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Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/07/2024, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Vittoria Orlando - Presidente
Dott. Manuela Saracino - Consigliere relatore
Dott. Luca Ariola - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 910/2022
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. TRAVI RAFFAELLA e Parte_1
MARINO GR ET AR
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. GOFFREDO LEONARDO Controparte_1
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza definitiva n. 744/2022 in data11.03.2022, il Tribunale del lavoro di Bari accoglieva la domanda proposta dal lavoratore indicato in epigrafe e, per l'effetto, accertata la sussistenza in capo a del diritto alla mensa e il mancato Controparte_1 godimento del diritto alla mensa ovvero all'erogazione di detto servizio anche attraverso modalità sostitutive nel periodo dal 15.12.2018 sino alla data di deposito del ricorso, condannava l'odierna parte appellante al risarcimento del danno derivante dalla mancata fruizione del servizio mediante il pagamento, in favore dell'odierno appellato, della somma di € 4,13 per ogni giorno di lavoro in cui spetta il diritto alla mensa, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge;
condannava l' convenuta al pagamento delle spese CP_2
processuali sostenute dalla parte ricorrente.
2. L proponeva appello Parte_2
mediante ricorso depositato il 14.07.2022.
L'appellato resisteva in giudizio ed invocava il rigetto del gravame.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, in data 27.6.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
3.Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Deve prendersi atto che i procuratori delle parti, muniti di procura speciale, hanno sottoscritto in data odierna un verbale di conciliazione con cui hanno definito transattivamente la presente controversia.
La conciliazione intervenuta fra le parti determina, pertanto, il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della lite contestata
(cfr. ex plurimis Cass. 27 ottobre 2005, n. 20860; Cass. 8 novembre 2003 n. 16785).
Invero, la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale;
essa si verifica, per costante giurisprudenza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194; cfr. altresì, nello stesso senso,
Cassazione civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775: «Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale»; Cassazione civile, sez. III, 20 maggio
1998, n. 5029: «La dichiarazione della cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambi le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto (…) ed abbia
2 perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice in quanto costituiva l'oggetto della controversia»).
Di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, atteso che le parti hanno perso ogni interesse a ottenere una pronuncia del giudice sul merito della res litigiosa e hanno consensualmente definito anche il regime delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso depositato il 14/07/2022, avverso la sentenza n. 744/2022 resa in data
11/03/2022 dal Tribunale del lavoro di Bari nei confronti di , così Controparte_1
provvede: in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda avanzata da , anche in ordine alle spese del doppio grado del giudizio. Controparte_1
Così deciso in Bari, il 27/06/2024
Il Presidente
Dott. Vittoria Orlando
Il consigliere est.
Dott. Manuela Saracino
3
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Vittoria Orlando - Presidente
Dott. Manuela Saracino - Consigliere relatore
Dott. Luca Ariola - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 910/2022
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. TRAVI RAFFAELLA e Parte_1
MARINO GR ET AR
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. GOFFREDO LEONARDO Controparte_1
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza definitiva n. 744/2022 in data11.03.2022, il Tribunale del lavoro di Bari accoglieva la domanda proposta dal lavoratore indicato in epigrafe e, per l'effetto, accertata la sussistenza in capo a del diritto alla mensa e il mancato Controparte_1 godimento del diritto alla mensa ovvero all'erogazione di detto servizio anche attraverso modalità sostitutive nel periodo dal 15.12.2018 sino alla data di deposito del ricorso, condannava l'odierna parte appellante al risarcimento del danno derivante dalla mancata fruizione del servizio mediante il pagamento, in favore dell'odierno appellato, della somma di € 4,13 per ogni giorno di lavoro in cui spetta il diritto alla mensa, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge;
condannava l' convenuta al pagamento delle spese CP_2
processuali sostenute dalla parte ricorrente.
2. L proponeva appello Parte_2
mediante ricorso depositato il 14.07.2022.
L'appellato resisteva in giudizio ed invocava il rigetto del gravame.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, in data 27.6.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
3.Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Deve prendersi atto che i procuratori delle parti, muniti di procura speciale, hanno sottoscritto in data odierna un verbale di conciliazione con cui hanno definito transattivamente la presente controversia.
La conciliazione intervenuta fra le parti determina, pertanto, il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della lite contestata
(cfr. ex plurimis Cass. 27 ottobre 2005, n. 20860; Cass. 8 novembre 2003 n. 16785).
Invero, la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale;
essa si verifica, per costante giurisprudenza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194; cfr. altresì, nello stesso senso,
Cassazione civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775: «Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale»; Cassazione civile, sez. III, 20 maggio
1998, n. 5029: «La dichiarazione della cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambi le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto (…) ed abbia
2 perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice in quanto costituiva l'oggetto della controversia»).
Di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, atteso che le parti hanno perso ogni interesse a ottenere una pronuncia del giudice sul merito della res litigiosa e hanno consensualmente definito anche il regime delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso depositato il 14/07/2022, avverso la sentenza n. 744/2022 resa in data
11/03/2022 dal Tribunale del lavoro di Bari nei confronti di , così Controparte_1
provvede: in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda avanzata da , anche in ordine alle spese del doppio grado del giudizio. Controparte_1
Così deciso in Bari, il 27/06/2024
Il Presidente
Dott. Vittoria Orlando
Il consigliere est.
Dott. Manuela Saracino
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