quale potrebbe essere stato, a titolo esemplificativo, il radicale rifiuto di compiere un atto dovuto, i gravi e reiterati ritardi nell'eseguire le consegne, le minacce nei confronti di un superiore gerarchico). È emerso al più (e la stessa scelta datoriale di non irrogare il licenziamento lo conferma) un contegno della lavoratrice tale da rimostrare una scarsa accortezza nella gestione del rapporto personale con i propri interlocutori e/o superiori gerarchici, riverberatosi, in sostanza, nella redazione incompleta
(o comunque non pienamente soddisfacente) delle relazioni di sintesi per i due semestri dell'anno 2018, ma, si ribadisce, in alcun modo sussumibili nel concetto di
“insubordinazione grave”. Né, del resto, alcun ulteriore alimento argomentativo avrebbero in tal senso potuto apportare le prove richieste dalla società resistente, che pertanto sono state rigettate.
Ciò detto, accertata la sproporzione non può che giungersi all'annullamento della sanzione, con obbligo della convenuta di provvedere agli incombenti conseguenti.
Invero, come autorevolmente sostenuto dalla Suprema Corte, "La potestà di infliggere sanzioni disciplinari è riservata dall'art. 2106 c.c. alla discrezionalità dell'imprenditore, in quanto contenuta nel più ampio potere di direzione dell'impresa a costui attribuito dall'ars 2086 c.c., a sua volta compreso nella libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost.; ne consegue che il giudice, pur nel caso sia stato adito dal datore di lavoro per la conferma della sanzione disciplinare e sia stato dallo stesso esplicitamente richiestone, non può convertirla in altra meno grave" (Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2015, n. 2330).
Alla luce delle considerazioni che precedono la sanzione irrogata con provvedimento prot. n. 41/U/PR del 17.02.2019 deve, dunque, ritenersi illegittima e come tale va annullata.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
La soccombenza della società convenuta regola la distribuzione delle spese di lite, le quali vanno liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della domanda proposta e dell'attività in concreto svolta [causa di valore indeterminabile – complessità bassa, parametri minimi per attività di studio, introduttiva e decisionale].
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando ed assorbita ogni altra questione;
- Annulla la sanzione disciplinare della sospensione per dieci giorni dal servizio con privazione della retribuzione irrogata alla ricorrente dalla società convenuta con provvedimento prot. n. 41/U/PR del 17.02.2019 e condanna, per l'effetto il Pt_3
a restituire alla ricorrente le trattenute stipendiali effettuate in esecuzioni di
[...]
essa;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi euro 3.689,00 oltre spese Parte_1
forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Gela il 02/06/2025
IL GIUDICE
Giulia Polizzi