Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/04/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 6647/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata in [...], il Parte_1 C.F._1
18/03/1978, residente in [...]5/B 3 16046
MOCONESI ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. STEARDO FULVIA (C.F. ), che la rappresenta C.F._2
e difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato in Parte_2 C.F._3
MAROCCO, il 08/11/1975, residente in [...]5/B
3 16046 MOCONESI ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. STEARDO FULVIA (C.F. ), che lo C.F._2
rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
16.12.2024, 03.03.2025 e 13.03.2025;
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Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate nelle note rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in SAN COLOMBANO CERTENOLI il 28/04/2008 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole anche con riguardo all'affidamento esclusivo in capo alla madre considerato il trasferimento all'estero del padre che, del tutto verosimilmente, non consentirebbe una immediata collaborazione nella gestione dei figli soprattutto in caso di emergenza,
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
2 OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile del comune di San Colombano Certenoli (GE) ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
Per 2) i figli e saranno affidati in via esclusiva alla Per_1 Persona_3 madre con collocazione presso la stessa nell'abitazione sita in Moconesi (GE)
Via Terrarossa Colombo n. 5/B int. 3 che in questa sede verrà alla stessa assegnata con tutti gli arredi e corredi ivi contenuti, stante il trasferimento all'estero del padre per motivi di lavoro, stante la residenza all'estero del padre;
3) circa l'immobile in comproprietà tra i ricorrenti al 50%, il Sig. Parte_2
cederà tramite atto notarile la sua quota parte alla Sig.ra
[...] Parte_1
la quale diventerà piena proprietaria della casa coniugale e provvederà a
[...] pagare le spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile di cui sopra al
100%;
4) la Sig.ra si accollerà interamente gli oneri derivanti dal Parte_1
contratto di mutuo intercorso tra il marito e l'istituto bancario a fronte della cessione di cui al punto 3) pertanto il Sig. Parte_2 successivamente alla cessione della di lui quota parte dell'immobile in comproprietà non sarà più obbligato alla corresponsione del 50% del mutuo in comune con la moglie;
5) il Sig. ha provveduto a trasferirsi anagraficamente Parte_2 all'estero;
6) la regolamentazione della frequentazione del padre nei confronti dei figli avverrà con le seguenti modalità: il primo fine settimana di ogni mese il padre di recherà a trovare i figli presso la loro residenza;
7) il Sig. avrà l'obbligo di versare, alla Sig.ra Parte_2 Parte_1
entro il giorno cinque di ogni mese, tramite bonifico bancario, la somma
[...]
mensile di Euro 300,00 (trecento/00) in favore dei figli a titolo di mantenimento
3 degli stessi, qualora inizi un'attività lavorativa, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT mentre le spese accessorie saranno al 100% a carico della madre;
8) i coniugi hanno già provveduto a dividersi ogni effetto personale e dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra essendo entrambi autonomi economicamente;
9) i coniugi danno reciproco consenso fin d'ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, analogamente per i figli e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio;
10) spese di lite a carico della Sig.ra Parte_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2008, Numero 2, Parte I , Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 31.03.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott.
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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