Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'Accordo relativo agli attrezzi speciali per il trasporto delle derrate deperibili ed alla loro utilizzazione per i trasporti internazionali di alcune di dette derrate, adottato a Ginevra il 15 gennaio 1962.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'Accordo relativo agli attrezzi speciali per il trasporto delle derrate deperibili ed alla loro utilizzazione per i trasporti internazionali di alcune di dette derrate, adottato a Ginevra il 15 gennaio 1962.