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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 03/10/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1438/2019 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1438 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 e vertente
TRA
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Ferdinando Pinto, Rosa Persico e Giulio
Renditiso ed elettivamente domiciliata in Sorrento (NA) alla via Fuorimura n. 20/b
ATTRICE in riassunzione
CONTRO
, in persona del Curatore dott.sa Controparte_1 [...]
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE in riassunzione
NONCHE'
(P.I. ), in persona del legale rappresentante;
Controparte_3 P.IVA_2 Pt_2
(C.F. ) in proprio, entrambi rappresentati e difesi giusta procura in
[...] C.F._1 atti dagli avv.ti Filomena Pinto e Antonio Lomonaco, elettivamente domiciliati alla Via Nazario
Sauro, n. 44
CONVENUTI
(C.F. ) rappresentata e difesa giusta procura in atti CP_4 C.F._2 dagli avv.ti Filomena Pinto e Antonio Lomonaco ed elettivamente domiciliata alla Via Nazario Sau- ro, n. 44
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità contrattuale
1
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
15.09.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato, la adiva Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di far accertare e dichiarare il grave inadempimento della società
[...] derivante dall'inosservanza delle obbligazioni assunte con il contratto di Controparte_1 appalto del 5.02.2014 per la fornitura, il montaggio e la messa in esercizio di n. 7 generatori eolici e, per l'effetto, condannare la suddetta società al risarcimento di tutti i danni derivanti dal grave inadempimento.
In particolare, la ricorrente assumeva: - che in data 5.02.2014 stipulava con la Controparte_5 contratto di appalto per la fornitura, l'installazione e la messa in funzione di n. 7 genera-
[...] tori eolici, versando un corrispettivo pari a euro 980.000,00; - che in forza di scrittura integrativa del 2.08.2014 veniva modificato da 7 a 10 il numero di turbine originariamente pattuito, ricalcolan- do l'importo dovuto in euro 1.400.000,00; - che, sebbene la si fosse Controparte_1 impegnata a curare la manutenzione degli impianti per 19 anni, gli impianti sin dall'inizio manife- stavano problemi di mal funzionamento, non raggiungendo la produzione in origine ipotizzata;
- che al fine di massimizzare la produttività degli impianti la si impe- Controparte_1 gnava ad aumentare il numero delle turbine dapprima a 13 con scrittura privata del 29.05.2016 e di seguito a 15 con scrittura integrativa del 9.01.2017; - che con la scrittura del 29.05.2016 la
[...] garantiva la produzione di almeno 1.600.000 KWH per un fatturato minimo Controparte_1 di euro 428.000,00 per ogni biennio e in caso di mancato rispetto della garanzia di produzione si obbligava a corrispondere la differenza necessaria a coprire il deficit produttivo con detrazione dei costi di manutenzione;
- che a garanzia delle obbligazioni assunte con scrittura del 29.05.2016 si costituivano fideiussori personalmente e in proprio e nella qualità di CP_6 CP_4 amministratrice della - che la si mostrava da su- Controparte_3 Controparte_1 bito inadempiente, non provvedendo neppure alla manutenzione degli impianti, tanto da provocare il blocco delle turbine;
- che visti gli esiti negativi di una risoluzione extragiudiziale promuoveva ricorso ex art. 696 c.p.c., iscritto al n.r.g. 1685/2018, innanzi al Tribunale di Lagonegro al fine di far accertare lo stato dei luoghi e quantificare i danni verificatisi in conseguenza degli inadempi- menti;
- che all'esito del procedimento di A.T.P., il CTU nominato, Ing. , appurava Persona_1
i gravi inadempimenti contrattuali posti in essere dalla e quantificava i danni subiti Parte_3 in euro 296.144, 27 per mancato guadagno rispetto ai minimi contrattuali previsti e in euro
205.000,00 oltre IVA per gli interventi necessari alla riattivazione degli impianti dismessi.
2
Sulla scorta di tali premesse, dunque, il ricorrente introduceva il presente giudizio, chiedendo all' adito Tribunale di: “1) accertare e dichiarare il grave inadempimento della Controparte_7
in persona del legale rappresentante p.t., con sede a Potenza, in via del Besento n.
[...]
114, come provato dall'ATP espletata e meglio indicata in premessa;
2) per l'effetto, condannare:
- la in persona del legale rappresentante p.t., con sede a Po- Controparte_1 tenza, in via del Besento n. 114; nonché, in qualità di fideiussori,: - l'Ing. , nato ad [...]
Eboli (SA), il 07.11.1977 e residente in [...]; - la Controparte_8
in persona del legale rappresentante p.t., con sede a Potenza, in via del Besento n. 114; - la
[...]
Sig.ra , nata a [...], il [...] e residente in [...]
Mazzini, n. 51; al pagamento, in solido, in favore della ricorrente: A) della somma pari ad Euro
296.144,27, determinata dalla differenza tra il fatturato minimo garantito da contratto e quanto ef- fettivamente percepito in relazione al biennio 2017 - 2018, oltre interessi;
B) della somma di €.
205.000,00 oltre I.V.A. per gli interventi necessari alla riattivazione degli impianti, oltre interessi;
ovvero al pagamento dell'importo anche maggiore che verrà stabilito in corso di causa, in forza di quanto documentato dall'ATP indicata in premessa”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 14.09.2020 si costituivano in giudizio la
[...]
la e , i quali contestavano tutto quanto Controparte_9 Controparte_3 Parte_2 ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito. In rito chiedevano la conversione del procedimento sommario di cognizione in procedimento a rito ordinario, in ossequio a quanto disposto dall'art. 702-ter, comma 3, c.p.c.; nel merito il rigetto delle domande, in quanto infondate in fatto ed in di- ritto e non provate ed in subordine la riduzione del quantum dovuto a titolo di risarcimento.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.04.2021 si costituiva in giudizio , la CP_4 quale, contestando tutto quanto prodotto ed eccepito dalla ricorrente, chiedeva in rito la conversio- ne del procedimento ex art. 702-ter, comma 3 c.p.c.; nel merito l'accertamento dell'inesistenza e/o della nullità delle fideiussioni relative alle obbligazioni azionate da controparte e, per l'effetto, il rigetto delle domande di controparte.
Il Tribunale considerata la complessità della controversia e la natura delle questioni, disponeva la conversione del rito da sommario a cognizione piena, fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza ex art. 183 c.p.c..
Nelle more del procedimento, il procuratore della soc. chiedeva di- Controparte_1 chiararsi l'interruzione del giudizio per l'intervenuto fallimento della suddetta società, dichiarato con sentenza n. 36 del 12.07.2021 del Tribunale di Potenza.
Con provvedimento del 27.09.2021 veniva dichiarava l'interruzione del procedimento.
3
Con ricorso in riassunzione depositato il 18.10.2021 la provvedeva tem- Parte_1 pestivamente a riassumere il procedimento nei confronti del Controparte_1 in persona del curatore fallimentare, della di e di
[...] Controparte_3 Parte_2 CP_4
[...]
In data 9.03.2022 si costituivano in giudizio a seguito della riassunzione la Controparte_3
e , i quali si riportavano ai precedenti scritti difensivi e alle conclusioni Parte_2 CP_4 ivi rassegnate.
Il in persona del curatore, sebbene ritualmente evocato in Controparte_1 giudizio non si costituiva ed era pertanto dichiarato contumace.
Previa concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita in via do- cumentale e mediante consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 16.09.2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trat- tenuta in decisione.
2. Tanto premesso, deve dichiararsi in primo luogo l'improcedibilità della domanda di risarcimento del danno promossa dalla nei confronti del Parte_1 Controparte_10
in persona del Curatore fallimentare, ai sensi degli artt. 24 e 52 r.d. 16 marzo 1942, n.
[...]
267.
L'art. 24 della legge fallimentare prevede che il tribunale che ha dichiarato il fallimento è compe- tente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano qualunque ne sia il valore;
l'art. 52, poi, stabili- sce che ogni credito, anche se munito di prelazione o trattato ai sensi dell'art. 111, nonché ogni di- ritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V della medesima legge fallimentare, salvo diversa disposizione di legge. Ebbene, le nor- me appena richiamate introducono nel sistema il divieto di proposizione e di prosecuzione di azioni di accertamento e di condanna nei confronti del soggetto fallito e sanciscono il principio dell'esclusività della procedura concorsuale.
Occorre, infatti, a tal proposito osservare che, come ribadito in diverse pronunce della Suprema
Corte (cfr., da ultimo, Cassazione civile, sez. II, 4 settembre 2014, n. 18691; Cassazione civile,
Sez. I, 27 marzo 2008, n. 7967; ma si vedano, già, Cassazione civile, sez. I, 8 giugno 1988, n.
3885; Cassazione civile, sez. I, 13 giugno 1991, n. 6713; Cassazione civile, sez. I, 22 giugno 1995,
n. 7045; Cassazione civile, sez. I, 25 marzo 1995, n. 3580; Cassazione civile, sez. I, 22 giugno
1995, n. 7045; Cassazione civile, sez. I, 22 settembre 1997, n. 9346; Cassazione civile, sez. I, 6 agosto 1998, n. 7704 nonché Cassazione civile, Sezioni Unite, 10 ottobre 2004, n. 23077), una vol- ta sopravvenuto il fallimento dell'asserito debitore, nel corso del giudizio di primo grado, il credi- tore deve far valere le sue ragioni nelle forme previste dalla legge fallimentare, in sede di ammis-
4
sione al passivo, ex art. 52 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in concorso con gli altri creditori, con con- seguente improcedibilità delle domande in precedenza promosse dal medesimo in sede ordinaria, salva la sua reviviscenza alla revoca o chiusura del fallimento. Il creditore, invece, il quale non in- tenda proporre la domanda nelle forme imposte dalla legge fallimentare ed intenda invece prose- guire il giudizio in sede ordinaria per precostituirsi un titolo da far poi valere nei confronti del falli- to tornato in bonis, ma privo di effetti nei confronti della massa, deve espressamente riassumerlo non nei confronti del fallimento, ma dello stesso fallito, la cui legittimazione processuale persiste, per ottenere appunto nei suoi confronti un titolo esecutivo dopo la cessazione della procedura con- corsuale (Cassazione civile, sez. III, 29 marzo 1989, n. 1492; Cassazione civile, sez. I, 25 marzo
1995, n. 3580), manifestando in modo chiaro la sua intenzione di perseguire il fallito solo al suo rientro in bonis e quindi di non avanzare richiesta alcuna nei confronti del fallimento (Cassazione civile, sez. I, 18 ottobre 1991, n. 11038; Cassazione civile, sez. I, 5 marzo 1990, n. 1729).
Sul punto giova, inoltre, rammentare che l'improcedibilità del giudizio può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado dello stesso.
Alla luce di tali argomentazioni, la domanda formulata nei confronti del Controparte_1 deve essere dichiarata improcedibile.
[...]
3. La ha proposto la domanda di risarcimento danni anche nei confronti Parte_1 di , e della nella loro qualità di fideiussori della Parte_2 CP_4 Controparte_3 [...]
poi dichiarata fallita, producendo a sostegno dei propri assunti il con- Controparte_9 tratto di appalto del 5.02.2014 stipulato tra la e la Parte_1 Controparte_1 per la fornitura, il montaggio e la messa in funzione di n. 7 generatori eolici e le scrittura pri-
[...] vate integrative del suddetto contratto datate 2.08.2014 (di modifica da 7 a 10 delle turbine),
29.05.2016, 26.07.2017 e 9.01.2017 (all.ti nn. 1,2,5,6,7 prod. attorea). In particolare, l'attrice ha dedotto che con la scrittura del 29.05.2016 si erano costituiti fideiussori della Controparte_11
l'ing. e , in proprio e quale l.r. della solidalmente con
[...] CP_1 CP_4 Controparte_3 la debitrice principale ai sensi dell'art. 1936 ss. c.c.; che tra le obbligazioni garantite rientravano quelle relativa alla manutenzione ordinaria e quella di produzione (pari ad euro 428.000,00 per biennio); che la si era resa inadempiente di tali obbligazioni. Controparte_1
I convenuti hanno tutti contestato sia l'oggetto della fideiussione sia lora qualità di fideiussori.
Nello specifico, i convenuti hanno dedotto che la scrittura del 29.05.2016 prevedeva la sola obbli- gazione di garanzia delle prestazioni assunte dalla nei confronti Controparte_1 dell'odierna attrice di cui alle lettere A) e B) della suddetta scrittura e non anche di quanto previsto alla lettera C) con riferimento, nello specifico, all'impegno assunto dalla Controparte_1
a garantire per ogni biennio di attività una produzione complessiva derivante dalla sommatoria
[...]
5
dei KWH prodotti da ogni singola turbina (escludendo dal computo l'impianto sito nel Comune di
Calvello) non inferiore a KWH 1.600.000, per un fatturato minimo di euro 428.800,00. I convenuti hanno inoltre specificato cha tale scrittura era stata sottoscritta solo dalla e non Controparte_3 anche da e da in proprio e hanno altresì evidenziato come solo la suc- CP_4 Parte_2 cessiva scrittura del 27.07.2016 aveva esteso la garanzia fideiussoria all'obbligazione di garanzia della produttività ma che tale scrittura non era stata sottoscritta né dalla nè da Controparte_8
e da in proprio;
infine hanno dedotto che la scrittura del 9.01.2017 con CP_4 Parte_2 la quale si era costituito unico fideiussore per tutte le obbligazioni della Parte_2 [...] non recava la sua sottoscrizione e pertanto non era valida ed efficace. Controparte_1
Tutto ciò premesso il Tribunale osserva che la scrittura del 29.05.2016 prevede alla lettera A)
l'impegno della ad aggiungere alla dieci pale altre tre turbine, alla let- Controparte_1 tera B) l'assunzione a carico della suddetta società dei costi di manutenzione annuale per il venten- nio di produzione, alla lettera C) che la garantisce una produzione Controparte_1 complessiva delle turbine non inferiore a 1.600.000 kwh (derivante da sommatoria dei kwh prodotti da ogni singola turbina nel biennio di attività) per un fatturato pari ad euro 428.000,00 con esclu- sione del computo della turbina sita nel Comune di Calvello e alla lettera H) che nel caso in cui il fatturato dovesse essere di importo inferiore anche il corrispettivo della manutenzione sarà dovuto con uno sconto pari al minor importo del fatturato. La scrittura prevede, inoltre, alla lettera I) che
“Tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto vengono assunte dal sig. nel- CP_6 la riferita qualità di amministratore unico oltre che in proprio congiuntamente alla sig.ra
[...]
nella qualità di amministratrice della società oltre che in proprio, en- CP_4 Controparte_3 trambi quali fideiubenti, con vincolo solidale, con rinunzia alla facoltà della preventiva escussio- ne”.
Alla luce dell'interpretazione letterale e sistematica del contratto non vi è motivo per ritenere che l'oggetto della garanzia concordata tra le parti con la scrittura privata del maggio 2016 includesse tutte le obbligazioni assunte dalla società debitrice principale e quindi non solo quelle di cui alle lettere A) e B) ma anche quella di cui alla lettera C) e quindi la garanzia di produttività.
Per quanto riguarda l'ambito soggettivo di efficacia del contratto il Tribunale osserva che sebbene la lettera I) preveda la prestazione della fideiussione anche da parte dell'ing. e della sig.ra CP_1
in proprio, il documento contrattuale reca la sola sottoscrizione della CP_4 [...]
anche dai convenuti, è l'unico dei fideiussori indicati nella scrittura ad Parte_4 averla effettivamente sottoscritta così manifestando in modo inequivoco la sua volontà di aderire al programma negoziale. Il documento, invero, oltre la sottoscrizione della società attrice, risulta sot- toscritto solo dalla società debitrice principale, e dalla CP_1 Controparte_1 CP_3
[...
[...] [...]
CP_
per l'appunto. Non compare la sottoscrizione dell'ing. e di in proprio né è CP_1 CP_4 possibile sostenere che la sottoscrizione del documento da parte di sotto il timbro re- CP_4 cante la denominazione sociale della possa valere anche come sottoscrizione Controparte_3 della stessa come persona fisica. Ed invero l'unica sottoscrizione presente sul documento riferibile alla è stata apposta proprio sopra il timbro con la denominazione sociale della CP_4 [...]
e pertanto non può che essere ricondotta alla persona giuridica, di cui all'epoca era le- CP_8 gale rappresentante, e alla parte del regolamento negoziale che fa riferimento agli impegni assunti dalla suddetta società.
Parimenti è da dirsi con riferimento all'ing. che ha sottoscritto il documento solo sopra il CP_1 timbro con la denominazione sociale della così manifestando la vo- Controparte_1 lontà della società rappresentata di aderire agli impegni negoziali indicati nella scrittura e, in parti- colare, ad assumere le obbligazioni che la quale parte del contratto di Controparte_1 appalto con la aveva indicato. Non è possibile estendere alla sottoscrizio- Parte_1 ne apposta dall'ing. sul timbro della anche la volontà di ade- Pt_2 Controparte_1 sione del suddetto rispetto alle diverse obbligazioni, accessorie, di garanzia, pur dichiarate nella scrittura privata con riferimento all'ing. quale persona fisica. CP_1
Del resto, va evidenziato che, sebbene il regolamento negoziale preveda anche alcuni impegni as- sunti in proprio dal e dalla , nell'intestazione della scrittura privata, nella parte relativa CP_1 CP_4 ai soggetti autori delle dichiarazioni ivi contenute e degli accordi raggiunti, sono riportati solo i se- guenti tre soggetti: la la in persona del l.r. Parte_1 Controparte_1 ing. e la in persona del l.r. . Inoltre, la lettera M) CP_6 Controparte_3 CP_4 della scrittura prevede che la sig.ra , indicata quindi in questo caso quale persona fisi- CP_4 ca, avrebbe sottoscritto il documento non insieme alle altre parti ma successivamente entro e non oltre il 15 giugno 2016. Non può pertanto escludersi che la suddetta non abbia poi effettivamente sottoscritto, in un momento successivo la suddetta scrittura in relazione alla parte del regolamento negoziale che la riguardava come persona fisica e non quale amministratrice della CP_3
Infine, per quanto riguarda l'ing. va debitamente tenuto conto della diversità oggettiva
[...] CP_1 dell'obbligazione principale assunta dalla di cui il Rago era all'epoca Controparte_1 già legale rappresentante, da quella, di garanzia, quindi di tipo accessorio, che avrebbe assunto in proprio.
Alla luce di tutto quanto sopra osservato il Tribunale ritiene che la scrittura privata del 29.05.2016, nella parte in cui prevede la costituzione di una garanzia personale, può essere ritenuta valida solo ed esclusivamente nei confronti del fideiussore e non anche di e Controparte_3 CP_4 di . Parte_2
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Tanto premesso, per quanto attiene alle altre due scritture private integrative depositate in giudizio, il Tribunale osserva che quella datata 26.07.2016, come eccepito dai convenuti, non è sottoscritta né da né da né tanto meno dalla ma solo ed unica- CP_4 Parte_2 Controparte_3 mente dalla e dalla Parte_1 Controparte_1
Parimenti è da dirsi con riferimento a quella datata 9.01.2017. In particolare, in quest'ultima scrit- tura, al punto 8), nella parte in cui prevede la garanzia personale prestata dall'ing. in proprio, CP_1 con riferimento a tutte le obbligazioni assunte dalla prevede che la Controparte_1 fideiussione sarebbe stata formalizzata con rogito notarile. Per tale motivo, considerato anche che tale scrittura ha un contenuto complesso, che, in parte, fa riferimento al contratto di appalto del
5.02.2014 tra la e la e quindi agli impegni Parte_1 Controparte_1 assunti dalle due parti del rapporto principale, e, in parte, prevede la prestazione della garanzia per- sonale da parte dell'ing. in proprio, non può ritenersi che la sottoscrizione apposta sul timbro, CP_1 con la denominazione sociale della possa valere come requisito della Controparte_1 sottoscrizione anche per il Rago quale persona fisica tanto più che le parti avevano espressamente previsto che la fideiussione, pur prevista al punto 8) della suddetta scrittura del gennaio 2017, sa- rebbe stata formalizzata con successivo atto pubblico.
In definitiva, il Tribunale ritiene che, alla luce dei regolamenti negoziali contenuti nelle tre scritture esaminate, che, si ripete, hanno carattere complesso, sia dal punto di vista oggettivo, con riferimen- to alle obbligazioni assunte dalle parti, sia dal punto di vista soggettivo, sotto il profilo dei soggetti coinvolti e delle posizioni ricoperte, non sia possibile sostenere che le sottoscrizioni pur apposte dalla e dal alle suddette scritture siano tali da garantire la provenienza delle dichiara- CP_4 CP_1 zioni ivi contenute anche da parte dei suddetti in proprio e non quali legali rappresentanti delle so- cietà comparenti. Non si pone un profilo di incertezza dal punto di vista oggettivo del regolamento negoziale, ma di assenza della sottoscrizione delle dichiarazioni contenute nelle scritture private in esame nella parte in cui fanno riferimento alla posizione di e di in pro- CP_4 Parte_2 prio.
Per tutto quanto sopra esposto la domanda va rigettata nei confronti di e di CP_4 CP_13
in quanto non vi è un titolo in forza del quale la società attrice può agire nei loro confronti.
[...]
4. Per quanto riguarda la posizione della il Tribunale osserva che la qualità di Controparte_3 fideiussore per le obbligazioni assunte dalla è provata in forza della scrittura Controparte_1 privata del 29.05.2016, l'unica scrittura che è stata validamente sottoscritta dalla società garante e alla quale è possibile far riferimento per delineare l'ambito della garanzia prestata.
Tanto precisato, il Tribunale osserva che la ha allegato i seguenti diversi Parte_1 inadempimenti della e segnatamente la mancata cessione degli im- Controparte_1
8
pianti aggiuntivi rispetti ai dieci oggetto dell'originario contratto di appalto del 5.02.2014, come in- tegrato con la scrittura del 2.08.2014, la mancata esecuzione della manutenzione ordinaria con rife- rimento a tutti gli impianti, il malfunzionamento degli impianti e la produttività inferiore a quella garantita contrattualmente. Su tali presupposti l'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in so- lido al pagamento della somma pari ad euro 296.144,27, determinata dalla differenza tra il fatturato minimo garantito da contratto e quanto effettivamente percepito in relazione al biennio 2017-2018, oltre interessi e rivalutazione monetaria a partire dalla domanda come per legge nonché della som- ma di euro 205.000,00 oltre I.V.A. per gli interventi necessari alla riattivazione degli impianti, oltre interessi e rivalutazione monetaria a partire dalla domanda come per legge.
In via preliminare giova ricordare che l'inadempimento non si verifica solo quando non vi è stato affatto l'adempimento di un'obbligazione (inadempimento assoluto), ma anche qualora quest'ultimo sì sia verificato benché in modo inesatto o tardivo (inadempimento relativo). Al ri- guardo, deve precisarsi che per giurisprudenza ormai costante, ai fini della prova dell'inadempimento di un'obbligazione “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'one- re della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed egua- le criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore con- venuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il de- bitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimo- strare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). An- che nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempi- mento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento
(per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. ex multis Cass. SU
31.10.2001 n.13533). Ancora, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il credi- tore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adem- pimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della cir- costanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'one- re di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesi-
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mo principio applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto adempimento si estende anche alle obbliga- zioni di risultato” (Cass. n. 13685/2019).
Il Tribunale osserva che le obbligazioni assunte dalla con la scrittura Controparte_1 del 29.05.2016 sono le seguenti: - l'aggiunta alla dieci pale di altre tre turbine (lett. A); -
l'assunzione dei costi di manutenzione annuale delle tre turbine aggiuntive per il ventennio di pro- duzione (lett. B); - la garanzia di una produzione complessiva delle turbine non inferiore a
1.600.000 kwh (derivante da sommatoria dei kwh prodotti da ogni singola turbina nel biennio di attività) per un fatturato pari ad euro 428.000,00 con esclusione del computo della turbina sita nel
Comune di Calvello (lett. C). Giova precisare che alla lettera I) della scrittura privata si fa riferi- mento, nel delineare l'ambito oggettivo della garanzia prestata dai fideiussori, esclusivamente alle obbligazioni assunte dalla società debitrice con il suddetto contratto sicchè non appare possibile, a parere di questo Tribunale, in forza del dato letterale inequivoco (“questo contratto”), far riferimen- to agli altri accordi pur intercorsi tra le parti e quindi a diverse obbligazioni assunte in via principa- le dalla Controparte_1
Alla luce del regolamento negoziale e dell'efficacia oggettiva della garanzia prestata con la scrittu- ra privata del 29.05.2016 il Tribunale ritiene che l'unica obbligazione assunta in modo chiaro e cer- to dalla il cui inadempimento appare eziologicamente connesso ai Controparte_1 danni conseguenza lamentati dall'attrice nel presente giudizio e rispetto alla quale si delinea l'obbligazione di garanzia della è quella di produzione minima di cui alla lette- Controparte_3 ra C) della suddetta scrittura. Non sussiste una responsabilità solidale del garante con riferimento alla mancata esecuzione della manutenzione ordinaria da parte della e Controparte_1 per i malfunzionamenti degli impianti genericamente indicati in atti in quanto non risulta che con la scrittura privata del 29.05.2016 la abbia assunto l'obbligo di manu- Controparte_1 tenzione di tutti gli impianti avendo assunto esclusivamente i costi di manutenzione annuale per il ventennio di produzione e peraltro limitatamente alle tre turbine aggiuntive oggetto della scrittura del maggio 2016.
Applicando i principi giurisprudenziali sopra richiamati al caso di specie il Tribunale osserva come parte attrice, con riferimento al profilo in esame, abbia assolto pienamente al proprio onere proba- torio producendo in giudizio: 1) il contratto di appalto del 5.02.2014 e le successive scritture inte- grative 2) gli estratti del conto corrente intestato alla relativi al periodo Parte_1
2014 – 2018; 3) la perizia tecnica di parte del 10.11.2019 a firma dell'Ing. ; 4) Persona_2
l'elaborato peritale redatto dall'Ing. nel giudizio per contraddistinto con n. Persona_1 CP_14
1685/2018 R.G..
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Al contrario, i convenuti non hanno provato l'esatto adempimento. Inoltre, il CTU nominato nell'ambito del presente giudizio, ing. nella perizia depositata il 15.03.2024, le Persona_3 cui conclusioni il Tribunale intende far proprie in considerazione dell'esaustività delle argomenta- zioni spese dal tecnico e del metodo scientifico utilizzato, ha accertato: “1…il mancato rispetto della garanzia di produzione degli impianti eolici per il biennio 2017 – 2018 sia in termini di defi- cit di produzione energetica e sia in termini di fatturato. Nello specifico in base ai patti contrattua- li e con i dati forniti dal G.S.E. la garanzia di produzione energetica pari ad 800.000 kWh annui
(1.600.000,00 kWh a biennio) non è stata raggiunta dagli impianti eolici;
tale condizione è con- fermata anche in termini di fatturato non raggiunto ossia pari ad € 214.000,00 annui (€
428.000,00 a biennio)” (pag. 36 rel. per.).
Ed invero, sulla base dei dati forniti dal G.S.E., il CTU ha riscontrato che nel biennio di riferimento
2017-2018 le produzioni energetiche (con esclusione dell'impianto sito in Calvello) sono state infe- riori al limite contrattuale garantito di 1.600.000 kWh (800.000 kWh per ogni anno) e, nello speci- fico, nell'anno 2017, hanno raggiunto i 307.957,69 kWh, nell'anno 2018 184.041,31 kWh, per un totale nel biennio di 491.999,00 kWh a fronte di 1.600.000 kWh.
La ridotta produzione rispetto al limite contrattualmente previsto ha avuto inevitabilmente delle ri- percussioni sul fatturato minimo garantito nel biennio, individuato in euro 428.000,00.
Il CTU ha quindi accertato che il mancato incasso per la e quindi la diffe- Parte_1 renza tra l'importo economico garantito e quello effettivamente fatturato con esclusione dell'impianto di Calvello è stato pari ad euro 255.655,54 (pag. 30 rel. per.).
Il danno in questione rappresenta un mancato guadagno che è conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della rispetto al quale la ha Controparte_1 Controparte_3 validamente prestato garanzia e pertanto merita di essere risarcito dal garante.
Va evidenziato che non rileva ai fini dell'esclusione dell'obbligazione risarcitoria in tutto o in parte la presenza di eventuali presunte cause che, anche a parere del CTU, avrebbero potuto incidere sul- la produzione degli impianti in quanto il dato letterale della previsione di cui alla lettera C) della scrittura del maggio 2016 con riferimento alla garanzia di produttività è tale da far ritenere che la avesse assunto il proprio impegno in termini assoluti. Ad ogni modo Controparte_1 era onere della suddetta società premunirsi di tener conto di tutti i fattori che avrebbero potuto inci- dere sulla produttività degli impianti al fine di fornire un esatto calcolo della produzione e del fattu- rato che poteva assicurare. Del resto, la clausola di cui alla lettera C) espressamente esclude dalla garanzia l'impianto di Calvello.
Ne consegue che la in persona del l.r. va condannata per i motivi esposti al pa- Controparte_3 gamento in favore della in persona del l.r. della somma di euro Parte_1
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255.655,54 oltre rivalutazione ed interessi da calcolare secondo gli insegnamenti forniti da Cass.
SS.UU. n. 1712/1995, trattandosi di un'obbligazione di valore, considerando il 31.12.2018 quale momento in cui si è verificato l'evento lesivo. Ne consegue che l'importo spettante alla società at- trice ad oggi è pari ad euro 337.402,39 (euro 49.341,52 per la rivalutazione;
euro 32.405,33 per in- teressi;
coeff. Istat – Indice F.O.I. applicato per effettuare la rivalutazione: 1,193), oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione e fino al soddisfo.
Resta assorbito ogni ulteriore profilo.
[... 5. Per quanto attiene le spese di lite il Tribunale ritiene che sussista un'ipotesi di soccombenza che giustifica la compensazione integrale tra tutte le parti delle spese di lite. Pt_5
Le spese della ctu disposta nel procedimento per atp dinanzi al Tribunale di Lagonegro (R.G.N.
1685/2018) seguono la soccombenza e sono poste definitivamente a carico della CP_3
[...]
Allo stesso modo le spese della ctu del presente giudizio, così come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico della soccombente in base al principio del- Controparte_3 la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronun- ziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezio- ne, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità della domanda di parte attrice nei confronti del Controparte_1
[...]
- rigetta la domanda nei confronti di e di;
Parte_2 CP_4
- accoglie parzialmente la domanda nei confronti della e per l'effetto, accertato Controparte_3
l'inadempimento della della garanzia di produzione, condanna la Controparte_1 [...]
in persona del l.r., a corrispondere nei confronti di la Parte_6 Parte_1 somma di euro 337.402,39 oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione e fino al soddi- sfo;
- compensa integralmente tra tutte le parti del giudizio le spese di lite;
- pone definitivamente a carico della in persona del l.r., le spese della CTU Controparte_3 così come liquidate nel procedimento per a.t.p. iscritto al n. r.g. 1685/2018 dinanzi al Tribunale di
Lagonegro nonché le spese della CTU liquidate nel presente giudizio con separato decreto.
Così deciso in Lagonegro in data 3.10.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1438 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 e vertente
TRA
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Ferdinando Pinto, Rosa Persico e Giulio
Renditiso ed elettivamente domiciliata in Sorrento (NA) alla via Fuorimura n. 20/b
ATTRICE in riassunzione
CONTRO
, in persona del Curatore dott.sa Controparte_1 [...]
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE in riassunzione
NONCHE'
(P.I. ), in persona del legale rappresentante;
Controparte_3 P.IVA_2 Pt_2
(C.F. ) in proprio, entrambi rappresentati e difesi giusta procura in
[...] C.F._1 atti dagli avv.ti Filomena Pinto e Antonio Lomonaco, elettivamente domiciliati alla Via Nazario
Sauro, n. 44
CONVENUTI
(C.F. ) rappresentata e difesa giusta procura in atti CP_4 C.F._2 dagli avv.ti Filomena Pinto e Antonio Lomonaco ed elettivamente domiciliata alla Via Nazario Sau- ro, n. 44
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità contrattuale
1
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
15.09.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato, la adiva Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di far accertare e dichiarare il grave inadempimento della società
[...] derivante dall'inosservanza delle obbligazioni assunte con il contratto di Controparte_1 appalto del 5.02.2014 per la fornitura, il montaggio e la messa in esercizio di n. 7 generatori eolici e, per l'effetto, condannare la suddetta società al risarcimento di tutti i danni derivanti dal grave inadempimento.
In particolare, la ricorrente assumeva: - che in data 5.02.2014 stipulava con la Controparte_5 contratto di appalto per la fornitura, l'installazione e la messa in funzione di n. 7 genera-
[...] tori eolici, versando un corrispettivo pari a euro 980.000,00; - che in forza di scrittura integrativa del 2.08.2014 veniva modificato da 7 a 10 il numero di turbine originariamente pattuito, ricalcolan- do l'importo dovuto in euro 1.400.000,00; - che, sebbene la si fosse Controparte_1 impegnata a curare la manutenzione degli impianti per 19 anni, gli impianti sin dall'inizio manife- stavano problemi di mal funzionamento, non raggiungendo la produzione in origine ipotizzata;
- che al fine di massimizzare la produttività degli impianti la si impe- Controparte_1 gnava ad aumentare il numero delle turbine dapprima a 13 con scrittura privata del 29.05.2016 e di seguito a 15 con scrittura integrativa del 9.01.2017; - che con la scrittura del 29.05.2016 la
[...] garantiva la produzione di almeno 1.600.000 KWH per un fatturato minimo Controparte_1 di euro 428.000,00 per ogni biennio e in caso di mancato rispetto della garanzia di produzione si obbligava a corrispondere la differenza necessaria a coprire il deficit produttivo con detrazione dei costi di manutenzione;
- che a garanzia delle obbligazioni assunte con scrittura del 29.05.2016 si costituivano fideiussori personalmente e in proprio e nella qualità di CP_6 CP_4 amministratrice della - che la si mostrava da su- Controparte_3 Controparte_1 bito inadempiente, non provvedendo neppure alla manutenzione degli impianti, tanto da provocare il blocco delle turbine;
- che visti gli esiti negativi di una risoluzione extragiudiziale promuoveva ricorso ex art. 696 c.p.c., iscritto al n.r.g. 1685/2018, innanzi al Tribunale di Lagonegro al fine di far accertare lo stato dei luoghi e quantificare i danni verificatisi in conseguenza degli inadempi- menti;
- che all'esito del procedimento di A.T.P., il CTU nominato, Ing. , appurava Persona_1
i gravi inadempimenti contrattuali posti in essere dalla e quantificava i danni subiti Parte_3 in euro 296.144, 27 per mancato guadagno rispetto ai minimi contrattuali previsti e in euro
205.000,00 oltre IVA per gli interventi necessari alla riattivazione degli impianti dismessi.
2
Sulla scorta di tali premesse, dunque, il ricorrente introduceva il presente giudizio, chiedendo all' adito Tribunale di: “1) accertare e dichiarare il grave inadempimento della Controparte_7
in persona del legale rappresentante p.t., con sede a Potenza, in via del Besento n.
[...]
114, come provato dall'ATP espletata e meglio indicata in premessa;
2) per l'effetto, condannare:
- la in persona del legale rappresentante p.t., con sede a Po- Controparte_1 tenza, in via del Besento n. 114; nonché, in qualità di fideiussori,: - l'Ing. , nato ad [...]
Eboli (SA), il 07.11.1977 e residente in [...]; - la Controparte_8
in persona del legale rappresentante p.t., con sede a Potenza, in via del Besento n. 114; - la
[...]
Sig.ra , nata a [...], il [...] e residente in [...]
Mazzini, n. 51; al pagamento, in solido, in favore della ricorrente: A) della somma pari ad Euro
296.144,27, determinata dalla differenza tra il fatturato minimo garantito da contratto e quanto ef- fettivamente percepito in relazione al biennio 2017 - 2018, oltre interessi;
B) della somma di €.
205.000,00 oltre I.V.A. per gli interventi necessari alla riattivazione degli impianti, oltre interessi;
ovvero al pagamento dell'importo anche maggiore che verrà stabilito in corso di causa, in forza di quanto documentato dall'ATP indicata in premessa”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 14.09.2020 si costituivano in giudizio la
[...]
la e , i quali contestavano tutto quanto Controparte_9 Controparte_3 Parte_2 ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito. In rito chiedevano la conversione del procedimento sommario di cognizione in procedimento a rito ordinario, in ossequio a quanto disposto dall'art. 702-ter, comma 3, c.p.c.; nel merito il rigetto delle domande, in quanto infondate in fatto ed in di- ritto e non provate ed in subordine la riduzione del quantum dovuto a titolo di risarcimento.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.04.2021 si costituiva in giudizio , la CP_4 quale, contestando tutto quanto prodotto ed eccepito dalla ricorrente, chiedeva in rito la conversio- ne del procedimento ex art. 702-ter, comma 3 c.p.c.; nel merito l'accertamento dell'inesistenza e/o della nullità delle fideiussioni relative alle obbligazioni azionate da controparte e, per l'effetto, il rigetto delle domande di controparte.
Il Tribunale considerata la complessità della controversia e la natura delle questioni, disponeva la conversione del rito da sommario a cognizione piena, fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza ex art. 183 c.p.c..
Nelle more del procedimento, il procuratore della soc. chiedeva di- Controparte_1 chiararsi l'interruzione del giudizio per l'intervenuto fallimento della suddetta società, dichiarato con sentenza n. 36 del 12.07.2021 del Tribunale di Potenza.
Con provvedimento del 27.09.2021 veniva dichiarava l'interruzione del procedimento.
3
Con ricorso in riassunzione depositato il 18.10.2021 la provvedeva tem- Parte_1 pestivamente a riassumere il procedimento nei confronti del Controparte_1 in persona del curatore fallimentare, della di e di
[...] Controparte_3 Parte_2 CP_4
[...]
In data 9.03.2022 si costituivano in giudizio a seguito della riassunzione la Controparte_3
e , i quali si riportavano ai precedenti scritti difensivi e alle conclusioni Parte_2 CP_4 ivi rassegnate.
Il in persona del curatore, sebbene ritualmente evocato in Controparte_1 giudizio non si costituiva ed era pertanto dichiarato contumace.
Previa concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita in via do- cumentale e mediante consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 16.09.2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trat- tenuta in decisione.
2. Tanto premesso, deve dichiararsi in primo luogo l'improcedibilità della domanda di risarcimento del danno promossa dalla nei confronti del Parte_1 Controparte_10
in persona del Curatore fallimentare, ai sensi degli artt. 24 e 52 r.d. 16 marzo 1942, n.
[...]
267.
L'art. 24 della legge fallimentare prevede che il tribunale che ha dichiarato il fallimento è compe- tente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano qualunque ne sia il valore;
l'art. 52, poi, stabili- sce che ogni credito, anche se munito di prelazione o trattato ai sensi dell'art. 111, nonché ogni di- ritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V della medesima legge fallimentare, salvo diversa disposizione di legge. Ebbene, le nor- me appena richiamate introducono nel sistema il divieto di proposizione e di prosecuzione di azioni di accertamento e di condanna nei confronti del soggetto fallito e sanciscono il principio dell'esclusività della procedura concorsuale.
Occorre, infatti, a tal proposito osservare che, come ribadito in diverse pronunce della Suprema
Corte (cfr., da ultimo, Cassazione civile, sez. II, 4 settembre 2014, n. 18691; Cassazione civile,
Sez. I, 27 marzo 2008, n. 7967; ma si vedano, già, Cassazione civile, sez. I, 8 giugno 1988, n.
3885; Cassazione civile, sez. I, 13 giugno 1991, n. 6713; Cassazione civile, sez. I, 22 giugno 1995,
n. 7045; Cassazione civile, sez. I, 25 marzo 1995, n. 3580; Cassazione civile, sez. I, 22 giugno
1995, n. 7045; Cassazione civile, sez. I, 22 settembre 1997, n. 9346; Cassazione civile, sez. I, 6 agosto 1998, n. 7704 nonché Cassazione civile, Sezioni Unite, 10 ottobre 2004, n. 23077), una vol- ta sopravvenuto il fallimento dell'asserito debitore, nel corso del giudizio di primo grado, il credi- tore deve far valere le sue ragioni nelle forme previste dalla legge fallimentare, in sede di ammis-
4
sione al passivo, ex art. 52 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in concorso con gli altri creditori, con con- seguente improcedibilità delle domande in precedenza promosse dal medesimo in sede ordinaria, salva la sua reviviscenza alla revoca o chiusura del fallimento. Il creditore, invece, il quale non in- tenda proporre la domanda nelle forme imposte dalla legge fallimentare ed intenda invece prose- guire il giudizio in sede ordinaria per precostituirsi un titolo da far poi valere nei confronti del falli- to tornato in bonis, ma privo di effetti nei confronti della massa, deve espressamente riassumerlo non nei confronti del fallimento, ma dello stesso fallito, la cui legittimazione processuale persiste, per ottenere appunto nei suoi confronti un titolo esecutivo dopo la cessazione della procedura con- corsuale (Cassazione civile, sez. III, 29 marzo 1989, n. 1492; Cassazione civile, sez. I, 25 marzo
1995, n. 3580), manifestando in modo chiaro la sua intenzione di perseguire il fallito solo al suo rientro in bonis e quindi di non avanzare richiesta alcuna nei confronti del fallimento (Cassazione civile, sez. I, 18 ottobre 1991, n. 11038; Cassazione civile, sez. I, 5 marzo 1990, n. 1729).
Sul punto giova, inoltre, rammentare che l'improcedibilità del giudizio può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado dello stesso.
Alla luce di tali argomentazioni, la domanda formulata nei confronti del Controparte_1 deve essere dichiarata improcedibile.
[...]
3. La ha proposto la domanda di risarcimento danni anche nei confronti Parte_1 di , e della nella loro qualità di fideiussori della Parte_2 CP_4 Controparte_3 [...]
poi dichiarata fallita, producendo a sostegno dei propri assunti il con- Controparte_9 tratto di appalto del 5.02.2014 stipulato tra la e la Parte_1 Controparte_1 per la fornitura, il montaggio e la messa in funzione di n. 7 generatori eolici e le scrittura pri-
[...] vate integrative del suddetto contratto datate 2.08.2014 (di modifica da 7 a 10 delle turbine),
29.05.2016, 26.07.2017 e 9.01.2017 (all.ti nn. 1,2,5,6,7 prod. attorea). In particolare, l'attrice ha dedotto che con la scrittura del 29.05.2016 si erano costituiti fideiussori della Controparte_11
l'ing. e , in proprio e quale l.r. della solidalmente con
[...] CP_1 CP_4 Controparte_3 la debitrice principale ai sensi dell'art. 1936 ss. c.c.; che tra le obbligazioni garantite rientravano quelle relativa alla manutenzione ordinaria e quella di produzione (pari ad euro 428.000,00 per biennio); che la si era resa inadempiente di tali obbligazioni. Controparte_1
I convenuti hanno tutti contestato sia l'oggetto della fideiussione sia lora qualità di fideiussori.
Nello specifico, i convenuti hanno dedotto che la scrittura del 29.05.2016 prevedeva la sola obbli- gazione di garanzia delle prestazioni assunte dalla nei confronti Controparte_1 dell'odierna attrice di cui alle lettere A) e B) della suddetta scrittura e non anche di quanto previsto alla lettera C) con riferimento, nello specifico, all'impegno assunto dalla Controparte_1
a garantire per ogni biennio di attività una produzione complessiva derivante dalla sommatoria
[...]
5
dei KWH prodotti da ogni singola turbina (escludendo dal computo l'impianto sito nel Comune di
Calvello) non inferiore a KWH 1.600.000, per un fatturato minimo di euro 428.800,00. I convenuti hanno inoltre specificato cha tale scrittura era stata sottoscritta solo dalla e non Controparte_3 anche da e da in proprio e hanno altresì evidenziato come solo la suc- CP_4 Parte_2 cessiva scrittura del 27.07.2016 aveva esteso la garanzia fideiussoria all'obbligazione di garanzia della produttività ma che tale scrittura non era stata sottoscritta né dalla nè da Controparte_8
e da in proprio;
infine hanno dedotto che la scrittura del 9.01.2017 con CP_4 Parte_2 la quale si era costituito unico fideiussore per tutte le obbligazioni della Parte_2 [...] non recava la sua sottoscrizione e pertanto non era valida ed efficace. Controparte_1
Tutto ciò premesso il Tribunale osserva che la scrittura del 29.05.2016 prevede alla lettera A)
l'impegno della ad aggiungere alla dieci pale altre tre turbine, alla let- Controparte_1 tera B) l'assunzione a carico della suddetta società dei costi di manutenzione annuale per il venten- nio di produzione, alla lettera C) che la garantisce una produzione Controparte_1 complessiva delle turbine non inferiore a 1.600.000 kwh (derivante da sommatoria dei kwh prodotti da ogni singola turbina nel biennio di attività) per un fatturato pari ad euro 428.000,00 con esclu- sione del computo della turbina sita nel Comune di Calvello e alla lettera H) che nel caso in cui il fatturato dovesse essere di importo inferiore anche il corrispettivo della manutenzione sarà dovuto con uno sconto pari al minor importo del fatturato. La scrittura prevede, inoltre, alla lettera I) che
“Tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto vengono assunte dal sig. nel- CP_6 la riferita qualità di amministratore unico oltre che in proprio congiuntamente alla sig.ra
[...]
nella qualità di amministratrice della società oltre che in proprio, en- CP_4 Controparte_3 trambi quali fideiubenti, con vincolo solidale, con rinunzia alla facoltà della preventiva escussio- ne”.
Alla luce dell'interpretazione letterale e sistematica del contratto non vi è motivo per ritenere che l'oggetto della garanzia concordata tra le parti con la scrittura privata del maggio 2016 includesse tutte le obbligazioni assunte dalla società debitrice principale e quindi non solo quelle di cui alle lettere A) e B) ma anche quella di cui alla lettera C) e quindi la garanzia di produttività.
Per quanto riguarda l'ambito soggettivo di efficacia del contratto il Tribunale osserva che sebbene la lettera I) preveda la prestazione della fideiussione anche da parte dell'ing. e della sig.ra CP_1
in proprio, il documento contrattuale reca la sola sottoscrizione della CP_4 [...]
anche dai convenuti, è l'unico dei fideiussori indicati nella scrittura ad Parte_4 averla effettivamente sottoscritta così manifestando in modo inequivoco la sua volontà di aderire al programma negoziale. Il documento, invero, oltre la sottoscrizione della società attrice, risulta sot- toscritto solo dalla società debitrice principale, e dalla CP_1 Controparte_1 CP_3
[...
[...] [...]
CP_
per l'appunto. Non compare la sottoscrizione dell'ing. e di in proprio né è CP_1 CP_4 possibile sostenere che la sottoscrizione del documento da parte di sotto il timbro re- CP_4 cante la denominazione sociale della possa valere anche come sottoscrizione Controparte_3 della stessa come persona fisica. Ed invero l'unica sottoscrizione presente sul documento riferibile alla è stata apposta proprio sopra il timbro con la denominazione sociale della CP_4 [...]
e pertanto non può che essere ricondotta alla persona giuridica, di cui all'epoca era le- CP_8 gale rappresentante, e alla parte del regolamento negoziale che fa riferimento agli impegni assunti dalla suddetta società.
Parimenti è da dirsi con riferimento all'ing. che ha sottoscritto il documento solo sopra il CP_1 timbro con la denominazione sociale della così manifestando la vo- Controparte_1 lontà della società rappresentata di aderire agli impegni negoziali indicati nella scrittura e, in parti- colare, ad assumere le obbligazioni che la quale parte del contratto di Controparte_1 appalto con la aveva indicato. Non è possibile estendere alla sottoscrizio- Parte_1 ne apposta dall'ing. sul timbro della anche la volontà di ade- Pt_2 Controparte_1 sione del suddetto rispetto alle diverse obbligazioni, accessorie, di garanzia, pur dichiarate nella scrittura privata con riferimento all'ing. quale persona fisica. CP_1
Del resto, va evidenziato che, sebbene il regolamento negoziale preveda anche alcuni impegni as- sunti in proprio dal e dalla , nell'intestazione della scrittura privata, nella parte relativa CP_1 CP_4 ai soggetti autori delle dichiarazioni ivi contenute e degli accordi raggiunti, sono riportati solo i se- guenti tre soggetti: la la in persona del l.r. Parte_1 Controparte_1 ing. e la in persona del l.r. . Inoltre, la lettera M) CP_6 Controparte_3 CP_4 della scrittura prevede che la sig.ra , indicata quindi in questo caso quale persona fisi- CP_4 ca, avrebbe sottoscritto il documento non insieme alle altre parti ma successivamente entro e non oltre il 15 giugno 2016. Non può pertanto escludersi che la suddetta non abbia poi effettivamente sottoscritto, in un momento successivo la suddetta scrittura in relazione alla parte del regolamento negoziale che la riguardava come persona fisica e non quale amministratrice della CP_3
Infine, per quanto riguarda l'ing. va debitamente tenuto conto della diversità oggettiva
[...] CP_1 dell'obbligazione principale assunta dalla di cui il Rago era all'epoca Controparte_1 già legale rappresentante, da quella, di garanzia, quindi di tipo accessorio, che avrebbe assunto in proprio.
Alla luce di tutto quanto sopra osservato il Tribunale ritiene che la scrittura privata del 29.05.2016, nella parte in cui prevede la costituzione di una garanzia personale, può essere ritenuta valida solo ed esclusivamente nei confronti del fideiussore e non anche di e Controparte_3 CP_4 di . Parte_2
7
Tanto premesso, per quanto attiene alle altre due scritture private integrative depositate in giudizio, il Tribunale osserva che quella datata 26.07.2016, come eccepito dai convenuti, non è sottoscritta né da né da né tanto meno dalla ma solo ed unica- CP_4 Parte_2 Controparte_3 mente dalla e dalla Parte_1 Controparte_1
Parimenti è da dirsi con riferimento a quella datata 9.01.2017. In particolare, in quest'ultima scrit- tura, al punto 8), nella parte in cui prevede la garanzia personale prestata dall'ing. in proprio, CP_1 con riferimento a tutte le obbligazioni assunte dalla prevede che la Controparte_1 fideiussione sarebbe stata formalizzata con rogito notarile. Per tale motivo, considerato anche che tale scrittura ha un contenuto complesso, che, in parte, fa riferimento al contratto di appalto del
5.02.2014 tra la e la e quindi agli impegni Parte_1 Controparte_1 assunti dalle due parti del rapporto principale, e, in parte, prevede la prestazione della garanzia per- sonale da parte dell'ing. in proprio, non può ritenersi che la sottoscrizione apposta sul timbro, CP_1 con la denominazione sociale della possa valere come requisito della Controparte_1 sottoscrizione anche per il Rago quale persona fisica tanto più che le parti avevano espressamente previsto che la fideiussione, pur prevista al punto 8) della suddetta scrittura del gennaio 2017, sa- rebbe stata formalizzata con successivo atto pubblico.
In definitiva, il Tribunale ritiene che, alla luce dei regolamenti negoziali contenuti nelle tre scritture esaminate, che, si ripete, hanno carattere complesso, sia dal punto di vista oggettivo, con riferimen- to alle obbligazioni assunte dalle parti, sia dal punto di vista soggettivo, sotto il profilo dei soggetti coinvolti e delle posizioni ricoperte, non sia possibile sostenere che le sottoscrizioni pur apposte dalla e dal alle suddette scritture siano tali da garantire la provenienza delle dichiara- CP_4 CP_1 zioni ivi contenute anche da parte dei suddetti in proprio e non quali legali rappresentanti delle so- cietà comparenti. Non si pone un profilo di incertezza dal punto di vista oggettivo del regolamento negoziale, ma di assenza della sottoscrizione delle dichiarazioni contenute nelle scritture private in esame nella parte in cui fanno riferimento alla posizione di e di in pro- CP_4 Parte_2 prio.
Per tutto quanto sopra esposto la domanda va rigettata nei confronti di e di CP_4 CP_13
in quanto non vi è un titolo in forza del quale la società attrice può agire nei loro confronti.
[...]
4. Per quanto riguarda la posizione della il Tribunale osserva che la qualità di Controparte_3 fideiussore per le obbligazioni assunte dalla è provata in forza della scrittura Controparte_1 privata del 29.05.2016, l'unica scrittura che è stata validamente sottoscritta dalla società garante e alla quale è possibile far riferimento per delineare l'ambito della garanzia prestata.
Tanto precisato, il Tribunale osserva che la ha allegato i seguenti diversi Parte_1 inadempimenti della e segnatamente la mancata cessione degli im- Controparte_1
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pianti aggiuntivi rispetti ai dieci oggetto dell'originario contratto di appalto del 5.02.2014, come in- tegrato con la scrittura del 2.08.2014, la mancata esecuzione della manutenzione ordinaria con rife- rimento a tutti gli impianti, il malfunzionamento degli impianti e la produttività inferiore a quella garantita contrattualmente. Su tali presupposti l'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in so- lido al pagamento della somma pari ad euro 296.144,27, determinata dalla differenza tra il fatturato minimo garantito da contratto e quanto effettivamente percepito in relazione al biennio 2017-2018, oltre interessi e rivalutazione monetaria a partire dalla domanda come per legge nonché della som- ma di euro 205.000,00 oltre I.V.A. per gli interventi necessari alla riattivazione degli impianti, oltre interessi e rivalutazione monetaria a partire dalla domanda come per legge.
In via preliminare giova ricordare che l'inadempimento non si verifica solo quando non vi è stato affatto l'adempimento di un'obbligazione (inadempimento assoluto), ma anche qualora quest'ultimo sì sia verificato benché in modo inesatto o tardivo (inadempimento relativo). Al ri- guardo, deve precisarsi che per giurisprudenza ormai costante, ai fini della prova dell'inadempimento di un'obbligazione “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'one- re della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed egua- le criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore con- venuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il de- bitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimo- strare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). An- che nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempi- mento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento
(per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. ex multis Cass. SU
31.10.2001 n.13533). Ancora, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il credi- tore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adem- pimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della cir- costanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'one- re di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesi-
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mo principio applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto adempimento si estende anche alle obbliga- zioni di risultato” (Cass. n. 13685/2019).
Il Tribunale osserva che le obbligazioni assunte dalla con la scrittura Controparte_1 del 29.05.2016 sono le seguenti: - l'aggiunta alla dieci pale di altre tre turbine (lett. A); -
l'assunzione dei costi di manutenzione annuale delle tre turbine aggiuntive per il ventennio di pro- duzione (lett. B); - la garanzia di una produzione complessiva delle turbine non inferiore a
1.600.000 kwh (derivante da sommatoria dei kwh prodotti da ogni singola turbina nel biennio di attività) per un fatturato pari ad euro 428.000,00 con esclusione del computo della turbina sita nel
Comune di Calvello (lett. C). Giova precisare che alla lettera I) della scrittura privata si fa riferi- mento, nel delineare l'ambito oggettivo della garanzia prestata dai fideiussori, esclusivamente alle obbligazioni assunte dalla società debitrice con il suddetto contratto sicchè non appare possibile, a parere di questo Tribunale, in forza del dato letterale inequivoco (“questo contratto”), far riferimen- to agli altri accordi pur intercorsi tra le parti e quindi a diverse obbligazioni assunte in via principa- le dalla Controparte_1
Alla luce del regolamento negoziale e dell'efficacia oggettiva della garanzia prestata con la scrittu- ra privata del 29.05.2016 il Tribunale ritiene che l'unica obbligazione assunta in modo chiaro e cer- to dalla il cui inadempimento appare eziologicamente connesso ai Controparte_1 danni conseguenza lamentati dall'attrice nel presente giudizio e rispetto alla quale si delinea l'obbligazione di garanzia della è quella di produzione minima di cui alla lette- Controparte_3 ra C) della suddetta scrittura. Non sussiste una responsabilità solidale del garante con riferimento alla mancata esecuzione della manutenzione ordinaria da parte della e Controparte_1 per i malfunzionamenti degli impianti genericamente indicati in atti in quanto non risulta che con la scrittura privata del 29.05.2016 la abbia assunto l'obbligo di manu- Controparte_1 tenzione di tutti gli impianti avendo assunto esclusivamente i costi di manutenzione annuale per il ventennio di produzione e peraltro limitatamente alle tre turbine aggiuntive oggetto della scrittura del maggio 2016.
Applicando i principi giurisprudenziali sopra richiamati al caso di specie il Tribunale osserva come parte attrice, con riferimento al profilo in esame, abbia assolto pienamente al proprio onere proba- torio producendo in giudizio: 1) il contratto di appalto del 5.02.2014 e le successive scritture inte- grative 2) gli estratti del conto corrente intestato alla relativi al periodo Parte_1
2014 – 2018; 3) la perizia tecnica di parte del 10.11.2019 a firma dell'Ing. ; 4) Persona_2
l'elaborato peritale redatto dall'Ing. nel giudizio per contraddistinto con n. Persona_1 CP_14
1685/2018 R.G..
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Al contrario, i convenuti non hanno provato l'esatto adempimento. Inoltre, il CTU nominato nell'ambito del presente giudizio, ing. nella perizia depositata il 15.03.2024, le Persona_3 cui conclusioni il Tribunale intende far proprie in considerazione dell'esaustività delle argomenta- zioni spese dal tecnico e del metodo scientifico utilizzato, ha accertato: “1…il mancato rispetto della garanzia di produzione degli impianti eolici per il biennio 2017 – 2018 sia in termini di defi- cit di produzione energetica e sia in termini di fatturato. Nello specifico in base ai patti contrattua- li e con i dati forniti dal G.S.E. la garanzia di produzione energetica pari ad 800.000 kWh annui
(1.600.000,00 kWh a biennio) non è stata raggiunta dagli impianti eolici;
tale condizione è con- fermata anche in termini di fatturato non raggiunto ossia pari ad € 214.000,00 annui (€
428.000,00 a biennio)” (pag. 36 rel. per.).
Ed invero, sulla base dei dati forniti dal G.S.E., il CTU ha riscontrato che nel biennio di riferimento
2017-2018 le produzioni energetiche (con esclusione dell'impianto sito in Calvello) sono state infe- riori al limite contrattuale garantito di 1.600.000 kWh (800.000 kWh per ogni anno) e, nello speci- fico, nell'anno 2017, hanno raggiunto i 307.957,69 kWh, nell'anno 2018 184.041,31 kWh, per un totale nel biennio di 491.999,00 kWh a fronte di 1.600.000 kWh.
La ridotta produzione rispetto al limite contrattualmente previsto ha avuto inevitabilmente delle ri- percussioni sul fatturato minimo garantito nel biennio, individuato in euro 428.000,00.
Il CTU ha quindi accertato che il mancato incasso per la e quindi la diffe- Parte_1 renza tra l'importo economico garantito e quello effettivamente fatturato con esclusione dell'impianto di Calvello è stato pari ad euro 255.655,54 (pag. 30 rel. per.).
Il danno in questione rappresenta un mancato guadagno che è conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della rispetto al quale la ha Controparte_1 Controparte_3 validamente prestato garanzia e pertanto merita di essere risarcito dal garante.
Va evidenziato che non rileva ai fini dell'esclusione dell'obbligazione risarcitoria in tutto o in parte la presenza di eventuali presunte cause che, anche a parere del CTU, avrebbero potuto incidere sul- la produzione degli impianti in quanto il dato letterale della previsione di cui alla lettera C) della scrittura del maggio 2016 con riferimento alla garanzia di produttività è tale da far ritenere che la avesse assunto il proprio impegno in termini assoluti. Ad ogni modo Controparte_1 era onere della suddetta società premunirsi di tener conto di tutti i fattori che avrebbero potuto inci- dere sulla produttività degli impianti al fine di fornire un esatto calcolo della produzione e del fattu- rato che poteva assicurare. Del resto, la clausola di cui alla lettera C) espressamente esclude dalla garanzia l'impianto di Calvello.
Ne consegue che la in persona del l.r. va condannata per i motivi esposti al pa- Controparte_3 gamento in favore della in persona del l.r. della somma di euro Parte_1
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255.655,54 oltre rivalutazione ed interessi da calcolare secondo gli insegnamenti forniti da Cass.
SS.UU. n. 1712/1995, trattandosi di un'obbligazione di valore, considerando il 31.12.2018 quale momento in cui si è verificato l'evento lesivo. Ne consegue che l'importo spettante alla società at- trice ad oggi è pari ad euro 337.402,39 (euro 49.341,52 per la rivalutazione;
euro 32.405,33 per in- teressi;
coeff. Istat – Indice F.O.I. applicato per effettuare la rivalutazione: 1,193), oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione e fino al soddisfo.
Resta assorbito ogni ulteriore profilo.
[... 5. Per quanto attiene le spese di lite il Tribunale ritiene che sussista un'ipotesi di soccombenza che giustifica la compensazione integrale tra tutte le parti delle spese di lite. Pt_5
Le spese della ctu disposta nel procedimento per atp dinanzi al Tribunale di Lagonegro (R.G.N.
1685/2018) seguono la soccombenza e sono poste definitivamente a carico della CP_3
[...]
Allo stesso modo le spese della ctu del presente giudizio, così come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico della soccombente in base al principio del- Controparte_3 la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronun- ziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezio- ne, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità della domanda di parte attrice nei confronti del Controparte_1
[...]
- rigetta la domanda nei confronti di e di;
Parte_2 CP_4
- accoglie parzialmente la domanda nei confronti della e per l'effetto, accertato Controparte_3
l'inadempimento della della garanzia di produzione, condanna la Controparte_1 [...]
in persona del l.r., a corrispondere nei confronti di la Parte_6 Parte_1 somma di euro 337.402,39 oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione e fino al soddi- sfo;
- compensa integralmente tra tutte le parti del giudizio le spese di lite;
- pone definitivamente a carico della in persona del l.r., le spese della CTU Controparte_3 così come liquidate nel procedimento per a.t.p. iscritto al n. r.g. 1685/2018 dinanzi al Tribunale di
Lagonegro nonché le spese della CTU liquidate nel presente giudizio con separato decreto.
Così deciso in Lagonegro in data 3.10.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara
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