CA
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/07/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1166/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rosario Lionello Rossino Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1166/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BALLERINI ALESSANDRA Parte_1 con domicilio in VIA XX SETTEMBRE 29/11 GENOVA
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato Controparte_1
PREFETTURA DI PIACENZA
APPELLATI
con l'intervento di
Procuratore Generale
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Bologna, nel procedimento n. rg 15705/2020, comunicata via pec in data 6.6.2022, che ha respinto il ricorso in riassunzione avverso decreto di allontanamento emesso a carico dell'appellante da parte della Prefettura di Piacenza
pagina 1 di 6 La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Luisa Poppi;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante premetteva di essere cittadino dominicano e di aver fatto ingresso in Italia nell'anno 2003
-ancora minorenne- per ricongiungersi con la propria madre, e con la sorella, Controparte_2
, entrambe cittadine italiane;
che all'inizio dell'anno 2019 aveva presentato Pt_1 Persona_1
alla Questura di Genova, istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari, in quanto familiare convivente di cittadina italiana (permesso di soggiorno che, allo stato, non risulta ottenuto);
che con decreto n. prot. n. 097/07/2020, notificato in data 15.7.2020, il Prefetto della Provincia di
Piacenza disponeva l'allontanamento di dal Territorio dello Stato;
che tale Parte_1
provvedimento veniva impugnato avanti il Giudice di Pace di Piacenza, che, con ordinanza dell'1.12.2020, dichiarava la propria incompetenza per materia, in favore del Tribunale di Bologna;
che, pertanto, in data 21.10.2020 il procuratore di riassumeva la causa di Parte_1
fronte al Tribunale di Bologna che, con l'ordinanza in questa sede impugnata, rigettava il ricorso e dichiarava l'inammissibilità delle domanda di protezione speciale richiesta ai sensi dell'art. 19, comma
1.1. seconda parte D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386.
Avverso tale provvedimento l'appellante in data 29.6.22 proponeva ricorso in appello sotto i seguenti profili:
I. Erronea, contraddittoria e carente motivazione della ordinanza impugnata in ordine alla valutazione della pericolosità sociale.
II. Omessa motivazione della ordinanza impugnata in ordine alla valutazione dell'eccepita violazione dell'art 8 CEDU.
pagina 2 di 6 III. Omessa motivazione della ordinanza impugnata in ordine alla valutazione dell'eccepita
Violazione dell'art. 19 C.
1. Art 19 c.
1.1 e art 19 c.2 Dlgs 286/98.
Concludeva, pertanto, chiedendo che Corte di Appello di Bologna disponesse la sospensione dell'ordine di allontanamento impugnato, e dichiarasse, “in riforma dell' impugnata ordinanza del
Tribunale di Bologna comunicata in data 6.6.2022, a definizione del procedimento nrg 15705/2020 l'
illegittimità del decreto di allontanamento della Prefettura di Piacenza, nonché di ogni altro atto
presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o conseguenziale, anche non
conosciuto e comunque lesivo degli interessi del ricorrente”.
Il con l'Avvocatura dello Stato di Bologna si costituiva in giudizio con memoria Controparte_1
del 15.11.2022 sostenendo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 19 ter d. lgs. 150/2011
per inappellabilità dell'ordinanza conclusiva del giudizio di primo grado e precisando le seguenti conclusioni:
- in via preliminare in rito dichiarare l'appello inammissibile perchè proposto avverso provvedimento non appellabile ai sensi dell'art. 19 ter d. lgs. 150/2011;
- in via subordinata, sempre preliminarmente in rito, dichiarare l'appello inammissibile perchè
comunque proposto tardivamente;
- in via subordinata nel merito, rigettare l'avverso appello siccome e, per l'effetto, confermare l'ordinanza del Tribunale di Bologna meglio indicata in epigrafe;
- condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Interveniva il Procuratore Generale che concludeva con nota del 7.10.22 chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.5.25, con concessione dei termini abbreviati di cui all'art.190 comma 2 c.p.c.
*****
L'appello di deve dichiararsi inammissibile, conformemente all'eccezione Parte_1
pagina 3 di 6 sollevata dal (la questione della ammissibilità sarebbe stata, comunque, Controparte_1
rilevabile di ufficio).
Il procedimento di primo grado si è, infatti, svolto secondo le disposizioni (processuali) di cui all'art.19
ter del D.lgs.150/2011, introdotto dall'art. 1 comma 5 del D. L. 4 ottobre 2018 n.113, convertito con modificazioni nella Legge 1 dicembre 2018 n.132, applicabile alle controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario. Tale disposizione prevede, invero, che le controversie predette siano regolate dal rito sommario di cognizione (di cui agli artt.702 bis e ss cpc) e che il Tribunale giudichi in composizione collegiale. Ciò è avvenuto correttamente, dal momento che l'appellante ha proposto ricorso ex art. 32, c. 3 D.Lgs. 25/1998 eart. 5
c. 6 D.Lgs 386/98, procedimento ex art. 702 bis c.p.c in data 21.12.2020.
Dunque, dalla disposizione di cui all'art. 19 ter comma 6 del D.lgs. 150/2011 si desume che l'ordinanza che definisce il procedimento del quale si tratta non sia appellabile e che la stessa possa essere impugnata esclusivamente con ricorso per cassazione.
Per altro, a conclusioni diverse non potrebbe giungersi anche nell'ipotesi in cui il Giudice di prime cure avesse errato nell'individuazione del rito applicabile alla controversia.
Giova ricordare, in proposito, che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità
quello secondo cui l'individuazione del mezzo di impugnazione in concreto esperibile contro provvedimento giudiziale a contenuto decisorio su diritti soggettivi (sentenza; ordinanza;
decreto) deve essere effettuata solo avendo riferimento a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito adottato dal giudice in relazione alla qualificazione, anche implicita, dell'azione (giusta ovvero errata che sia) da lui effettuata, essendo prerogativa esclusiva del Giudice la qualificazione della domanda e l'utilizzazione del rito seguito (eventualmente previa sua modificazione) per addivenire alla decisione: e ciò a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principio dell'apparenza (in questo senso Cass. Civ. Sez. I 21 giugno 2021 n.17646: Cass. S.U., n. 4617 del 2011; Cass. n. 30201 del 2008;
Cass. n. 20811 del 2010; Cass. n. 15272 del 2014; Cass. n. 20385 del 2015; Cass. n. 25553 del 2016;
pagina 4 di 6 Cass. n. 23052 del 2017; Cass. n. 24515 del 2018; Cass. n. 210 del 2019; Cass. n. 23390 del 2020).
Il principio di diritto sopra espresso ha trovato, d'altra parte, conferma in pronuncia delle Sezioni Unite
della Suprema Corte (v. Cass. S.U. Civili 24 settembre-13 novembre 2019 n. 29460), con la quale è
stato affermato “In tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il
diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso in
Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la
domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile;
ne consegue
che la normativa introdotta con il D.L. 113 del 2018, convertito con Legge 132/2018, nella parte in cui
ha modificato la preesistente disciplina contemplata dall'art.5 comma 6 del D.Lgs. 286 del 1998 e
dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di
riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore
(5 ottobre 2018) della nuova legge”.
Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
Avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, complessità bassa, il compenso di avvocato può essere liquidato in € 3.470,00 (fasi di studio, introduttiva e decisionale). Il compenso è
stato liquidato nella misura minima, in ragione della modesta attività difensiva svolta da
[...]
che non ha, peraltro, svolto attività difensiva nella fase decisionale. All'appellato spetta, CP_1
inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, oltre accessori,
se dovuto.
Va dichiarato che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002
n.115, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa,
– dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_1
pagina 5 di 6 – Condanna a rimborsare all'appellato costituito le Parte_1 Controparte_1
spese del grado liquidate in € 3.470,00 per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e accessori di legge se dovuti;
- Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13
comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 7.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luisa Poppi Rosario Lionello Rossino
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rosario Lionello Rossino Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1166/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BALLERINI ALESSANDRA Parte_1 con domicilio in VIA XX SETTEMBRE 29/11 GENOVA
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato Controparte_1
PREFETTURA DI PIACENZA
APPELLATI
con l'intervento di
Procuratore Generale
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Bologna, nel procedimento n. rg 15705/2020, comunicata via pec in data 6.6.2022, che ha respinto il ricorso in riassunzione avverso decreto di allontanamento emesso a carico dell'appellante da parte della Prefettura di Piacenza
pagina 1 di 6 La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Luisa Poppi;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante premetteva di essere cittadino dominicano e di aver fatto ingresso in Italia nell'anno 2003
-ancora minorenne- per ricongiungersi con la propria madre, e con la sorella, Controparte_2
, entrambe cittadine italiane;
che all'inizio dell'anno 2019 aveva presentato Pt_1 Persona_1
alla Questura di Genova, istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari, in quanto familiare convivente di cittadina italiana (permesso di soggiorno che, allo stato, non risulta ottenuto);
che con decreto n. prot. n. 097/07/2020, notificato in data 15.7.2020, il Prefetto della Provincia di
Piacenza disponeva l'allontanamento di dal Territorio dello Stato;
che tale Parte_1
provvedimento veniva impugnato avanti il Giudice di Pace di Piacenza, che, con ordinanza dell'1.12.2020, dichiarava la propria incompetenza per materia, in favore del Tribunale di Bologna;
che, pertanto, in data 21.10.2020 il procuratore di riassumeva la causa di Parte_1
fronte al Tribunale di Bologna che, con l'ordinanza in questa sede impugnata, rigettava il ricorso e dichiarava l'inammissibilità delle domanda di protezione speciale richiesta ai sensi dell'art. 19, comma
1.1. seconda parte D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386.
Avverso tale provvedimento l'appellante in data 29.6.22 proponeva ricorso in appello sotto i seguenti profili:
I. Erronea, contraddittoria e carente motivazione della ordinanza impugnata in ordine alla valutazione della pericolosità sociale.
II. Omessa motivazione della ordinanza impugnata in ordine alla valutazione dell'eccepita violazione dell'art 8 CEDU.
pagina 2 di 6 III. Omessa motivazione della ordinanza impugnata in ordine alla valutazione dell'eccepita
Violazione dell'art. 19 C.
1. Art 19 c.
1.1 e art 19 c.2 Dlgs 286/98.
Concludeva, pertanto, chiedendo che Corte di Appello di Bologna disponesse la sospensione dell'ordine di allontanamento impugnato, e dichiarasse, “in riforma dell' impugnata ordinanza del
Tribunale di Bologna comunicata in data 6.6.2022, a definizione del procedimento nrg 15705/2020 l'
illegittimità del decreto di allontanamento della Prefettura di Piacenza, nonché di ogni altro atto
presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o conseguenziale, anche non
conosciuto e comunque lesivo degli interessi del ricorrente”.
Il con l'Avvocatura dello Stato di Bologna si costituiva in giudizio con memoria Controparte_1
del 15.11.2022 sostenendo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 19 ter d. lgs. 150/2011
per inappellabilità dell'ordinanza conclusiva del giudizio di primo grado e precisando le seguenti conclusioni:
- in via preliminare in rito dichiarare l'appello inammissibile perchè proposto avverso provvedimento non appellabile ai sensi dell'art. 19 ter d. lgs. 150/2011;
- in via subordinata, sempre preliminarmente in rito, dichiarare l'appello inammissibile perchè
comunque proposto tardivamente;
- in via subordinata nel merito, rigettare l'avverso appello siccome e, per l'effetto, confermare l'ordinanza del Tribunale di Bologna meglio indicata in epigrafe;
- condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Interveniva il Procuratore Generale che concludeva con nota del 7.10.22 chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.5.25, con concessione dei termini abbreviati di cui all'art.190 comma 2 c.p.c.
*****
L'appello di deve dichiararsi inammissibile, conformemente all'eccezione Parte_1
pagina 3 di 6 sollevata dal (la questione della ammissibilità sarebbe stata, comunque, Controparte_1
rilevabile di ufficio).
Il procedimento di primo grado si è, infatti, svolto secondo le disposizioni (processuali) di cui all'art.19
ter del D.lgs.150/2011, introdotto dall'art. 1 comma 5 del D. L. 4 ottobre 2018 n.113, convertito con modificazioni nella Legge 1 dicembre 2018 n.132, applicabile alle controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario. Tale disposizione prevede, invero, che le controversie predette siano regolate dal rito sommario di cognizione (di cui agli artt.702 bis e ss cpc) e che il Tribunale giudichi in composizione collegiale. Ciò è avvenuto correttamente, dal momento che l'appellante ha proposto ricorso ex art. 32, c. 3 D.Lgs. 25/1998 eart. 5
c. 6 D.Lgs 386/98, procedimento ex art. 702 bis c.p.c in data 21.12.2020.
Dunque, dalla disposizione di cui all'art. 19 ter comma 6 del D.lgs. 150/2011 si desume che l'ordinanza che definisce il procedimento del quale si tratta non sia appellabile e che la stessa possa essere impugnata esclusivamente con ricorso per cassazione.
Per altro, a conclusioni diverse non potrebbe giungersi anche nell'ipotesi in cui il Giudice di prime cure avesse errato nell'individuazione del rito applicabile alla controversia.
Giova ricordare, in proposito, che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità
quello secondo cui l'individuazione del mezzo di impugnazione in concreto esperibile contro provvedimento giudiziale a contenuto decisorio su diritti soggettivi (sentenza; ordinanza;
decreto) deve essere effettuata solo avendo riferimento a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito adottato dal giudice in relazione alla qualificazione, anche implicita, dell'azione (giusta ovvero errata che sia) da lui effettuata, essendo prerogativa esclusiva del Giudice la qualificazione della domanda e l'utilizzazione del rito seguito (eventualmente previa sua modificazione) per addivenire alla decisione: e ciò a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principio dell'apparenza (in questo senso Cass. Civ. Sez. I 21 giugno 2021 n.17646: Cass. S.U., n. 4617 del 2011; Cass. n. 30201 del 2008;
Cass. n. 20811 del 2010; Cass. n. 15272 del 2014; Cass. n. 20385 del 2015; Cass. n. 25553 del 2016;
pagina 4 di 6 Cass. n. 23052 del 2017; Cass. n. 24515 del 2018; Cass. n. 210 del 2019; Cass. n. 23390 del 2020).
Il principio di diritto sopra espresso ha trovato, d'altra parte, conferma in pronuncia delle Sezioni Unite
della Suprema Corte (v. Cass. S.U. Civili 24 settembre-13 novembre 2019 n. 29460), con la quale è
stato affermato “In tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il
diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso in
Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la
domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile;
ne consegue
che la normativa introdotta con il D.L. 113 del 2018, convertito con Legge 132/2018, nella parte in cui
ha modificato la preesistente disciplina contemplata dall'art.5 comma 6 del D.Lgs. 286 del 1998 e
dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di
riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore
(5 ottobre 2018) della nuova legge”.
Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
Avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, complessità bassa, il compenso di avvocato può essere liquidato in € 3.470,00 (fasi di studio, introduttiva e decisionale). Il compenso è
stato liquidato nella misura minima, in ragione della modesta attività difensiva svolta da
[...]
che non ha, peraltro, svolto attività difensiva nella fase decisionale. All'appellato spetta, CP_1
inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, oltre accessori,
se dovuto.
Va dichiarato che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002
n.115, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa,
– dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_1
pagina 5 di 6 – Condanna a rimborsare all'appellato costituito le Parte_1 Controparte_1
spese del grado liquidate in € 3.470,00 per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e accessori di legge se dovuti;
- Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13
comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 7.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luisa Poppi Rosario Lionello Rossino
pagina 6 di 6