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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 12/04/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1427/2022 R.G. promossa da
(CF , rappresentata e difesa dall'avv. PATTI Vita Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. IMMORDINO Controparte_1 P.IVA_1
Giovanni
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte attrice: “RITENERE E DICHIARARE l'odierno convenuto responsabile di tutti i danni subiti dall'attrice a seguito del sinistro verificatosi il 22.11.2019, alle ore 19:15 circa, in Parte_1
nella Piazza Francesco ZZ, secondo la dinamica e le modalità di cui in narrativa;
CP_1
CONDANNARE il , in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento in favore Controparte_1 dell'odierna attrice di tutti i danni fisici patrimoniali e non patrimoniali patiti nel sinistro de quo ed ammontanti alla complessiva somma di € 15.237,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia dal Giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo;
CONDANNARE, infine
l'odierno convenuto al pagamento delle spese anticipate e del compenso professionale non riscosso per il presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”; per parte convenuta: “disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Rigettare le pretese attoree poiché infondate sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e compensi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1 esponendo in fatto che: Controparte_1 - in data 22.11.2019, alle ore 19:15 circa, passeggiando nella piazza Francesco ZZ di CP_1 ella “improvvisamente rovinava a terra poiché inciampava a causa della pavimentazione sconnessa e dissestata” a causa delle “radici degli alberi ivi allocati” che “avevano causato il sollevamento di alcune piastrelle”;
- che lo stato dei luoghi, come sopra descritto, risultava altresì scarsamente illuminato e sprovvisto della dovuta segnalazione delle situazioni di pericolo;
- in conseguenza della caduta, ella riportava “frattura scomposta epifisi del radio e frattura distacco stiloide ulnare polso destro”, con prognosi di 30 giorni e postumi invalidanti.
Su tali premesse in fatto ha chiesto l'accertamento della responsabilità del sinistro in capo al ai sensi del combinato disposto degli artt. 2051 e 2043 c.c. e la condanna al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per complessivi € 15.237,00 o per la diversa somma risultante all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata si è costituito in giudizio il CP_1 chiedendo il rigetto dell'avversa domanda risarcitoria in quanto infondata in fatto e
[...] diritto.
Esaurita la fase istruttoria all'esito dell'escussione di testi, dell'assunzione di CTU medico- legale e dell'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
***
È pacifico tra le parti che la fattispecie oggetto del presente giudizio debba essere inquadrata nell'ambito della responsabilità da cose in custodia regolata dall'art 2051 c.c.
Secondo il granitico orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.,
e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (così, ex multis, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27724 del
30/10/2018, Rv. 651374 - 01); “la responsabilità ex art. 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso” (Cass. Sez.
3, Ordinanza n. 8811 del 12/05/2020, Rv. 657915 – 03); principi che all'evidenza trovano pag. 2/9 applicazione anche con riguardo alla P.A., rimanendo, peraltro, l'amministrazione “liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto provato il caso fortuito nella verificazione del sinistro in ragione della mancanza di prova, da parte dell'attore, della conoscenza, da parte dell'ente custode, della presenza sulla strada dell'olio che aveva causato la caduta)” (Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6703 del 19/03/2018, Rv. 648489 - 01).
Nel caso di specie l' convenuto ha contestato la prospettazione in fatto articolata CP_2 dall'attrice, ponendo in discussione la stessa verificazione del sinistro ed evidenziando in particolare che “dalla narrazione dei fatti riportati in citazione non è dato in alcun modo riscontrare alcun nesso di causalità tra la rovinosa caduta al suolo dell'attrice e la lamentata sconnessione del marciapiede, attesa la mancata rappresentazione della dinamica dell'evento”, nonché “la circostanza che l'occorso oggetto del presente giudizio fa parte di una catena di numerosi sinistri anomali a carico del , tutti Controparte_1 sostanzialmente sovrapponibili, caratterizzati da analoga dinamica, tutti asseritamente verificatisi a causa di buche o dissesti stradali (e relative pertinenze) e che vedono sempre soggetti collegati tra di loro, tutti peraltro denunciati mediante lo stesso studio di assistenza stragiudiziale (lo stesso che, per l'attività stragiudiziale Part asseritamente eseguita in favore della Sig.ra chiede la liquidazione di un totale di € 1.000,00)”.
Ha sostenuto che, quand'anche si ritenesse provata la verificazione del sinistro, esso andrebbe causalmente correlato in via esclusiva alla condotta dell'attrice, la quale, viste le condizioni di illuminazione e visibilità della piazza Francesco ZZ e lo stato conservativo del marciapiede, utilizzando la diligenza dell'uomo medio avrebbe ragionevolmente potuto avvedersi del pericolo.
All'esito della disamina delle contrapposte allegazioni difensive e delle acquisizioni probatoria, la prospettazione attorea deve ritenersi provata.
Non può, innanzitutto, essere posta in discussione la verificazione del sinistro.
Le contestazioni avanzate dal convenuto (nei seguenti termini: “l'attrice, infatti, si CP_1 limita a rappresentare di essere caduta rovinosamente al suolo a causa di una sconnessione del marciapiede, omettendo di fornire alcun principio di prova idoneo: a) a supportare la asserita circostanza che, nella data del supposto evento, si trovasse sul luogo indicato come teatro del sinistro e abbia impattato sulla presunta buca;
b)
a far conoscere a codesto Ecc.mo Giudicante le modalità con le quali sarebbe inciampata”), invero, appaiono generiche e smentite dalle dichiarazioni testimoniali rese dal teste della cui Tes_1 attendibilità non v'è ragione di dubitare. Del resto, la dinamica del sinistro esposta dall'attrice,
pag. 3/9 la quale afferma di essere inciampata in corrispondenza di una disconnessione della pavimentazione della piazza, non può all'evidenza essere soggetta a ulteriori particolari oneri di allegazione sotto il profilo dell'an.
E ancora, è rimasta del tutto sprovvista di supporto probatorio, e non può dunque trovare seguito, l'ulteriore deduzione di parte convenuta relativa alla asserita anomalia del sinistro nella misura in cui esso risulterebbe “sovrapponibile” ad altri sinistri caratterizzati da analoga dinamica e già oggetto di denuncia-querela presso la Procura della Repubblica.
A questo punto, apparendo dimostrata la verificazione del sinistro, occorre esaminarne la dinamica onde valutarne l'allegata riconducibilità alla responsabilità dell'Ente convenuto.
È pacifica tra le parti la presenza di disconnessioni della pavimentazione della piazza
Francesco ZZ provocate dallo sviluppo radicale degli alberi. Ciò che è controverso è il profilo della visibilità di tali disconnessioni.
L'Ente convenuto ha affermato la perfetta visibilità del non ottimale stato conservativo della pavimentazione della piazza, allegando a supporto una relazione tecnica, redatta a cura dei tecnici del Comune di nella quale, una volta confermato che “trattasi di un tratto di marciapiede CP_1 pavimentato con pietrine in cemento che rivela segni di rigonfiamenti, procurate molto probabilmente dallo sviluppo radicale degli alberi posti nelle vicinanze”, si attesta genericamente che “la piazza è illuminata e lo stato conservativo dei marciapiedi risulta ben visibile”.
Tale ultima asserzione risulta smentita tanto dalla documentazione fotografica prodotta dalla parte attrice1, dalla quale risulta ben evidente l'insufficiente illuminazione e la mancata segnalazione della pericolosità della disconnessione della pavimentazione del marciapiede, quanto dalle dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 12.9.2023 (confermate anche dinanzi a Tes_1 questo giudice all'udienza del 22.1.2025 fissata a norma dell'art. 257, co. 2, c.p.c.), il quale ha dichiarato che “la sera c'è poca visibilità. Le luci comunali sono più lontane rispetto al luogo dove è caduta la signora ed in ogni caso ci sono gli alberi che creano ombra (…) secondo me il dislivello tra le mattonelle sollevate non era visibile. Preciso che il punto dove c'è la fontana è al buio ed il palo della luce esistente è più lontano (…) la piazza era illuminata. Di sera, tuttavia, non si vede bene per via degli alberi”.
Del resto, il fatto che la citata disconnessione della pavimentazione della piazza è correlabile, secondo la concorde prospettazione delle parti, allo sviluppo radicale degli alberi – circostanza all'evidenza prevedibile – non esclude l'obbligo dell'Ente di garantire la sicurezza del transito, comportando viceversa un accrescimento degli oneri di manutenzione che gravano sull'Ente custode. 1 Si v. doc. n. 10, allegato all'atto di citazione, con particolare riguardo all'immagine n.
1. pag. 4/9 D'altronde, quand'anche si ritenesse che ragioni contingenti impedissero il tempestivo rifacimento della pavimentazione della piazza (pur a fronte della evidente prevedibilità dello sviluppo radicale degli alberi), ciò non escluderebbe la responsabilità del custode, nella misura in cui questi avrebbe comunque potuto, e dovuto, segnalare l'insidia o impedire il transito tramite idonea recinzione.
Per le ragioni esposte la descritta disconnessione della pavimentazione del marciapiede, e il conseguente dislivello, non visibile per via delle concrete condizioni di scarsa illuminazione, costituisce una insidia che, in quanto non prevenuta e non segnalata, integra la responsabilità dell' custode convenuto, sussistendo tutti i presupposti di cui all'art. 2051 c.c. (custodia CP_2 del bene, fatto lesivo, danno e nesso di causalità).
Per contro, non sono emersi elementi in fatto che consentano di configurare un concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. – né, tantomeno, causa concorrente idonea ad elidere il nesso di causalità tra bene in custodia e danno – in termini di imprudenza o difetto di attenzione, giacché trattasi nella specie di un dislivello di dimensioni minime e, pertanto, non agevolmente percepibile nelle descritte condizioni di illuminazione e risulta che l'odierna attrice transitava sul predetto marciapiede in condizioni del tutto regolari.
Le conseguenze dannose patite dall'attore vanno, allora, ricondotte alla responsabilità dell'ente convenuto, nella misura in cui sono state assicurate idonee condizioni di sicurezza, sicché l'Amministrazione convenuta va condannata al risarcimento dei danni patiti dall'attrice in conseguenza del sinistro.
Passando alla quantificazione del danno, la domanda risarcitoria va esaminata innanzitutto sotto il profilo della lesione all'integrità psicofisica dell'attrice.
Quanto al danno biologico, l'ausilio della CTU medico-legale assunta ha consentito l'accertamento della correlazione causale tra l'evento e le lesioni refertate presso il Pronto soccorso del P.O. di CP_1
In particolare, il C.T.U. ha accertato la compatibilità tra l'evento e le lesioni riportate dall'attrice, con particolare riguardo alla “frattura completa dell'epifisi distale del radio” e alla “la frattura dell'apofisi stiloide ulnare con i postumi residuati”
Il CTU ha dunque quantificato in rapporto al sinistro per cui è causa un'inabilità temporanea parziale al 75% della durata di 41 giorni, un'inabilità temporanea parziale al 50% della durata di 15 giorni, un'inabilità temporanea parziale al 25% della durata di 15 giorni e un danno biologico permanente del 5%. Ha valutato “di grado moderato” la c.d. “sofferenza menomazione-correlata” correlata all'inabilità temporanea e al danno biologico.
pag. 5/9 Alle conclusioni del C.T.U. non ha fatto seguito alcuna specifica contestazione tanto da parte attrice, quanto da parte convenuta, sicché deve ritenersi che non vi siano ragioni per discostarsi dalla quantificazione del danno biologico operata dal Consulente, anche sotto il profilo della ritenuta congruità delle spese mediche sostenute dall'attrice (pari a € 181,00), costituenti danno patrimoniale da questi patito in conseguenza del sinistro.
Per la liquidazione equitativa del danno come sopra riconosciuto questo Tribunale adotta, conformemente alle più recenti pronunzie della Corte di cassazione in materia, i parametri e i valori indicati nelle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di
Milano, come aggiornate nell'anno 2024 (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del 30 giugno 2011; conf. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011, Cass. Sez. 3, Sent. n. 5474 del
22/02/2023, Rv. 666960 - 01).
Deve ricordarsi che alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di rapporti tra danno biologico e altre voci di danno non patrimoniale - che hanno riconosciuto alla nozione di danno biologico portata tendenzialmente omnicomprensiva delle varie voci di danno non patrimoniale alla persona, elaborate dalla giurisprudenza (quali il danno esistenziale, il danno morale, il danno alla vita di relazione, il danno estetico, il danno da perdita o compromissione della sessualità etc.) dichiarando inammissibili duplicazioni di risarcimento con la congiunta attribuzione del danno biologico e delle altre predette voci di danno alla persona (cfr.
Cass., S.U. sentenze 11 gennaio 2008 nn. 26972, 26973, 26974 e 26975) - devono valutarsi nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita etc. onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Circa l'entità del risarcimento, va rammentato che il giudice, sulla scorta delle menzionate tabelle, liquiderà senz'altro l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del
“danno biologico/dinamico-relazionale”.
Il giudice dovrà invece valutare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta.
In altre parole, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva);
l'applicazione degli importi di cui alla Tabella esprime, invece, esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e pertanto attiene alla fase del quantum debeatur e cioè alla valutazione della pag. 6/9 congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della CTU.
Per il danno biologico temporaneo, la Tabella Milanese prevede quali importi standard la somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e la somma di euro
31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%.
Nella fattispecie concreta non sono state allegate, né tantomeno provate, circostanze che giustifichino l'aumento del danno biologico dinamico-relazionale standard e, dunque,
l'applicazione della personalizzazione del 25% invocata dall'attrice.
Né occorre applicare incremento alcuno rispetto alla componente di danno da sofferenza di danno biologico, giacché – sebbene il CTU abbia affermato, in termini generici, la sussistenza di “danno morale di grado moderato” – la parte attrice non ha allegato circostanze che in concreto giustifichino l'applicazione di aumenti personalizzati, né per vero ne ha invocato l'applicazione.
Ritiene quindi il Tribunale di liquidare il danno dinamico-relazionale e il danno da sofferenza interiore nelle misure standard di € 84,00 ed € 31,00 pro die.
In definitiva, considerato il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta pari a € 115,00 (comprensivo tanto del danno biologico/dinamico-relazionale, quanto del danno da sofferenza soggettiva interiore), considerata la durata e la misura individuata dal CTU, i danni non patrimoniali da inabilità temporanea derivanti dalle lesioni per cui è causa devono essere liquidati come segue:
- € 115,00 al giorno (ridotti al 75%) x 41 giorni = € 3.536,25;
- € 115,00 al giorno (ridotti al 50%) x 15 giorni = € 862,50;
- € 115,00 al giorno (ridotti al 25%) x 15 giorni = € 431,25; totale = € 4.830,00.
Par quanto attiene al danno biologico permanente, ritiene il Tribunale che siano aderenti alla fattispecie concreta gli importi standard previsti nella quinta colonna della Tabella
Milanese.
Infatti, il CTU ha accertato l'esistenza di postumi permanenti dinamico-relazionali residui nella misura del 5% con una sofferenza soggettiva di grado moderato;
pertanto, in assenza di circostanze specifiche che giustifichino un discostamento dai parametri standard, non può procedersi ad alcun aumento o diminuzione rispetto a quanto indicato nella Tabella milanese in relazione al danno da sofferenza soggettiva interiore.
pag. 7/9 La tabella Milanese per una persona di anni 41 (al momento della stabilizzazione dei postumi in data 1.2.2020) prevede gli importi standard di € 6.966,00 per il danno biologico-relazionale ed
€ 1.742,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con una personalizzazione massima nella misura del 50%.
Alla luce di quanto esposto tenuto conto delle accertate invalidità, dell'età e delle condizioni di vita dell'attore, delle allegazioni di parte e delle risultanze probatorie, questo Tribunale ritiene che il danno biologico dinamico-relazionale e il danno da sofferenza soggettiva interiore vadano liquidati secondo i valori indicati alla quinta colonna delle Tabelle milanesi.
Si stima quindi equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente al diritto alla salute, la somma già rivalutata di € 8.708,00.
Il danno non patrimoniale complessivamente subito dall'attore va, dunque, liquidato nella somma di € 13.538,00.
La somma complessiva, così determinata all'attualità, deve essere devalutata sulla base degli indici ISTAT alla data del fatto (22.11.2019) e successivamente, su tale somma così devalutata, sono dovuti gli interessi legali, da calcolare sulle somme annualmente rivalutate, con decorrenza dal 22.11.2019 e sino alla data della presente sentenza;
e ancora, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità dalla pubblicazione della sentenza al saldo. Infatti, la Suprema
Corte (Cass. S.U. 17.2.1995 n. 1612), innovando un precedente consolidato orientamento giurisprudenziale, ha statuito che anche per i crediti di valore non è corretto applicare gli interessi con decorrenza dalla data dell'illecito sulla somma rivalutata alla data della pronuncia ed ha invece ritenuto possibile calcolare detti interessi “con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio”.
Va infine riconosciuto in favore dell'attrice l'ulteriore importo di € 181,00 a titolo di spese mediche, ritenute congrue dal CTU, oltre interessi legali come sopra indicato.
Non possono, di contro, essere riconosciute le spese indicate dalla parte attrice per l'assistenza stragiudiziale, stante la totale assenza di allegazioni in ordine all'attività in concreto svolta e alla rilevanza di tale attività ai fini del presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con condanna dei convenuti alla rifusione in favore dell'attore, in base alle tabelle vigenti e in considerazione del valore della controversia – parametrato al decisum – applicati i parametri medi, in ragione della effettiva complessità della controversia e, in generale, dell'attività in concreto svolta nell'interesse della parte attrice.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico dell' convenuto. CP_2
pag. 8/9
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, contrariis reiectis, così provvede:
- condanna il a corrispondere a a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento dei danni subiti in relazione al sinistro per cui è causa, la somma complessiva di €
13.719,00, oltre interessi legali da calcolarsi come indicato in parte motiva;
- condanna il a rifondere a – e, per lei, in favore del Controparte_1 Parte_1 suo difensore avv. Vita Patti, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c. – le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico del convenuto Controparte_1
Così deciso in Marsala, il 12.4.2025.
Il Giudice
Giampaolo Bellofiore
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1427/2022 R.G. promossa da
(CF , rappresentata e difesa dall'avv. PATTI Vita Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. IMMORDINO Controparte_1 P.IVA_1
Giovanni
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte attrice: “RITENERE E DICHIARARE l'odierno convenuto responsabile di tutti i danni subiti dall'attrice a seguito del sinistro verificatosi il 22.11.2019, alle ore 19:15 circa, in Parte_1
nella Piazza Francesco ZZ, secondo la dinamica e le modalità di cui in narrativa;
CP_1
CONDANNARE il , in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento in favore Controparte_1 dell'odierna attrice di tutti i danni fisici patrimoniali e non patrimoniali patiti nel sinistro de quo ed ammontanti alla complessiva somma di € 15.237,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia dal Giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo;
CONDANNARE, infine
l'odierno convenuto al pagamento delle spese anticipate e del compenso professionale non riscosso per il presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”; per parte convenuta: “disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Rigettare le pretese attoree poiché infondate sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e compensi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1 esponendo in fatto che: Controparte_1 - in data 22.11.2019, alle ore 19:15 circa, passeggiando nella piazza Francesco ZZ di CP_1 ella “improvvisamente rovinava a terra poiché inciampava a causa della pavimentazione sconnessa e dissestata” a causa delle “radici degli alberi ivi allocati” che “avevano causato il sollevamento di alcune piastrelle”;
- che lo stato dei luoghi, come sopra descritto, risultava altresì scarsamente illuminato e sprovvisto della dovuta segnalazione delle situazioni di pericolo;
- in conseguenza della caduta, ella riportava “frattura scomposta epifisi del radio e frattura distacco stiloide ulnare polso destro”, con prognosi di 30 giorni e postumi invalidanti.
Su tali premesse in fatto ha chiesto l'accertamento della responsabilità del sinistro in capo al ai sensi del combinato disposto degli artt. 2051 e 2043 c.c. e la condanna al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per complessivi € 15.237,00 o per la diversa somma risultante all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata si è costituito in giudizio il CP_1 chiedendo il rigetto dell'avversa domanda risarcitoria in quanto infondata in fatto e
[...] diritto.
Esaurita la fase istruttoria all'esito dell'escussione di testi, dell'assunzione di CTU medico- legale e dell'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
***
È pacifico tra le parti che la fattispecie oggetto del presente giudizio debba essere inquadrata nell'ambito della responsabilità da cose in custodia regolata dall'art 2051 c.c.
Secondo il granitico orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.,
e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (così, ex multis, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27724 del
30/10/2018, Rv. 651374 - 01); “la responsabilità ex art. 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso” (Cass. Sez.
3, Ordinanza n. 8811 del 12/05/2020, Rv. 657915 – 03); principi che all'evidenza trovano pag. 2/9 applicazione anche con riguardo alla P.A., rimanendo, peraltro, l'amministrazione “liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto provato il caso fortuito nella verificazione del sinistro in ragione della mancanza di prova, da parte dell'attore, della conoscenza, da parte dell'ente custode, della presenza sulla strada dell'olio che aveva causato la caduta)” (Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6703 del 19/03/2018, Rv. 648489 - 01).
Nel caso di specie l' convenuto ha contestato la prospettazione in fatto articolata CP_2 dall'attrice, ponendo in discussione la stessa verificazione del sinistro ed evidenziando in particolare che “dalla narrazione dei fatti riportati in citazione non è dato in alcun modo riscontrare alcun nesso di causalità tra la rovinosa caduta al suolo dell'attrice e la lamentata sconnessione del marciapiede, attesa la mancata rappresentazione della dinamica dell'evento”, nonché “la circostanza che l'occorso oggetto del presente giudizio fa parte di una catena di numerosi sinistri anomali a carico del , tutti Controparte_1 sostanzialmente sovrapponibili, caratterizzati da analoga dinamica, tutti asseritamente verificatisi a causa di buche o dissesti stradali (e relative pertinenze) e che vedono sempre soggetti collegati tra di loro, tutti peraltro denunciati mediante lo stesso studio di assistenza stragiudiziale (lo stesso che, per l'attività stragiudiziale Part asseritamente eseguita in favore della Sig.ra chiede la liquidazione di un totale di € 1.000,00)”.
Ha sostenuto che, quand'anche si ritenesse provata la verificazione del sinistro, esso andrebbe causalmente correlato in via esclusiva alla condotta dell'attrice, la quale, viste le condizioni di illuminazione e visibilità della piazza Francesco ZZ e lo stato conservativo del marciapiede, utilizzando la diligenza dell'uomo medio avrebbe ragionevolmente potuto avvedersi del pericolo.
All'esito della disamina delle contrapposte allegazioni difensive e delle acquisizioni probatoria, la prospettazione attorea deve ritenersi provata.
Non può, innanzitutto, essere posta in discussione la verificazione del sinistro.
Le contestazioni avanzate dal convenuto (nei seguenti termini: “l'attrice, infatti, si CP_1 limita a rappresentare di essere caduta rovinosamente al suolo a causa di una sconnessione del marciapiede, omettendo di fornire alcun principio di prova idoneo: a) a supportare la asserita circostanza che, nella data del supposto evento, si trovasse sul luogo indicato come teatro del sinistro e abbia impattato sulla presunta buca;
b)
a far conoscere a codesto Ecc.mo Giudicante le modalità con le quali sarebbe inciampata”), invero, appaiono generiche e smentite dalle dichiarazioni testimoniali rese dal teste della cui Tes_1 attendibilità non v'è ragione di dubitare. Del resto, la dinamica del sinistro esposta dall'attrice,
pag. 3/9 la quale afferma di essere inciampata in corrispondenza di una disconnessione della pavimentazione della piazza, non può all'evidenza essere soggetta a ulteriori particolari oneri di allegazione sotto il profilo dell'an.
E ancora, è rimasta del tutto sprovvista di supporto probatorio, e non può dunque trovare seguito, l'ulteriore deduzione di parte convenuta relativa alla asserita anomalia del sinistro nella misura in cui esso risulterebbe “sovrapponibile” ad altri sinistri caratterizzati da analoga dinamica e già oggetto di denuncia-querela presso la Procura della Repubblica.
A questo punto, apparendo dimostrata la verificazione del sinistro, occorre esaminarne la dinamica onde valutarne l'allegata riconducibilità alla responsabilità dell'Ente convenuto.
È pacifica tra le parti la presenza di disconnessioni della pavimentazione della piazza
Francesco ZZ provocate dallo sviluppo radicale degli alberi. Ciò che è controverso è il profilo della visibilità di tali disconnessioni.
L'Ente convenuto ha affermato la perfetta visibilità del non ottimale stato conservativo della pavimentazione della piazza, allegando a supporto una relazione tecnica, redatta a cura dei tecnici del Comune di nella quale, una volta confermato che “trattasi di un tratto di marciapiede CP_1 pavimentato con pietrine in cemento che rivela segni di rigonfiamenti, procurate molto probabilmente dallo sviluppo radicale degli alberi posti nelle vicinanze”, si attesta genericamente che “la piazza è illuminata e lo stato conservativo dei marciapiedi risulta ben visibile”.
Tale ultima asserzione risulta smentita tanto dalla documentazione fotografica prodotta dalla parte attrice1, dalla quale risulta ben evidente l'insufficiente illuminazione e la mancata segnalazione della pericolosità della disconnessione della pavimentazione del marciapiede, quanto dalle dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 12.9.2023 (confermate anche dinanzi a Tes_1 questo giudice all'udienza del 22.1.2025 fissata a norma dell'art. 257, co. 2, c.p.c.), il quale ha dichiarato che “la sera c'è poca visibilità. Le luci comunali sono più lontane rispetto al luogo dove è caduta la signora ed in ogni caso ci sono gli alberi che creano ombra (…) secondo me il dislivello tra le mattonelle sollevate non era visibile. Preciso che il punto dove c'è la fontana è al buio ed il palo della luce esistente è più lontano (…) la piazza era illuminata. Di sera, tuttavia, non si vede bene per via degli alberi”.
Del resto, il fatto che la citata disconnessione della pavimentazione della piazza è correlabile, secondo la concorde prospettazione delle parti, allo sviluppo radicale degli alberi – circostanza all'evidenza prevedibile – non esclude l'obbligo dell'Ente di garantire la sicurezza del transito, comportando viceversa un accrescimento degli oneri di manutenzione che gravano sull'Ente custode. 1 Si v. doc. n. 10, allegato all'atto di citazione, con particolare riguardo all'immagine n.
1. pag. 4/9 D'altronde, quand'anche si ritenesse che ragioni contingenti impedissero il tempestivo rifacimento della pavimentazione della piazza (pur a fronte della evidente prevedibilità dello sviluppo radicale degli alberi), ciò non escluderebbe la responsabilità del custode, nella misura in cui questi avrebbe comunque potuto, e dovuto, segnalare l'insidia o impedire il transito tramite idonea recinzione.
Per le ragioni esposte la descritta disconnessione della pavimentazione del marciapiede, e il conseguente dislivello, non visibile per via delle concrete condizioni di scarsa illuminazione, costituisce una insidia che, in quanto non prevenuta e non segnalata, integra la responsabilità dell' custode convenuto, sussistendo tutti i presupposti di cui all'art. 2051 c.c. (custodia CP_2 del bene, fatto lesivo, danno e nesso di causalità).
Per contro, non sono emersi elementi in fatto che consentano di configurare un concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. – né, tantomeno, causa concorrente idonea ad elidere il nesso di causalità tra bene in custodia e danno – in termini di imprudenza o difetto di attenzione, giacché trattasi nella specie di un dislivello di dimensioni minime e, pertanto, non agevolmente percepibile nelle descritte condizioni di illuminazione e risulta che l'odierna attrice transitava sul predetto marciapiede in condizioni del tutto regolari.
Le conseguenze dannose patite dall'attore vanno, allora, ricondotte alla responsabilità dell'ente convenuto, nella misura in cui sono state assicurate idonee condizioni di sicurezza, sicché l'Amministrazione convenuta va condannata al risarcimento dei danni patiti dall'attrice in conseguenza del sinistro.
Passando alla quantificazione del danno, la domanda risarcitoria va esaminata innanzitutto sotto il profilo della lesione all'integrità psicofisica dell'attrice.
Quanto al danno biologico, l'ausilio della CTU medico-legale assunta ha consentito l'accertamento della correlazione causale tra l'evento e le lesioni refertate presso il Pronto soccorso del P.O. di CP_1
In particolare, il C.T.U. ha accertato la compatibilità tra l'evento e le lesioni riportate dall'attrice, con particolare riguardo alla “frattura completa dell'epifisi distale del radio” e alla “la frattura dell'apofisi stiloide ulnare con i postumi residuati”
Il CTU ha dunque quantificato in rapporto al sinistro per cui è causa un'inabilità temporanea parziale al 75% della durata di 41 giorni, un'inabilità temporanea parziale al 50% della durata di 15 giorni, un'inabilità temporanea parziale al 25% della durata di 15 giorni e un danno biologico permanente del 5%. Ha valutato “di grado moderato” la c.d. “sofferenza menomazione-correlata” correlata all'inabilità temporanea e al danno biologico.
pag. 5/9 Alle conclusioni del C.T.U. non ha fatto seguito alcuna specifica contestazione tanto da parte attrice, quanto da parte convenuta, sicché deve ritenersi che non vi siano ragioni per discostarsi dalla quantificazione del danno biologico operata dal Consulente, anche sotto il profilo della ritenuta congruità delle spese mediche sostenute dall'attrice (pari a € 181,00), costituenti danno patrimoniale da questi patito in conseguenza del sinistro.
Per la liquidazione equitativa del danno come sopra riconosciuto questo Tribunale adotta, conformemente alle più recenti pronunzie della Corte di cassazione in materia, i parametri e i valori indicati nelle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di
Milano, come aggiornate nell'anno 2024 (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del 30 giugno 2011; conf. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011, Cass. Sez. 3, Sent. n. 5474 del
22/02/2023, Rv. 666960 - 01).
Deve ricordarsi che alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di rapporti tra danno biologico e altre voci di danno non patrimoniale - che hanno riconosciuto alla nozione di danno biologico portata tendenzialmente omnicomprensiva delle varie voci di danno non patrimoniale alla persona, elaborate dalla giurisprudenza (quali il danno esistenziale, il danno morale, il danno alla vita di relazione, il danno estetico, il danno da perdita o compromissione della sessualità etc.) dichiarando inammissibili duplicazioni di risarcimento con la congiunta attribuzione del danno biologico e delle altre predette voci di danno alla persona (cfr.
Cass., S.U. sentenze 11 gennaio 2008 nn. 26972, 26973, 26974 e 26975) - devono valutarsi nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita etc. onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Circa l'entità del risarcimento, va rammentato che il giudice, sulla scorta delle menzionate tabelle, liquiderà senz'altro l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del
“danno biologico/dinamico-relazionale”.
Il giudice dovrà invece valutare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta.
In altre parole, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva);
l'applicazione degli importi di cui alla Tabella esprime, invece, esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e pertanto attiene alla fase del quantum debeatur e cioè alla valutazione della pag. 6/9 congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della CTU.
Per il danno biologico temporaneo, la Tabella Milanese prevede quali importi standard la somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e la somma di euro
31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%.
Nella fattispecie concreta non sono state allegate, né tantomeno provate, circostanze che giustifichino l'aumento del danno biologico dinamico-relazionale standard e, dunque,
l'applicazione della personalizzazione del 25% invocata dall'attrice.
Né occorre applicare incremento alcuno rispetto alla componente di danno da sofferenza di danno biologico, giacché – sebbene il CTU abbia affermato, in termini generici, la sussistenza di “danno morale di grado moderato” – la parte attrice non ha allegato circostanze che in concreto giustifichino l'applicazione di aumenti personalizzati, né per vero ne ha invocato l'applicazione.
Ritiene quindi il Tribunale di liquidare il danno dinamico-relazionale e il danno da sofferenza interiore nelle misure standard di € 84,00 ed € 31,00 pro die.
In definitiva, considerato il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta pari a € 115,00 (comprensivo tanto del danno biologico/dinamico-relazionale, quanto del danno da sofferenza soggettiva interiore), considerata la durata e la misura individuata dal CTU, i danni non patrimoniali da inabilità temporanea derivanti dalle lesioni per cui è causa devono essere liquidati come segue:
- € 115,00 al giorno (ridotti al 75%) x 41 giorni = € 3.536,25;
- € 115,00 al giorno (ridotti al 50%) x 15 giorni = € 862,50;
- € 115,00 al giorno (ridotti al 25%) x 15 giorni = € 431,25; totale = € 4.830,00.
Par quanto attiene al danno biologico permanente, ritiene il Tribunale che siano aderenti alla fattispecie concreta gli importi standard previsti nella quinta colonna della Tabella
Milanese.
Infatti, il CTU ha accertato l'esistenza di postumi permanenti dinamico-relazionali residui nella misura del 5% con una sofferenza soggettiva di grado moderato;
pertanto, in assenza di circostanze specifiche che giustifichino un discostamento dai parametri standard, non può procedersi ad alcun aumento o diminuzione rispetto a quanto indicato nella Tabella milanese in relazione al danno da sofferenza soggettiva interiore.
pag. 7/9 La tabella Milanese per una persona di anni 41 (al momento della stabilizzazione dei postumi in data 1.2.2020) prevede gli importi standard di € 6.966,00 per il danno biologico-relazionale ed
€ 1.742,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con una personalizzazione massima nella misura del 50%.
Alla luce di quanto esposto tenuto conto delle accertate invalidità, dell'età e delle condizioni di vita dell'attore, delle allegazioni di parte e delle risultanze probatorie, questo Tribunale ritiene che il danno biologico dinamico-relazionale e il danno da sofferenza soggettiva interiore vadano liquidati secondo i valori indicati alla quinta colonna delle Tabelle milanesi.
Si stima quindi equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente al diritto alla salute, la somma già rivalutata di € 8.708,00.
Il danno non patrimoniale complessivamente subito dall'attore va, dunque, liquidato nella somma di € 13.538,00.
La somma complessiva, così determinata all'attualità, deve essere devalutata sulla base degli indici ISTAT alla data del fatto (22.11.2019) e successivamente, su tale somma così devalutata, sono dovuti gli interessi legali, da calcolare sulle somme annualmente rivalutate, con decorrenza dal 22.11.2019 e sino alla data della presente sentenza;
e ancora, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità dalla pubblicazione della sentenza al saldo. Infatti, la Suprema
Corte (Cass. S.U. 17.2.1995 n. 1612), innovando un precedente consolidato orientamento giurisprudenziale, ha statuito che anche per i crediti di valore non è corretto applicare gli interessi con decorrenza dalla data dell'illecito sulla somma rivalutata alla data della pronuncia ed ha invece ritenuto possibile calcolare detti interessi “con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio”.
Va infine riconosciuto in favore dell'attrice l'ulteriore importo di € 181,00 a titolo di spese mediche, ritenute congrue dal CTU, oltre interessi legali come sopra indicato.
Non possono, di contro, essere riconosciute le spese indicate dalla parte attrice per l'assistenza stragiudiziale, stante la totale assenza di allegazioni in ordine all'attività in concreto svolta e alla rilevanza di tale attività ai fini del presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con condanna dei convenuti alla rifusione in favore dell'attore, in base alle tabelle vigenti e in considerazione del valore della controversia – parametrato al decisum – applicati i parametri medi, in ragione della effettiva complessità della controversia e, in generale, dell'attività in concreto svolta nell'interesse della parte attrice.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico dell' convenuto. CP_2
pag. 8/9
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, contrariis reiectis, così provvede:
- condanna il a corrispondere a a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento dei danni subiti in relazione al sinistro per cui è causa, la somma complessiva di €
13.719,00, oltre interessi legali da calcolarsi come indicato in parte motiva;
- condanna il a rifondere a – e, per lei, in favore del Controparte_1 Parte_1 suo difensore avv. Vita Patti, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c. – le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico del convenuto Controparte_1
Così deciso in Marsala, il 12.4.2025.
Il Giudice
Giampaolo Bellofiore
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