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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/03/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 16/01/2025, nella causa R.G. n. 9720/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
«««»»»
TRA
(07/09/1976) rappresentato e difeso dall'avv. Galdi Alfonso, per procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE RESISTENTE IN VIA RICONVENZIONALE
E
e , in persona dei rispettivi Controparte_1 Controparte_2 legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato;
RESISTENTI RICORRENTI IN VIA RICONVENZIONALE «««»»»
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza: 1) accerta e dichiara l'illegittimità della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento in epigrafe n. 097 2023 0217715964 000, notificata il 09 gennaio 2024, redatta dall Controparte_2 per il credito asseritamente vantato dell' ; Controparte_1
2) condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.948,00#, di cui € 1.824,00# per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;
3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
4) fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione. Roma, 16/01/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
«««»»»
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con un ricorso presentato e notificato nei termini previsti, insieme al provvedimento che fissava l'udienza, il Sig. ha impugnato la cartella di pagamento emessa dall' Parte_2 Controparte_2
, identificata con il numero 097 2023 0217715964000 e notificatagli il 9 gennaio 2024.
[...]
L'azione è volta a farne accertare l'illegittimità e, di conseguenza, ottenerne l'annullamento. Le si sono costituite in giudizio, Controparte_3 rappresentate dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha depositato una memoria difensiva contenente una domanda riconvenzionale. In seguito a ciò, con provvedimento del 5 settembre 2024, il Giudice ha disposto il rinvio dell'udienza al 16 gennaio 2025, concedendo al ricorrente un termine fino a dieci giorni prima per il deposito della comparsa di costituzione in relazione alla domanda riconvenzionale avanzata dalla difesa erariale. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo. «««»»»
1 - Sull'asserito difetto di legittimazione passiva dell . Controparte_2
L'eccezione sollevata dalla Controparte in merito al presunto difetto di legittimazione passiva di CP_4 risulta priva di fondamento e merita di essere respinta. Il ricorso presentato dal Sig. non riguarda Pt_2 solo la pretesa creditoria dell' , ma anche il contenuto stesso della cartella emessa Controparte_1 da Come emerge dal ricorso, l'intera somma richiesta (€ 30.549,88) è classificata come “interessi CP_4 mora per entrate demaniali”, senza alcuna indicazione chiara sull'origine del debito o sulla modalità di calcolo degli importi. La cartella, infatti, non fornisce alcun riferimento esplicito al rapporto giuridico sottostante, ai canoni eventualmente versati nel tempo, al tasso di interesse applicato e alla normativa di riferimento. Questa mancanza di trasparenza rende la richiesta di pagamento nulla, come confermato da precedenti giurisprudenziali (Cassazione, sent. n. 24933/2016; Ctp Napoli sent. n. 524/06/2009; Ctr Torino sent. n. 92/36/12, e altre). Di conseguenza, l' è pienamente legittimata a Controparte_2 essere parte in causa, e la cartella deve essere annullata per difetto di motivazione, come chiarito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 16853/2021.
2 - Sull'eccezione di inammissibilità del ricorso. Anche l'eccezione sollevata dall'amministrazione, in merito alla presunta inammissibilità del ricorso risulta infondata. La cartella impugnata non contiene alcun riferimento ad una richiesta di pagamento per “occupazione senza titolo di area demaniale”, il che dimostra che il Sig. è venuto a conoscenza Pt_2 della pretesa solo con la notifica della cartella stessa. Inoltre, la difesa erariale non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta notifica di precedenti atti di intimazione, rendendo priva di fondamento l'eccezione di inammissibilità del ricorso.
3 - Sull'asserita infondatezza del ricorso per mancanza di titolo. La difesa erariale sostiene, in via subordinata, che il ricorso sarebbe infondato per l'assenza di un titolo di locazione o concessione. Tuttavia, il Sig. , in qualità di dipendente del Ministero delle Pt_2
Infrastrutture e dei Trasporti, ha avuto la disponibilità dell'appartamento per esigenze di servizio e ha sempre provveduto al pagamento dei canoni richiesti. Dopo il trasferimento dell'immobile dal Ministero all' , sono state avanzate richieste di pagamento sproporzionate basate sul “valore di Parte_3 mercato”, senza tenere conto dei preesistenti rapporti con il Ministero. Inoltre, l'illegittimità di tali richieste è stata accertata dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 1823/2020, che ha riconosciuto l'erroneità dei criteri applicati per il calcolo delle indennità.
4 - Sull'eccezione di prescrizione. L'amministrazione ha sollevato un'eccezione volta a contestare l'intervenuta prescrizione dei crediti del
Tuttavia, la cartella impugnata non specifica i periodi di maturazione del debito, impedendo CP_1 di verificare se la richiesta di pagamento sia effettivamente tempestiva. Secondo la giurisprudenza, trattandosi di un rapporto assimilabile ad una locazione, si applica il termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 3, c.c., come già stabilito dallo stesso Tribunale nella sentenza n. 1823/2020. Anche qualora si volesse considerare la natura risarcitoria dell'indennità di occupazione, si applicherebbe comunque il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c., e non il termine ordinario decennale invocato dalla difesa erariale.
5 - Sul giudicato esterno ex art. 2909 c.c. Infine, deve essere riconosciuta l'applicabilità della sentenza n. 1823/2020 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, al caso in esame, poiché il compendio immobiliare oggetto della controversia è il medesimo, e i soggetti coinvolti coincidono. Tutti i dipendenti del Ministero dei Trasporti che occupavano gli alloggi per esigenze di servizio sono stati destinatari delle medesime richieste di pagamento. Alla luce di quanto esposto, questo Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, accerta e dichiara l'illegittimità della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento in epigrafe n. 097 2023 0217715964 000, notificata il 09 gennaio 2024, redatta dall per il credito asseritamente Controparte_2 vantato dell . Controparte_1
Le spese processuali seguono la soccombenza delle parti convenute, in solido, e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i., oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
P.Q.M.
(come in dispositivo) Roma, 16/01/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
SENTENZA
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TRA
(07/09/1976) rappresentato e difeso dall'avv. Galdi Alfonso, per procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE RESISTENTE IN VIA RICONVENZIONALE
E
e , in persona dei rispettivi Controparte_1 Controparte_2 legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato;
RESISTENTI RICORRENTI IN VIA RICONVENZIONALE «««»»»
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza: 1) accerta e dichiara l'illegittimità della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento in epigrafe n. 097 2023 0217715964 000, notificata il 09 gennaio 2024, redatta dall Controparte_2 per il credito asseritamente vantato dell' ; Controparte_1
2) condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.948,00#, di cui € 1.824,00# per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;
3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
4) fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione. Roma, 16/01/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
«««»»»
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con un ricorso presentato e notificato nei termini previsti, insieme al provvedimento che fissava l'udienza, il Sig. ha impugnato la cartella di pagamento emessa dall' Parte_2 Controparte_2
, identificata con il numero 097 2023 0217715964000 e notificatagli il 9 gennaio 2024.
[...]
L'azione è volta a farne accertare l'illegittimità e, di conseguenza, ottenerne l'annullamento. Le si sono costituite in giudizio, Controparte_3 rappresentate dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha depositato una memoria difensiva contenente una domanda riconvenzionale. In seguito a ciò, con provvedimento del 5 settembre 2024, il Giudice ha disposto il rinvio dell'udienza al 16 gennaio 2025, concedendo al ricorrente un termine fino a dieci giorni prima per il deposito della comparsa di costituzione in relazione alla domanda riconvenzionale avanzata dalla difesa erariale. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo. «««»»»
1 - Sull'asserito difetto di legittimazione passiva dell . Controparte_2
L'eccezione sollevata dalla Controparte in merito al presunto difetto di legittimazione passiva di CP_4 risulta priva di fondamento e merita di essere respinta. Il ricorso presentato dal Sig. non riguarda Pt_2 solo la pretesa creditoria dell' , ma anche il contenuto stesso della cartella emessa Controparte_1 da Come emerge dal ricorso, l'intera somma richiesta (€ 30.549,88) è classificata come “interessi CP_4 mora per entrate demaniali”, senza alcuna indicazione chiara sull'origine del debito o sulla modalità di calcolo degli importi. La cartella, infatti, non fornisce alcun riferimento esplicito al rapporto giuridico sottostante, ai canoni eventualmente versati nel tempo, al tasso di interesse applicato e alla normativa di riferimento. Questa mancanza di trasparenza rende la richiesta di pagamento nulla, come confermato da precedenti giurisprudenziali (Cassazione, sent. n. 24933/2016; Ctp Napoli sent. n. 524/06/2009; Ctr Torino sent. n. 92/36/12, e altre). Di conseguenza, l' è pienamente legittimata a Controparte_2 essere parte in causa, e la cartella deve essere annullata per difetto di motivazione, come chiarito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 16853/2021.
2 - Sull'eccezione di inammissibilità del ricorso. Anche l'eccezione sollevata dall'amministrazione, in merito alla presunta inammissibilità del ricorso risulta infondata. La cartella impugnata non contiene alcun riferimento ad una richiesta di pagamento per “occupazione senza titolo di area demaniale”, il che dimostra che il Sig. è venuto a conoscenza Pt_2 della pretesa solo con la notifica della cartella stessa. Inoltre, la difesa erariale non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta notifica di precedenti atti di intimazione, rendendo priva di fondamento l'eccezione di inammissibilità del ricorso.
3 - Sull'asserita infondatezza del ricorso per mancanza di titolo. La difesa erariale sostiene, in via subordinata, che il ricorso sarebbe infondato per l'assenza di un titolo di locazione o concessione. Tuttavia, il Sig. , in qualità di dipendente del Ministero delle Pt_2
Infrastrutture e dei Trasporti, ha avuto la disponibilità dell'appartamento per esigenze di servizio e ha sempre provveduto al pagamento dei canoni richiesti. Dopo il trasferimento dell'immobile dal Ministero all' , sono state avanzate richieste di pagamento sproporzionate basate sul “valore di Parte_3 mercato”, senza tenere conto dei preesistenti rapporti con il Ministero. Inoltre, l'illegittimità di tali richieste è stata accertata dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 1823/2020, che ha riconosciuto l'erroneità dei criteri applicati per il calcolo delle indennità.
4 - Sull'eccezione di prescrizione. L'amministrazione ha sollevato un'eccezione volta a contestare l'intervenuta prescrizione dei crediti del
Tuttavia, la cartella impugnata non specifica i periodi di maturazione del debito, impedendo CP_1 di verificare se la richiesta di pagamento sia effettivamente tempestiva. Secondo la giurisprudenza, trattandosi di un rapporto assimilabile ad una locazione, si applica il termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 3, c.c., come già stabilito dallo stesso Tribunale nella sentenza n. 1823/2020. Anche qualora si volesse considerare la natura risarcitoria dell'indennità di occupazione, si applicherebbe comunque il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c., e non il termine ordinario decennale invocato dalla difesa erariale.
5 - Sul giudicato esterno ex art. 2909 c.c. Infine, deve essere riconosciuta l'applicabilità della sentenza n. 1823/2020 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, al caso in esame, poiché il compendio immobiliare oggetto della controversia è il medesimo, e i soggetti coinvolti coincidono. Tutti i dipendenti del Ministero dei Trasporti che occupavano gli alloggi per esigenze di servizio sono stati destinatari delle medesime richieste di pagamento. Alla luce di quanto esposto, questo Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, accerta e dichiara l'illegittimità della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento in epigrafe n. 097 2023 0217715964 000, notificata il 09 gennaio 2024, redatta dall per il credito asseritamente Controparte_2 vantato dell . Controparte_1
Le spese processuali seguono la soccombenza delle parti convenute, in solido, e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i., oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
P.Q.M.
(come in dispositivo) Roma, 16/01/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile